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Decisione

13.2020.6

Cauzione per le spese ripetibili. Il rischio di mancato pagamento delle ripetibili può anche risultare dalle dichiarazioni della parte richiesta della cauzione

17 giugno 2020Italiano17 min

Pretura del Distretto di Bellinzona ha rilasciato a RE 1 una prima autorizzazione

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.6

Lugano

17 giugno 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2018.32 (procedura ordinaria -

contratto di lavoro) della Pretura del

Distretto di Bellinzona promossa con petizione 2 novembre 2018 da

RE

1

patrocinato dall’avv. PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e ora sul reclamo 30

gennaio 2020 di RE 1 contro la decisione 15 gennaio 2020 con cui il Pretore

aggiunto gli ha imposto la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili

di fr. 11'700.–;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di lavoro 1°

gennaio 2007 RE 1 è stato assunto con mansioni di capo squadra ferraiolo da S__________.

Il 1° gennaio 2009 egli ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con la

neocostituita CO 1. Il rapporto di lavoro è stato rescisso da CO 1 con disdetta

ordinaria 15 maggio 2017, che RE 1 ha contestato. A sua volta egli ha disdetto

il contratto di lavoro con effetto immediato in data 12 ottobre 2017 per

mancato pagamento del salario.

Fatti

B. Il 16 agosto 2017 la

Pretura del Distretto di Bellinzona ha rilasciato a RE 1 una prima autorizzazione

ad agire in esito ad un tentativo di conciliazione da lui avviato nei confronti

di S__________. Il 18 agosto 2017 egli ha promosso causa nei confronti di CO 1

che vi si è opposta, eccependo la mancata corrispondenza con l’autorizzazione

ad agire - che autorizzava a procedere nei confronti di S__________ - e, in via

riconvenzionale, ha chiesto il pagamento di fr. 50'000.– in forza della clausola

di divieto di concorrenza prevista dal contratto di lavoro. Il Pretore aggiunto

ha dichiarato irricevibile la petizione introdotta nei confronti di CO 1 con

decisione 28 maggio 2018, mancando il preventivo tentativo di conciliazione.

C. Ottenuta l’autorizzazione

ad agire nei confronti di CO 1, con petizione 2 novembre 2018, RE 1 ne ha chiesto

la condanna al pagamento di fr. 167'952.70 oltre interessi al 5% dal 12 maggio

2017 per pretese salariali, indennità per licenziamento abusivo e

partecipazione alle spese legali.

La convenuta vi si è opposta

con risposta 31 gennaio 2019, denunciando la lite a __________. Con replica 8

marzo 2019 l’attore ha confermato la petizione e si è opposto alla denuncia in

lite. Il termine per la duplica è invece stato sospeso con ordinanza 21 marzo

2019.

D. Con istanza 20 marzo

2019 CO 1 ha chiesto in applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC di

obbligare RE 1 a prestare una cauzione per spese ripetibili di almeno fr.

15'115.75, in via subordinata di almeno fr. 10'077.15.

Con osservazioni 8 aprile

2019 RE 1 vi si è opposto.

Il 15 aprile 2019 CO 1 ha

confermato la richiesta di cauzione, invocando l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC,

domanda di cui RE 1 ha chiesto la reiezione il 30 aprile 2019.

E. Con decisione 15

gennaio 2020, in parziale accoglimento dell’istanza 20 marzo 2019, il Pretore

aggiunto ha imposto a RE 1 la prestazione di una cauzione processuale per spese

ripetibili di fr. 11'700.–, da versare in tre rate mensili, e meglio fr.

4'000.– entro il 29 febbraio 2020, fr. 4'000.– entro il 31 marzo 2020 e fr. 3'700.–

entro il 30 aprile 2020.

F. Con reclamo 30 gennaio

2020 RE 1 ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo,

l’annullamento della decisione 15 gennaio 2020 e la ricusazione del Pretore

aggiunto.

La controparte non è stata

invitata a formulare osservazioni.

G. La domanda di

ricusazione del Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona è stata dichiarata

inammissibile con decisione 12 marzo 2020 di questa Camera (inc. n. 13.2020.8).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il giudizio impugnato è una

decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg.

CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci

giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Notificata il giorno

16.

gennaio 2020, essa è pervenuta al reclamante il 20 gennaio 2020 (doc. A al

reclamo; estratto tracciamento degli invii). Sicché, spedito il 30 gennaio 2020

(timbro sulla busta d’invio originale), il gravame è tempestivo e, da questo

punto di vista, ammissibile.

