13.2020.53
Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Solo in casi eccezionali il gratuito patrocinio è concesso con effetto retroattivo
18 agosto 2020Italiano6 min
28 aprile 2020, convocata per la discussione sulle domande cautelari dell’attrice,
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.53
Lugano
18 agosto 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2019.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
(azione di modifica del contributo alimentare per il figlio) promossa con petizione
3 luglio 2019 da
RE
1
contro
CO
1
patrocinato dall’avv. PA 1
e
ora sul reclamo 4 maggio (correttamente: 4 giugno) 2020 di RE 1 contro la
decisione 25 maggio 2020 con cui il Pretore ha respinto la sua richiesta di
estendere il beneficio del gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 3 luglio 2019
RE 1 - agente in nome e nell’interesse del figlio __________ -, patrocinata
dall’avv. G__________, ha chiesto l’aumento del contributo alimentare posto a
carico di CO 1 con decreto 25 novembre 2010 del Tribunale dei minorenni di
Milano.
Con risposta 24 ottobre
2019 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.
Con gli ulteriori allegati
le parti hanno confermato le rispettive domande.
Con scritto 1° febbraio
2020 l’avv. G__________ ha comunicato alla Pretura di aver rinunciato al
mandato di patrocinio di RE 1.
Fatti
B. In occasione dell’udienza
28 aprile 2020, convocata per la discussione sulle domande cautelari dell’attrice,
quest’ultima, patrocinata dall’avv. M__________, ha chiesto di essere posta al
beneficio del gratuito patrocinio.
C. Con decisione 5
maggio 2020 il Pretore, rilevato che l’attrice già aveva anticipato le spese
processuali, ha accolto la domanda di gratuito patrocinio a far tempo dal 28
aprile 2020, limitatamente all’esonero dalle spese del patrocinatore.
D. Con atto 21 maggio
2020 RE 1 ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con effetto retroattivo, a partire dall’avvio della procedura.
Con decisione 25 maggio
2020 il Pretore ha respinto la richiesta.
E. Con reclamo 4 maggio
2020 RE 1 chiede l’annullamento di quest’ultima decisione e la sua riforma nel
senso di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con effetto
retroattivo dal 27 marzo 2019 al 1° febbraio 2020.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta l’art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1
LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria
(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata,
notificata il 25 maggio 2020, è pervenuta alla reclamante il 26 maggio 2020. Consegnato
alla cancelleria del Tribunale d’appello il 4 giugno 2020, il gravame risulta
tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1
Di principio il beneficio del
gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo, e si estende solo agli atti
compiuti dal richiedente o dal suo patrocinatore a partire dall’introduzione
della relativa istanza, comprendendo tuttavia anche gli atti processuali che l’hanno
preceduta e che si sono resi necessari tanto per istruire e proporre l’azione quanto
per redigere la domanda di gratuito patrocinio (Trezzini
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 35 segg ad art. 119). L’art.
119.
cpv. 4 CPC dispone nondimeno che, in casi eccezionali, il gratuito
patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo. Ciò è il caso ad
esempio se la parte è stata costretta a procedere con urgenza senza prima di
poter inoltrare la richiesta di assistenza giudiziaria.
3.2
Il Pretore ha respinto la
richiesta di concedere effetto retroattivo al gratuito patrocinio rilevando che
sia il rappresentante legale, avvocato, sia la patrocinata, giurista, avevano
sufficienti conoscenze in materia per farne richiesta a tempo debito.
La reclamante sostiene di
non essere stata a conoscenza della possibilità del figlio di beneficiare del
gratuito patrocinio. Va qui rilevato che la reclamante - laureata in
giurisprudenza - era patrocinata dall’avv. G__________. Questi era ben
cosciente della problematica, come ben risulta dal suo scritto 2 novembre 2019 alla
reclamante (doc. C prodotto con la domanda di effetto retroattivo). Nello
scritto in questione esso, rilevata la possibilità di chiedere una provvigione
di lite, concludeva che “potrai così evitare di compilare il formulario AG nel
quale dovrai dichiarare anche le spese del leasing (effetto boomerang)”. La
reclamante non può quindi sostenere che non era informata della problematica,
segnatamente della possibilità di chiedere il gratuito patrocinio. Va ancora
ricordato che, comunque sia, la richiesta del gratuito patrocinio andrebbe
respinta già per il fatto che, concettualmente, la nomina di un avvocato quale
patrocinatore d’ufficio è esclusa se il mandato di patrocinio con il medesimo è
già terminato.
In siffatta situazione non
si può rimproverare al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti
né un’errata applicazione del diritto.
4.
La procedura di
reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,
fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico della reclamante, qui soccombente (art.
106.
cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di
gratuito patrocinio opponendo la richiedente allo Stato e, comunque sia, non
essendo state raccolte osservazioni.
5.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 4 maggio 2020
di RE 1 è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 300.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 4 maggio 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.