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Decisione

13.2020.74

Istanza accolta di assunzione di prove a titolo cautelare. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile dato dalla violazione del diritto di essere sentito

4 gennaio 2021Italiano8 min

della parte convenuta comporterebbe l’annullamento della decisione impugnata rendendo

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.74/76/81

Lugano

4 gennaio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.1836 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con istanza 29 aprile 2020 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO 1

CO 2

entrambe patrocinate dall’

PA 2

e ora sui reclami 30

luglio 2020 di RE 1, rispettivamente 1° agosto 2020 di CO 1 e CO 2;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 è rimasta vittima di

un infortunio, il 4 maggio 2018, nel locale piscina dello stabile di proprietà

della __________, sito a __________, infrastruttura gestita da CO 2.

B. Con istanza 29 aprile

2020 RE 1 ha chiesto l’assunzione di una perizia a titolo cautelare intesa ad

accertare se la pavimentazione del locale piscina dove si è verificato il

sinistro sia conforme alle normative vigenti in materia di prevenzione degli

infortuni.

Con osservazioni 5 giugno

2020 le convenute hanno postulato la reiezione dell’istanza.

C. Le osservazioni sono

state notificate alla controparte, la quale ha inoltrato in data 26 giugno 2020

una replica spontanea con cui ha chiesto l’accoglimento dell’istanza.

Con ordinanza 30 giugno

2020 il Pretore aggiunto ha assegnato alle convenute un termine di 20 giorni

per presentare un eventuale allegato di duplica.

D. Con decisione 14

luglio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di assunzione di una

perizia a titolo cautelare (dispositivo pto 1), ha stabilito i quesiti (dispositivo

pto 2) ha assegnato al perito designato arch. __________ un termine per

presentare un preventivo di spesa (dispositivo pto 3) e ha posto le spese

processuali di fr. 400.- a carico dell’istante, con l’obbligo di rifondere alle

convenute fr. 600.- di spese ripetibili (dispositivo pto 4).

E. Con reclamo 30 luglio

2020 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo la riforma del

dispositivo n. 3 nel senso di assegnare il termine di 10 giorni per presentare

un preventivo dei costi peritali all’Ufficio prevenzione infortuni di Berna.

Con separato reclamo di

medesima data, RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo la riforma

del dispositivo n. 4 nel senso di compensare le ripetibili.

F. Con reclamo 1° agosto

2020 CO 1 e CO 2 hanno a loro volta impugnato la decisione di cui trattasi,

chiedendo che l’incarto sia rinviato al primo giudice perché fissi alla parte

convenuta un nuovo termine per produrre l’allegato di duplica.

Fatti

I reclami non sono stati

notificati alle rispettive parti.

Considerato

in diritto: 1. Le impugnative dell’istante

sono relative alle spese giudiziarie e alla persona del perito, quella di parte

convenuta è riferita all’ammissibilità dell’istanza. Poiché i reclami

riguardano la medesima decisione e ritenuto che l’accoglimento del gravame

della parte convenuta comporterebbe l’annullamento della decisione impugnata rendendo

privi d’oggetto gli ulteriori reclami, sono date le condizioni per procedere

con un’unica decisione.

2. La decisione che

accoglie l’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare nell’ambito di una

procedura indipendente è una decisione incidentale, e meglio una disposizione

ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (IIICCA

13.2015.107 del 12 gennaio 2016), impugnabile mediante reclamo alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG) nel termine

di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

La decisione impugnata è

pervenuta alla parte convenuta il 23 luglio 2020. Rimesso alla posta il 3

agosto 2020

il gravame è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC

e da questo punto di vista ammissibile.

I reclami non pongono

questioni di principio e sono pertanto evasi dalla Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

3. Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi – quale quello in concreto – non

espressamente previsti dalla legge, il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è

ammissibile quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile

(cifra 2).

Il CPC non prevede

esplicitamente l’impugnabilità della decisione in oggetto, di modo che

l’ammissibilità del gravame in esame esige anzitutto di rendere verosimile il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

4. CO 1 e CO 2 non hanno

Considerandi

sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

Esse però lamentano la violazione del diritto di essere sentiti perché il

Pretore aggiunto ha deciso l’istanza senza attendere la scadenza del termine

che aveva assegnato loro per inoltrare la duplica.

4.1

Dagli atti risulta che con

ordinanza 30 giugno 2020 il primo giudice ha assegnato alle convenute un

termine di 20 giorni per presentare un eventuale allegato di duplica.

L’ordinanza è stata notificata loro il 6 luglio 2020, sicché il termine per

compiere l’atto, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, giungeva a scadenza il

27.

luglio 2020. È qui manifesto che la decisione 14 luglio 2020 è intervenuta

prima che il termine assegnato alla parte convenuta per la duplica fosse giunto

a scadenza. Procedendo in questo modo il primo giudice ha quindi precluso alle

convenute la possibilità di prendere posizione nel procedimento, e ciò malgrado

che avesse concesso loro tale facoltà. In concreto il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile pare quindi evidente. Il reclamo, da questo punto di

vista, è quindi ammissibile.

4.2

Il diritto di essere sentito

gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), ed è pure

riconosciuto dall’art. 53 CPC. La sua violazione comporta di principio

l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo nel merito del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2).

Così stando le cose,

rilevato che la violazione non può in concreto neppure essere sanata in sede di

reclamo, la decisione impugnata dev’essere annullata. Si può prescindere dal

chiedere osservazioni alla controparte poiché ciò si esaurirebbe in una mera

questione di stile, la decisione impugnata dovendo comunque essere annullata.

L’incarto va quindi ritornato al primo giudice per nuova decisione dopo aver

raccolto la duplica delle convenute.

5.

I reclami 30 luglio

2020.

di RE 1, che ha impugnato i punti 3 e 4 del dispositivo, diventano privi

d’oggetto per effetto dell’annullamento dell’intera decisione in accoglimento

del reclamo delle controparti.

6.

Resta da decidere

sulle spese giudiziarie. La particolarità della fattispecie impone di

rinunciare a prelevare spese processuali per i reclami di entrambe le parti.

Per quanto concerne le ripetibili, è da considerare che l’accoglimento del

reclamo di CO 1 e CO 2 è la conseguenza di un errore del primo giudice. RE 1

non può qui essere considerata soccombente, non avendo essa resistito al

reclamo, che neppure le era stato notificato. Non sono quindi date le

condizioni per attribuire ripetibili.

A loro volta, i reclami di

RE 1, che ha impugnato solo due punti del dispositivo, diventano privi

d’oggetto a seguito dell’annullamento dell’intera decisione. Anche in questo

caso non sono date le condizioni per attribuire ripetibili, le controparti non

potendo essere considerate soccombenti, non avendo esse resistito al reclamo

che neppure era stato loro notificato ed avendo esse medesime postulato

l’annullamento anche dei punti 3 e 4 del dispositivo.

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 1° agosto 2020 di CO

1 e CO 2 è accolto. La decisione 14 luglio 2020 è annullata.

2. Non si prelevano

spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

3. I reclami 30 luglio

2020 di RE 1 sono stralciati dai ruoli.

4. Non si prelevano

spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

5. Notificazione (unitamente

ai reclami 30 luglio 2020 di RE 1 e 1° agosto 2020 di CO 1 e CO 2 alla

rispettiva controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).