13.2020.78
Diniego di gratuito patrocinio per causa priva di esito favorevole. Responsabilità per risarcimento danni poco verosimile e pretesa manifestamente eccessiva. Prospettiva di successo notevolmente inferiore rispetto a quella di soccombenza. Anticipo spese
27 ottobre 2020Italiano16 min
dopo l’operazione non evidenziavano violazioni delle regole mediche a lui imputabili
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.78-80
Lugano
27 ottobre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.23 (azione di risarcimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione 13 novembre 2019 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 11
agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 31 luglio 2020 con cui il Pretore
aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio e posto a suo carico
l’anticipo delle spese processuali;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 13 novembre
2019 RE 1 ha convenuto in giudizio il dr med. CO 1 per il pagamento di una
somma fino a fr. 3'000'000.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni e
torto morale. L’attrice afferma di essere stata operata il 7 dicembre 2012
presso l’istituto __________ per mano del convenuto, a cui rimprovera una violazione
delle regole dell’arte in relazione all’intervento, al decorso postoperatorio e
per omissione del consenso informato, causandole danni permanenti alla salute. Essa
chiede quindi un risarcimento del danno stabilito in:
- fr. 2'400'000.–
quale perdita economica,
- fr. 200'000.–
quale damnum emergens, e
- fr. 500'000.- quale torto
morale.
Contestualmente RE 1 ha
postulato il beneficio del gratuito patrocinio, che le era già stato
riconosciuto in sede di conciliazione.
Fatti
B. Con risposta 28 maggio
2020 il convenuto si è opposto alla petizione, e alla concessione del gratuito
patrocinio all’attrice.
C. Con replica 12 giugno
2020, rispettivamente duplica 26 giugno 2020, le parti hanno ribadito il loro
punto di vista.
D. Con decisione 31
luglio 2020 il Pretore aggiunto ha negato il gratuito patrocinio all’attrice,
poiché la causa non presentava sufficienti probabilità di successo. A suo modo
di vedere, la possibilità di imputare una responsabilità al convenuto era
minima, in quanto da una parte la perizia FMH e i certificati medici allestiti
dopo l’operazione non evidenziavano violazioni delle regole mediche a lui imputabili
e dall’altra gli importi chiesti a titolo di risarcimento erano manifestamente
eccessivi.
Respinta l’istanza di gratuito
patrocinio, il Pretore aggiunto ha fissato all’attrice un termine di 30 giorni
per versare fr. 35'000.– a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.
E. Con reclamo 11 agosto
2020 RE 1 chiede la riforma di questa decisione in oggetto nel senso di
accogliere la sua istanza di gratuito patrocinio, inclusa la contestuale
esenzione da anticipi spese. In via subordinata chiede il rinvio dell’incarto
al primo giudice per nuovo giudizio. La reclamante postula analogo beneficio in
questa sede.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Con il medesimo reclamo
l’attrice impugna la decisione 31 luglio 2020 con cui il Pretore aggiunto le ha
dapprima negato il gratuito patrocinio (dispositivo n. 1) ponendo quindi a suo
carico l’anticipo presumibile delle spese processuali (dispositivo n. 2).
1.1
Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC) e il termine d’impugnazione è di
10.
giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
1.2
In applicazione dell’art. 103
CPC le decisioni in materia di anticipazione delle spese giusta l’art. 98 CPC
sono impugnabili con reclamo nel termine di dieci giorni sempre alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG).
