13.2020.85
Diniego di gratuito patrocinio per la procedura di conciliazione. Causa di diritto di lavoro con valore inferiore a fr. 30'000.-. Nova. Indigenza da rendere verosimile
4 gennaio 2021Italiano11 min
agosto 2020 il Segretario assessore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.85/91
Lugano
4 gennaio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.2773 (gratuito patrocinio - procedura
sommaria) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con istanza 7 luglio 2020 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
nell’ambito della contestuale
procedura di conciliazione (CM.2020.363) avviata da RE 1 a carico di CO 1;
e ora sul reclamo 20
agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 7 agosto 2020 con la quale il
Segretario assessore ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 (1954) ha lavorato in
diversi cantieri della ditta individuale CO 1 dal 28 gennaio 2020. A seguito di
un infortunio ad un occhio occorsogli il 7 febbraio 2020, è stato dichiarato
inabile al lavoro dall’11 febbraio 2020 al 3 marzo 2020, giorno in cui CO 1 gli
ha comunicato telefonicamente l’intervenuta cessazione del rapporto lavorativo.
Fatti
B. Con istanza 7 luglio
2020 RE 1 ha chiesto di convocare CO 1 al tentativo di conciliazione in
relazione alla sua richiesta di pagamento di almeno fr. 15'000.– di cui fr.
8'036.30 di pretese salariali, oltre al risarcimento del danno per spese
mediche in genere, torto morale e indennità per licenziamento in tronco. RE 1
ha chiesto nel contempo di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
C. Con decisione 7
agosto 2020 il Segretario assessore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio
di RE 1 per la procedura di conciliazione, in quanto l’istante non aveva reso
verosimile la sua indigenza.
D. Con reclamo 20 agosto
2020 RE 1 chiede di riformare questa decisione nel senso di accogliere la sua istanza
di gratuito patrocinio e di concedergli il beneficio del gratuito patrocinio.
Con istanza 25 agosto 2020
il reclamante postula analogo beneficio per il reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni al reclamo.
E. In esito al tentativo
di conciliazione del 13 ottobre 2020 il Segretario assessore ha rilasciato all’istante
l’autorizzazione ad agire.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione
è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata è
pervenuta all’interessato l’11 agosto 2020 (risultanze tracciamento degli
invii). Consegnato a mano il 20 agosto 2020 alla cancelleria del Tribunale
d’appello, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
L’art. 326 cpv. 1
CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per
sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (sentenza
del Tribunale federale 27 settembre 2019 4A_476/2019 consid. 3, 3 agosto 2018
5A_863/2017 consid. 2.3, 27 settembre 2011 5A_405/2011 consid. 4.5.3, non
pubbl. in DTF 137 III 470; Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., nella versione e-book al 1° febbraio
2019, n. 5 ad art. 121; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art.
121; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121;
Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016. n. 10 ad art. 121). Ne consegue che, per
quanto non già agli atti (in parte i documenti annessi allo scritto 12.05.2020
alla Pretura di Locarno-Campagna, il contratto di locazione 27 luglio 2020 e
lettera e fatture dell’EOC), i nuovi documenti prodotti sono in sé ammissibili
limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio presentata innanzi a questa
Camera, ma non per l’esame del reclamo avverso il diniego di gratuito
patrocinio da parte del Segretario assessore.
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
È considerato indigente
chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle
spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della
famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.
7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, op. cit., 2017, n. 14 seg. ad
art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma
con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del
caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della
richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del
Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur
vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini,
op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1°
febbraio 2019, n. 16 segg. ad art. 121]) spetta anzitutto al richiedente presentare
- spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
4.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
4.1
A mente del Segretario
assessore l’istante non aveva reso verosimile la propria indigenza. Questi
disponeva di una rendita AVS di fr. 2'035.– (fr. 1'493.– di prestazione di base
e fr. 542.– di prestazione complementare), oltre al contributo forfettario di
fr. 501.– per la cassa malati che, dedotto l’onere effettivo di fr. 443.75,
dava un’eccedenza di fr. 57.25. Non vi erano oneri d’affitto, avendo egli dichiarato
di vivere con la sorella. Ha stralciato poi le spese legate all’auto, non
giustificate dalla professione, e il premio dell’assicurazione RC non
obbligatoria. Oltre al (ridotto) minimo esistenziale del reclamante, vi era da considerare
l’importo di fr. 700.– versato per il mantenimento di moglie e figlio in
Brasile. Ciò posto, per il Segretario assessore l’istante poteva far fronte ai limitati
costi di patrocinio della procedura di conciliazione, anche con pagamenti
rateali, non ponendosi il problema di spese processuali e ripetibili, le cause
di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.– essendo per il resto
gratuite.
