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Decisione

13.2020.51

Annullamento perizia e assunzione di nuove prove. L'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

8 luglio 2020Italiano7 min

B. Con decisione 8

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.51

Lugano

8 luglio 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2018.1 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

promossa con petizione 8 gennaio 2018 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente

che sia fatto ordine al notaio __________ di liberare i fr. 30'000.- depositati

sul suo conto clienti pertinenti al rogito n. 2033 del 22 agosto 2014 a favore

di CO 1;

e ora sul reclamo 28

maggio 2020 di RE 1 contro la decisione 18 maggio 2020 con cui il Pretore ha

respinto la richiesta di nomina di un nuovo perito e di produzione di nuovi

documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 8 gennaio

2018 CO 1 ha chiesto che sia fatto ordine al notaio __________ di liberare i

fr. 30'000.- depositati sul suo conto clienti pertinenti al rogito n. __________

del 22 agosto 2014 a favore di CO 1.

Con risposta 28 febbraio

2018 la convenuta si è opposta alla petizione.

Con gli ulteriori allegati

le parti hanno confermato le rispettive domande, e così all’udienza per le

prime arringhe 7 giugno dove hanno notificato i propri mezzi di prova.

Fatti

B. Con decisione 8

giugno 2018 il Pretore ha deciso in merito alle prove, ammettendo segnatamente

la perizia.

Ricevuta la perizia

giudiziaria 10 agosto 2019 dell’ing. __________, la parte convenuta ne ha

chiesto il completamento, domanda accolta dal Pretore con decisione 3 dicembre

2019.

Ricevuto il complemento di

perizia 6 aprile 2020, con istanza 22 aprile 2020 la parte convenuta ha chiesto

di produrre due nuovi documenti, di annullare la perizia e di nominare un nuovo

perito. In subordine ha postulato la delucidazione del referto peritale 6

aprile 2020.

C. Con ordinanza 18

maggio 2020 il Pretore ha respinto l’istanza sia in punto alla richiesta di

annullamento della perizia e di nomina di un nuovo perito, sia per quanto

concerne la produzione di nuovi documenti.

D. Con reclamo 28 maggio

2020 RE 1 si aggrava contro quest’ultima decisione chiedendone l’annullamento.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha statuito sulla richiesta di annullamento della perizia, di nomina di

un nuovo perito e di produzione di nuovi documenti è una disposizione

ordinatoria processuale (art. 124, 154, 187, 188 e 229 CPC). In applicazione

dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è

impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel

termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 19 maggio 2020. Rimesso alla posta svizzera il 28

maggio 2020, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente

(sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47; Verda Chiocchetti, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio

dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non

deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una

successiva sentenza finale favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 cit.).

3.

La reclamante sostiene

che sarebbe dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché

la perizia giudiziaria non è completa, non è comprensibile e neppure

convincente. In questa situazione il Pretore non può basare la decisione su una

perizia attendibile, ciò che causa alla convenuta un pregiudizio difficilmente

riparabile poiché la perizia in questione attesta l’esecuzione dei lavori a

regola d’arte, ciò che non corrisponde alla realtà.

L’argomentazione della

reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.

Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai

sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un

giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. Comunque, fino al

momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se il

rifiuto di assumere una nuova perizia ha pregiudicato la posizione complessiva

della reclamante in relazione al processo. Il Pretore si è limitato a rilevare

che le risposte del perito sono complete e motivate, concludendo che non vi era

motivo per ordinare una nuova perizia, ma non ha ancora proceduto

all’apprezzamento delle prove medesime. Di conseguenza il pregiudizio non può

essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo.

In assenza di una premessa

fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

5.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 28 maggio 2020 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante,

restano a suo carico.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 28 maggio 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è di fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.

1.

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.