13.2020.74
Istanza accolta di assunzione di prove a titolo cautelare. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile dato dalla violazione del diritto di essere sentito
4 gennaio 2021Italiano8 min
della parte convenuta comporterebbe l’annullamento della decisione impugnata rendendo
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Incarto n.
13.2020.74/76/81
Lugano
4 gennaio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.1836 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con istanza 29 aprile 2020 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1
CO 2
entrambe patrocinate dall’
PA 2
e ora sui reclami 30
luglio 2020 di RE 1, rispettivamente 1° agosto 2020 di CO 1 e CO 2;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è rimasta vittima di
un infortunio, il 4 maggio 2018, nel locale piscina dello stabile di proprietà
della __________, sito a __________, infrastruttura gestita da CO 2.
B. Con istanza 29 aprile
2020 RE 1 ha chiesto l’assunzione di una perizia a titolo cautelare intesa ad
accertare se la pavimentazione del locale piscina dove si è verificato il
sinistro sia conforme alle normative vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni.
Con osservazioni 5 giugno
2020 le convenute hanno postulato la reiezione dell’istanza.
C. Le osservazioni sono
state notificate alla controparte, la quale ha inoltrato in data 26 giugno 2020
una replica spontanea con cui ha chiesto l’accoglimento dell’istanza.
Con ordinanza 30 giugno
2020 il Pretore aggiunto ha assegnato alle convenute un termine di 20 giorni
per presentare un eventuale allegato di duplica.
D. Con decisione 14
luglio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di assunzione di una
perizia a titolo cautelare (dispositivo pto 1), ha stabilito i quesiti (dispositivo
pto 2) ha assegnato al perito designato arch. __________ un termine per
presentare un preventivo di spesa (dispositivo pto 3) e ha posto le spese
processuali di fr. 400.- a carico dell’istante, con l’obbligo di rifondere alle
convenute fr. 600.- di spese ripetibili (dispositivo pto 4).
E. Con reclamo 30 luglio
2020 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo la riforma del
dispositivo n. 3 nel senso di assegnare il termine di 10 giorni per presentare
un preventivo dei costi peritali all’Ufficio prevenzione infortuni di Berna.
Con separato reclamo di
medesima data, RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo la riforma
del dispositivo n. 4 nel senso di compensare le ripetibili.
F. Con reclamo 1° agosto
2020 CO 1 e CO 2 hanno a loro volta impugnato la decisione di cui trattasi,
chiedendo che l’incarto sia rinviato al primo giudice perché fissi alla parte
convenuta un nuovo termine per produrre l’allegato di duplica.
Fatti
I reclami non sono stati
notificati alle rispettive parti.
Considerato
in diritto: 1. Le impugnative dell’istante
sono relative alle spese giudiziarie e alla persona del perito, quella di parte
convenuta è riferita all’ammissibilità dell’istanza. Poiché i reclami
riguardano la medesima decisione e ritenuto che l’accoglimento del gravame
della parte convenuta comporterebbe l’annullamento della decisione impugnata rendendo
privi d’oggetto gli ulteriori reclami, sono date le condizioni per procedere
con un’unica decisione.
2. La decisione che
accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare nell’ambito di una
procedura indipendente è una decisione incidentale, e meglio una disposizione
ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (IIICCA
13.2015.107 del 12 gennaio 2016), impugnabile mediante reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) nel termine
di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata è
pervenuta alla parte convenuta il 23 luglio 2020. Rimesso alla posta il 3
agosto 2020
il gravame è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC
e da questo punto di vista ammissibile.
I reclami non pongono
questioni di principio e sono pertanto evasi dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
3. Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione
errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi – quale quello in concreto – non
espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è
ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile
(cifra 2).
Il CPC non prevede
esplicitamente l’impugnabilità della decisione in oggetto, di modo che
l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere verosimile il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
4. CO 1 e CO 2 non hanno
Considerandi
sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
Esse però lamentano la violazione del diritto di essere sentiti perché il
Pretore aggiunto ha deciso l’istanza senza attendere la scadenza del termine
che aveva assegnato loro per inoltrare la duplica.
4.1
Dagli atti risulta che con
ordinanza 30 giugno 2020 il primo giudice ha assegnato alle convenute un
termine di 20 giorni per presentare un eventuale allegato di duplica.
L’ordinanza è stata notificata loro il 6 luglio 2020, sicché il termine per
compiere l’atto, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, giungeva a scadenza il
27.
luglio 2020. È qui manifesto che la decisione 14 luglio 2020 è intervenuta
prima che il termine assegnato alla parte convenuta per la duplica fosse giunto
a scadenza. Procedendo in questo modo il primo giudice ha quindi precluso alle
convenute la possibilità di prendere posizione nel procedimento, e ciò malgrado
che avesse concesso loro tale facoltà. In concreto il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile pare quindi evidente. Il reclamo, da questo punto di
vista, è quindi ammissibile.
4.2
Il diritto di essere sentito
gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), ed è pure
riconosciuto dall’art. 53 CPC. La sua violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2).
Così stando le cose,
rilevato che la violazione non può in concreto neppure essere sanata in sede di
reclamo, la decisione impugnata dev’essere annullata. Si può prescindere dal
chiedere osservazioni alla controparte poiché ciò si esaurirebbe in una mera
questione di stile, la decisione impugnata dovendo comunque essere annullata.
L’incarto va quindi ritornato al primo giudice per nuova decisione dopo aver
raccolto la duplica delle convenute.
5.
I reclami 30 luglio
2020.
di RE 1, che ha impugnato i punti 3 e 4 del dispositivo, diventano privi
d’oggetto per effetto dell’annullamento dell’intera decisione in accoglimento
del reclamo delle controparti.
6.
Resta da decidere
sulle spese giudiziarie. La particolarità della fattispecie impone di
rinunciare a prelevare spese processuali per i reclami di entrambe le parti.
Per quanto concerne le ripetibili, è da considerare che l’accoglimento del
reclamo di CO 1 e CO 2 è la conseguenza di un errore del primo giudice. RE 1
non può qui essere considerata soccombente, non avendo essa resistito al
reclamo, che neppure le era stato notificato. Non sono quindi date le
condizioni per attribuire ripetibili.
A loro volta, i reclami di
RE 1, che ha impugnato solo due punti del dispositivo, diventano privi
d’oggetto a seguito dell’annullamento dell’intera decisione. Anche in questo
caso non sono date le condizioni per attribuire ripetibili, le controparti non
potendo essere considerate soccombenti, non avendo esse resistito al reclamo
che neppure era stato loro notificato ed avendo esse medesime postulato
l’annullamento anche dei punti 3 e 4 del dispositivo.
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 1° agosto 2020 di CO
1 e CO 2 è accolto. La decisione 14 luglio 2020 è annullata.
2. Non si prelevano
spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. I reclami 30 luglio
2020 di RE 1 sono stralciati dai ruoli.
4. Non si prelevano
spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
5. Notificazione (unitamente
ai reclami 30 luglio 2020 di RE 1 e 1° agosto 2020 di CO 1 e CO 2 alla
rispettiva controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).