13.2020.75
Reclamo contro decisione sulle prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va reso verosimile
12 ottobre 2020Italiano6 min
B. Esperito il
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.75
Lugano
12 ottobre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2018.69 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa il 30 novembre 2018 da
RE
1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
chiedente
lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle conseguenze
accessorie del divorzio;
e ora sul reclamo 31
luglio 2020 di RE 1contro la decisione 23 luglio 2020 con cui il Pretore ha
statuito sulle prove;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 30 novembre
2018 RE 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio in essere tra lei e CO 1
nonché la regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio.
Con risposta 30 aprile
2019 CO 1 ha chiesto una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie
del divorzio in merito ai contributi alimentari e allo scioglimento del regime
dei beni rispetto a quanto postulato dalla moglie.
Fatti
B. Esperito il
dibattimento, con ordinanza 23 luglio 2020 il Pretore ha deciso in merito alle
prove, respingendo la perizia sullo stato di salute del convenuto e sulle
potenzialità lucrative dello stesso.
C. Con reclamo 31 luglio
2020 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone la riforma nel senso di
ammettere la perizia di cui trattasi.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale
(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 27 luglio 2020. Rimesso alla posta il 31 luglio 2020
il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente
- essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
2.3
Nel caso in esame la
reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere
considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il
gravame è inammissibile.
3.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
4.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 31 luglio 2020 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della
reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 31 luglio 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).