13.2020.5
Sospensione della causa. Fallimento a carico della parte convenuta sospeso per mancanza di attivi
30 aprile 2020Italiano6 min
B. Con decisione 13
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.5
Lugano
30 aprile 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. 0050-2019-s della Giudicatura di pace del circolo di Sant’Antonino
promossa con istanza 25 ottobre 2019 da
RE
1
contro
CO
1
e ora sul reclamo 29
gennaio 2020 di RE 1 contro la decisione 13 gennaio 2020 con cui il Giudice di
pace ha disposto la sospensione della causa;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
dell’UE di Bellinzona del 1° febbraio 2019 RE 1 ha escusso CO 1 per l’importo
di fr. 3'100.- oltre accessori, indicando quale titolo di credito “affitto
scoperto”. Vista l’opposizione interposta dall’escussa al PE in narrativa, RE 1
ne ha chiesto il rigetto provvisorio con istanza 25 ottobre 2019.
Con osservazioni 7
novembre 2019 __________ ha comunicato che CO 1 “ha chiuso l’attività senza
beni” e la società è stata sciolta per fallimento.
Fatti
B. Con decisione 13
gennaio 2020 il Giudice di pace ha sospeso la procedura “… in quanto l’escusso
è in proceduta di fallimento, e che quindi rende impossibile un rigetto
dell’opposizione al PE __________ fino al momento dell’eventuale
proseguimento”.
C. Con reclamo 29
gennaio 2020 RE 1 chiede l’annullamento della decisione di sospensione e che
sia fatto ordine al Giudice di pace di pronunciarsi sull’istanza di rigetto
dell’opposizione.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione di sospensione
di un procedimento giudiziario costituisce una decisione ordinatoria
processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2
CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48
lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci
giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
2.
In concreto la
decisione impugnata è giunta al reclamante il 29 gennaio 2020. Rimesso alla
posta il medesimo giorno, il gravame in esame è quindi tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile. In merito al precedente tentativo di notifica
della decisione all’istante, apparentemente non riuscita, l’incarto della
giudicatura di pace non permette di trarre conclusioni di sorta, in particolare
circa la tempestività del gravame, che, nel dubbio, va quindi ammessa.
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b).
4.
La reclamante
impugna la decisione di sospensione ritenendola “… sbagliata e non sorretta da
alcuna base giuridica: nella misura in cui la persona giuridica, ancorché in
fallimento, è iscritta a registro di commercio, … la medesima ha piena
personalità giuridica è il giudice di pace deve pronunciarsi”.
4.1
Giusta l’art. 206 cpv. 1 LEF
(norma peraltro anche indicata nella decisione impugnata) il fallimento ha
quali effetti, tra l’altro, che tutte le esecuzioni in corso contro il fallito
cessano di diritto. Come formulata, l’apodittica affermazione della reclamante che
la sospensione della causa difetterebbe di una base legale e che fintanto che è
iscritta a registro di commercio il Giudice di pace deve pronunciarsi è quindi quantomeno
semplicistica.
4.2
L’art. 57 CPC dispone che il
giudice deve applicare d’ufficio il diritto. Giusta l’art. 206 LEF,
con
la pronuncia del fallimento tutte le esecuzioni promosse nei confronti del
fallito decadono con effetto ex nunc (DTF 93 III 55). Le procedure fondate su
tali esecuzioni, in particolare le procedure di rigetto dell’opposizione, non
rimangono quindi sospese in applicazione dell’art. 207 LEF, ma decadono
anch’esse (Wohlfart/Meyer, in
Basler Kommentar, SchKG, vol. II, 2010, n. 11 ad art. 206).
Nel caso concreto,
l’esecuzione promossa con il PE 1° febbraio 2019 è quindi decaduta a seguito
della pronuncia del fallimento dell’escussa avvenuta il 7 agosto 2019.
4.3
Con decisione 16 ottobre 2019
la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi. L’art. 230
cpv. 4 LEF dispone che, quando la procedura di fallimento è sospesa per
mancanza di attivi, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di
fallimento riprendono il loro corso. Poiché nel caso di cui trattasi la
procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo in data 16
ottobre 2019, le esecuzioni promosse nei confronti di CO 1 già avevano ripreso
il loro corso quando la RE 1 ha inoltrato l’istanza di rigetto
dell’opposizione. Ciò premesso, la decisione di sospensione è errata e va
annullata. L’incarto è ritornato al Giudice di pace affinché proceda nei suoi
incombenti. Non fa invece conto dare ordini al primo giudice sul modo di
procedere.
5.
Pro futuro gioverà
rilevare che alla procedura di rigetto dell’opposizione si applica la procedura
sommaria (art. 251 lettera a CPC). Di conseguenza la procedura di conciliazione
non ha luogo (art. 198 lettera a CPC). L’ordinanza di trasmissione 23 settembre
2019.
all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione era quindi,
anch’essa, errata.
6.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 50.- sono poste a carico dello Stato del
Cantone Ticino. Non si assegnano indennità - peraltro neppure quantificate -
considerato che la controparte, cui il reclamo non è stato notificato, non ha resistito
al reclamo e non può essere considerata soccombente.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 29 gennaio 2020 è
parzialmente accolto. La decisione 13 gennaio 2020 del Giudice di pace del
circolo di S. Antonino (inc. n. 0050-219-s) è annullata.
§ L’incarto è
ritornato al Giudice di pace affinché proceda nei suoi incombenti.
2.
Le spese processuali
di fr. 50 sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano
indennità.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 29 gennaio 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Giudicatura
di pace di Sant’Antonino.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore di causa è di fr. 3'100.-, contro la presente sentenza è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).