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Decisione

13.2020.57

Diniego di gratuito patrocinio. Decisione su rinvio. Indigenza

2 dicembre 2020Italiano20 min

ristabilire una equità di forze tra le parti e permettere che sia fatta giustizia.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.57/58

Lugano

2 dicembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Lardelli

e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. SO.2017.4566 (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 5 settembre 2017 da

RE

1

contro

CO

1

patrocinata dall’avv. PA 1

e ora sull’appello

[rettamente: reclamo] 10 giugno 2020 di RE 1 contro la decisione 29 maggio 2020

con cui il Pretore, statuendo su rinvio, ha respinto la sua istanza di gratuito

patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Dal 1998 al

2009 CO 1 è stata sposata con G__________, da cui ha avuto tre figli.

Nell’ambito del loro divorzio, ossia con “accordo sulla determinazione del luogo di domicilio,

del mantenimento, delle modalità di frequentazione e dell’educazione dei figli minorenni”

del 6 marzo 2009 il padre si è impegnato, tra

l’altro, ad “assumere in

proprio gli oneri finanziari necessari per l’alloggio” dei figli fino alla loro maggior

età. L’8 agosto 2009 CO 1 si è risposata con RE 1. Il 12 novembre 2009 essa ha

acquistato la proprietà per piani (PPP) n. __________,

pari a 800/1000 della particella n. __________ RFD __________, e

il marito le due unità di PPP n. __________ e __________, di 70/1000 e 130/1000 dello stesso fondo.

B. Con

convenzione matrimoniale del 12 ottobre 2010 i coniugi si sono dati atto di

vivere nelle tre citate unità di PPP, di affittarle nel caso in cui non

avessero più dovuto viverci e di riconoscere poi il reddito per la locazione in

ragione dell’80% alla moglie e del 20% al marito. Il medesimo giorno, RE 1 come

locatore e CO 1 come conduttrice hanno sottoscritto un contratto di locazione

avente per oggetto le due unità di PPP di proprietà del marito, convenendo una

pigione di fr. 2'150.– mensili e una durata indeterminata con inizio della

locazione il 1° novembre 2010. Alla voce “accordi particolari” (n. 12) hanno

previsto quanto segue: “Utilizzo

degli spazi della proprietà di RE 1 (beni propri in riferimento alla

definizione della Convenzione Matrimoniale del 12.10.2010). Tali spazi sono

utilizzati in modo esclusivo dai due figli primogeniti di G__________ e CO 1. A

partire dal 1.11.2010 la madre dei due minori riconoscerà e pagherà la pigione

pattuita al Sig. RE 1 per l’usufrutto degli spazi ad uso esclusivo dei figli

naturali dell’ex coniuge e in pieno rispetto dei loro accordi di divorzio”.

C. A

seguito della separazione dei coniugi, con transazione “nelle more” del 16 marzo

2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha assegnato l’abitazione

coniugale provvisoriamente in uso alla moglie, accordo confermato poi nel

decreto cautelare del 27 aprile 2016.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 dicembre 2016 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1

ha escus­so CO 1 per l’incasso di fr. 25'800.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° gennaio 2016, indicando quale titolo di credito la “pigione netta App. 2 (__________) e 4 (__________)

da gennaio a dicembre 2016

come da contratto del 12.10.2010 per uso esclusivo dei minori __________ e __________, a carico della madre”.

E. L’istanza 5 settembre

2017, con cui RE 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione

interposta da CO 1 avverso il citato precetto esecutivo, è stata respinta dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione 3

maggio 2018. Questo perché, in quanto atto simulato, il contratto di locazione

non costituiva un valido titolo di rigetto. Il primo giudice ha inoltre respinto

la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 e posto a suo carico fr. 250.– di

spese processuali e un’indennità per ripetibili di fr. 1'500.– a favore della convenuta.

F. In parziale

accoglimento del reclamo 17 maggio 2018 presentato da RE 1, con decisione 28

gennaio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha

annullato il dispositivo pretorile limitatamente al diniego del gratuito

patrocinio, rinviando la causa al Pretore per nuovo giudizio e, a dipendenza

dell’esito, decidere sulle eventuali ripetibili dovutegli per il reclamo.

G. Con scritto 18

febbraio 2019 RE 1 ha trasmesso al Pretore la decisione sulle prestazioni

assistenziali riconosciutegli dal 1° gennaio 2019 al 28 febbraio 2019.

Il 5 aprile 2019 la

convenuta ha ribadito la sua opposizione alla concessione del gratuito

patrocinio all’istante, suffragandola con nuovi documenti.

