13.2020.57
Diniego di gratuito patrocinio. Decisione su rinvio. Indigenza
2 dicembre 2020Italiano20 min
ristabilire una equità di forze tra le parti e permettere che sia fatta giustizia.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.57/58
Lugano
2 dicembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2017.4566 (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 5 settembre 2017 da
RE
1
contro
CO
1
patrocinata dall’avv. PA 1
e ora sull’appello
[rettamente: reclamo] 10 giugno 2020 di RE 1 contro la decisione 29 maggio 2020
con cui il Pretore, statuendo su rinvio, ha respinto la sua istanza di gratuito
patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Dal 1998 al
2009 CO 1 è stata sposata con G__________, da cui ha avuto tre figli.
Nell’ambito del loro divorzio, ossia con “accordo sulla determinazione del luogo di domicilio,
del mantenimento, delle modalità di frequentazione e dell’educazione dei figli minorenni”
del 6 marzo 2009 il padre si è impegnato, tra
l’altro, ad “assumere in
proprio gli oneri finanziari necessari per l’alloggio” dei figli fino alla loro maggior
età. L’8 agosto 2009 CO 1 si è risposata con RE 1. Il 12 novembre 2009 essa ha
acquistato la proprietà per piani (PPP) n. __________,
pari a 800/1000 della particella n. __________ RFD __________, e
il marito le due unità di PPP n. __________ e __________, di 70/1000 e 130/1000 dello stesso fondo.
B. Con
convenzione matrimoniale del 12 ottobre 2010 i coniugi si sono dati atto di
vivere nelle tre citate unità di PPP, di affittarle nel caso in cui non
avessero più dovuto viverci e di riconoscere poi il reddito per la locazione in
ragione dell’80% alla moglie e del 20% al marito. Il medesimo giorno, RE 1 come
locatore e CO 1 come conduttrice hanno sottoscritto un contratto di locazione
avente per oggetto le due unità di PPP di proprietà del marito, convenendo una
pigione di fr. 2'150.– mensili e una durata indeterminata con inizio della
locazione il 1° novembre 2010. Alla voce “accordi particolari” (n. 12) hanno
previsto quanto segue: “Utilizzo
degli spazi della proprietà di RE 1 (beni propri in riferimento alla
definizione della Convenzione Matrimoniale del 12.10.2010). Tali spazi sono
utilizzati in modo esclusivo dai due figli primogeniti di G__________ e CO 1. A
partire dal 1.11.2010 la madre dei due minori riconoscerà e pagherà la pigione
pattuita al Sig. RE 1 per l’usufrutto degli spazi ad uso esclusivo dei figli
naturali dell’ex coniuge e in pieno rispetto dei loro accordi di divorzio”.
C. A
seguito della separazione dei coniugi, con transazione “nelle more” del 16 marzo
2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha assegnato l’abitazione
coniugale provvisoriamente in uso alla moglie, accordo confermato poi nel
decreto cautelare del 27 aprile 2016.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 dicembre 2016 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1
ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 25'800.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° gennaio 2016, indicando quale titolo di credito la “pigione netta App. 2 (__________) e 4 (__________)
da gennaio a dicembre 2016
come da contratto del 12.10.2010 per uso esclusivo dei minori __________ e __________, a carico della madre”.
E. L’istanza 5 settembre
2017, con cui RE 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta da CO 1 avverso il citato precetto esecutivo, è stata respinta dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione 3
maggio 2018. Questo perché, in quanto atto simulato, il contratto di locazione
non costituiva un valido titolo di rigetto. Il primo giudice ha inoltre respinto
la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 e posto a suo carico fr. 250.– di
spese processuali e un’indennità per ripetibili di fr. 1'500.– a favore della convenuta.
F. In parziale
accoglimento del reclamo 17 maggio 2018 presentato da RE 1, con decisione 28
gennaio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha
annullato il dispositivo pretorile limitatamente al diniego del gratuito
patrocinio, rinviando la causa al Pretore per nuovo giudizio e, a dipendenza
dell’esito, decidere sulle eventuali ripetibili dovutegli per il reclamo.
G. Con scritto 18
febbraio 2019 RE 1 ha trasmesso al Pretore la decisione sulle prestazioni
assistenziali riconosciutegli dal 1° gennaio 2019 al 28 febbraio 2019.
Il 5 aprile 2019 la
convenuta ha ribadito la sua opposizione alla concessione del gratuito
patrocinio all’istante, suffragandola con nuovi documenti.
