13.2020.84
Carente motivazione della decisione di diniego di gratuito patrocinio. Violazione del diritto di essere sentito. Ripetibili a carico dello Stato per la parte che impugna con successo il diniego di gratuito patrocinio
4 gennaio 2021Italiano6 min
B. Al termine
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.84/90
Lugano
4 gennaio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.428 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza 28 gennaio 2020 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
e
ora sul reclamo 21 agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 3 agosto 2020 con
cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 gennaio 2020
RE 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale,
segnatamente l’attribuzione dell’abitazione coniugale, la custodia dei figli __________
e __________ e un contributo di mantenimento per sé e per i figli. Essa ha
altresì chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
All’udienza del 28 aprile
2020 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, che è stato omologato
in via cautelare seduta stante dal Pretore aggiunto.
Fatti
B. Al termine
dell’istruttoria, con sentenza 3 agosto 2020 il Pretore aggiunto, omologata la
convenzione, ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio dell’istante.
C. Con reclamo 21 agosto
2020 RE 1 chiede l’accoglimento della sua domanda di gratuito patrocinio e che
sia ammessa la nota del patrocinatore per fr. 2'345.70. Essa lamenta, tra
l’altro, una carente motivazione della decisione di diniego dal gratuito
patrocinio.
Con istanza 25 agosto 2020
la reclamante ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio
in sede di reclamo.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Giusta l’art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1
LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria
(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC) e il termine
d’impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata è
pervenuta all’istante l’11 agosto 2020. Consegnato alla cancelleria del Tribunale
d’appello il 21 agosto 2020 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di
vista, senz’altro ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Il diritto di essere
sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale
formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito
comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I,
2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi
sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia
fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso
piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi
conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione ebook al 1° febbraio 2019, n. 41
seg. ad art. 238]). La giurisdizione di ricorso deve poi essere posta in grado di
verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2,
126.
I 102 consid. 2b).
3.1
Il Pretore aggiunto ha così
motivato il diniego del gratuito patrocinio:
“che
dalla documentazione finanziaria dei coniugi risulta che entrambi sono in grado
di sopperire alle spese di questa causa …”.
Egli non indica come sia
giunto a tale conclusione, non risultando alcuna valutazione concreta di natura
economica limitandosi, appunto, alle generiche indicazioni di cui sopra, dalle
quali non è dato quindi di comprendere perché l’istanza sia stata respinta. In mancanza
di sufficiente motivazione non vi è neppure modo per questa Camera di stabilire
se la decisione impugnata sia conforme al diritto e se regga alle censure della
reclamante.
Il reclamo merita quindi
accoglimento nel senso che la decisione viene annullata e, giusta l’art. 327
cpv. 3 lett. a CPC, è disposto il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché
si chini nuovamente sulla questione ed emetta al riguardo un nuovo giudizio debitamente
motivato.
4.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico
dello Stato risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501
consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure l’obbligo di remunerare le
prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna
una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid.
4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa Camera, va
pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la
fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). In concreto
un’indennità di fr. 360.–, a valere quale copertura di circa due ore di lavoro,
dispendio di tempo senz’altro adeguato per redigere il reclamo in oggetto, e
che appare corretto anche a fronte di una tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4
Rtar) e dell’IVA del 7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar).
Questo rende priva
d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.
5.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 21 agosto
2020.
è accolto.
La decisione 3 agosto 2020
con la quale il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di
RE 1è annullata e la causa rinviata al Pretore aggiunto per nuova decisione.
2.
Le spese di giudizio
in fr. 300.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale
rifonderà alla reclamante fr. 360.– di ripetibili.
3.
La domanda di
gratuito patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.
4.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).