Il 26 giugno 2019 il

Pretore ha invitato RE 1 a chiarire determinati punti con l’ausilio di

documenti, richiesta a cui l’interessato ha dato seguito con scritto 19 luglio

2019.

H. Con decisione 29

maggio 2020 il Pretore ha, di nuovo, respinto la domanda di gratuito patrocinio

di RE 1, e con essa la domanda di attribuzione di ripetibili per il reclamo 17

maggio 2018.

Fatti

I. Con reclamo 10

giugno 2020 RE 1 insorge, personalmente, contro quest’ultimo giudizio di cui

chiede la riforma nel senso di correggere una volta per tutte la reiezione

della sua domanda di gratuito patrocinio e di copertura delle ripetibili, per

ristabilire una equità di forze tra le parti e permettere che sia fatta giustizia.

Con scritto 17 giugno 2020

RE 1 postula il beneficio del gratuito patrocinio anche in sede di reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b n. 1 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione è di

10.

giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 3 giugno 2020. Rimesso alla posta il 10 giugno 2020

il reclamo è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per

sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio

(Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art.

121; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121;

Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016. n. 10 ad art. 121). I nuovi doc. 3 e 4 che

accompagnano il reclamo e che non hanno alcuna attinenza con la decisione

impugnata, sono inammissibili.

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità

di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi e la designazione

di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC) e può essere concesso

integralmente o in parte (cpv. 2).

3.1

Il giudizio impugnato è stato

emesso in applicazione dell’art. 327 cpv. 3 lett. a CPC e meglio su rinvio deciso

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello che, chiamata a

statuire sul reclamo in tema di rigetto provvisorio dell’opposizione, ha

annullato il dispositivo che negava il gratuito patrocinio a RE 1.

3.2

Trattandosi di un rinvio

della causa all’autorità inferiore per nuovo giudizio, le considerazioni

contenute nella decisione dell’autorità di reclamo sono vincolanti per quella

di prima sede (DTF 143 III 290 consid. 1.5; Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 16 ad art. 327

e rinvio a n. 10 segg. ad art. 318 [versione e-book in vigore dal 1°

febbraio 2019, n. 17 ad art. 327 e rinvio a n. 11 segg. ad art. 318]). Salvo

eccezioni, pena l’irricevibilità, non vi è quindi modo di far valere contro la

nuova decisione emessa su rinvio delle motivazioni che non sono state condivise

nel giudizio di rinvio (Verda

Chiocchetti, op. cit., n. 31 ad art. 318 con riferimenti [versione e-book

in vigore dal 1° febbraio 2019, n. 33 ad art. 318]).

3.3

In concreto, assodato il

presupposto di probabilità di esito favorevole e di necessità del patrocinatore

legale, la controversia restava circoscritta al requisito d’indigenza in merito

al quale la Camera di esecuzione e fallimenti ha indicato di procedere nel

senso dei considerandi. Entro questi limiti, al primo giudice incombeva quindi di

procedere ai necessari accertamenti.

4.

Conformemente all’art.

320.

CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

4.1

La decisione di rinvio 28

gennaio 2019 della Camera di esecuzione e fallimenti, preso atto dell’avvenuta

cessazione ad agosto 2017 delle indennità di disoccupazione, ha indicato che

era da valutare la situazione finanziaria effettiva al momento della

presentazione della richiesta di gratuito patrocinio, ovvero il 5 settembre

2017.

Questo a fronte di un fabbisogno mensile che il reclamante quantificava in

fr. 6'100.–, di cui fr. 1'200.– di minimo esistenziale, fr. 2'150.– di spese di

locazione, fr. 300.– di spese d’auto, fr. 212.60 di interessi ipotecari e fr.

543.60

di premio cassa malati.

4.2

Per il Pretore l’indigenza in

capo al reclamante restava astratta anche una volta cessate le indennità di

disoccupazione. Nulla era mutato sotto il profilo dell’alloggio, la disponibilità

dell’auto non era improbabile e vi era pure l’aspetto vacanze. Ciò evidenziava una

disponibilità di credito immateriale, visto che il reclamante non pretendeva

che la madre, che già gli offriva un appartamento di lusso e ne sosteneva le

vacanze, non potesse anche fargli credito per i costi giudiziari. Meno

probabile invece la possibilità di finanziare la causa tramite una provvigione

ad litem versatagli dalla moglie, peraltro nemmeno richiesta. Il reclamante non

si era poi attivato per abbassare il tasso ipotecario dell’abitazione in

comproprietà con la convenuta e men che meno per venderla. E davanti alla Camera

di esecuzione e fallimenti non aveva postulato il gratuito patrocinio. Poco

chiara quindi la situazione del reclamante sul fronte delle entrate, considerato

che le sole prestazioni assistenziali non potevano garantire anche da settembre

2017.