2.

L’art. 320 CPC

dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Giusta l’art. 99

CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese

ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta

insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o

è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di

carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie

relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il

pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

3.1

Scopo della cauzione è quello

di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese

ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi

costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF

141.

III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019,

n. 1 ad art. 99; Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n.

1.

ad art. 99; Urwyler/Grütter, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad

art. 99; Suter/von Holzen, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:

Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve

dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie

spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti

dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione

irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità

rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,

op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von

Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice

è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad

art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,

2a ed., 2013, § 16, n. 28).

3.2

L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce

una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente

previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma dove la riscossione

delle ripetibili risulta comunque seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99).

Trattandosi di una nozione giuridica indeterminata, spetta al giudice

determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui

sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso

(sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 1/2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Urwyler/Grütter, op. cit., n. 13 ad art.

99).

3.3

Il Messaggio n. 06.062 del

Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto

processuale civile svizzero menziona a mo’ di esempio il cosiddetto

asset stripping prima del fallimento, con cui l’attore si disfa dei suoi

attivi, per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio,

pag. 6666). La dottrina ritiene che anche meri indizi di

difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni

pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua

insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono rientrare nel campo di

applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA inc. n.

13.2013.63

13 agosto 2013 consid. 2.1). In assenza di iniziative esecutive o

fallimentari, può essere altresì il caso quando la parte attrice deve far

fronte a impegni finanziari considerevoli o che superano considerevolmente i

propri attivi (sentenza del TF

5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 1/2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO,

3.

ed., 2017, n. 17 ad art. 99). L’applicabilità della norma è invece stata negata

nel caso di una società attrice che aveva costituito accantonamenti puntuali

per finanziare eventuali spese ripetibili nel procedimento giudiziario da lei

promosso (Rüegg/Rüegg, op. cit.,

n. 17 ad art. 99 con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).

4.

Posto che la domanda

di cauzione si fondava nel caso concreto sull’art. 99 cpv. 1 lett. c e lett. d

CPC il Pretore aggiunto ha dapprima escluso l’applicazione della prima norma rilevando

che l’attore aveva proceduto a saldare il debito per ripetibili. In seguito ha ritenuto

adempiuto il presupposto di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, rilevando che

l’attore stesso aveva affermato in sede di replica di non disporre di

sufficienti mezzi per far fronte alle spese di causa. Applicando poi l’art. 11

cpv. 1 Rtar (Regolamento per la fissazione delle ripetibili), il Pretore

aggiunto ha quindi stabilito la cauzione in fr. 11'700.–. Infine, considerate

le pretese difficoltà finanziarie dell’attore, ne ha fissato il pagamento in 3

rate mensili con relative scadenze (decisione impugnata, pag. 3 in basso).

5.

Il reclamante rileva

anzitutto che la cauzione non può essere imposta in applicazione degli art. 99

cpv. 1 lett. a, lett. b e lett. c CPC non essendone dati i presupposti. Se non

che, la parte convenuta non ha mai fondato la propria richiesta di garanzia

sulle lettere a e b, mentre il Pretore aggiunto ha dato atto della oramai

avvenuta estinzione del debito di spese giudiziarie legato a pregresse

procedure. Non è pertanto necessario soffermarsi sulla questione.

6.

Il primo giudice ha

ritenuto che il pagamento di eventuali ripetibili risultava seriamente

compromesso ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC in considerazione del

comportamento del reclamante e della sua situazione economica, rilevando in particolare

che lui stesso aveva confermato di avere pagato il debito per ripetibili dopo

la presentazione dell’istanza di cauzione e perfino dichiarato di non disporre

dell’importo per la cauzione. Ha altresì rilevato che l’attore aveva promosso

una causa avente un valore litigioso di fr. 167'952.70, scegliendo quindi di

non beneficiare della gratuità della procedura prevista dall’art. 114 lett. c

CPC.

6.1

Il reclamante obietta di avere

convenzionalmente stabilito con la controparte un pagamento rateale delle

ripetibili dovutele, che aveva integralmente saldato nei termini così stabiliti,

ma che nonostante ciò l’istanza di cauzione era stata presentata prima della

scadenza di queste rate. Nondimeno, diversamente da quanto egli sostiene, la

pattuizione di un pagamento rateale è stata contestata dalla controparte (act.