1.3
La decisione impugnata è
pervenuta all’attrice il 3 agosto 2020. Sicché, rimesso alla posta in data 11
agosto 2020, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro
ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Pretore aggiunto non ha concesso
il gratuito patrocinio in quanto, pacifica l’indigenza dell’attrice, la causa
difettava di probabilità di esito favorevole. Una prima perplessità era dovuta
al fatto che la reclamante non avesse dato seguito ad una prima autorizzazione
ad agire ottenuta già nel 2014. Il primo giudice ha poi rilevato che la pretesa
fondata sul contratto di mandato in essere tra attrice e convenuto non poteva
considerarsi prescritta. Ha quindi constatato che da una perizia FMH nel
frattempo allestita non risultavano violazioni di regole mediche in capo al
convenuto. Anche la pretesa mancanza del consenso informato della paziente
risultava poi marginale, il rischio di complicazioni per il tipo d’intervento
in questione essendo minimo. Il primo giudice ha poi rilevato che la perizia
FMH era stata allestita su iniziativa dell’attrice medesima, non era di parte e
aveva piena portata probatoria, tanto più che l’interessata non evidenziava puntuali
violazioni di garanzie procedurali, formulando per contro critiche sulle
conclusioni a distanza di oltre tre anni. Dubbio il ruolo di ausiliario ex art.
101.
CO del convenuto rispetto all’istituto __________, neppure era data una sua
responsabilità generica in virtù del principio di rischio di attività
(“Gefahrensatz”). La quantificazione del danno essendo poi manifestamente
eccessiva, la prospettiva di insuccesso superava notevolmente quella di
successo.
2.2
La reclamante sostiene che il
convenuto era tenuto contrattualmente a garantirle la guarigione secondo le
regole dell’arte. Reputa quindi arbitrario ritenere che la perizia FMH scagionasse
il convenuto. Parimenti in relazione ad una responsabilità per rischio di
attività, in discussione essendo una responsabilità contrattuale per
inadempienza da chiarire in sede di istruttoria. L’ammontare delle pretese da
lei fatte valere non è poi motivo per negare la probabilità di esito favorevole
della causa visto che era chiesto un risarcimento fino a fr. 3'000'000.– e non
di fr. 3'000'000.–. Ribadisce il ruolo di ausiliario giusta l’art. 101 CO del
convenuto per rapporto all’istituto ospedaliero.
Reclamo sul gratuito
patrocinio
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
4.
Una causa è priva di
probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così
esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di
condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle
spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di
desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del
processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo
non le costa nulla (Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book
aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 40 ad art. 117]). Non è priva di probabilità
di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono
più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di
soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al
momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di
un esame sommario (DTF 142 III 138 consid. 5.1).
4.1
Il beneficio del gratuito
patrocinio può segnatamente essere rifiutato (a dipendenza delle circostanze
concrete) se l’iniziativa processuale del richiedente è irricevibile, se la sua
posizione è infondata dal punto di vista giuridico o fattuale, o se le sue richieste
di giudizio sono palesemente esagerate o strampalate (Trezzini, op. cit., n. 39 ad art. 117 e nota 2739 che rinvia
a DTF 142 III 138 consid. 5.7 [versione e-book aggiornata al 1° febbraio
2019: n. 41 ad art. 117]).
4.2
La probabilità di esito favorevole
di una causa può anche essere soltanto parziale, nel qual caso il gratuito
patrocinio può limitarsi a quella sola parte. Le aspettative di successo di una
domanda composta da diverse poste riunite sotto una medesima conclusione,
sottostanno ad un apprezzamento d’insieme e, se del caso, il gratuito
patrocinio dev’essere concesso totalmente. Ne va diversamente quando l’attore
fa valere una pretesa chiaramente esagerata (Trezzini,
op. cit., n. 7 seg. ad art. 118) potendosi allora negare il gratuito patrocinio
rispetto alla pretesa in eccesso o integralmente laddove questa fosse mantenuta
(decisione TF 5A_186/2017 del 20 luglio 2017 consid. 4.2; DTF 142 III 138
consid. 5.7; Rüegg/Rüegg, in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 2 ad art. 118; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 13 ad art.
117; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n.
129.
ad art. 118). Data una parziale probabilità di esito favorevole, il
gratuito patrocinio è da esprimere in frazione (Bühler,
op. cit., n. 131 ad art. 118).
5.
A mente della reclamante
è arbitrario ritenere che la perizia extragiudiziaria FMH scagiona il
convenuto, perché, oltre a non essere una prova, non si è occupata del
comportamento dell’istituto ospedaliero nella fase postoperatoria bensì solo
dell’errore del medico curante. Invano.
5.1
La reclamante, rilevato che
il tema della citata perizia extragiudiziaria FMH è l’errore medico del
convenuto, non porta validi argomenti a sostegno della pretesa arbitrarietà della
conclusione del primo giudice, che in quel referto non ha rilevato indizi circa
la violazione di regole mediche imputabili al dr med. CO 1. E questo rende
irrilevante sapere se, in modo arbitrario o no, lo stesso primo giudice abbia pure
ritenuto che l’attrice non avesse spiegato con sufficiente dovizia in che modo
il ricovero presso un’altra struttura avrebbe potuto impedire o quanto meno
attenuare l’insorgere delle complicazioni e migliorare il suo stato
valetudinario rispetto a quello da lei denunciato.
5.2
Riguardo al valore probatorio
di quel referto peritale, il Pretore aggiunto ha spiegato - con i dovuti
riferimenti di legge - che l’allestimento di una perizia extragiudiziaria FMH
dipende dall’iniziativa del paziente - nel caso concreto l’attrice, come
peraltro risulta dalla perizia stessa - ciò che l’interessata non contesta. Il
primo giudice ha quindi precisato che l’attrice era stata sentita, visitata e
interrogata dal perito, che da questo punto di vista il referto peritale dava atto
delle stesse doglianze sollevate dall’attrice in sede di petizione dandovi
debita risposta, che l’attrice non aveva concretamente contestualizzato le
pretese garanzie procedurali violate traendone le dovute conseguenze, che pur
avendone diritto l’attrice non aveva sollecitato né un complemento né una
delucidazione orale di quella perizia, che le critiche venivano formulate a ben
tre anni di distanza e che i nuovi certificati medici prodotti, pur dando atto
della persistenza di disturbi seri, non traevano conclusioni relative a
presunte responsabilità della convenuta. Ma con tutti questi punti la
reclamante neppure si confronta. Si aggiunga per il resto che il mandato
peritale esigeva anche di redigere la perizia con la dovuta cura e attenzione
oggettiva richiesta per essere prodotta davanti ad un tribunale (“L’expertise
doit être rédigée avec le même soin et le même souci
d’objectivité que si elle devait être produite pour un tribunal”: doc. 3
pag. 1 n. 1.1). E da questo punto di vista la reclamante non individua
possibili criticità. Una volta di più il reclamo risulta pertanto
inconsistente.
6.
La reclamante
considera poi arbitraria e affrettata, oltre che contraria al diritto, la
conclusione secondo cui al convenuto sarebbe imputabile una responsabilità per
rischio di attività (“Gefahrensatz”), e questo perché il convenuto era
contrattualmente tenuto ad una ben precisa prestazione - ovvero assicurare la
fase postoperatoria e trattare la paziente secondo le regole dell’arte - e non
ad un rischio di attività. La censura è però fuorviante e pretestuosa. La
reclamante medesima ha evocato “la responsabilità per rischio accresciuto (“Gefahrensatz”)”
anche con riferimento al dr med. CO 1 (act. III, pag. 10 n. 23). Dal canto
suo, il Pretore aggiunto non ha ritenuto fosse data una responsabilità generica
in virtù del principio del rischio di attività, in quanto, pur dubitando del
fatto che questi avesse agito quale ausiliario giusta l’art. 101 CO, dall’esame
degli atti si poteva ben presumere che l’istituto ospedaliero nel quale aveva
operato avesse adottato tutte le precauzioni necessarie a minimizzare i rischi
ospedalieri. In siffatte circostanze si rivela altresì irrilevante ogni considerazione
formulata in riferimento all’art. 101 CO.
7.
A detta della
reclamante la probabilità di esito favorevole della causa non va esclusa per il
fatto di avere avanzato pretese manifestamente eccessive, ritenuto oltretutto
che richiesto era un risarcimento fino a fr. 3'000'000.–, da stabilirsi in
corso di istruttoria, e non di fr. 3'000'000.–. Il Pretore aggiunto ha ritenuto
manifestamente eccessive le pretese della reclamante (fr. 2'400'000.– per
perdita di guadagno, fr. 200'000.– per costi imprecisati e fr. 500'000.– di
torto morale) in rapporto al suo stato di salute passato e attuale, ai costi
medici da lei effettivamente sostenuti (fr. 36'052.65) tenuto conto non da
ultimo della giurisprudenza e dottrina applicabili in materia, e ne ha concluso
che, a fronte di pretese spropositate, le prospettive di successo erano ben
inferiori rispetto a quelle della soccombenza. Ma su questi punti la reclamante
è rimasta silente. Poco importa che abbia inteso limitare a fr. 3'000'000.– la
sua richiesta di risarcimento, considerato che è comunque questo l’importo su
cui il Pretore aggiunto è chiamato a decidere (art. 58 cpv. 1 CPC) e a
ponderare quindi, se necessario, le prospettive di successo della vertenza
promossa dalla reclamante. Ed è appunto stato il caso dovendo statuire sulla
sua istanza di gratuito patrocinio, di cui la probabilità di esito favorevole
della causa è requisito imprescindibile (sopra, consid. 3). Pertanto l’interessata
non si poteva esimere dal sostanziare, quand’anche in modo sommario, le proprie
pretese. Così non è stato visto che, alla perdita economica di almeno fr.
2'400'000.– stimata in base a un generico importo annuo di fr. 60'000.– per 40
anni, ha accostato un non meglio precisato damnum emergens provvisorio di fr.
200'000.– ed infine, per le sofferenze patite, una pretesa altrettanto generica
- e astronomica - per torto morale di fr. 500'000.– (act. I, pag. 18 n. 27), a
fronte oltretutto delle contestazioni di controparte (act. II, pag. 17 seg. ad
27). Di modo che, a fronte di tutto ciò, la conclusione del Pretore aggiunto
resiste alla critica.
Reclamo sull’anticipo
spese
8.
Respinta la domanda
di gratuito patrocinio, il Pretore aggiunto ha assegnato alla reclamante un
termine di 30 giorni per versare l’anticipo delle presumibili spese processuali
che ha stabilito in fr. 35'000.– in applicazione dell’art. 7 LTG. Pur chiedendo
l’esonero dalla prestazione di anticipi, su questo punto la reclamante non
formula censure particolari, limitandosi a ribadire la pertinenza della sua
istanza di gratuito patrocinio. Poiché, per i motivi di cui si è detto, il
reclamo proposto contro il diniego del gratuito patrocinio va respinto, il
gravame avverso la decisione di anticipo spese, basato unicamente sull’ipotesi
del beneficio del gratuito patrocinio, va quindi respinto.
Gratuito patrocinio per
il reclamo
9.
Il gravame, fondato
- come visto - su argomenti inconsistenti, immotivati o inammissibili, non
presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b
CPC). A prescindere dalla condizione di indigenza (art. 117 lett. a CPC) della
reclamante, la domanda di gratuito patrocinio in sede di reclamo va di
conseguenza respinta.
10.
Le spese processuali
del presente gravame - rilevato che la procedura di reclamo non è gratuita
(diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC) nemmeno in quanto proposto contro il
diniego di gratuito patrocinio (DTF 137 III 470 consid. 6) - sono stabilite in
fr. 450.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico della reclamante, qui soccombente (art.
106.
cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo state
chieste osservazioni alla controparte.
11.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria in relazione al diniego di gratuito patrocinio (sopra,
consid. 1.1), proponendo censure prevalentemente inammissibili ed immotivate,
viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.
1.
lett. a cifra 2 e lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il
reclamo 11 agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 31 luglio 2020 con cui il
Pretore aggiunto le ha negato il gratuito patrocinio è respinto.
2.
Il reclamo 11 agosto
2020.
di RE 1 contro la decisione 31 luglio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha
posto a suo carico l’anticipo delle spese processuali è inammissibile.
3.
La domanda di
gratuito patrocinio 11 agosto 2020 di RE 1 è respinta.
4.
Le spese
processuali, fissate in fr. 450.–, sono poste a carico della reclamante.
5.
Notificazione
(unitamente al reclamo 11 agosto 2020 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).