4.2
Il reclamante reputa necessaria
la presenza di un patrocinatore legale in quanto, visti il tema del diritto del
lavoro, normative al riguardo e la ferma opposizione di controparte, la
procedura sarebbe continuata nel merito. La situazione patrimoniale del
reclamante era pari a zero. A titolo di uscite era da considerare l’imminente
arrivo in Svizzera di moglie e figlio dal Brasile, motivo per cui dal 1°
settembre 2020 aveva locato un appartamento, di modo che il suo fabbisogno
minimo era da aumentare dell’onere di fr. 1'439.90. Inoltre, in luogo dei fr.
700.– conteggiati per il mantenimento di moglie e figlio in Brasile, era da considerare
il minimo esistenziale previsto per una coppia con figli. Dacché, l’assenza di
un’eccedenza.
5.
Il reclamante rimprovera
al Segretario assessore di non avere ritenuto necessaria la presenza di un
patrocinatore nel contesto della procedura di conciliazione. La critica è però infondata
il giudice conciliatore avendo di fatto rilevato che “il reddito dell’istante
gli permette di far fronte - eventualmente con pagamenti rateali - ai limitati
costi derivanti dalla presente causa, costituiti esclusivamente dall’onorario
del suo patrocinatore”. Che poi - come rileva il reclamante - la controversia
non si esaurisca con la conciliazione ma imponga un proseguimento nel merito,
nulla cambia. In effetti il diritto al gratuito patrocinio sussiste unicamente
per una determinata procedura innanzi ad una determinata autorità, rispettivamente
al competente giudice o alla competente autorità di conciliazione (Trezzini, op. cit., n. 2 e 3 ad art.
119). E questo significa che a prescindere dall’esito dell’istanza di gratuito
patrocinio presentata nell’ambito della conciliazione innanzi al Segretario assessore,
per poter beneficiare del gratuito patrocinio nella futura causa giudiziaria il
reclamante dovrà in ogni caso e comunque presentare una nuova istanza al giudice
competente per il merito della controversia. La critica è quindi infondata.
6.
Afferma il reclamante
che, diversamente da quanto ritenuto dal Segretario assessore, le sue uscite
devono essere maggiorate della posta di fr. 1'439.90, comprensiva di pigione e
spese accessorie in forza del contratto di locazione con inizio dal 1°
settembre 2020 e sottoscritto per accogliere la moglie e il figlio in imminente
arrivo dal Brasile non appena ricevuto il visto d’ingresso in Svizzera.
L’argomento è tuttavia successivo alla decisione impugnata, quindi nuovo e come
tale inammissibile (sopra, consid. 2). Se del caso, lo si potrà semmai considerare
nel contesto della nuova richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di
merito (sopra, consid. 5 in fine). Per lo stesso motivo, risulta di conseguenza
inammissibile anche il preteso computo del minimo di esistenza vitale valido
per una coppia con figli che il reclamante rivendica in questa sede di giudizio
in luogo e vece del preteso importo di fr. 700.–, considerato dal Segretario
assessore in quanto versato per il mantenimento di moglie e figlio in Brasile. Basti
in aggiunta rilevare che trattasi della posta prevista per coniugi domiciliati in
Svizzera (https://www4.ti.ch/poteri/
giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza), e che il costo
della vita in Brasile è più basso del 75.71% rispetto a quello in Svizzera (www.numbeo.com: stato al 26 novembre 2020). Di
fatto quindi la cifra di fr. 700.– versata a titolo di mantenimento per moglie
e figlio durante la loro permanenza in Brasile equivale a un contributo di mantenimento
complessivo di oltre 2'800.–. La censura inammissibile, sarebbe quindi risultata
comunque infondata.
7.
Giusta l’art. 114
lett. c CPC la gratuità della procedura lavorativa fino ad un valore litigioso
di fr. 30'000.– vale per la procedura decisionale in tutti i gradi di giudizio
cantonali e anche in relazione ai litigi riguardanti aspetti processuali
secondari, segnatamente per il reclamo contro il rifiuto di concedere il
gratuito patrocinio (Trezzini, op.
cit. n. 8 ad art. 114). Di conseguenza non si prelevano spese processuali. Non
si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio
opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste
osservazioni.
Il reclamo, fondato su
argomenti interamente inammissibili, non presentava sin dall’inizio probabilità
di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). La relativa domanda di gratuito
patrocinio va di conseguenza respinta a prescindere da un preteso stato
indigenza in capo all’interessato (art. 117 lett. a CPC).
8.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 20 agosto 2020 di RE
1.
è inammissibile.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio 25 agosto 2020 è respinta.
3.
Non si prelevano spese
processuali.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 20 agosto 2020 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il
ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle
vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli
altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).