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Decisione

13.2020.72

Reclamo contro decisione in materia di prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va reso verosimile

18 agosto 2020Italiano5 min

B. Ammessa la prova

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.72

Lugano

18 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2018.35 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con petizione 8 novembre 2018 da

CO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’avv. PA 1

chiedente

la condanna del convenuto al pagamento di fr. 33'208.10 oltre accessori quale

mercede di un contratto d’appalto;

e ora sul reclamo 24

luglio 2020 di RE 1 contro la decisione 13 luglio 2020 con cui il Pretore

aggiunto ha deciso in merito ai quesiti peritali;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 8 novembre

2018 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 33'208.10 oltre

accessori quale mercede di un contratto d’appalto e il rigetto dell’opposizione

interposta dall’escusso al PE n. __________ dell’UE di Bellinzona.

Con risposta 4 gennaio

2019 il convenuto si è opposto alla petizione.

Con gli ulteriori allegati

le parti hanno confermato le rispettive domande, e così all’udienza per le

prime arringhe 21 maggio 2019 dove hanno notificato i propri mezzi di prova.

Fatti

B. Ammessa la prova

peritale, con decisione 13 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha deciso in merito

ai quesiti delle parti, ammettendo tutte le domande proposte dall’attrice e le

domande n. 3 e 4 del convenuto.

C. Con reclamo 24 luglio

2020 RE 1 si aggrava contro questa decisione chiedendo che tutte le domande

peritali dell’attrice siano respinte e che sia ammessa anche la sua

controdomanda n. 1.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore aggiunto ha statuito sui quesiti peritali è una disposizione

ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319

lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile

con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di

dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 15 luglio 2020. Rimesso alla posta il 24 luglio 2020

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente

(sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47; Verda Chiocchetti, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio

dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non

deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una

successiva sentenza finale favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile

e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite

l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale

federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062

del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile

svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi

dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della

decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 cit.).

2.3

Nel caso in esame il reclamante

non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato

evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è

inammissibile.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 250.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

4.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 24 luglio 2020 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 250.–, sono poste a carico del

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 24 luglio 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.

1.

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.