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Decisione

13.2020.84

Carente motivazione della decisione di diniego di gratuito patrocinio. Violazione del diritto di essere sentito. Ripetibili a carico dello Stato per la parte che impugna con successo il diniego di gratuito patrocinio

4 gennaio 2021Italiano6 min

B. Al termine

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.84/90

Lugano

4 gennaio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.428 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza 28 gennaio 2020 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e

ora sul reclamo 21 agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 3 agosto 2020 con

cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 28 gennaio 2020

RE 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale,

segnatamente l’attribuzione dell’abitazione coniugale, la custodia dei figli __________

e __________ e un contributo di mantenimento per sé e per i figli. Essa ha

altresì chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

All’udienza del 28 aprile

2020 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, che è stato omologato

in via cautelare seduta stante dal Pretore aggiunto.

Fatti

B. Al termine

dell’istruttoria, con sentenza 3 agosto 2020 il Pretore aggiunto, omologata la

convenzione, ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio dell’istante.

C. Con reclamo 21 agosto

2020 RE 1 chiede l’accoglimento della sua domanda di gratuito patrocinio e che

sia ammessa la nota del patrocinatore per fr. 2'345.70. Essa lamenta, tra

l’altro, una carente motivazione della decisione di diniego dal gratuito

patrocinio.

Con istanza 25 agosto 2020

la reclamante ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio

in sede di reclamo.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Giusta l’art. 121

CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il

gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1

LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria

(art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC) e il termine

d’impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

La decisione impugnata è

pervenuta all’istante l’11 agosto 2020. Consegnato alla cancelleria del Tribunale

d’appello il 21 agosto 2020 il reclamo è tempestivo e, da questo punto di

vista, senz’altro ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Il diritto di essere

sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale

formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio

l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito

comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I,

2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi

sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia

fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso

piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi

conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione ebook al 1° febbraio 2019, n. 41

seg. ad art. 238]). La giurisdizione di ricorso deve poi essere posta in grado di

verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2,

126.

I 102 consid. 2b).

3.1

Il Pretore aggiunto ha così

motivato il diniego del gratuito patrocinio:

“che

dalla documentazione finanziaria dei coniugi risulta che entrambi sono in grado

di sopperire alle spese di questa causa …”.

Egli non indica come sia

giunto a tale conclusione, non risultando alcuna valutazione concreta di natura

economica limitandosi, appunto, alle generiche indicazioni di cui sopra, dalle

quali non è dato quindi di comprendere perché l’istanza sia stata respinta. In mancanza

di sufficiente motivazione non vi è neppure modo per questa Camera di stabilire

se la decisione impugnata sia conforme al diritto e se regga alle censure della

reclamante.

Il reclamo merita quindi

accoglimento nel senso che la decisione viene annullata e, giusta l’art. 327

cpv. 3 lett. a CPC, è disposto il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché

si chini nuovamente sulla questione ed emetta al riguardo un nuovo giudizio debitamente

motivato.

4.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico

dello Stato risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501

consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure l’obbligo di remunerare le

prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna

una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid.

4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a questa Camera, va

pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). In concreto

un’indennità di fr. 360.–, a valere quale copertura di circa due ore di lavoro,

dispendio di tempo senz’altro adeguato per redigere il reclamo in oggetto, e

che appare corretto anche a fronte di una tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4

Rtar) e dell’IVA del 7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar).

Questo rende priva

d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.

5.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 21 agosto

2020.

è accolto.

La decisione 3 agosto 2020

con la quale il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio di

RE 1è annullata e la causa rinviata al Pretore aggiunto per nuova decisione.

2.

Le spese di giudizio

in fr. 300.– sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale

rifonderà alla reclamante fr. 360.– di ripetibili.

3.

La domanda di

gratuito patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.

4.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione

del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).