Il 26 giugno 2019 il
Pretore ha invitato RE 1 a chiarire determinati punti con l’ausilio di
documenti, richiesta a cui l’interessato ha dato seguito con scritto 19 luglio
2019.
H. Con decisione 29
maggio 2020 il Pretore ha, di nuovo, respinto la domanda di gratuito patrocinio
di RE 1, e con essa la domanda di attribuzione di ripetibili per il reclamo 17
maggio 2018.
Fatti
I. Con reclamo 10
giugno 2020 RE 1 insorge, personalmente, contro quest’ultimo giudizio di cui
chiede la riforma nel senso di correggere una volta per tutte la reiezione
della sua domanda di gratuito patrocinio e di copertura delle ripetibili, per
ristabilire una equità di forze tra le parti e permettere che sia fatta giustizia.
Con scritto 17 giugno 2020
RE 1 postula il beneficio del gratuito patrocinio anche in sede di reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b n. 1 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione è di
10.
giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 3 giugno 2020. Rimesso alla posta il 10 giugno 2020
il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
L’art. 326 cpv. 1
CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per
sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio
(Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art.
121; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121;
Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016. n. 10 ad art. 121). I nuovi doc. 3 e 4 che
accompagnano il reclamo e che non hanno alcuna attinenza con la decisione
impugnata, sono inammissibili.
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità
di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi e la designazione
di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC) e può essere concesso
integralmente o in parte (cpv. 2).
3.1
Il giudizio impugnato è stato
emesso in applicazione dell’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC e meglio su rinvio deciso
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello che, chiamata a
statuire sul reclamo in tema di rigetto provvisorio dell’opposizione, ha
annullato il dispositivo che negava il gratuito patrocinio a RE 1.
3.2
Trattandosi di un rinvio
della causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio, le considerazioni
contenute nella decisione dell’autorità di reclamo sono vincolanti per quella
di prima sede (DTF 143 III 290 consid. 1.5; Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 16 ad art. 327
e rinvio a n. 10 segg. ad art. 318 [versione e-book in vigore dal 1°
febbraio 2019, n. 17 ad art. 327 e rinvio a n. 11 segg. ad art. 318]). Salvo
eccezioni, pena l’irricevibilità, non vi è quindi modo di far valere contro la
nuova decisione emessa su rinvio delle motivazioni che non sono state condivise
nel giudizio di rinvio (Verda
Chiocchetti, op. cit., n. 31 ad art. 318 con riferimenti [versione e-book
in vigore dal 1° febbraio 2019, n. 33 ad art. 318]).
3.3
In concreto, assodato il
presupposto di probabilità di esito favorevole e di necessità del patrocinatore
legale, la controversia restava circoscritta al requisito d’indigenza in merito
al quale la Camera di esecuzione e fallimenti ha indicato di procedere nel
senso dei considerandi. Entro questi limiti, al primo giudice incombeva quindi di
procedere ai necessari accertamenti.
4.
Conformemente all’art.
320.
CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
4.1
La decisione di rinvio 28
gennaio 2019 della Camera di esecuzione e fallimenti, preso atto dell’avvenuta
cessazione ad agosto 2017 delle indennità di disoccupazione, ha indicato che
era da valutare la situazione finanziaria effettiva al momento della
presentazione della richiesta di gratuito patrocinio, ovvero il 5 settembre
2017.
Questo a fronte di un fabbisogno mensile che il reclamante quantificava in
fr. 6'100.–, di cui fr. 1'200.– di minimo esistenziale, fr. 2'150.– di spese di
locazione, fr. 300.– di spese d’auto, fr. 212.60 di interessi ipotecari e fr.
543.60
di premio cassa malati.
4.2
Per il Pretore l’indigenza in
capo al reclamante restava astratta anche una volta cessate le indennità di
disoccupazione. Nulla era mutato sotto il profilo dell’alloggio, la disponibilità
dell’auto non era improbabile e vi era pure l’aspetto vacanze. Ciò evidenziava una
disponibilità di credito immateriale, visto che il reclamante non pretendeva
che la madre, che già gli offriva un appartamento di lusso e ne sosteneva le
vacanze, non potesse anche fargli credito per i costi giudiziari. Meno
probabile invece la possibilità di finanziare la causa tramite una provvigione
ad litem versatagli dalla moglie, peraltro nemmeno richiesta. Il reclamante non
si era poi attivato per abbassare il tasso ipotecario dell’abitazione in
comproprietà con la convenuta e men che meno per venderla. E davanti alla Camera
di esecuzione e fallimenti non aveva postulato il gratuito patrocinio. Poco
chiara quindi la situazione del reclamante sul fronte delle entrate, considerato
che le sole prestazioni assistenziali non potevano garantire anche da settembre
2017.