V pag. 2 n. 7; act. VII pag. 4 n. 4). Pertanto, che il reclamante pretenda ora

di non essere mai stato in mora pare quantomeno discutibile. Certo è che tale

circostanza non consente di imputare al primo giudice un accertamento manifestamente

errato dei fatti e un’errata applicazione dell’art. 99 CPC.

6.2

Il reclamante rimprovera il

Pretore aggiunto il quale avrebbe sostenuto “… che è una mancanza dell’attore

la scelta di quest’ultimo di non limitare la propria causa a fr. 30'000.– e

beneficiare così della gratuità del processo offerta dall’art. 114 lett. c

CPC”. Il primo giudice ha rilevato che “introducendo un’unica azione in

giudizio per un credito complessivo di fr. 167'952.70 ha pure rinunciato a

beneficiare dei vantaggi offerti dalla legge (114 lett. c CPC), restando così

obbligato a versare l’anticipo chiesto per spese di giustizia”. In altre

parole, si è limitato a constatare che, malgrado le sue conclamante difficoltà

economiche, l’attore non ha ritenuto di optare per la procedura meno onerosa,

salvo poi dolersi dei costi che questa scelta comporta. Non si tratta tuttavia di

un giudizio di valore né una critica a tale scelta - di per sé legittima - e il

rilievo appare non meno che corretto. Non solo: procedendo come fatto, l’attore

ha rinunciato anche a beneficiare del principio inquisitorio limitato, applicabile

alle controversie in materia di diritto del lavoro solo quando il valore di

causa non supera fr. 30'000.– (art. 247 cpv. 2 lettera b cifra 2 CPC). Rimproverare

ora al primo giudice di non aver applicato “… la massima inquisitoria sociale

…” quando per sua deliberata scelta il reclamante vi ha rinunciato è in stridente

contrasto con il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC).

6.3

Per quanto concerne la

critica mossa agli accertamenti della sua situazione economica, il reclamante non

considera che il primo giudice ha ritenuto fondamentali e centrali le sue

stesse allegazioni. In particolare, in merito alla richiesta di cauzione della

controparte, l’attore ha testualmente dichiarato che “- anche a volerlo - non

dispone di questo importo, proprio a fronte della delicata situazione

finanziaria in cui verte a causa della parte convenuta”. E, di fatto, con questa

sua asserzione, che oltretutto la controparte aveva ben evidenziato, il

reclamante non si è mai confrontato né nel contesto della sua duplica

all’istanza di cauzione né - come detto - in sede di reclamo. Ora, l’obbligo di

motivazione di chi impugna una decisione impone di criticare compiutamente la

motivazione del giudice di prima istanza, spiegando per quali ragioni siano

errate le argomentazioni dell’autorità inferiore e non, come in prima sede, per

quale motivo sia fondata la sua tesi (Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a

ed., 2017, n. 21 seg. ad art. 311 e n. 8 ad art. 321). In linea di massima poi,

il rischio di mancato pagamento delle ripetibili giusta l’art. 99 cpv. 1 lett.

d CPC può anche risultare dalle dichiarazioni dell’interessato medesimo (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99). Pertanto,

richiamato anche il margine di apprezzamento di cui gode il primo giudice in

riferimento alla clausola generale dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC (sopra,

consid. 3.2), non vi è modo di ritenere che sotto questo profilo il Pretore

aggiunto sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti rispettivamente

in un’errata applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC. Da qui la reiezione

del reclamo.

7.

