13.2020.63
Decisione su un rinvio dell'udienza. Disposizione ordinatoria processuale. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va sostenuto e reso verosimile
15 luglio 2020Italiano6 min
B. Con ordinanza 31
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.63
Lugano
14 luglio 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2020.45 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
(disconosciment
e ora sul reclamo 3
luglio 2020 dell’avv. PA 1 contro l’ordinanza 30 giugno 2020 con cui il Pretore
ha respinto la sua istanza di rinvio dell’udienza;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 11 febbraio
2020 CO 1 ha promosso un’azione di disconoscimento di paternità nei confronti
di RE 1 e PI 1.
Fatti
B. Con ordinanza 31
marzo 2020 il Pretore ha citato le parti all’udienza del 25 agosto 2020 per
procedere al dibattimento.
C. Con osservazioni 25
maggio 2020 il convenuto RE 1 ha dichiarato di opporsi alla petizione.
D. Con istanza 26 giugno
2020 il patrocinatore del convenuto RE 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza
perché “… assente all’estero dal 24 agosto al 9 settembre 2020 …”, proponendo
di anticiparla.
E. Con decisione 30
giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza perché intempestiva e perché per
problemi d’agenda non era possibile anticipare l’udienza.
F. Con reclamo 3 luglio
2020 l’avv. PA 1 insorge contro questa decisione e ne chiede l’annullamento e
il rinvio dell’incarto al Pretore per nuova decisione.
Il reclamo non è
stato notificato alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha statuito sull’istanza di rinvio dell’udienza è una disposizione
ordinatoria processuale (art. 124 e 135 CPC) che, in applicazione dell’art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con
reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci
giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 1° luglio 2020. Il reclamo, pervenuto alla
cancelleria del Tribunale d’appello il 3 luglio 2020 è quindi tempestivo e, da
questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
Il CPC non prevede
l’impugnabilità delle decisioni di rinvio dell’udienza. È pertanto da rendere
verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in
tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami
o principi generali non è sufficiente (Verda
Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art.
319).
2.2
La reclamante non ha reso
verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto
pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente, ritenuto che nulla indizia
la sua impossibilità a farsi, se del caso, sostituire nell’ambito della
procedura cui risulta applicabile il principio inquisitorio illimitato (art.
296.
CPC). Di conseguenza, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo,
il gravame è inammissibile.
In siffatta situazione
neppure ha da essere esaminato se la patrocinatrice del convenuto sia
legittimata a interporre a nome proprio il presente gravame.
3.
Visto quanto
precede, non appare necessario esaminare gli argomenti addotti dalla reclamante
a sostegno del gravame. Non ci si può tuttavia esimere dal rilevare che la
reclamante stessa afferma di aver organizzato le proprie ferie a metà del mese
di giugno, dopo che sono state abolite le restrizioni della libertà di
movimento delle persone tra i vari stati. Da ciò essa deduce che la sua
richiesta di rinvio era tempestiva, neppure essendovi un obbligo legale per un
avvocato di programmare le ferie con mesi di anticipo. Basterà qui rilevare che
la reclamante ha organizzato le proprie vacanze quando già conosceva la data
dell’udienza, senza neppure verificare la possibilità di ottenerne il rinvio.
Essa medesima ha quindi posto volontariamente in essere la pretesa
impossibilità oggettiva di comparire all’udienza. Rimproverare ora al Pretore
un errato accertamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto quando
con una sua deliberata scelta lei stessa ha posto volontariamente in essere la
pretesa impossibilità di comparire all’udienza non è serio.
4.
Manifestamente inammissibile,
il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
5.
Le spese
processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia
- da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità
della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art.
14.
LTG). Essa è stabilita in fr. 300.–. Non si pone la questione delle
ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 3 luglio 2020
dell’avv. PA 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 300.– sono poste a carico dell’avv. PA 1.
3.
Notificazione (unitamente
al reclamo 3 luglio 2020 alle altre parti):
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).