in poi un tenore di vita che non si conciliava affatto con quello di una
persona in stato d’indigenza e che la madre aveva sufficienti mezzi finanziari
per provvedere ai costi che oltrepassavano il di lui sostentamento. Inoltre la
sostanza immobiliare non era stata messa a frutto. Risultava infine sostenibile
il costo legale in primo grado, stimato dalla Camera di esecuzione e fallimenti
in fr. 1'750.–, e che era equiparabile a quello per il relativo reclamo dove,
appunto, il gratuito patrocinio neppure era stato richiesto. Da cui la
reiezione dell’istanza di gratuito patrocinio.
5.
Giova anzitutto
premettere che il reclamante propone una sorta di disquisizione generale con
cui mira a “denunciare l’atteggiamento generale dimostrato fin dall’inizio
della causa ma in special modo in questo nuovo giudizio da parte del Pretore
Zarro a mio parere non all’altezza del ruolo che rappresenta” e invoca
accertamenti che rilevano della controversia famigliare. Nondimeno - come visto
(sopra, consid. 3.2 e 3.3) - questioni che esulano dal tema della pretesa
indigenza in capo all’interessato risultano di primo acchito inammissibili. Si
aggiunga che, nella misura in cui si traducono in apprezzamenti sulla persona
del primo giudice, anche in un contesto di indulgenza per assenza di formazione
legale le considerazioni del reclamante risultano pretestuose e non meritevoli
di attenzione.
Non solo. Il reclamante
formula altresì una serie di critiche che rivolge alle motivazioni contenute
nella decisione impugnata da pag. 3 in poi, in particolare ai punti n. 7.1 e n.
7.2
a pag. 3, n. 7.3 a pag. 4 e n. 7.3.f a pag. 5. All’interessato sembra
tuttavia sfuggire che in questo contesto il Pretore si è limitato a riproporre
letteralmente l’intero considerando n. 7 della decisione di rinvio datata 28
gennaio 2019 della Camera di esecuzione e fallimenti (act. VIII, pag. 9 segg.
consid. 7 segg.). Sicché su questo punto nulla può essere rimproverato al primo
giudice. Una volta di più, il reclamo si rivela inammissibile.
6.
Il reclamante
afferma di essere al beneficio della pubblica assistenza da oltre due anni. Ora,
nel fascicolo processuale non vi è traccia di una relativa decisione risalente
a settembre 2017 e i mesi a seguire. Dagli atti risulta nondimeno che il reclamante
è in effetti al beneficio delle prestazioni assistenziali dall’ottobre 2017
(doc. 27 pag. 13 n. 6b), e che a inizio 2019 queste includevano una prestazione
ordinaria stimata in fr. 1'410.70 mensili oltre fr. 103.30 di premio cassa
malati, considerati fr. 986.– di fabbisogno di base LAS, fr. 464.– di premio
assicurativo malattia, fr. 405.– di interessi ipotecari e spese di gestione e
manutenzione di fondi e dedotti fr. 341.– di sussidio cassa malati (act. IX: decisione
USSI 19 dicembre 2018 allegata allo scritto 18 febbraio 2019). E tali cifre non
lasciano invero margine per ipotizzare il finanziamento di una causa
giudiziaria.
6.1
In questo contesto il
reclamante rimprovera al Pretore di avere considerato saltuario il suo utilizzo
dei trasporti pubblici, documentato con l’abbonamento a corse per il bus.
Precisa che, vivendo nell’adiacente appartamento messogli a disposizione dalla
madre, occasionalmente egli l’accompagna nelle commissioni pesanti e a fare la
spesa, guidando in tali circostanze la di lei automobile. Per il Pretore le
timbrature su quell’abbonamento attestavano l’uso occasionale dei trasporti
pubblici. Quand’anche al beneficio delle prestazioni assistenziali, il reclamante
aveva tenuto fino a dicembre 2017 l’auto Toyota iQ dal costo mensile di fr.
