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Decisione

13.2020.53

Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Solo in casi eccezionali il gratuito patrocinio è concesso con effetto retroattivo

18 agosto 2020Italiano6 min

28 aprile 2020, convocata per la discussione sulle domande cautelari dell’attrice,

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.53

Lugano

18 agosto 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2019.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

(azione di modifica del contributo alimentare per il figlio) promossa con petizione

3 luglio 2019 da

RE

1

contro

CO

1

patrocinato dall’avv. PA 1

e

ora sul reclamo 4 maggio (correttamente: 4 giugno) 2020 di RE 1 contro la

decisione 25 maggio 2020 con cui il Pretore ha respinto la sua richiesta di

estendere il beneficio del gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 3 luglio 2019

RE 1 - agente in nome e nell’interesse del figlio __________ -, patrocinata

dall’avv. G__________, ha chiesto l’aumento del contributo alimentare posto a

carico di CO 1 con decreto 25 novembre 2010 del Tribunale dei minorenni di

Milano.

Con risposta 24 ottobre

2019 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.

Con gli ulteriori allegati

le parti hanno confermato le rispettive domande.

Con scritto 1° febbraio

2020 l’avv. G__________ ha comunicato alla Pretura di aver rinunciato al

mandato di patrocinio di RE 1.

Fatti

B. In occasione dell’udienza

28 aprile 2020, convocata per la discussione sulle domande cautelari dell’attrice,

quest’ultima, patrocinata dall’avv. M__________, ha chiesto di essere posta al

beneficio del gratuito patrocinio.

C. Con decisione 5

maggio 2020 il Pretore, rilevato che l’attrice già aveva anticipato le spese

processuali, ha accolto la domanda di gratuito patrocinio a far tempo dal 28

aprile 2020, limitatamente all’esonero dalle spese del patrocinatore.

D. Con atto 21 maggio

2020 RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con effetto retroattivo, a partire dall’avvio della procedura.

Con decisione 25 maggio

2020 il Pretore ha respinto la richiesta.

E. Con reclamo 4 maggio

2020 RE 1 chiede l’annullamento di quest’ultima decisione e la sua riforma nel

senso di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con effetto

retroattivo dal 27 marzo 2019 al 1° febbraio 2020.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta l’art. 121

CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il

gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1

LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria

(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata,

notificata il 25 maggio 2020, è pervenuta alla reclamante il 26 maggio 2020. Consegnato

alla cancelleria del Tribunale d’appello il 4 giugno 2020, il gravame risulta

tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere

concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle

ripetibili alla controparte (cpv. 3).

3.1

Di principio il beneficio del

gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti

compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione

della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno

preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione quanto

per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 35 segg ad art. 119). L’art.

119.

cpv. 4 CPC dispone nondimeno che, in casi eccezionali, il gratuito

patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo. Ciò è il caso ad

esempio se la parte è stata costretta a procedere con urgenza senza prima di

poter inoltrare la richiesta di assistenza giudiziaria.

3.2

Il Pretore ha respinto la

richiesta di concedere effetto retroattivo al gratuito patrocinio rilevando che

sia il rappresentante legale, avvocato, sia la patrocinata, giurista, avevano

sufficienti conoscenze in materia per farne richiesta a tempo debito.

La reclamante sostiene di

non essere stata a conoscenza della possibilità del figlio di beneficiare del

gratuito patrocinio. Va qui rilevato che la reclamante - laureata in

giurisprudenza - era patrocinata dall’avv. G__________. Questi era ben

cosciente della problematica, come ben risulta dal suo scritto 2 novembre 2019 alla

reclamante (doc. C prodotto con la domanda di effetto retroattivo). Nello

scritto in questione esso, rilevata la possibilità di chiedere una provvigione

di lite, concludeva che “potrai così evitare di compilare il formulario AG nel

quale dovrai dichiarare anche le spese del leasing (effetto boomerang)”. La

reclamante non può quindi sostenere che non era informata della problematica,

segnatamente della possibilità di chiedere il gratuito patrocinio. Va ancora

ricordato che, comunque sia, la richiesta del gratuito patrocinio andrebbe

respinta già per il fatto che, concettualmente, la nomina di un avvocato quale

patrocinatore d’ufficio è esclusa se il mandato di patrocinio con il medesimo è

già terminato.

In siffatta situazione non

si può rimproverare al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti

né un’errata applicazione del diritto.

4.

La procedura di

reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,

fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità

della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.

100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art.

106.

cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di

gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non

essendo state raccolte osservazioni.

5.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 4 maggio 2020

di RE 1 è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 300.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 4 maggio 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.