13.2020.6
Cauzione per le spese ripetibili. Il rischio di mancato pagamento delle ripetibili può anche risultare dalle dichiarazioni della parte richiesta della cauzione
17 giugno 2020Italiano17 min
Pretura del Distretto di Bellinzona ha rilasciato a RE 1 una prima autorizzazione
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.6
Lugano
17 giugno 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.32 (procedura ordinaria -
contratto di lavoro) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con petizione 2 novembre 2018 da
RE
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 30
gennaio 2020 di RE 1 contro la decisione 15 gennaio 2020 con cui il Pretore
aggiunto gli ha imposto la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili
di fr. 11'700.–;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro 1°
gennaio 2007 RE 1 è stato assunto con mansioni di capo squadra ferraiolo da S__________.
Il 1° gennaio 2009 egli ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con la
neocostituita CO 1. Il rapporto di lavoro è stato rescisso da CO 1 con disdetta
ordinaria 15 maggio 2017, che RE 1 ha contestato. A sua volta egli ha disdetto
il contratto di lavoro con effetto immediato in data 12 ottobre 2017 per
mancato pagamento del salario.
Fatti
B. Il 16 agosto 2017 la
Pretura del Distretto di Bellinzona ha rilasciato a RE 1 una prima autorizzazione
ad agire in esito ad un tentativo di conciliazione da lui avviato nei confronti
di S__________. Il 18 agosto 2017 egli ha promosso causa nei confronti di CO 1
che vi si è opposta, eccependo la mancata corrispondenza con l’autorizzazione
ad agire - che autorizzava a procedere nei confronti di S__________ - e, in via
riconvenzionale, ha chiesto il pagamento di fr. 50'000.– in forza della clausola
di divieto di concorrenza prevista dal contratto di lavoro. Il Pretore aggiunto
ha dichiarato irricevibile la petizione introdotta nei confronti di CO 1 con
decisione 28 maggio 2018, mancando il preventivo tentativo di conciliazione.
C. Ottenuta l’autorizzazione
ad agire nei confronti di CO 1, con petizione 2 novembre 2018, RE 1 ne ha chiesto
la condanna al pagamento di fr. 167'952.70 oltre interessi al 5% dal 12 maggio
2017 per pretese salariali, indennità per licenziamento abusivo e
partecipazione alle spese legali.
La convenuta vi si è opposta
con risposta 31 gennaio 2019, denunciando la lite a __________. Con replica 8
marzo 2019 l’attore ha confermato la petizione e si è opposto alla denuncia in
lite. Il termine per la duplica è invece stato sospeso con ordinanza 21 marzo
2019.
D. Con istanza 20 marzo
2019 CO 1 ha chiesto in applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC di
obbligare RE 1 a prestare una cauzione per spese ripetibili di almeno fr.
15'115.75, in via subordinata di almeno fr. 10'077.15.
Con osservazioni 8 aprile
2019 RE 1 vi si è opposto.
Il 15 aprile 2019 CO 1 ha
confermato la richiesta di cauzione, invocando l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC,
domanda di cui RE 1 ha chiesto la reiezione il 30 aprile 2019.
E. Con decisione 15
gennaio 2020, in parziale accoglimento dell’istanza 20 marzo 2019, il Pretore
aggiunto ha imposto a RE 1 la prestazione di una cauzione processuale per spese
ripetibili di fr. 11'700.–, da versare in tre rate mensili, e meglio fr.
4'000.– entro il 29 febbraio 2020, fr. 4'000.– entro il 31 marzo 2020 e fr. 3'700.–
entro il 30 aprile 2020.
F. Con reclamo 30 gennaio
2020 RE 1 ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo,
l’annullamento della decisione 15 gennaio 2020 e la ricusazione del Pretore
aggiunto.
La controparte non è stata
invitata a formulare osservazioni.
G. La domanda di
ricusazione del Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona è stata dichiarata
inammissibile con decisione 12 marzo 2020 di questa Camera (inc. n. 13.2020.8).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una
decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg.
CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci
giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Notificata il giorno
16.
gennaio 2020, essa è pervenuta al reclamante il 20 gennaio 2020 (doc. A al
reclamo; estratto tracciamento degli invii). Sicché, spedito il 30 gennaio 2020
(timbro sulla busta d’invio originale), il gravame è tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile.