300.–, auto appartenente alla società __________ con sede presso il domicilio
della madre __________, la quale dal 2 maggio 2017 ne era pure amministratrice
unica. A suo modo di vedere, a queste condizioni non era improbabile ritenere
che egli avesse a disposizione quell’autovettura. Ora, interpellato su questa
posta dal Pretore (act. XVII), il reclamante aveva in effetti spiegato che i “CHF
300.
mensili esposti nel mio minimo vitale a titolo di costi assicurazione e
affitto auto sono ormai storia vecchia […] fin dalla fine del 2017 infatti non
posso più permettermi di pagarne l’affitto e mi sposto con i mezzi pubblici”
(act. XVIII pag. 2 verso il basso). E di fatto il calcolo delle prestazioni
assistenziali agli atti non include una spesa a questo titolo. Ciò posto, ipotizzando
anche un utilizzo da parte del reclamante dell’auto della madre, alla resa dei
conti ciò non si tradurrebbe comunque in una concreta disponibilità finanziaria
a copertura dei costi di un processo.
6.2
In punto all’alloggio, il
reclamante rileva di vivere nell’appartamento offertole dalla madre. Il Pretore
ha ritenuto che quand’anche la madre lo ospitasse gratuitamente, la fine delle
indennità di disoccupazione e l’inizio delle prestazioni assistenziali, non
avevano influito su questa sua sistemazione di lusso che, come tale, non
consentiva di pensare ad una situazione d’indigenza. Resta il fatto che di una siffatta
spesa d’alloggio non vi è traccia nel citato conteggio delle prestazioni
assistenziali. Sicché, come già evidenziava la decisione di rinvio 28 gennaio 2019,
nemmeno questa circostanza conforta l’esistenza di risorse economiche per finanziare
dei costi giudiziari.
6.3
A detta del Pretore poi la
pretesa indigenza del reclamante non aveva neppure influito sulle sue vacanze
che venivano finanziate dalla madre. Se non che, la decisione di rinvio 28
gennaio 2019 aveva già stabilito che si trattava di questioni risalenti al 2016
e pertanto inidonee a valutare la situazione economica dell’interessato da
settembre 2017 in poi.
7.
Il reclamante
lamenta il fatto che il Pretore abbia dato per scontato che la madre gli
facesse credito per finanziare le spese legali della sua causa giudiziaria. Il
Pretore
ha imputato al reclamante una disponibilità finanziaria
immateriale, in quanto non aveva spiegato perché la madre non potesse
concedergli un prestito, visto che già era ben disposta a fargli credito per
l’utilizzo di un appartamento di lusso e a offrirgli le vacanze. In merito
giova tuttavia precisare che l’assistenza fra parenti giusta l’art. 328 cpv. 1
CC non è rilevante rispetto alla decisione di concessione del gratuito
patrocinio (Wuffli/Fuhrer, Handbuch
unentgeltiche Rechtspflege im Zivilprozess (IN PRAXI), 2019, pag. 67 n. 180). Pertanto
anche tale circostanza non rende concreto ed effettivo un finanziamento del
processo da parte del reclamante.
8.
Nondimeno, la
decisione di rinvio 28 gennaio 2019 della Camera di esecuzione e fallimenti
stabiliva anche che, esclusa l’ipotesi di ulteriore aggravio ipotecario, la
sostanza immobiliare del reclamante poteva forse essere sfruttata in altro
modo. E, da questo punto di vista, il Pretore ha evidenziato che il reclamante
si era rifiutato di sottoscrivere i documenti necessari per la fissazione di un
nuovo tasso ipotecario relativo all’immobile detenuto in comproprietà con la
moglie (doc. 25), da cui ne era poi conseguito un aumento. Inoltre, a breve, il
reclamante non aveva intenzione di vendere visto che auspicava di fare prima
dei lavori di abbellimento e sistemazione (vernice esterna e tetto) e finanche attendere
la fusione del comune di __________ con quello di __________ (doc. 22).
8.1
Il reclamante obietta che non
aveva senso affermare che egli aveva impedito la contrattazione di un tasso
d’interesse inferiore e a delle condizioni migliori, visto che si trattava di
un onere che anch’egli era chiamato a pagare, precisando per il resto di
ricevere in ritardo le comunicazioni bancarie in quanto la moglie non gli consegnerebbe
la corrispondenza che arriva al vecchio indirizzo. Se non che dal documento a
cui si è riferito il Pretore risulta che è stato lo stesso reclamante ad
annullare il 20 dicembre 2018 l’appuntamento in banca previsto a ridosso della imminente
scadenza fissata al 31 dicembre 2018 per sottoscrivere la relativa nuova
pattuizione (doc. 25). E su questo punto l’interessato non dice alcunché. La
critica è quindi inammissibile.