in poi un tenore di vita che non si conciliava affatto con quello di una

persona in stato d’indigenza e che la madre aveva sufficienti mezzi finanziari

per provvedere ai costi che oltrepassavano il di lui sostentamento. Inoltre la

sostanza immobiliare non era stata messa a frutto. Risultava infine sostenibile

il costo legale in primo grado, stimato dalla Camera di esecuzione e fallimenti

in fr. 1'750.–, e che era equiparabile a quello per il relativo reclamo dove,

appunto, il gratuito patrocinio neppure era stato richiesto. Da cui la

reiezione dell’istanza di gratuito patrocinio.

5.

Giova anzitutto

premettere che il reclamante propone una sorta di disquisizione generale con

cui mira a “denunciare l’atteggiamento generale dimostrato fin dall’inizio

della causa ma in special modo in questo nuovo giudizio da parte del Pretore

Zarro a mio parere non all’altezza del ruolo che rappresenta” e invoca

accertamenti che rilevano della controversia famigliare. Nondimeno - come visto

(sopra, consid. 3.2 e 3.3) - questioni che esulano dal tema della pretesa

indigenza in capo all’interessato risultano di primo acchito inammissibili. Si

aggiunga che, nella misura in cui si traducono in apprezzamenti sulla persona

del primo giudice, anche in un contesto di indulgenza per assenza di formazione

legale le considerazioni del reclamante risultano pretestuose e non meritevoli

di attenzione.

Non solo. Il reclamante

formula altresì una serie di critiche che rivolge alle motivazioni contenute

nella decisione impugnata da pag. 3 in poi, in particolare ai punti n. 7.1 e n.

7.2

a pag. 3, n. 7.3 a pag. 4 e n. 7.3.f a pag. 5. All’interessato sembra

tuttavia sfuggire che in questo contesto il Pretore si è limitato a riproporre

letteralmente l’intero considerando n. 7 della decisione di rinvio datata 28

gennaio 2019 della Camera di esecuzione e fallimenti (act. VIII, pag. 9 segg.

consid. 7 segg.). Sicché su questo punto nulla può essere rimproverato al primo

giudice. Una volta di più, il reclamo si rivela inammissibile.

6.

Il reclamante

afferma di essere al beneficio della pubblica assistenza da oltre due anni. Ora,

nel fascicolo processuale non vi è traccia di una relativa decisione risalente

a settembre 2017 e i mesi a seguire. Dagli atti risulta nondimeno che il reclamante

è in effetti al beneficio delle prestazioni assistenziali dall’ottobre 2017

(doc. 27 pag. 13 n. 6b), e che a inizio 2019 queste includevano una prestazione

ordinaria stimata in fr. 1'410.70 mensili oltre fr. 103.30 di premio cassa

malati, considerati fr. 986.– di fabbisogno di base LAS, fr. 464.– di premio

assicurativo malattia, fr. 405.– di interessi ipotecari e spese di gestione e

manutenzione di fondi e dedotti fr. 341.– di sussidio cassa malati (act. IX: decisione

USSI 19 dicembre 2018 allegata allo scritto 18 febbraio 2019). E tali cifre non

lasciano invero margine per ipotizzare il finanziamento di una causa

giudiziaria.

6.1

In questo contesto il

reclamante rimprovera al Pretore di avere considerato saltuario il suo utilizzo

dei trasporti pubblici, documentato con l’abbonamento a corse per il bus.

Precisa che, vivendo nell’adiacente appartamento messogli a disposizione dalla

madre, occasionalmente egli l’accompagna nelle commissioni pesanti e a fare la

spesa, guidando in tali circostanze la di lei automobile. Per il Pretore le

timbrature su quell’abbonamento attestavano l’uso occasionale dei trasporti

pubblici. Quand’anche al beneficio delle prestazioni assistenziali, il reclamante

aveva tenuto fino a dicembre 2017 l’auto Toyota iQ dal costo mensile di fr.

