13.2020.62
Reclamo contro decisione sulle prove. Allungamento dei tempi processuali e violazione del diritto per rapporto al rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
18 agosto 2020Italiano7 min
prodotti dalle parti e già agli atti (dispositivo 1a) e la testimonianza di D__________
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.62
Lugano
18 agosto 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.24 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione 18 novembre 2019 da
CO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’avv. PA 1
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 167'600.–
oltre accessori;
e
ora sul reclamo 2 luglio 2020 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 18 giugno
2020;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 18 novembre
2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 167'600.– oltre
accessori.
Con risposta 10 febbraio
2020 il convenuto ha postulato la reiezione integrale della petizione.
Fatti
B. Esperito il
dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 18 giugno 2020 il Pretore
aggiunto ha deciso in merito alle prove, ammettendo segnatamente i documenti
prodotti dalle parti e già agli atti (dispositivo 1a) e la testimonianza di D__________
e L__________ (dispositivo 1c).
C. Con reclamo 2 luglio
2020 RE 1s’aggrava contro questa decisione chiedendo che, previa concessione
dell’effetto sospensivo al gravame, la stessa sia riformata nel senso di
ammettere solo i documenti prodotti dalle parti e già agli atti, ad esclusione
di quelli presentati al dibattimento e di non ammettere l’audizione dei testi D__________
e L__________.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale
(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 22 giugno 2020. Rimesso alla posta il 2 luglio 2020
il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
3.
Il reclamante sostiene
che l’assunzione delle prove oggetto di contestazione comporta il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile perché provoca l’allungamento dei tempi
del procedimento. Inoltre, negando l’esistenza di un pregiudizio si
avallerebbero a priori le disposizioni del giudice anche qualora le stesse non
fossero conformi al CPC, facendo quindi venir meno la sicurezza del diritto.
3.1
La tesi esposta dal
reclamante non è di per sé sufficiente per ritenere dato in casu il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. L’allungamento dei tempi
processuali è invero insito in ogni processo allorquando è da procedere
all’istruttoria, che richiede comunque del tempo. Ammettere apoditticamente
l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile per il solo fatto che
v’è il rischio di un prolungamento della procedura significherebbe che il
giudice dovrebbe sistematicamente rifiutare le prove offerte dalle parti. Nel
caso presente non è stato fornito alcun elemento oggettivo per ritenere che
nell’economia dell’intero procedimento l’amministrazione delle prove ammesse
dal Pretore aggiunto sia atta a causare un allungamento dei tempi gravido di
conseguenze per il reclamante, sì da generare per lui un pregiudizio
difficilmente riparabile.
3.2
Per quanto riguarda
l’eventuale difformità della procedura adottata dal primo giudice rispetto a
quanto previsto dal CPC, va qui ricordato che, comunque sia, una violazione del
diritto non conduce ipso facto a un pregiudizio a discapito della parte
colpita dalla violazione. Una sentenza finale favorevole può infatti porre
rimedio alla violazione del diritto, che può altresì essere censurata
impugnando la sentenza di merito. In tale evenienza, non può quindi esservi
spazio per ritenere automaticamente dato un pregiudizio difficilmente
riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, che vi è appunto soltanto
quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una
successiva sentenza finale favorevole, ovvero quando il pregiudizio sussiste e
permane indipendentemente dall’esito del processo (III CCA 22.3.2013 pubbl. in
RtiD II-2013, p.901. n. 47c).
Ne discende che in assenza
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
4.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 700.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
5.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
6.
La presente
decisione rende priva d’oggetto la richiesta di concedere effetto sospensivo al
reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 2 luglio 2020 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 700.–, sono poste a carico del
reclamante.
3.
La domanda di
effetto sospensivo è priva d’oggetto.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 2 luglio 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.
1.
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.