8.2
Il reclamante afferma poi di
essere senz’altro interessato a vendere o affittare i suoi due appartamenti
dell’immobile in comproprietà con la moglie, così da pagare i suoi debiti, ma
di non poterne disporre, perché la moglie starebbe tramando alle sue spalle per
mandare all’asta la sua quota parte, in modo da ritirarla a minor prezzo. Resta
il fatto che dagli atti risulta che nel 2018 la vendita dell’immobile attraverso
una società immobiliare era ben più che realistica e finanche avallata dalla
controparte (doc. 23). E, dall’e-mail 14 agosto 2018 del reclamante, risulta in
effetti che, come ritenuto dal Pretore, tale proposta era da lui letteralmente
avversata rispettivamente condizionata in quanto pretendeva appunto la
preventiva esecuzione di lavori di abbellimento e manutenzione - sulle cui
modalità di finanziamento nulla è invero dato sapere - e l’attesa della citata
fusione per massimizzarne il guadagno (doc. 22). Ma nemmeno in proposito il reclamante
si esprime, da cui l’inammissibilità del rimprovero. Si aggiunga per il resto
che quel citato e-mail del reclamante non faceva alcun riferimento a domande di
realizzazione forzata “tese a mandare all’asta la sua quota parte”.
8.3
Tutto ciò considerato, in
assenza di una contestazione ammissibile, l’argomentazione del Pretore non può
dirsi frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un’errata
applicazione del diritto. Nella misura in cui ne ha dedotto che l’esistenza del
preteso stato d’indigenza non si conciliava affatto né con il fatto di
rinunciare ad un risparmio sugli interessi ipotecari, né con l’idea di
procedere prima della vendita dell’immobile a dei lavori di abbellimento e di
manutenzione con conseguenti costi da assumersi, la sua motivazione resiste
quindi alle censure.
9.
Invero, il Pretore
ha altresì rilevato che in primo grado il reclamante aveva formulato istanza di
gratuito patrocinio, ma non contestualmente al gravame proposto innanzi alla
Camera di esecuzione e fallimenti con l’assistenza di un legale. Il primo giudice
ha quindi precisato che la Camera di esecuzione e fallimenti aveva stimato in
fr. 1'750.– la spesa legale in prima sede. Trattandosi di un costo contenuto e sostanzialmente
equiparabile a quello quantificabile per il secondo grado di giudizio, il Pretore
ne ha dedotto che se il reclamante aveva ritenuto di poter finanziare
quest’ultimo costo, difficilmente si spiegava che egli non riuscisse anche a
far fronte alla pregressa spesa. E su questo punto il reclamante si limita ad
obiettare che la mancata richiesta di gratuito patrocinio davanti alla seconda
istanza era stato un errore dovuto al fatto che, in quel contesto, egli non era
assistito da un patrocinatore legale, ciò che all’evidenza non è vero. La
contestazione è quindi infondata e, come tale, non sovverte l’argomento del
primo giudice che resiste alla critica.
10.
Quando la decisione
impugnata comporta più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie,
ciascuna sufficiente per determinare l’esito della vertenza, è necessario, pena
l’inammissibilità, prendere posizione su ognuna di esse e, per ottenere causa
vinta, dimostrare che ciascuna di esse è contraria al diritto (DTF 142 III 364
consid. 2.4). Per quanto si è visto, non è questo il caso in concreto. L’interessato
non si è confrontato con l’argomento pretorile in punto allo sfruttamento della
sostanza immobiliare (sopra, consid. 8) rispettivamente soccombe sulla mancata
proposizione della richiesta di gratuito patrocinio innanzi alla Camera di
esecuzione e fallimento (sopra, consid. 9). Non essendosi confrontato con tutte
le motivazioni addotte dal Pretore, ne consegue l’inammissibilità del reclamo.
11.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore,
natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni
su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) andrebbero poste a carico del
reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Eccezionalmente, per questa
volta, si soprassiede al prelievo di tali oneri. Non si pone la questione delle
ripetibili non essendo state chieste osservazioni.
In assenza del prelievo delle
spese processuali, la domanda di gratuito patrocinio del reclamante diventa
priva d’oggetto, ritenuto che un’eventuale indennità d’inconvenienza (art. 95
cpv. 3 lett. c CPC) in capo al reclamante nemmeno entrerebbe in considerazione.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 10 giugno 2020 di RE
1.
è inammissibile.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio è priva d’oggetto.
3.
Non si prelevano
spese processuali.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 10 giugno 2020 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).