2.
L’art. 320 CPC
dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Giusta l’art. 99
CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese
ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta
insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o
è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di
carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie
relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il
pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
3.1
Scopo della cauzione è quello
di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese
ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi
costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF
141.
III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019,
n. 1 ad art. 99; Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n.
1.
ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad
art. 99; Suter/von Holzen, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve
dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie
spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti
dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione
irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità
rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,
op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von
Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice
è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad
art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013, § 16, n. 28).
3.2
L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce
una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente
previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma dove la riscossione
delle ripetibili risulta comunque seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99).
Trattandosi di una nozione giuridica indeterminata, spetta al giudice
determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui
sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso
(sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 1/2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Urwyler/Grütter, op. cit., n. 13 ad art.
99).
3.3
Il Messaggio n. 06.062 del
Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero menziona a mo’ di esempio il cosiddetto
asset stripping prima del fallimento, con cui l’attore si disfa dei suoi
attivi, per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio,
pag. 6666). La dottrina ritiene che anche meri indizi di
difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni
pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua
insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono rientrare nel campo di
applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA inc. n.
13.2013.63
13 agosto 2013 consid. 2.1). In assenza di iniziative esecutive o
fallimentari, può essere altresì il caso quando la parte attrice deve far
fronte a impegni finanziari considerevoli o che superano considerevolmente i
propri attivi (sentenza del TF
5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 1/2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,
3.
ed., 2017, n. 17 ad art. 99). L’applicabilità della norma è invece stata negata
nel caso di una società attrice che aveva costituito accantonamenti puntuali
per finanziare eventuali spese ripetibili nel procedimento giudiziario da lei
promosso (Rüegg/Rüegg, op. cit.,
n. 17 ad art. 99 con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).
4.
Posto che la domanda
di cauzione si fondava nel caso concreto sull’art. 99 cpv. 1 lett. c e lett. d
CPC il Pretore aggiunto ha dapprima escluso l’applicazione della prima norma rilevando
che l’attore aveva proceduto a saldare il debito per ripetibili. In seguito ha ritenuto
adempiuto il presupposto di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, rilevando che
l’attore stesso aveva affermato in sede di replica di non disporre di
sufficienti mezzi per far fronte alle spese di causa. Applicando poi l’art. 11
cpv. 1 Rtar (Regolamento per la fissazione delle ripetibili), il Pretore
aggiunto ha quindi stabilito la cauzione in fr. 11'700.–. Infine, considerate
le pretese difficoltà finanziarie dell’attore, ne ha fissato il pagamento in 3
rate mensili con relative scadenze (decisione impugnata, pag. 3 in basso).
5.
Il reclamante rileva
anzitutto che la cauzione non può essere imposta in applicazione degli art. 99
cpv. 1 lett. a, lett. b e lett. c CPC non essendone dati i presupposti. Se non
che, la parte convenuta non ha mai fondato la propria richiesta di garanzia
sulle lettere a e b, mentre il Pretore aggiunto ha dato atto della oramai
avvenuta estinzione del debito di spese giudiziarie legato a pregresse
procedure. Non è pertanto necessario soffermarsi sulla questione.
6.
Il primo giudice ha
ritenuto che il pagamento di eventuali ripetibili risultava seriamente
compromesso ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC in considerazione del
comportamento del reclamante e della sua situazione economica, rilevando in particolare
che lui stesso aveva confermato di avere pagato il debito per ripetibili dopo
la presentazione dell’istanza di cauzione e perfino dichiarato di non disporre
dell’importo per la cauzione. Ha altresì rilevato che l’attore aveva promosso
una causa avente un valore litigioso di fr. 167'952.70, scegliendo quindi di
non beneficiare della gratuità della procedura prevista dall’art. 114 lett. c
CPC.
6.1
Il reclamante obietta di avere
convenzionalmente stabilito con la controparte un pagamento rateale delle
ripetibili dovutele, che aveva integralmente saldato nei termini così stabiliti,
ma che nonostante ciò l’istanza di cauzione era stata presentata prima della
scadenza di queste rate. Nondimeno, diversamente da quanto egli sostiene, la
pattuizione di un pagamento rateale è stata contestata dalla controparte (act.
