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Decisione

13.2020.62

Reclamo contro decisione sulle prove. Allungamento dei tempi processuali e violazione del diritto per rapporto al rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

18 agosto 2020Italiano7 min

prodotti dalle parti e già agli atti (dispositivo 1a) e la testimonianza di D__________

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.62

Lugano

18 agosto 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.24 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

promossa con petizione 18 novembre 2019 da

CO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’avv. PA 1

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 167'600.–

oltre accessori;

e

ora sul reclamo 2 luglio 2020 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 18 giugno

2020;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 18 novembre

2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 167'600.– oltre

accessori.

Con risposta 10 febbraio

2020 il convenuto ha postulato la reiezione integrale della petizione.

Fatti

B. Esperito il

dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 18 giugno 2020 il Pretore

aggiunto ha deciso in merito alle prove, ammettendo segnatamente i documenti

prodotti dalle parti e già agli atti (dispositivo 1a) e la testimonianza di D__________

e L__________ (dispositivo 1c).

C. Con reclamo 2 luglio

2020 RE 1s’aggrava contro questa decisione chiedendo che, previa concessione

dell’effetto sospensivo al gravame, la stessa sia riformata nel senso di

ammettere solo i documenti prodotti dalle parti e già agli atti, ad esclusione

di quelli presentati al dibattimento e di non ammettere l’audizione dei testi D__________

e L__________.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale

(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 22 giugno 2020. Rimesso alla posta il 2 luglio 2020

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

3.

Il reclamante sostiene

che l’assunzione delle prove oggetto di contestazione comporta il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile perché provoca l’allungamento dei tempi

del procedimento. Inoltre, negando l’esistenza di un pregiudizio si

avallerebbero a priori le disposizioni del giudice anche qualora le stesse non

fossero conformi al CPC, facendo quindi venir meno la sicurezza del diritto.

3.1

La tesi esposta dal

reclamante non è di per sé sufficiente per ritenere dato in casu il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. L’allungamento dei tempi

processuali è invero insito in ogni processo allorquando è da procedere

all’istruttoria, che richiede comunque del tempo. Ammettere apoditticamente

l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile per il solo fatto che

v’è il rischio di un prolungamento della procedura significherebbe che il

giudice dovrebbe sistematicamente rifiutare le prove offerte dalle parti. Nel

caso presente non è stato fornito alcun elemento oggettivo per ritenere che

nell’economia dell’intero procedimento l’amministrazione delle prove ammesse

dal Pretore aggiunto sia atta a causare un allungamento dei tempi gravido di

conseguenze per il reclamante, sì da generare per lui un pregiudizio

difficilmente riparabile.

3.2

Per quanto riguarda

l’eventuale difformità della procedura adottata dal primo giudice rispetto a

quanto previsto dal CPC, va qui ricordato che, comunque sia, una violazione del

diritto non conduce ipso facto a un pregiudizio a discapito della parte

colpita dalla violazione. Una sentenza finale favorevole può infatti porre

rimedio alla violazione del diritto, che può altresì essere censurata

impugnando la sentenza di merito. In tale evenienza, non può quindi esservi

spazio per ritenere automaticamente dato un pregiudizio difficilmente

riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, che vi è appunto soltanto

quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una

successiva sentenza finale favorevole, ovvero quando il pregiudizio sussiste e

permane indipendentemente dall’esito del processo (III CCA 22.3.2013 pubbl. in

RtiD II-2013, p.901. n. 47c).

Ne discende che in assenza

di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

4.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 700.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

5.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

6.

La presente

decisione rende priva d’oggetto la richiesta di concedere effetto sospensivo al

reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 2 luglio 2020 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 700.–, sono poste a carico del

reclamante.

3.

La domanda di

effetto sospensivo è priva d’oggetto.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 2 luglio 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.

1.

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.