13.2020.67
Reclamo. Prova della perizia negata. L'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause, e non configura un pregiudizio difficilmente riparabile
18 agosto 2020Italiano7 min
redditività potenziale degli immobili di proprietà delle società __________ e __________
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.67/68
Lugano
18 agosto 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2019.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord (azione
di modifica del contributo alimentare per il figlio) promossa con petizione 3
luglio 2019 da
RE
1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
e
ora sul reclamo 13 luglio 2020 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 1° luglio
2020;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 3 luglio 2019
RE 1, agente in nome e nell’interesse del figlio __________, ha chiesto l’aumento
del contributo alimentare stabilito con decreto 25 novembre 2010 dal Tribunale
dei minorenni di Milano.
Con risposta 24 ottobre
2019 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.
Con gli ulteriori allegati
le parti hanno confermato le rispettive domande.
Fatti
B. Esperito il
dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 1° luglio 2020 in calce al
verbale il Pretore ha statuito sulle prove, ammettendone una parte e
respingendone altre, tra cui la perizia sul valore di mercato e sulla
redditività potenziale degli immobili di proprietà delle società __________ e __________
- nelle quali il convenuto ha un’interessenza - perché ritenuta irrilevante.
C. Con reclamo 13 luglio
2020 RE 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, il
reclamo sia accolto. Essa postula altresì di essere posta al beneficio del
gratuito patrocinio in sede di reclamo.
Con “integrazione” 30
luglio 2020 RE 1 personalmente produce un “parere professionale” a sostegno
delle argomentazioni già esposte con il reclamo.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
La domanda di effetto
sospensivo è stata respinta con decisione 17 luglio 2020.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Giusta l’art. 321
CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve segnatamente contenere
una domanda di giudizio. In concreto la reclamante, fatto astrazione delle
domande di concedere effetto sospensivo al gravame e di essere posta al
beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo, si limita a chiedere che
il reclamo sia accolto, nulla di più. Dalle motivazioni del gravame si
comprende comunque che essa chiede l’assunzione della perizia negata dal
Pretore. Seppure al limite, da questo punto di vista l’ammissibilità è data.
2.
L’ordinanza 1°
luglio 2020 con cui il Pretore ha statuito sulle prove è una decisione
ordinatoria processuale a’sensi dei combinati disposti degli art. 124, 154 CPC,
la quale, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48
lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello.
3.
La decisione
impugnata è pervenuta all’attrice il 1° luglio 2020 sicché il gravame qui in
esame, rimesso alla posta il 13 luglio 2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3
CPC è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
3.1
L’”integrazione” 30 luglio
2020.
è stata consegnata al Tribunale quando il termine di reclamo già era
scaduto ed è quindi da estromettere dagli atti perché tardiva.
4.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla
legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è
il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
4.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
4.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
5.
La reclamante
sostiene che in mancanza della perizia di cui trattasi la richiesta di aumento
del contributo alimentare non potrà essere accolto nella misura postulata, non
potendosi dimostrare un reddito superiore a quello dichiarato dal convenuto. L’argomentazione
si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi
non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi
dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di
merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore
possa respingere una pretesa perché potrebbe ritenere non dimostrato un fatto
che la prova rifiutata avrebbe potuto provare, non costituisce un pregiudizio
difficilmente riparabile ai sensi della legge. D’un canto, una sentenza finale
favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio, dall’altro, la prova potrebbe
anche risultare inutile - e così ha ritenuto il primo giudice operando un
apprezzamento anticipato della prova - e di conseguenza la sua mancata
assunzione non creerebbe pregiudizio alcuno. Fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è possibile sapere se il rifiuto di assumere una
prova ha pregiudicato la posizione complessiva della reclamante in relazione al
processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di
essenziale rilievo per l’andamento del processo per il solo fatto che il
Pretore ha deciso di non ammettere la perizia. Ritenere dato in siffatte
circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile
comporterebbe quale conseguenza che il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte
le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione.
In assenza di una premessa
fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
6.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale
dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della
natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.
Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto,
le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 250.- e sono poste a
carico della reclamante, soccombente. Non avendo la controparte dovuto
inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili.
7.
La domanda della
reclamante di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di
reclamo è da respingere, il gravame essendo sin dall’inizio privo di
possibilità di esito favorevole.
8.
Non trattandosi di
questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 13 luglio
2020.
di RE 1 è inammissibile.
2.
La
domanda di gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le spese processuali
di fr. 250.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 13 luglio 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione, con i limiti dell’art. 93 LTF.