13.2020.60
Assunzione di nuove prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va sostenuto e reso verosimile
8 luglio 2020Italiano4 min
B. Limitato il
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.60
Lugano
8 luglio 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2017.14 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
promossa con petizione 24 aprile 2017 da
RE
1
rappr. da: RA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 30
giugno 2020 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 18 giugno 2020;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 24 aprile
2017 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr.
22'872.- oltre accessori a titolo d’indennità per licenziamento abusivo.
La convenuta si è opposta
alla petizione.
Fatti
B. Limitato il
procedimento all’eccezione di perenzione dell’azione sollevata dalla convenuta,
con decisione 8 febbraio 2019 il Pretore ha respinto la petizione.
Con sentenza 10 marzo 2020
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha accolto l’appello
dell’attore e riformato la predetta sentenza respingendo l’eccezione di
perenzione. Ha quindi ritornato l’incarto alla Pretura per la continuazione
della procedura (inc. 12.2019.57).
Il ricorso della convenuta
è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 14
maggio 2020 (sentenza 4A_193/2020).
C. Con istanza 28 maggio
2020 la convenuta ha chiesto di assumere agli atti la busta d’intimazione
dell’opposizione alla disdetta formulata da RE 1, richiesta cui l’attore si è
opposto.
Con decisione 18 giugno
2020 il Pretore ha accolto l’istanza.
D. Con reclamo 30 giugno
2020 RE 1 insorge contro questa decisione e ne chiede la riforma nel senso di
respingere l’istanza e di non ammettere la produzione del documento in
questione.
Il reclamo non è
stato notificato alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha statuito sull’istanza di assunzione di nuove prove è una
disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione
dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è
impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel
termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 19 giugno 2020. Rimesso alla posta il 30 giugno
2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319).
2.2
Il reclamante non ha reso
verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto
pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente sicché, in mancanza
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
3.
Manifestamente inammissibile,
il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
4.
Non si prelevano
spese processuali (art. 114 lett. c CPC) né si assegnano ripetibili alla
controparte, alla quale il reclamo non è stato ancora notificato.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 giugno 2020 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Non si prelevano
spese processuali.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 30 giugno 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore
litigioso è superiore a fr. 15'000.-, trattandosi di vertenza in materia di
diritto del lavoro la presente decisione è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, con i limiti dell’art. 93 LTF.