13.2020.48
Decisione in materia di prove. L'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo basato su prove che il reclamante reputa inammissibili non configura un pregiudizio difficilmente riparabile
8 luglio 2020Italiano5 min
2020 il RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, di annullare
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Incarto n.
13.2020.48
Lugano
8 luglio 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.46 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 2 marzo 2018 da
CO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’avv. PA 1
chiedente la condanna del
convenuto al pagamento della somma complessiva di fr. 658'321.- oltre accessori
a titolo di risarcimento del danno;
e ora sul reclamo 20
maggio 2020 del RE 1 contro la decisione ordinatoria processuale 6 aprile 2020;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 2
marzo 2018 CO 1 ha chiesto la condanna del RE 1 al pagamento della somma
complessiva di fr. 658'321.- oltre accessori a titolo di risarcimento del
danno, domanda a cui il convenuto si è opposto.
B. Al dibattimento 5
dicembre 2018 le parti hanno notificato le rispettive prove. Con ordinanza 6
aprile 2020 il Pretore ha deciso in merito alle stesse, ammettendo segnatamente
i richiami degli incarti concernenti l’attore da __________ e da __________.
C. Con reclamo 20 maggio
2020 il RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, di annullare
parzialmente la decisione in oggetto e di riformarla nel senso di respingere le
richieste di edizione di documenti di cui trattasi.
Il gravame non è stato
notificato alla controparte.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’ordinanza 6 aprile
2020.
con cui il Pretore ha deciso sulle prove è una decisione ordinatoria
processuale ai sensi dei combinati disposti degli art. 124 e 154 CPC, la quale,
in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c
cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello.
2.
Nel presente caso,
la decisione impugnata è pervenuta al convenuto l’11 maggio 2020, sicché il
gravame qui in esame, rimesso alla posta il 20 maggio 2020, è tempestivo e da
questo punto di vista ammissibile.
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla
legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è
il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
3.1
Il CPC non prevede
espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere,
come quella qui in oggetto, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere
verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in
tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami
o principi generali non è sufficiente (Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa
ed., 2017, n. 73 ad art. 319).
3.2
Il reclamante sostiene che vi
è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile in caso di accoglimento
della petizione fondato su prove la cui assunzione non era ammissibile.
Per costante
giurisprudenza di questa Camera il fatto che il Pretore rifiuti,
rispettivamente ammetta l’assunzione di una prova o stabilisca le modalità
d’assunzione delle stesse in modo difforme da quanto chiesto da una parte non è
di per sé atto a far insorgere il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile, concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo. Un
eventuale pregiudizio può infatti essere recuperato interamente o parzialmente
mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il giudice dev’essere libero
di assumere le prove che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero
apprezzamento le misure più opportune affinché l’assunzione delle prove non
ecceda i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte
dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza
di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire
soltanto in caso di abuso o eccesso. Qualora dal modo di procedere adottato
dovesse poi risultarne un pregiudizio, sarà, se del caso, da porvi rimedio
impugnando la sentenza finale, nella misura in cui questa dovesse risultare
sfavorevole.
3.3
L’argomentazione del
reclamante, il quale sostiene che il Pretore potrebbe accogliere la petizione
fondandosi sui documenti oggetto del richiamo, poggia di fatto sull’ipotesi di
un eventuale giudizio di merito negativo basato su prove che reputa
inammissibili. Per i motivi esposti al considerando precedente, tale ipotesi
non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi
dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, poiché il rischio di un giudizio di merito
negativo è comunque insito in tutte le cause. In mancanza di una premessa
fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
4.
Il presente giudizio
rende priva d’oggetto la domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo.
5.
Le spese
processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura
e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-),
seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in
fr. 500.-. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto
presentare osservazioni al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 20 maggio 2020 del RE
1.
è inammissibile.
2.
La domanda di
concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del reclamo di fr. 500.- sono poste a carico del reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 20 maggio 2020 alla controparte):
- avv. ;
- avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa
supera la soglia di fr. 30'000.- , contro la presente sentenza è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93
LTF.