Lexipedia

Decisione

13.2020.71

Reclamo contro decisione in materia di prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va reso verosimile

18 agosto 2020Italiano5 min

B. Esperito il

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.71

Lugano

18 agosto 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.21 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

promossa con petizione 4 novembre 2019 da

CO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

contro

RE 1

patrocinata dall’avv. PA 1

chiedente

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 77'868.97 a titolo di spettanze

derivanti dalla cessazione del contratto di lavoro;

e ora sul reclamo 23

luglio 2020 di RE 1 contro la decisione 15 luglio 2020 con cui il Pretore

aggiunto ha statuito sulle prove;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 4 novembre

2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 77'868.97 a titolo

di spettanze derivanti dalla cessazione del contratto di lavoro, cui la

convenuta ha posto termine con un licenziamento ingiustificato.

Con risposta 15 gennaio

2020 la convenuta ha postulato la reiezione integrale della petizione chiedendo

a sua volta, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di

fr. 79'118.– oltre accessori.

Fatti

B. Esperito il

dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 15 luglio 2020 il Pretore

aggiunto ha deciso in merito alle prove, ammettendo una prova testimoniale e

respingendo le altre, segnatamente l’audizione del teste __________.

C. Con reclamo 23 luglio

2020 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone la riforma nel senso di

ammettere l’audizione del teste __________.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria

processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2

e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 16 luglio 2020. Rimesso alla posta il 23 luglio

2020.

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto

che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

2.3

Nel caso in esame la

reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere

considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il

gravame è inammissibile.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 250.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

4.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 23 luglio 2020 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 250.–, sono poste a carico della

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 23 luglio 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.