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Decisione

13.2020.52

La decisione in materia di prove non provoca di regola un pregiudizio difficilmente riparabile. L'errata o mancata amministrazione di una prova va contestata con l'impugnazione della decisione finale

9 luglio 2020Italiano7 min

i motivi esposti sopra (consid. 2.2) ciò però ancora non causa un pregiudizio difficilmente

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.52

Lugano

9 luglio 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2018.139 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con petizione 6 luglio 2018 da

CO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’avv. PA 1

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 73'500.-

oltre accessori;

e ora sul reclamo 2

giugno 2020 di RE 1 contro la decisione 19 maggio 2020 con cui il Pretore ha

deciso in merito alle prove;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 6 luglio 2018

CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 73'500.- oltre

accessori quale compenso per prestazioni relative allo scioglimento di una

comunione ereditaria di cui egli era parte.

Con risposta 4 ottobre 2018

il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione. Con gli ulteriori

allegati le parti hanno confermato le rispettive domande, e così all’udienza

per le prime arringhe 5 febbraio 2019.

B. Dopo aver proceduto

all’interrogatorio delle parti, con decisione 19 maggio 2020 il Pretore ha

deciso in merito a parte delle prove, ammettendo segnatamente la testimonianza

del Pretore __________.

C. Con reclamo 2 giugno 2020

RE 1 s’aggrava contro quest’ultima decisione chiedendone la riforma nel senso

di non ammettere la testimonianza in questione.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale

(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 22 maggio 2020. Rimesso alla posta il 2 giugno 2020,

per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e da questo

punto di vista, ammissibile.

2. Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1 L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

2.2 Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova è da contestare

con l’impugnazione della decisione finale (sentenza del Tribunale federale

4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del

Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero

del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con il reclamo dell’art. 319

lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di

merito non è dato sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica

prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla

posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA

13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

3. Il reclamante

sostiene che la decisione impugnata “potrebbe avere conseguenze irreparabili

per il convenuto”, ma senza poi sostanziare in cosa esse consistono. Ciò non

basta per rendere verosimile un pregiudizio. In assenza di una premessa

fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

3.1. Il reclamante sostiene che

l’audizione della teste sarebbe inutile perché le circostanze sulle quali la

teste è chiamata a deporre - e meglio la presenza di CO 1 ad alcune udienze in

Pretura - sarebbe evincibile dai verbali delle udienze medesime. La prova

sarebbe, allora, semmai inutile, ma non si comprende come ciò possa essere fonte

di un pregiudizio difficilmente riparabile per il reclamante. Egli adduce

invero che la teste si occupa di varie cause pendenti presso la sezione 4 della

Pretura nelle quali CO 1 è parte e la sua audizione nella presente causa

avrebbe quale scopo di ottenere motivi per poi ricusarla in quelle cause. Trattasi

di mera congettura, inidonea a sostanziare l’esistenza del pregiudizio.

3.2 Nella misura poi in cui il

reclamante sostiene “… che può sin d’ora confermare che mai durante le udienze alle

quali fu presente ebbe a promettere alla figlia la donazione di qualsivoglia

immobile …”, egli stesso evidenzia la potenziale rilevanza - non già

l’inutilità - della deposizione, la parte attrice sostenendo che siffatta

promessa in realtà è stata fatta.

3.3 Il reclamante sostiene che la

prova testimoniale in questione non è stata indicata negli allegati e quindi è

inammissibile. Vero è che la prova non è stata indicata né nella petizione né nella

replica sicché, stante il tenore dell’art. 152 cpv. 1 parrebbe, in effetti, a

prima vista inammissibile, l’attrice neppure avendo sostenuto che sarebbero

dati gli estremi dell’art. 229 CPC per ammetterla quale nuovo mezzo di prova. Per

Fatti

i motivi esposti sopra (consid. 2.2) ciò però ancora non causa un pregiudizio difficilmente

riparabile al reclamante.

3.4 A torto poi il reclamante si

duole che non è stato permesso alla testimone di chiedere lo svincolo dal segreto

d’ufficio. Il mancato svincolo del magistrato dal segreto d’ufficio non lo

rende inidoneo quale teste né comporta l’inammissibilità della sua

testimonianza, ma gli conferisce il diritto di rifiutarsi di cooperare.

Comunque, fintanto che il magistrato non è chiamato a testimoniare esso neppure

ha motivo per chiedere al consiglio della magistratura di essere svincolato dal

segreto d’ufficio, ritenuto che ancora non ha un qualsivoglia obbligo di

collaborazione.

4. Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

5. Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 2 giugno 2020 di RE

1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico del

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 2 giugno 2020 alla controparte):

- avv. ;

- avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.