300.–, auto appartenente alla società __________ con sede presso il domicilio

della madre __________, la quale dal 2 maggio 2017 ne era pure amministratrice

unica. A suo modo di vedere, a queste condizioni non era improbabile ritenere

che egli avesse a disposizione quell’autovettura. Ora, interpellato su questa

posta dal Pretore (act. XVII), il reclamante aveva in effetti spiegato che i “CHF

300.

mensili esposti nel mio minimo vitale a titolo di costi assicurazione e

affitto auto sono ormai storia vecchia […] fin dalla fine del 2017 infatti non

posso più permettermi di pagarne l’affitto e mi sposto con i mezzi pubblici”

(act. XVIII pag. 2 verso il basso). E di fatto il calcolo delle prestazioni

assistenziali agli atti non include una spesa a questo titolo. Ciò posto, ipotizzando

anche un utilizzo da parte del reclamante dell’auto della madre, alla resa dei

conti ciò non si tradurrebbe comunque in una concreta disponibilità finanziaria

a copertura dei costi di un processo.

6.2

In punto all’alloggio, il

reclamante rileva di vivere nell’appartamento offertole dalla madre. Il Pretore

ha ritenuto che quand’anche la madre lo ospitasse gratuitamente, la fine delle

indennità di disoccupazione e l’inizio delle prestazioni assistenziali, non

avevano influito su questa sua sistemazione di lusso che, come tale, non

consentiva di pensare ad una situazione d’indigenza. Resta il fatto che di una siffatta

spesa d’alloggio non vi è traccia nel citato conteggio delle prestazioni

assistenziali. Sicché, come già evidenziava la decisione di rinvio 28 gennaio 2019,

nemmeno questa circostanza conforta l’esistenza di risorse economiche per finanziare

dei costi giudiziari.

6.3

A detta del Pretore poi la

pretesa indigenza del reclamante non aveva neppure influito sulle sue vacanze

che venivano finanziate dalla madre. Se non che, la decisione di rinvio 28

gennaio 2019 aveva già stabilito che si trattava di questioni risalenti al 2016

e pertanto inidonee a valutare la situazione economica dell’interessato da

settembre 2017 in poi.

7.

Il reclamante

lamenta il fatto che il Pretore abbia dato per scontato che la madre gli

facesse credito per finanziare le spese legali della sua causa giudiziaria. Il

Pretore

ha imputato al reclamante una disponibilità finanziaria

immateriale, in quanto non aveva spiegato perché la madre non potesse

concedergli un prestito, visto che già era ben disposta a fargli credito per

l’utilizzo di un appartamento di lusso e a offrirgli le vacanze. In merito

giova tuttavia precisare che l’assistenza fra parenti giusta l’art. 328 cpv. 1

CC non è rilevante rispetto alla decisione di concessione del gratuito

patrocinio (Wuffli/Fuhrer, Handbuch

unentgeltiche Rechtspflege im Zivilprozess (IN PRAXI), 2019, pag. 67 n. 180). Pertanto

anche tale circostanza non rende concreto ed effettivo un finanziamento del

processo da parte del reclamante.

8.

Nondimeno, la

decisione di rinvio 28 gennaio 2019 della Camera di esecuzione e fallimenti

stabiliva anche che, esclusa l’ipotesi di ulteriore aggravio ipotecario, la

sostanza immobiliare del reclamante poteva forse essere sfruttata in altro

modo. E, da questo punto di vista, il Pretore ha evidenziato che il reclamante

si era rifiutato di sottoscrivere i documenti necessari per la fissazione di un

nuovo tasso ipotecario relativo all’immobile detenuto in comproprietà con la

moglie (doc. 25), da cui ne era poi conseguito un aumento. Inoltre, a breve, il

reclamante non aveva intenzione di vendere visto che auspicava di fare prima

dei lavori di abbellimento e sistemazione (vernice esterna e tetto) e finanche attendere

la fusione del comune di __________ con quello di __________ (doc. 22).

8.1

Il reclamante obietta che non

aveva senso affermare che egli aveva impedito la contrattazione di un tasso

d’interesse inferiore e a delle condizioni migliori, visto che si trattava di

un onere che anch’egli era chiamato a pagare, precisando per il resto di

ricevere in ritardo le comunicazioni bancarie in quanto la moglie non gli consegnerebbe

la corrispondenza che arriva al vecchio indirizzo. Se non che dal documento a

cui si è riferito il Pretore risulta che è stato lo stesso reclamante ad

annullare il 20 dicembre 2018 l’appuntamento in banca previsto a ridosso della imminente

scadenza fissata al 31 dicembre 2018 per sottoscrivere la relativa nuova

pattuizione (doc. 25). E su questo punto l’interessato non dice alcunché. La

critica è quindi inammissibile.

