13.2020.61
Decisione su un rinvio d'udienza. Disposizione ordinatoria processuale. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va sostenuto e reso verosimile
14 luglio 2020Italiano6 min
2020 la patrocinatrice dell’attore ha chiesto il rinvio dell’udienza perché assente
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.61
Lugano
14 luglio 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2019.236 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
(azione di accertamento di paternità e di mantenimento), promossa con petizione
3 luglio 2019 da
RE
1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
CO
1
e ora sul reclamo 1°
luglio 2020 dell’avv. PA 1 contro l’ordinanza 26 giugno 2020 con cui il Pretore
ha respinto la sua istanza di rinvio dell’udienza;
ritenuto
in fatto: A. Con atto 3 luglio 2019 RE 1
(19.05.2015) ha promosso un’azione di accertamento di paternità e di
mantenimento nei confronti di CO 1.
Il convenuto, assente al
dibattimento del 9 ottobre 2019, è rimasto precluso.
Fatti
B. Con ordinanza 25
febbraio 2020 il Pretore ha citato le parti all’udienza del 21 aprile 2020 per
procedere all’interrogatorio dei genitori dell’attore. Con ordinanza 16 aprile
2020, stante le restrizioni imposte a causa dell’epidemia di COVID-19,
l’udienza è stata rinviata al 1° settembre 2020.
C. Con istanza 26 giugno
2020 la patrocinatrice dell’attore ha chiesto il rinvio dell’udienza perché assente
all’estero dal 24 agosto al 9 settembre 2020, postulando un anticipo della
medesima per evitare di ritardare la procedura.
D. Con decisione 26
giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza perché tardiva, il rinvio essendo
stato chiesto oltre due mesi dopo che le parti erano state citate all’udienza,
ritenuto poi che per problemi d’agenda l’udienza non poteva essere riagendata
in tempi ragionevoli.
E. Con reclamo 1° luglio
2020 l’avv. PA 1 insorge contro questa decisione e ne chiede l’annullamento e
il rinvio dell’incarto al Pretore per nuova decisione.
Il reclamo non è
stato notificato alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha statuito sull’istanza di rinvio dell’udienza è una disposizione
ordinatoria processuale (art. 124 e 135 CPC) che, in applicazione dell’art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo
alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 30 giugno 2020. Il reclamo, pervenuto alla
cancelleria del Tribunale d’appello il 1° luglio 2020 è quindi tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
Il CPC non prevede l’impugnabilità
delle decisioni di rinvio dell’udienza. È pertanto da rendere verosimile il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un
certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi
generali non è sufficiente (Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art.
319).
2.2
La reclamante non ha reso
verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto
pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente, ritenuto che nulla indizia
la sua impossibilità a farsi sostituire nell’ambito della procedura cui risulta
applicabile il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC). Di
conseguenza, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è
inammissibile.
In siffatta situazione
neppure ha da essere esaminato se la patrocinatrice dell’attore sia legittimata
a interporre a nome proprio il presente gravame.
3.
Visto quanto
precede, non appare necessario esaminare gli argomenti addotti dalla reclamante
a sostegno del gravame. Non ci si può tuttavia esimere dal rilevare che la
reclamante stessa afferma di aver organizzato le proprie ferie a metà del mese
di giugno, dopo che sono state abolite le restrizioni della libertà di
movimento delle persone tra i vari stati. Da ciò essa deduce che la sua
richiesta di rinvio era tempestiva, neppure essendovi un obbligo legale per un
avvocato di programmare le ferie con mesi di anticipo. Basterà qui rilevare che
la reclamante ha organizzato le proprie vacanze quando già conosceva la data
dell’udienza, senza neppure verificare la possibilità di ottenerne il rinvio.
Essa medesima ha quindi posto volontariamente in essere la pretesa
impossibilità oggettiva di comparire all’udienza. Rimproverare ora al Pretore
un errato accertamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto quando
con una sua deliberata scelta lei stessa ha posto volontariamente in essere la
pretesa impossibilità di comparire all’udienza non è serio.
4.
Manifestamente inammissibile,
il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
5.
Le spese
processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia
- da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità
della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art.
14.
LTG). Essa è stabilita in fr. 300.–. Non si pone la questione delle
ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 1° luglio 2020
dell’avv. PA 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 300.– sono poste a carico dell’avv. PA 1.
3.
Notificazione:
- avv. , , .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).