13.2020.73
Reclamo in materia di prove. La violazione del diritto non cagiona automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l'art. 319 lett. b cifra 2 CPC
9 novembre 2020Italiano9 min
febbraio 2018 la RE 1, con sede a __________, ha convenuto in causa CO 1 e CO 2,
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Incarto n.
13.2020.73
Lugano
9 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2018.5 promossa con petizione 16 febbraio 2018 da
RE 1
patrocinata dall’avv.Athos PA 1
contro
CO 1
patrocinato dall’avv.
dott. PA 3
CO 2
patrocinato dall’avv. PA 4
e
ora sul reclamo 28 luglio 2020 di parte attrice contro l’ordinanza sulle prove 20
luglio 2020;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 16
febbraio 2018 la RE 1, con sede a __________, ha convenuto in causa CO 1 e CO 2,
chiedendo l’accertamento della sostituzione fedecommissaria nella successione
fu __________, rispettivamente la qualità di erede sostituita, della RE 1 e, di
conseguenza la consegna a lei dei beni della successione, per un valore di fr.
27'500'000.-.
B. Con risposte 29 novembre
2018, rispettivamente 28 gennaio 2019 i convenuti hanno chiesto di respingere
la petizione.
Con gli ulteriori allegati
entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Con istanza 3 luglio
2020 l’attrice ha chiesto di assumere quale nuovo mezzo di prova la sentenza 24
giugno 2020 del __________ di __________.
D. Con ordinanza 20
luglio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza.
E. Con reclamo 28 luglio
2020 l’attrice insorge contro la citata decisione, chiedendone la riforma nel
senso di accogliere l’istanza.
Il reclamo non è stato
notificato alle parti convenute.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui
il Pretore aggiunto ha statuito sull’istanza di assunzione di nuove prove è una
disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione
dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è
impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel
termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 21 luglio 2020. Rimesso alla posta il 29 luglio
2020, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente
(sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio
dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non
deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una
successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va
ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua
ammissibilità l’eccezione.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo
(III CCA 13.2012.106 cit.).
3.
A mente della reclamante,
la regola per cui le disposizioni ordinatorie non arrecano di principio un pregiudizio
difficilmente riparabile non può essere applicata nel caso in esame. Essa sostiene
che in concreto è censurata un’errata impostazione della causa da parte del
primo giudice e, di conseguenza, applicando la predetta regola si avallerebbe a
priori un modo di procedere in contrasto con le norme di procedura, con
conseguente violazione del principio della sicurezza del diritto. Detto in
altre parole, la reclamante ritiene che quando una decisione ordinatoria è frutto
di un’errata applicazione del diritto, - in concreto di una norma di procedura
- il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile è in ogni caso dato.
3.1
Va anzitutto rammentato che questa
Camera ha già avuto modo di rilevare che la violazione del diritto non cagiona
automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett.
b cifra 2 CPC. Ammettere il contrario condurrebbe a situazioni difformi da
quella che è la volontà del legislatore. Il rimedio del reclamo contro le
disposizioni ordinatorie processuali, nei casi non espressamente previsti dalla
legge, sarebbe ad esempio trattato in modo diverso a dipendenza che la censura
invocata sia l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) piuttosto
che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Nel primo caso,
la violazione del diritto comporterebbe automaticamente l’esistenza di un
pregiudizio difficilmente riparabile con la conseguenza che nell’esame
dell’ammissibilità del ricorso il giudice sarebbe tenuto a entrare già nel
merito del gravame. Nel secondo caso, sarebbe invece necessario stabilire la
presenza di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile prima di entrare
nel merito del reclamo. Tale disparità di trattamento non si giustifica,
poiché, indipendentemente dalla censura invocata, il reclamo contro le
disposizioni ordinatorie processuali, nei casi non espressamente previsti dalla
legge, è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile, come emerge dall’interpretazione letterale e
sistematica dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 320 CPC (sentenza III CCA 13.2012.106
del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
3.2
Va ancora aggiunto che,
qualora in caso di applicazione errata del diritto si ammettesse
automaticamente un pregiudizio difficilmente riparabile, neppure sarebbero
distinguibili tra loro i rimedi dell’appello e del reclamo, nell’ipotesi in cui
contro una disposizione ordinatoria processuale - che comunque nel caso di
appello potrebbe essere impugnata soltanto unitamente alla decisione finale -
venga censurata la violazione del diritto. Limitatamente all’esame della correttezza
della disposizione ordinatoria processuale impugnata, il reclamo, rimedio di
diritto straordinario, sarebbe infatti trattato alla stregua dell’appello,
ovvero di un mezzo di impugnazione ordinario, ciò che il legislatore non ha
voluto anche per non ritardare inutilmente il corso del processo (Messaggio n.
06.062
del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748).
4.
In considerazione di
quanto esposto sopra, nel caso in esame, la pretesa applicazione errata del
diritto non è sufficiente per ritenere dato il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. La
reclamante si fonda infatti sull’ipotesi che l’asserita violazione dell’art. 229
CPC possa influire negativamente sull’esito del processo e sfociare così in un
giudizio di merito sfavorevole, ciò che tuttavia allo stato attuale non è dato
di sapere. L’emanazione di una sentenza finale favorevole potrebbe in effetti
riparare l’eventuale violazione in questione. Comunque, contro la decisione di
merito nella presente procedura è dato l’appello (art. 308 cpv. 1 lettera a e
cpv. 2 CPC), rimedio con il quale le parti potranno, se del caso, censurare sia
l’errato accertamento dei fatti, sia l’applicazione errata del diritto.
Trattasi di un rimedio completo con cui, in quanto necessario, le conseguenze
della decisione ordinatoria in questione potranno essere corrette.
Non essendo reso
verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, in mancanza
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
5.
Comunque sia, il
rimprovero mosso al primo giudice per aver proceduto ad un esame della rilevanza
della prova in questione, appare privo di fondamento. Il Pretore aggiunto ha
negato la pertinenza della prova rilevando che le considerazioni pregiudiziali
di un tribunale estero sulle eventuali violazioni di disposizioni testamentarie
non sono vincolanti per il suo futuro giudizio, apprezzamento che la reclamante
peraltro neppure contesta. Rilevato che l’art. 152 CPC dispone che ogni parte
può pretendere che il giudice assuma i pertinenti mezzi di prova offerti
tempestivamente e nelle forme prescritte, non si intravvedono validi motivi per
escludere l’applicazione di questa norma - che è di carattere generale e non
prevede eccezioni di sorta - alle nuove prove, offerte tempestivamente nelle
forme dell’art. 229 CPC, e neppure vi è una valida ragione per escludere
l’assunzione di siffatti mezzi di prova quando non siano pertinenti.
6.
Giusta l’art. 14 LTG
la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è
fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese vanno
fissate in complessivi fr. 800.- e sono poste a carico della reclamante,
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Manifestamente inammissibile,
il gravame, che non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.
322.
CPC) può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art.
48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 28 luglio 2020
di RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 800.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 28 luglio 2020 alle controparti) a:
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF.