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Decisione

13.2020.61

Decisione su un rinvio d'udienza. Disposizione ordinatoria processuale. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va sostenuto e reso verosimile

14 luglio 2020Italiano6 min

2020 la patrocinatrice dell’attore ha chiesto il rinvio dell’udienza perché assente

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.61

Lugano

14 luglio 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2019.236 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

(azione di accertamento di paternità e di mantenimento), promossa con petizione

3 luglio 2019 da

RE

1

patrocinato dall’avv. PA 1

contro

CO

1

e ora sul reclamo 1°

luglio 2020 dell’avv. PA 1 contro l’ordinanza 26 giugno 2020 con cui il Pretore

ha respinto la sua istanza di rinvio dell’udienza;

ritenuto

in fatto: A. Con atto 3 luglio 2019 RE 1

(19.05.2015) ha promosso un’azione di accertamento di paternità e di

mantenimento nei confronti di CO 1.

Il convenuto, assente al

dibattimento del 9 ottobre 2019, è rimasto precluso.

Fatti

B. Con ordinanza 25

febbraio 2020 il Pretore ha citato le parti all’udienza del 21 aprile 2020 per

procedere all’interrogatorio dei genitori dell’attore. Con ordinanza 16 aprile

2020, stante le restrizioni imposte a causa dell’epidemia di COVID-19,

l’udienza è stata rinviata al 1° settembre 2020.

C. Con istanza 26 giugno

2020 la patrocinatrice dell’attore ha chiesto il rinvio dell’udienza perché assente

all’estero dal 24 agosto al 9 settembre 2020, postulando un anticipo della

medesima per evitare di ritardare la procedura.

D. Con decisione 26

giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza perché tardiva, il rinvio essendo

stato chiesto oltre due mesi dopo che le parti erano state citate all’udienza,

ritenuto poi che per problemi d’agenda l’udienza non poteva essere riagendata

in tempi ragionevoli.

E. Con reclamo 1° luglio

2020 l’avv. PA 1 insorge contro questa decisione e ne chiede l’annullamento e

il rinvio dell’incarto al Pretore per nuova decisione.

Il reclamo non è

stato notificato alla controparte.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha statuito sull’istanza di rinvio dell’udienza è una disposizione

ordinatoria processuale (art. 124 e 135 CPC) che, in applicazione dell’art. 319

lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo

alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 30 giugno 2020. Il reclamo, pervenuto alla

cancelleria del Tribunale d’appello il 1° luglio 2020 è quindi tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

Il CPC non prevede l’impugnabilità

delle decisioni di rinvio dell’udienza. È pertanto da rendere verosimile il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un

certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi

generali non è sufficiente (Verda

Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art.

319).

2.2

La reclamante non ha reso

verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto

pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente, ritenuto che nulla indizia

la sua impossibilità a farsi sostituire nell’ambito della procedura cui risulta

applicabile il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC). Di

conseguenza, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è

inammissibile.

In siffatta situazione

neppure ha da essere esaminato se la patrocinatrice dell’attore sia legittimata

a interporre a nome proprio il presente gravame.

3.

Visto quanto

precede, non appare necessario esaminare gli argomenti addotti dalla reclamante

a sostegno del gravame. Non ci si può tuttavia esimere dal rilevare che la

reclamante stessa afferma di aver organizzato le proprie ferie a metà del mese

di giugno, dopo che sono state abolite le restrizioni della libertà di

movimento delle persone tra i vari stati. Da ciò essa deduce che la sua

richiesta di rinvio era tempestiva, neppure essendovi un obbligo legale per un

avvocato di programmare le ferie con mesi di anticipo. Basterà qui rilevare che

la reclamante ha organizzato le proprie vacanze quando già conosceva la data

dell’udienza, senza neppure verificare la possibilità di ottenerne il rinvio.

Essa medesima ha quindi posto volontariamente in essere la pretesa

impossibilità oggettiva di comparire all’udienza. Rimproverare ora al Pretore

un errato accertamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto quando

con una sua deliberata scelta lei stessa ha posto volontariamente in essere la

pretesa impossibilità di comparire all’udienza non è serio.

4.

Manifestamente inammissibile,

il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

5.

Le spese

processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia

- da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità

della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art.

14.

LTG). Essa è stabilita in fr. 300.–. Non si pone la questione delle

ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 1° luglio 2020

dell’avv. PA 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 300.– sono poste a carico dell’avv. PA 1.

3.

Notificazione:

- avv. , , .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).