V pag. 2 n. 7; act. VII pag. 4 n. 4). Pertanto, che il reclamante pretenda ora
di non essere mai stato in mora pare quantomeno discutibile. Certo è che tale
circostanza non consente di imputare al primo giudice un accertamento manifestamente
errato dei fatti e un’errata applicazione dell’art. 99 CPC.
6.2
Il reclamante rimprovera il
Pretore aggiunto il quale avrebbe sostenuto “… che è una mancanza dell’attore
la scelta di quest’ultimo di non limitare la propria causa a fr. 30'000.– e
beneficiare così della gratuità del processo offerta dall’art. 114 lett. c
CPC”. Il primo giudice ha rilevato che “introducendo un’unica azione in
giudizio per un credito complessivo di fr. 167'952.70 ha pure rinunciato a
beneficiare dei vantaggi offerti dalla legge (114 lett. c CPC), restando così
obbligato a versare l’anticipo chiesto per spese di giustizia”. In altre
parole, si è limitato a constatare che, malgrado le sue conclamante difficoltà
economiche, l’attore non ha ritenuto di optare per la procedura meno onerosa,
salvo poi dolersi dei costi che questa scelta comporta. Non si tratta tuttavia di
un giudizio di valore né una critica a tale scelta - di per sé legittima - e il
rilievo appare non meno che corretto. Non solo: procedendo come fatto, l’attore
ha rinunciato anche a beneficiare del principio inquisitorio limitato, applicabile
alle controversie in materia di diritto del lavoro solo quando il valore di
causa non supera fr. 30'000.– (art. 247 cpv. 2 lettera b cifra 2 CPC). Rimproverare
ora al primo giudice di non aver applicato “… la massima inquisitoria sociale
…” quando per sua deliberata scelta il reclamante vi ha rinunciato è in stridente
contrasto con il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC).
6.3
Per quanto concerne la
critica mossa agli accertamenti della sua situazione economica, il reclamante non
considera che il primo giudice ha ritenuto fondamentali e centrali le sue
stesse allegazioni. In particolare, in merito alla richiesta di cauzione della
controparte, l’attore ha testualmente dichiarato che “- anche a volerlo - non
dispone di questo importo, proprio a fronte della delicata situazione
finanziaria in cui verte a causa della parte convenuta”. E, di fatto, con questa
sua asserzione, che oltretutto la controparte aveva ben evidenziato, il
reclamante non si è mai confrontato né nel contesto della sua duplica
all’istanza di cauzione né - come detto - in sede di reclamo. Ora, l’obbligo di
motivazione di chi impugna una decisione impone di criticare compiutamente la
motivazione del giudice di prima istanza, spiegando per quali ragioni siano
errate le argomentazioni dell’autorità inferiore e non, come in prima sede, per
quale motivo sia fondata la sua tesi (Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a
ed., 2017, n. 21 seg. ad art. 311 e n. 8 ad art. 321). In linea di massima poi,
il rischio di mancato pagamento delle ripetibili giusta l’art. 99 cpv. 1 lett.
d CPC può anche risultare dalle dichiarazioni dell’interessato medesimo (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99). Pertanto,
richiamato anche il margine di apprezzamento di cui gode il primo giudice in
riferimento alla clausola generale dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC (sopra,
consid. 3.2), non vi è modo di ritenere che sotto questo profilo il Pretore
aggiunto sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti rispettivamente
in un’errata applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC. Da qui la reiezione
del reclamo.
7.
Il reclamante
sostiene che l’imposizione di una cauzione è un ennesimo atto inteso a
impedirgli di accedere alle pretese salariali cui ha diritto dopo essere stato
licenziato in modo abusivo dalla controparte, responsabile della sua attuale
precaria situazione finanziaria. Dato il suo domicilio estero egli non poteva
beneficiare del gratuito patrocinio giusta l’art. 117 segg. CPC, fermo restando
che il diritto internazionale imponeva comunque alla Svizzera di assicurargli
l’accesso alla giustizia e a procedure civili eque ed efficaci. Ritiene quindi
indispensabile garantire alla parte bisognosa e svantaggiata rispetto a quella
facoltosa, un accesso alla giustizia senza cauzione processuale. Il reclamante
pare ignorare che, in applicazione dell’art. 11c LDIP alle persone con
domicilio all’estero è concesso il gratuito patrocinio alle stesse condizioni
delle persone domiciliate in Svizzera. E, premessa la competenza territoriale
svizzera in un procedimento civile, il beneficio del gratuito patrocinio
sottostà alle condizioni materiali sancite dall’art. 117 segg. CPC - indigenza
e probabilità di esito favorevole della lite - indipendentemente dal domicilio
e dalla cittadinanza di una persona (Wuffli/Fuhrer,
Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, DIKE, 2019, n. 67,
68, 74, 949, e 951; Rodriguez/Weingart,
in: Müller-Chen/Widmer Lüchinger, Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, Art.
