13.2020.52
La decisione in materia di prove non provoca di regola un pregiudizio difficilmente riparabile. L'errata o mancata amministrazione di una prova va contestata con l'impugnazione della decisione finale
9 luglio 2020Italiano7 min
i motivi esposti sopra (consid. 2.2) ciò però ancora non causa un pregiudizio difficilmente
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Incarto n.
13.2020.52
Lugano
9 luglio 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.139 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 6 luglio 2018 da
CO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’avv. PA 1
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 73'500.-
oltre accessori;
e ora sul reclamo 2
giugno 2020 di RE 1 contro la decisione 19 maggio 2020 con cui il Pretore ha
deciso in merito alle prove;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 6 luglio 2018
CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 73'500.- oltre
accessori quale compenso per prestazioni relative allo scioglimento di una
comunione ereditaria di cui egli era parte.
Con risposta 4 ottobre 2018
il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione. Con gli ulteriori
allegati le parti hanno confermato le rispettive domande, e così all’udienza
per le prime arringhe 5 febbraio 2019.
B. Dopo aver proceduto
all’interrogatorio delle parti, con decisione 19 maggio 2020 il Pretore ha
deciso in merito a parte delle prove, ammettendo segnatamente la testimonianza
del Pretore __________.
C. Con reclamo 2 giugno 2020
RE 1 s’aggrava contro quest’ultima decisione chiedendone la riforma nel senso
di non ammettere la testimonianza in questione.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale
(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.
2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 22 maggio 2020. Rimesso alla posta il 2 giugno 2020,
per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e da questo
punto di vista, ammissibile.
2. Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1 L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
2.2 Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova è da contestare
con l’impugnazione della decisione finale (sentenza del Tribunale federale
4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del
Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero
del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con il reclamo dell’art. 319
lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di
merito non è dato sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica
prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla
posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA
13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
3. Il reclamante
sostiene che la decisione impugnata “potrebbe avere conseguenze irreparabili
per il convenuto”, ma senza poi sostanziare in cosa esse consistono. Ciò non
basta per rendere verosimile un pregiudizio. In assenza di una premessa
fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
3.1. Il reclamante sostiene che
l’audizione della teste sarebbe inutile perché le circostanze sulle quali la
teste è chiamata a deporre - e meglio la presenza di CO 1 ad alcune udienze in
Pretura - sarebbe evincibile dai verbali delle udienze medesime. La prova
sarebbe, allora, semmai inutile, ma non si comprende come ciò possa essere fonte
di un pregiudizio difficilmente riparabile per il reclamante. Egli adduce
invero che la teste si occupa di varie cause pendenti presso la sezione 4 della
Pretura nelle quali CO 1 è parte e la sua audizione nella presente causa
avrebbe quale scopo di ottenere motivi per poi ricusarla in quelle cause. Trattasi
di mera congettura, inidonea a sostanziare l’esistenza del pregiudizio.
3.2 Nella misura poi in cui il
reclamante sostiene “… che può sin d’ora confermare che mai durante le udienze alle
quali fu presente ebbe a promettere alla figlia la donazione di qualsivoglia
immobile …”, egli stesso evidenzia la potenziale rilevanza - non già
l’inutilità - della deposizione, la parte attrice sostenendo che siffatta
promessa in realtà è stata fatta.
3.3 Il reclamante sostiene che la
prova testimoniale in questione non è stata indicata negli allegati e quindi è
inammissibile. Vero è che la prova non è stata indicata né nella petizione né nella
replica sicché, stante il tenore dell’art. 152 cpv. 1 parrebbe, in effetti, a
prima vista inammissibile, l’attrice neppure avendo sostenuto che sarebbero
dati gli estremi dell’art. 229 CPC per ammetterla quale nuovo mezzo di prova. Per
Fatti
i motivi esposti sopra (consid. 2.2) ciò però ancora non causa un pregiudizio difficilmente
riparabile al reclamante.
3.4 A torto poi il reclamante si
duole che non è stato permesso alla testimone di chiedere lo svincolo dal segreto
d’ufficio. Il mancato svincolo del magistrato dal segreto d’ufficio non lo
rende inidoneo quale teste né comporta l’inammissibilità della sua
testimonianza, ma gli conferisce il diritto di rifiutarsi di cooperare.
Comunque, fintanto che il magistrato non è chiamato a testimoniare esso neppure
ha motivo per chiedere al consiglio della magistratura di essere svincolato dal
segreto d’ufficio, ritenuto che ancora non ha un qualsivoglia obbligo di
collaborazione.
4. Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 500.- in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
5. Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 2 giugno 2020 di RE
1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico del
reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 2 giugno 2020 alla controparte):
- avv. ;
- avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.