13.2020.71
Reclamo contro decisione in materia di prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va reso verosimile
18 agosto 2020Italiano5 min
B. Esperito il
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.71
Lugano
18 agosto 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.21 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
promossa con petizione 4 novembre 2019 da
CO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
contro
RE 1
patrocinata dall’avv. PA 1
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 77'868.97 a titolo di spettanze
derivanti dalla cessazione del contratto di lavoro;
e ora sul reclamo 23
luglio 2020 di RE 1 contro la decisione 15 luglio 2020 con cui il Pretore
aggiunto ha statuito sulle prove;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 4 novembre
2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 77'868.97 a titolo
di spettanze derivanti dalla cessazione del contratto di lavoro, cui la
convenuta ha posto termine con un licenziamento ingiustificato.
Con risposta 15 gennaio
2020 la convenuta ha postulato la reiezione integrale della petizione chiedendo
a sua volta, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di
fr. 79'118.– oltre accessori.
Fatti
B. Esperito il
dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 15 luglio 2020 il Pretore
aggiunto ha deciso in merito alle prove, ammettendo una prova testimoniale e
respingendo le altre, segnatamente l’audizione del teste __________.
C. Con reclamo 23 luglio
2020 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone la riforma nel senso di
ammettere l’audizione del teste __________.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria
processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2
e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 16 luglio 2020. Rimesso alla posta il 23 luglio
2020.
il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto
che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
2.3
Nel caso in esame la
reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere
considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il
gravame è inammissibile.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 250.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
4.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 23 luglio 2020 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 250.–, sono poste a carico della
reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 23 luglio 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.