1-108, 3a ed., 2018, n. 3 ad art. 11c). Basato su un presupposto
errato, il reclamo è manifestamente infondato.
8.
Il reclamante
contesta pure l’importo della cauzione fissato dal Pretore aggiunto senza tener
conto del merito della controversia, diffondendosi in disquisizioni varie circa
il presumibile esito della causa, la tematica sociale che la caratterizza, i diritti
procedurali di base e il sentimento di giustizia, tutti elementi che avrebbero
permesso di derogare alla tariffa dell’art. 11 cpv. 5 Rtar. Se non che, per la
fascia di valore litigioso tra fr. 100'000.– e fr. 500'000.–, le ripetibili
sono stabilite in base ad un tasso tra il 6% e il 9% del valore (art. 11 cpv. 1
Rtar). In applicazione di tale principio, posto un valore di causa di fr.
167'952.70, il Pretore aggiunto ha applicato un tasso del 7%, da cui l’importo
della cauzione di fr. 11'700.–. La cifra così stabilita si situa quindi nei limiti
della tariffa, e rientra pertanto nel potere di apprezzamento del primo giudice
(Trezzini, op. cit., n. 6 seg. ad
art. 100 e n. 17 ad art. 96), escludendo a priori una qualsiasi ipotesi di
eccesso o abuso. Motivo per cui, da questo punto di vista, non si ravvisa né un
accertamento manifestamente errato dei fatti né un’errata applicazione del
diritto. Infine e per il resto, risulta a dir poco bizzarro pretendere in
questo contesto che “una simile applicazione dell’art. 99 CPC aprirebbe un
varco pericolosissimo nella garanzia d’accesso alla giustizia sancita dalla
Costituzione federale e dalla CEDU, offrendo ad ogni scaltro datore di lavoro
lo strumento giuridico per evitare di rispondere ai propri obblighi salariali”.
Soprattutto se chi lo pretende stralcia in modo aprioristico e senza
particolari approfondimenti quella che poteva essere l’opzione gratuito
patrocinio (sopra, consid. 7), di cui l’esenzione dalle cauzioni processuali è parte
(art. 118 cpv. 1 lett. a CPC). Una volta di più il reclamo va respinto.
9.
Il reclamante invoca
ancora la correttezza del proprio comportamento processuale, i motivi
all’origine della causa da lui promossa e le proprie delicate condizioni
finanziarie, a comprova della rigidità e dell’arbitrarietà dell’ordine di
cauzione disposto dal Pretore aggiunto. Lamenta inoltre una disparità di
trattamento e un senso di ingiustizia laddove la sua causa venisse stralciata
per mancato pagamento della cauzione posta a suo carico, considerato che
sull’altro fronte pende un’azione riconvenzionale nei suoi confronti dove corre
il rischio di essere condannato al pagamento di fr. 50'000.– alla controparte (reclamo,
pag. 12 seg. n. 14). Ma a fronte di quanto si è appena esposto ai considerandi
precedenti e che non occorre qui ripetere, anche queste critiche sono prive di pertinenza.
10.
Le spese processuali
del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le
decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare
in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa
(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa
è stabilita in fr. 400.–, già anticipati dal reclamante. Non si pone la
questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo
stato notificato alla controparte.
11.
Il reclamo non pone
questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
12.
Il presente giudizio
rende priva d’oggetto la relativa domanda tesa all’ottenimento dell’effetto
sospensivo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 gennaio 2020 di RE
1.
è respinto.
2.
La domanda di
effetto sospensivo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dal reclamante, restano a
suo carico.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 30 gennaio 2020 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è di fr. 167'952.70, contro la presente sentenza è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.