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Decisione

13.2020.48

Decisione in materia di prove. L'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo basato su prove che il reclamante reputa inammissibili non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

8 luglio 2020Italiano5 min

2020 il RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, di annullare

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.48

Lugano

8 luglio 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2018.46 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con petizione 2 marzo 2018 da

CO

1

patrocinato dall’avv. PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’avv. PA 1

chiedente la condanna del

convenuto al pagamento della somma complessiva di fr. 658'321.- oltre accessori

a titolo di risarcimento del danno;

e ora sul reclamo 20

maggio 2020 del RE 1 contro la decisione ordinatoria processuale 6 aprile 2020;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 2

marzo 2018 CO 1 ha chiesto la condanna del RE 1 al pagamento della somma

complessiva di fr. 658'321.- oltre accessori a titolo di risarcimento del

danno, domanda a cui il convenuto si è opposto.

B. Al dibattimento 5

dicembre 2018 le parti hanno notificato le rispettive prove. Con ordinanza 6

aprile 2020 il Pretore ha deciso in merito alle stesse, ammettendo segnatamente

i richiami degli incarti concernenti l’attore da __________ e da __________.

C. Con reclamo 20 maggio

2020 il RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, di annullare

parzialmente la decisione in oggetto e di riformarla nel senso di respingere le

richieste di edizione di documenti di cui trattasi.

Il gravame non è stato

notificato alla controparte.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’ordinanza 6 aprile

2020.

con cui il Pretore ha deciso sulle prove è una decisione ordinatoria

processuale ai sensi dei combinati disposti degli art. 124 e 154 CPC, la quale,

in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c

cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello.

2.

Nel presente caso,

la decisione impugnata è pervenuta al convenuto l’11 maggio 2020, sicché il

gravame qui in esame, rimesso alla posta il 20 maggio 2020, è tempestivo e da

questo punto di vista ammissibile.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla

legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è

il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1

Il CPC non prevede

espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere,

come quella qui in oggetto, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere

verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in

tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami

o principi generali non è sufficiente (Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa

ed., 2017, n. 73 ad art. 319).

3.2

Il reclamante sostiene che vi

è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile in caso di accoglimento

della petizione fondato su prove la cui assunzione non era ammissibile.

Per costante

giurisprudenza di questa Camera il fatto che il Pretore rifiuti,

rispettivamente ammetta l’assunzione di una prova o stabilisca le modalità

d’assunzione delle stesse in modo difforme da quanto chiesto da una parte non è

di per sé atto a far insorgere il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile, concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo. Un

eventuale pregiudizio può infatti essere recuperato interamente o parzialmente

mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il giudice dev’essere libero

di assumere le prove che ritiene necessarie e di adottare secondo il suo libero

apprezzamento le misure più opportune affinché l’assunzione delle prove non

ecceda i bisogni della causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte

dalle parti, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, e l’istanza

di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento, ma intervenire

soltanto in caso di abuso o eccesso. Qualora dal modo di procedere adottato

dovesse poi risultarne un pregiudizio, sarà, se del caso, da porvi rimedio

impugnando la sentenza finale, nella misura in cui questa dovesse risultare

sfavorevole.

3.3

L’argomentazione del

reclamante, il quale sostiene che il Pretore potrebbe accogliere la petizione

fondandosi sui documenti oggetto del richiamo, poggia di fatto sull’ipotesi di

un eventuale giudizio di merito negativo basato su prove che reputa

inammissibili. Per i motivi esposti al considerando precedente, tale ipotesi

non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi

dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, poiché il rischio di un giudizio di merito

negativo è comunque insito in tutte le cause. In mancanza di una premessa

fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4.

Il presente giudizio

rende priva d’oggetto la domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo.

5.

Le spese

processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura

e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-),

seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in

fr. 500.-. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto

presentare osservazioni al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 20 maggio 2020 del RE

1.

è inammissibile.

2.

La domanda di

concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del reclamo di fr. 500.- sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 20 maggio 2020 alla controparte):

- avv. ;

- avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa

supera la soglia di fr. 30'000.- , contro la presente sentenza è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93

LTF.