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Decisione

13.2020.67

Reclamo. Prova della perizia negata. L'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause, e non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

18 agosto 2020Italiano7 min

redditività potenziale degli immobili di proprietà delle società __________ e __________

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.67/68

Lugano

18 agosto 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2019.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord (azione

di modifica del contributo alimentare per il figlio) promossa con petizione 3

luglio 2019 da

RE

1

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’avv. PA 2

e

ora sul reclamo 13 luglio 2020 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 1° luglio

2020;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 3 luglio 2019

RE 1, agente in nome e nell’interesse del figlio __________, ha chiesto l’aumento

del contributo alimentare stabilito con decreto 25 novembre 2010 dal Tribunale

dei minorenni di Milano.

Con risposta 24 ottobre

2019 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.

Con gli ulteriori allegati

le parti hanno confermato le rispettive domande.

Fatti

B. Esperito il

dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 1° luglio 2020 in calce al

verbale il Pretore ha statuito sulle prove, ammettendone una parte e

respingendone altre, tra cui la perizia sul valore di mercato e sulla

redditività potenziale degli immobili di proprietà delle società __________ e __________

- nelle quali il convenuto ha un’interessenza - perché ritenuta irrilevante.

C. Con reclamo 13 luglio

2020 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, il

reclamo sia accolto. Essa postula altresì di essere posta al beneficio del

gratuito patrocinio in sede di reclamo.

Con “integrazione” 30

luglio 2020 RE 1 personalmente produce un “parere professionale” a sostegno

delle argomentazioni già esposte con il reclamo.

Il reclamo non è stato

notificato alla controparte.

La domanda di effetto

sospensivo è stata respinta con decisione 17 luglio 2020.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Giusta l’art. 321

CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve segnatamente contenere

una domanda di giudizio. In concreto la reclamante, fatto astrazione delle

domande di concedere effetto sospensivo al gravame e di essere posta al

beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo, si limita a chiedere che

il reclamo sia accolto, nulla di più. Dalle motivazioni del gravame si

comprende comunque che essa chiede l’assunzione della perizia negata dal

Pretore. Seppure al limite, da questo punto di vista l’ammissibilità è data.

2.

L’ordinanza 1°

luglio 2020 con cui il Pretore ha statuito sulle prove è una decisione

ordinatoria processuale a’sensi dei combinati disposti degli art. 124, 154 CPC,

la quale, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48

lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello.

3.

La decisione

impugnata è pervenuta all’attrice il 1° luglio 2020 sicché il gravame qui in

esame, rimesso alla posta il 13 luglio 2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3

CPC è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

3.1

L’”integrazione” 30 luglio

2020.

è stata consegnata al Tribunale quando il termine di reclamo già era

scaduto ed è quindi da estromettere dagli atti perché tardiva.

4.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla

legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è

il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

4.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

4.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

5.

La reclamante

sostiene che in mancanza della perizia di cui trattasi la richiesta di aumento

del contributo alimentare non potrà essere accolto nella misura postulata, non

potendosi dimostrare un reddito superiore a quello dichiarato dal convenuto. L’argomentazione

si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi

non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi

dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di

merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore

possa respingere una pretesa perché potrebbe ritenere non dimostrato un fatto

che la prova rifiutata avrebbe potuto provare, non costituisce un pregiudizio

difficilmente riparabile ai sensi della legge. D’un canto, una sentenza finale

favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio, dall’altro, la prova potrebbe

anche risultare inutile - e così ha ritenuto il primo giudice operando un

apprezzamento anticipato della prova - e di conseguenza la sua mancata

assunzione non creerebbe pregiudizio alcuno. Fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è possibile sapere se il rifiuto di assumere una

prova ha pregiudicato la posizione complessiva della reclamante in relazione al

processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di

essenziale rilievo per l’andamento del processo per il solo fatto che il

Pretore ha deciso di non ammettere la perizia. Ritenere dato in siffatte

circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile

comporterebbe quale conseguenza che il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte

le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione.

In assenza di una premessa

fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

6.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale

dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della

natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto,

le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 250.- e sono poste a

carico della reclamante, soccombente. Non avendo la controparte dovuto

inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.

7.

La domanda della

reclamante di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di

reclamo è da respingere, il gravame essendo sin dall’inizio privo di

possibilità di esito favorevole.

8.

Non trattandosi di

questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 13 luglio

2020.

di RE 1 è inammissibile.

2.

La

domanda di gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le spese processuali

di fr. 250.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 13 luglio 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.