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Decisione

13.2020.60

Assunzione di nuove prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va sostenuto e reso verosimile

8 luglio 2020Italiano4 min

B. Limitato il

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.60

Lugano

8 luglio 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2017.14 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

promossa con petizione 24 aprile 2017 da

RE

1

rappr. da: RA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 30

giugno 2020 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 18 giugno 2020;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 24 aprile

2017 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr.

22'872.- oltre accessori a titolo d’indennità per licenziamento abusivo.

La convenuta si è opposta

alla petizione.

Fatti

B. Limitato il

procedimento all’eccezione di perenzione dell’azione sollevata dalla convenuta,

con decisione 8 febbraio 2019 il Pretore ha respinto la petizione.

Con sentenza 10 marzo 2020

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha accolto l’appello

dell’attore e riformato la predetta sentenza respingendo l’eccezione di

perenzione. Ha quindi ritornato l’incarto alla Pretura per la continuazione

della procedura (inc. 12.2019.57).

Il ricorso della convenuta

è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 14

maggio 2020 (sentenza 4A_193/2020).

C. Con istanza 28 maggio

2020 la convenuta ha chiesto di assumere agli atti la busta d’intimazione

dell’opposizione alla disdetta formulata da RE 1, richiesta cui l’attore si è

opposto.

Con decisione 18 giugno

2020 il Pretore ha accolto l’istanza.

D. Con reclamo 30 giugno

2020 RE 1 insorge contro questa decisione e ne chiede la riforma nel senso di

respingere l’istanza e di non ammettere la produzione del documento in

questione.

Il reclamo non è

stato notificato alla controparte.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha statuito sull’istanza di assunzione di nuove prove è una

disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione

dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è

impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel

termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 19 giugno 2020. Rimesso alla posta il 30 giugno

2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319).

2.2

Il reclamante non ha reso

verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto

pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente sicché, in mancanza

di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

3.

Manifestamente inammissibile,

il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

4.

Non si prelevano

spese processuali (art. 114 lett. c CPC) né si assegnano ripetibili alla

controparte, alla quale il reclamo non è stato ancora notificato.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 30 giugno 2020 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Non si prelevano

spese processuali.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 30 giugno 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore

litigioso è superiore a fr. 15'000.-, trattandosi di vertenza in materia di

diritto del lavoro la presente decisione è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, con i limiti dell’art. 93 LTF.