8.2

Il reclamante afferma poi di

essere senz’altro interessato a vendere o affittare i suoi due appartamenti

dell’immobile in comproprietà con la moglie, così da pagare i suoi debiti, ma

di non poterne disporre, perché la moglie starebbe tramando alle sue spalle per

mandare all’asta la sua quota parte, in modo da ritirarla a minor prezzo. Resta

il fatto che dagli atti risulta che nel 2018 la vendita dell’immobile attraverso

una società immobiliare era ben più che realistica e finanche avallata dalla

controparte (doc. 23). E, dall’e-mail 14 agosto 2018 del reclamante, risulta in

effetti che, come ritenuto dal Pretore, tale proposta era da lui letteralmente

avversata rispettivamente condizionata in quanto pretendeva appunto la

preventiva esecuzione di lavori di abbellimento e manutenzione - sulle cui

modalità di finanziamento nulla è invero dato sapere - e l’attesa della citata

fusione per massimizzarne il guadagno (doc. 22). Ma nemmeno in proposito il reclamante

si esprime, da cui l’inammissibilità del rimprovero. Si aggiunga per il resto

che quel citato e-mail del reclamante non faceva alcun riferimento a domande di

realizzazione forzata “tese a mandare all’asta la sua quota parte”.

8.3

Tutto ciò considerato, in

assenza di una contestazione ammissibile, l’argomentazione del Pretore non può

dirsi frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti e di un’errata

applicazione del diritto. Nella misura in cui ne ha dedotto che l’esistenza del

preteso stato d’indigenza non si conciliava affatto né con il fatto di

rinunciare ad un risparmio sugli interessi ipotecari, né con l’idea di

procedere prima della vendita dell’immobile a dei lavori di abbellimento e di

manutenzione con conseguenti costi da assumersi, la sua motivazione resiste

quindi alle censure.

9.

Invero, il Pretore

ha altresì rilevato che in primo grado il reclamante aveva formulato istanza di

gratuito patrocinio, ma non contestualmente al gravame proposto innanzi alla

Camera di esecuzione e fallimenti con l’assistenza di un legale. Il primo giudice

ha quindi precisato che la Camera di esecuzione e fallimenti aveva stimato in

fr. 1'750.– la spesa legale in prima sede. Trattandosi di un costo contenuto e sostanzialmente

equiparabile a quello quantificabile per il secondo grado di giudizio, il Pretore

ne ha dedotto che se il reclamante aveva ritenuto di poter finanziare

quest’ultimo costo, difficilmente si spiegava che egli non riuscisse anche a

far fronte alla pregressa spesa. E su questo punto il reclamante si limita ad

obiettare che la mancata richiesta di gratuito patrocinio davanti alla seconda

istanza era stato un errore dovuto al fatto che, in quel contesto, egli non era

assistito da un patrocinatore legale, ciò che all’evidenza non è vero. La

contestazione è quindi infondata e, come tale, non sovverte l’argomento del

primo giudice che resiste alla critica.

10.

Quando la decisione

impugnata comporta più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie,

ciascuna sufficiente per determinare l’esito della vertenza, è necessario, pena

l’inammissibilità, prendere posizione su ognuna di esse e, per ottenere causa

vinta, dimostrare che ciascuna di esse è contraria al diritto (DTF 142 III 364

consid. 2.4). Per quanto si è visto, non è questo il caso in concreto. L’interessato

non si è confrontato con l’argomento pretorile in punto allo sfruttamento della

sostanza immobiliare (sopra, consid. 8) rispettivamente soccombe sulla mancata

proposizione della richiesta di gratuito patrocinio innanzi alla Camera di

esecuzione e fallimento (sopra, consid. 9). Non essendosi confrontato con tutte

le motivazioni addotte dal Pretore, ne consegue l’inammissibilità del reclamo.

11.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore,

natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni

su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) andrebbero poste a carico del

reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Eccezionalmente, per questa

volta, si soprassiede al prelievo di tali oneri. Non si pone la questione delle

ripetibili non essendo state chieste osservazioni.

In assenza del prelievo delle

spese processuali, la domanda di gratuito patrocinio del reclamante diventa

priva d’oggetto, ritenuto che un’eventuale indennità d’inconvenienza (art. 95

cpv. 3 lett. c CPC) in capo al reclamante nemmeno entrerebbe in considerazione.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 10 giugno 2020 di RE

1.

è inammissibile.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio è priva d’oggetto.

3.

Non si prelevano

spese processuali.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 10 giugno 2020 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).