13.2020.72
Reclamo contro decisione in materia di prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va reso verosimile
18 agosto 2020Italiano5 min
B. Ammessa la prova
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.72
Lugano
18 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.35 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione 8 novembre 2018 da
CO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’avv. PA 1
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 33'208.10 oltre accessori quale
mercede di un contratto d’appalto;
e ora sul reclamo 24
luglio 2020 di RE 1 contro la decisione 13 luglio 2020 con cui il Pretore
aggiunto ha deciso in merito ai quesiti peritali;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 8 novembre
2018 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 33'208.10 oltre
accessori quale mercede di un contratto d’appalto e il rigetto dell’opposizione
interposta dall’escusso al PE n. __________ dell’UE di Bellinzona.
Con risposta 4 gennaio
2019 il convenuto si è opposto alla petizione.
Con gli ulteriori allegati
le parti hanno confermato le rispettive domande, e così all’udienza per le
prime arringhe 21 maggio 2019 dove hanno notificato i propri mezzi di prova.
Fatti
B. Ammessa la prova
peritale, con decisione 13 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha deciso in merito
ai quesiti delle parti, ammettendo tutte le domande proposte dall’attrice e le
domande n. 3 e 4 del convenuto.
C. Con reclamo 24 luglio
2020 RE 1 si aggrava contro questa decisione chiedendo che tutte le domande
peritali dell’attrice siano respinte e che sia ammessa anche la sua
controdomanda n. 1.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore aggiunto ha statuito sui quesiti peritali è una disposizione
ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile
con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di
dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il 15 luglio 2020. Rimesso alla posta il 24 luglio 2020
il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente
(sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47; Verda Chiocchetti, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio
dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non
deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una
successiva sentenza finale favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile
e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite
l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale
federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062
del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile
svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi
dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della
decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 cit.).
2.3
Nel caso in esame il reclamante
non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato
evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è
inammissibile.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 250.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
4.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24 luglio 2020 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 250.–, sono poste a carico del
reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 24 luglio 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv.
1.
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.