Il reclamante

sostiene che l’imposizione di una cauzione è un ennesimo atto inteso a

impedirgli di accedere alle pretese salariali cui ha diritto dopo essere stato

licenziato in modo abusivo dalla controparte, responsabile della sua attuale

precaria situazione finanziaria. Dato il suo domicilio estero egli non poteva

beneficiare del gratuito patrocinio giusta l’art. 117 segg. CPC, fermo restando

che il diritto internazionale imponeva comunque alla Svizzera di assicurargli

l’accesso alla giustizia e a procedure civili eque ed efficaci. Ritiene quindi

indispensabile garantire alla parte bisognosa e svantaggiata rispetto a quella

facoltosa, un accesso alla giustizia senza cauzione processuale. Il reclamante

pare ignorare che, in applicazione dell’art. 11c LDIP alle persone con

domicilio all’estero è concesso il gratuito patrocinio alle stesse condizioni

delle persone domiciliate in Svizzera. E, premessa la competenza territoriale

svizzera in un procedimento civile, il beneficio del gratuito patrocinio

sottostà alle condizioni materiali sancite dall’art. 117 segg. CPC - indigenza

e probabilità di esito favorevole della lite - indipendentemente dal domicilio

e dalla cittadinanza di una persona (Wuffli/Fuhrer,

Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, DIKE, 2019, n. 67,

68, 74, 949, e 951; Rodriguez/Weingart,

in: Müller-Chen/Widmer Lüchinger, Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, Art.

1-108, 3a ed., 2018, n. 3 ad art. 11c). Basato su un presupposto

errato, il reclamo è manifestamente infondato.

8.

Il reclamante

contesta pure l’importo della cauzione fissato dal Pretore aggiunto senza tener

conto del merito della controversia, diffondendosi in disquisizioni varie circa

il presumibile esito della causa, la tematica sociale che la caratterizza, i diritti

procedurali di base e il sentimento di giustizia, tutti elementi che avrebbero

permesso di derogare alla tariffa dell’art. 11 cpv. 5 Rtar. Se non che, per la

fascia di valore litigioso tra fr. 100'000.– e fr. 500'000.–, le ripetibili

sono stabilite in base ad un tasso tra il 6% e il 9% del valore (art. 11 cpv. 1

Rtar). In applicazione di tale principio, posto un valore di causa di fr.

167'952.70, il Pretore aggiunto ha applicato un tasso del 7%, da cui l’importo

della cauzione di fr. 11'700.–. La cifra così stabilita si situa quindi nei limiti

della tariffa, e rientra pertanto nel potere di apprezzamento del primo giudice

(Trezzini, op. cit., n. 6 seg. ad

art. 100 e n. 17 ad art. 96), escludendo a priori una qualsiasi ipotesi di

eccesso o abuso. Motivo per cui, da questo punto di vista, non si ravvisa né un

accertamento manifestamente errato dei fatti né un’errata applicazione del

diritto. Infine e per il resto, risulta a dir poco bizzarro pretendere in

questo contesto che “una simile applicazione dell’art. 99 CPC aprirebbe un

varco pericolosissimo nella garanzia d’accesso alla giustizia sancita dalla

Costituzione federale e dalla CEDU, offrendo ad ogni scaltro datore di lavoro

lo strumento giuridico per evitare di rispondere ai propri obblighi salariali”.

Soprattutto se chi lo pretende stralcia in modo aprioristico e senza

particolari approfondimenti quella che poteva essere l’opzione gratuito

patrocinio (sopra, consid. 7), di cui l’esenzione dalle cauzioni processuali è parte

(art. 118 cpv. 1 lett. a CPC). Una volta di più il reclamo va respinto.

9.

Il reclamante invoca

ancora la correttezza del proprio comportamento processuale, i motivi

all’origine della causa da lui promossa e le proprie delicate condizioni

finanziarie, a comprova della rigidità e dell’arbitrarietà dell’ordine di

cauzione disposto dal Pretore aggiunto. Lamenta inoltre una disparità di

trattamento e un senso di ingiustizia laddove la sua causa venisse stralciata

per mancato pagamento della cauzione posta a suo carico, considerato che

sull’altro fronte pende un’azione riconvenzionale nei suoi confronti dove corre

il rischio di essere condannato al pagamento di fr. 50'000.– alla controparte (reclamo,

pag. 12 seg. n. 14). Ma a fronte di quanto si è appena esposto ai considerandi

precedenti e che non occorre qui ripetere, anche queste critiche sono prive di pertinenza.

10.

Le spese processuali

del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le

decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare

in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa

(art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa

è stabilita in fr. 400.–, già anticipati dal reclamante. Non si pone la

questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo

stato notificato alla controparte.

11.

Il reclamo non pone

questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

12.

Il presente giudizio

rende priva d’oggetto la relativa domanda tesa all’ottenimento dell’effetto

sospensivo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 30 gennaio 2020 di RE

1.

è respinto.

2.

La domanda di

effetto sospensivo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dal reclamante, restano a

suo carico.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 30 gennaio 2020 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è di fr. 167'952.70, contro la presente sentenza è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.