13.2020.51
Annullamento perizia e assunzione di nuove prove. L'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile
8 luglio 2020Italiano7 min
B. Con decisione 8
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.51
Lugano
8 luglio 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.1 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 8 gennaio 2018 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente
che sia fatto ordine al notaio __________ di liberare i fr. 30'000.- depositati
sul suo conto clienti pertinenti al rogito n. 2033 del 22 agosto 2014 a favore
di CO 1;
e ora sul reclamo 28
maggio 2020 di RE 1 contro la decisione 18 maggio 2020 con cui il Pretore ha
respinto la richiesta di nomina di un nuovo perito e di produzione di nuovi
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 8 gennaio
2018 CO 1 ha chiesto che sia fatto ordine al notaio __________ di liberare i
fr. 30'000.- depositati sul suo conto clienti pertinenti al rogito n. __________
del 22 agosto 2014 a favore di CO 1.
Con risposta 28 febbraio
2018 la convenuta si è opposta alla petizione.
Con gli ulteriori allegati
le parti hanno confermato le rispettive domande, e così all’udienza per le
prime arringhe 7 giugno dove hanno notificato i propri mezzi di prova.
Fatti
B. Con decisione 8
giugno 2018 il Pretore ha deciso in merito alle prove, ammettendo segnatamente
la perizia.
Ricevuta la perizia
giudiziaria 10 agosto 2019 dell’ing. __________, la parte convenuta ne ha
chiesto il completamento, domanda accolta dal Pretore con decisione 3 dicembre
2019.
Ricevuto il complemento di
perizia 6 aprile 2020, con istanza 22 aprile 2020 la parte convenuta ha chiesto
di produrre due nuovi documenti, di annullare la perizia e di nominare un nuovo
perito. In subordine ha postulato la delucidazione del referto peritale 6
aprile 2020.
C. Con ordinanza 18
maggio 2020 il Pretore ha respinto l’istanza sia in punto alla richiesta di
annullamento della perizia e di nomina di un nuovo perito, sia per quanto
concerne la produzione di nuovi documenti.
D. Con reclamo 28 maggio
2020 RE 1 si aggrava contro quest’ultima decisione chiedendone l’annullamento.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha statuito sulla richiesta di annullamento della perizia, di nomina di
un nuovo perito e di produzione di nuovi documenti è una disposizione
ordinatoria processuale (art. 124, 154, 187, 188 e 229 CPC). In applicazione
dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è
impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel
termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 19 maggio 2020. Rimesso alla posta svizzera il 28
maggio 2020, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente
(sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47; Verda Chiocchetti, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio
dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non
deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una
successiva sentenza finale favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 cit.).
3.
La reclamante sostiene
che sarebbe dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché
la perizia giudiziaria non è completa, non è comprensibile e neppure
convincente. In questa situazione il Pretore non può basare la decisione su una
perizia attendibile, ciò che causa alla convenuta un pregiudizio difficilmente
riparabile poiché la perizia in questione attesta l’esecuzione dei lavori a
regola d’arte, ciò che non corrisponde alla realtà.
L’argomentazione della
reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.
Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai
sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un
giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. Comunque, fino al
momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se il
rifiuto di assumere una nuova perizia ha pregiudicato la posizione complessiva
della reclamante in relazione al processo. Il Pretore si è limitato a rilevare
che le risposte del perito sono complete e motivate, concludendo che non vi era
motivo per ordinare una nuova perizia, ma non ha ancora proceduto
all’apprezzamento delle prove medesime. Di conseguenza il pregiudizio non può
essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo.
In assenza di una premessa
fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
4.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
5.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 28 maggio 2020 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante,
restano a suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 28 maggio 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è di fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.
1.
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.