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Decisione

13.2020.5

Sospensione della causa. Fallimento a carico della parte convenuta sospeso per mancanza di attivi

30 aprile 2020Italiano6 min

B. Con decisione 13

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.5

Lugano

30 aprile 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. 0050-2019-s della Giudicatura di pace del circolo di Sant’Antonino

promossa con istanza 25 ottobre 2019 da

RE

1

contro

CO

1

e ora sul reclamo 29

gennaio 2020 di RE 1 contro la decisione 13 gennaio 2020 con cui il Giudice di

pace ha disposto la sospensione della causa;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________

dell’UE di Bellinzona del 1° febbraio 2019 RE 1 ha escusso CO 1 per l’importo

di fr. 3'100.- oltre accessori, indicando quale titolo di credito “affitto

scoperto”. Vista l’opposizione interposta dall’escussa al PE in narrativa, RE 1

ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza 25 ottobre 2019.

Con osservazioni 7

novembre 2019 __________ ha comunicato che CO 1 “ha chiuso l’attività senza

beni” e la società è stata sciolta per fallimento.

Fatti

B. Con decisione 13

gennaio 2020 il Giudice di pace ha sospeso la procedura “… in quanto l’escusso

è in proceduta di fallimento, e che quindi rende impossibile un rigetto

dell’opposizione al PE __________ fino al momento dell’eventuale

proseguimento”.

C. Con reclamo 29

gennaio 2020 RE 1 chiede l’annullamento della decisione di sospensione e che

sia fatto ordine al Giudice di pace di pronunciarsi sull’istanza di rigetto

dell’opposizione.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione di sospensione

di un procedimento giudiziario costituisce una decisione ordinatoria

processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2

CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48

lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci

giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

2.

In concreto la

decisione impugnata è giunta al reclamante il 29 gennaio 2020. Rimesso alla

posta il medesimo giorno, il gravame in esame è quindi tempestivo e, da questo

punto di vista, ammissibile. In merito al precedente tentativo di notifica

della decisione all’istante, apparentemente non riuscita, l’incarto della

giudicatura di pace non permette di trarre conclusioni di sorta, in particolare

circa la tempestività del gravame, che, nel dubbio, va quindi ammessa.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b).

4.

La reclamante

impugna la decisione di sospensione ritenendola “… sbagliata e non sorretta da

alcuna base giuridica: nella misura in cui la persona giuridica, ancorché in

fallimento, è iscritta a registro di commercio, … la medesima ha piena

personalità giuridica è il giudice di pace deve pronunciarsi”.

4.1

Giusta l’art. 206 cpv. 1 LEF

(norma peraltro anche indicata nella decisione impugnata) il fallimento ha

quali effetti, tra l’altro, che tutte le esecuzioni in corso contro il fallito

cessano di diritto. Come formulata, l’apodittica affermazione della reclamante che

la sospensione della causa difetterebbe di una base legale e che fintanto che è

iscritta a registro di commercio il Giudice di pace deve pronunciarsi è quindi quantomeno

semplicistica.

4.2

L’art. 57 CPC dispone che il

giudice deve applicare d’ufficio il diritto. Giusta l’art. 206 LEF,

con

la pronuncia del fallimento tutte le esecuzioni promosse nei confronti del

fallito decadono con effetto ex nunc (DTF 93 III 55). Le procedure fondate su

tali esecuzioni, in particolare le procedure di rigetto dell’opposizione, non

rimangono quindi sospese in applicazione dell’art. 207 LEF, ma decadono

anch’esse (Wohlfart/Meyer, in

Basler Kommentar, SchKG, vol. II, 2010, n. 11 ad art. 206).

Nel caso concreto,

l’esecuzione promossa con il PE 1° febbraio 2019 è quindi decaduta a seguito

della pronuncia del fallimento dell’escussa avvenuta il 7 agosto 2019.

4.3

Con decisione 16 ottobre 2019

la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi. L’art. 230

cpv. 4 LEF dispone che, quando la procedura di fallimento è sospesa per

mancanza di attivi, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di

fallimento riprendono il loro corso. Poiché nel caso di cui trattasi la

procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo in data 16

ottobre 2019, le esecuzioni promosse nei confronti di CO 1 già avevano ripreso

il loro corso quando la RE 1 ha inoltrato l’istanza di rigetto

dell’opposizione. Ciò premesso, la decisione di sospensione è errata e va

annullata. L’incarto è ritornato al Giudice di pace affinché proceda nei suoi

incombenti. Non fa invece conto dare ordini al primo giudice sul modo di

procedere.

5.

Pro futuro gioverà

rilevare che alla procedura di rigetto dell’opposizione si applica la procedura

sommaria (art. 251 lettera a CPC). Di conseguenza la procedura di conciliazione

non ha luogo (art. 198 lettera a CPC). L’ordinanza di trasmissione 23 settembre

2019.

all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione era quindi,

anch’essa, errata.

6.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 50.- sono poste a carico dello Stato del

Cantone Ticino. Non si assegnano indennità - peraltro neppure quantificate -

considerato che la controparte, cui il reclamo non è stato notificato, non ha resistito

al reclamo e non può essere considerata soccombente.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 29 gennaio 2020 è

parzialmente accolto. La decisione 13 gennaio 2020 del Giudice di pace del

circolo di S. Antonino (inc. n. 0050-219-s) è annullata.

§ L’incarto è

ritornato al Giudice di pace affinché proceda nei suoi incombenti.

2.

Le spese processuali

di fr. 50 sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano

indennità.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 29 gennaio 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Giudicatura

di pace di Sant’Antonino.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore di causa è di fr. 3'100.-, contro la presente sentenza è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).