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Decisione

13.2020.75

Reclamo contro decisione sulle prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va reso verosimile

12 ottobre 2020Italiano6 min

B. Esperito il

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.75

Lugano

12 ottobre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2018.69 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

promossa il 30 novembre 2018 da

RE

1

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’avv. PA 2

chiedente

lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle conseguenze

accessorie del divorzio;

e ora sul reclamo 31

luglio 2020 di RE 1contro la decisione 23 luglio 2020 con cui il Pretore ha

statuito sulle prove;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 30 novembre

2018 RE 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio in essere tra lei e CO 1

nonché la regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio.

Con risposta 30 aprile

2019 CO 1 ha chiesto una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie

del divorzio in merito ai contributi alimentari e allo scioglimento del regime

dei beni rispetto a quanto postulato dalla moglie.

Fatti

B. Esperito il

dibattimento, con ordinanza 23 luglio 2020 il Pretore ha deciso in merito alle

prove, respingendo la perizia sullo stato di salute del convenuto e sulle

potenzialità lucrative dello stesso.

C. Con reclamo 31 luglio

2020 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone la riforma nel senso di

ammettere la perizia di cui trattasi.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale

(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 27 luglio 2020. Rimesso alla posta il 31 luglio 2020

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente

- essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

2.3

Nel caso in esame la

reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere

considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il

gravame è inammissibile.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

4.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 31 luglio 2020 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 31 luglio 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).