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Decisione

13.2020.85

Diniego di gratuito patrocinio per la procedura di conciliazione. Causa di diritto di lavoro con valore inferiore a fr. 30'000.-. Nova. Indigenza da rendere verosimile

4 gennaio 2021Italiano11 min

agosto 2020 il Segretario assessore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.85/91

Lugano

4 gennaio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.2773 (gratuito patrocinio - procedura

sommaria) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, promossa con istanza 7 luglio 2020 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

nell’ambito della contestuale

procedura di conciliazione (CM.2020.363) avviata da RE 1 a carico di CO 1;

e ora sul reclamo 20

agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 7 agosto 2020 con la quale il

Segretario assessore ha respinto la sua domanda di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 (1954) ha lavorato in

diversi cantieri della ditta individuale CO 1 dal 28 gennaio 2020. A seguito di

un infortunio ad un occhio occorsogli il 7 febbraio 2020, è stato dichiarato

inabile al lavoro dall’11 febbraio 2020 al 3 marzo 2020, giorno in cui CO 1 gli

ha comunicato telefonicamente l’intervenuta cessazione del rapporto lavorativo.

Fatti

B. Con istanza 7 luglio

2020 RE 1 ha chiesto di convocare CO 1 al tentativo di conciliazione in

relazione alla sua richiesta di pagamento di almeno fr. 15'000.– di cui fr.

8'036.30 di pretese salariali, oltre al risarcimento del danno per spese

mediche in genere, torto morale e indennità per licenziamento in tronco. RE 1

ha chiesto nel contempo di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

C. Con decisione 7

agosto 2020 il Segretario assessore ha respinto la domanda di gratuito patrocinio

di RE 1 per la procedura di conciliazione, in quanto l’istante non aveva reso

verosimile la sua indigenza.

D. Con reclamo 20 agosto

2020 RE 1 chiede di riformare questa decisione nel senso di accogliere la sua istanza

di gratuito patrocinio e di concedergli il beneficio del gratuito patrocinio.

Con istanza 25 agosto 2020

il reclamante postula analogo beneficio per il reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni al reclamo.

E. In esito al tentativo

di conciliazione del 13 ottobre 2020 il Segretario assessore ha rilasciato all’istante

l’autorizzazione ad agire.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione

è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

La decisione impugnata è

pervenuta all’interessato l’11 agosto 2020 (risultanze tracciamento degli

invii). Consegnato a mano il 20 agosto 2020 alla cancelleria del Tribunale

d’appello, il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, precetto che resta di per

sé valido anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (sentenza

del Tribunale federale 27 settembre 2019 4A_476/2019 consid. 3, 3 agosto 2018

5A_863/2017 consid. 2.3, 27 settembre 2011 5A_405/2011 consid. 4.5.3, non

pubbl. in DTF 137 III 470; Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., nella versione e-book al 1° febbraio

2019, n. 5 ad art. 121; Rüegg/Rüegg,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art.

121; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 121;

Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016. n. 10 ad art. 121). Ne consegue che, per

quanto non già agli atti (in parte i documenti annessi allo scritto 12.05.2020

alla Pretura di Locarno-Campagna, il contratto di locazione 27 luglio 2020 e

lettera e fatture dell’EOC), i nuovi documenti prodotti sono in sé ammissibili

limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio presentata innanzi a questa

Camera, ma non per l’esame del reclamo avverso il diniego di gratuito

patrocinio da parte del Segretario assessore.

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere

concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle

ripetibili alla controparte (cpv. 3).

È considerato indigente

chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle

spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della

famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.

7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, op. cit., 2017, n. 14 seg. ad

art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma

con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del

caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della

richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del

Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur

vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini,

op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1°

febbraio 2019, n. 16 segg. ad art. 121]) spetta anzitutto al richiedente presentare

- spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

4.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

4.1

A mente del Segretario

assessore l’istante non aveva reso verosimile la propria indigenza. Questi

disponeva di una rendita AVS di fr. 2'035.– (fr. 1'493.– di prestazione di base

e fr. 542.– di prestazione complementare), oltre al contributo forfettario di

fr. 501.– per la cassa malati che, dedotto l’onere effettivo di fr. 443.75,

dava un’eccedenza di fr. 57.25. Non vi erano oneri d’affitto, avendo egli dichiarato

di vivere con la sorella. Ha stralciato poi le spese legate all’auto, non

giustificate dalla professione, e il premio dell’assicurazione RC non

obbligatoria. Oltre al (ridotto) minimo esistenziale del reclamante, vi era da considerare

l’importo di fr. 700.– versato per il mantenimento di moglie e figlio in

Brasile. Ciò posto, per il Segretario assessore l’istante poteva far fronte ai limitati

costi di patrocinio della procedura di conciliazione, anche con pagamenti

rateali, non ponendosi il problema di spese processuali e ripetibili, le cause

di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.– essendo per il resto

gratuite.

4.2

Il reclamante reputa necessaria

la presenza di un patrocinatore legale in quanto, visti il tema del diritto del

lavoro, normative al riguardo e la ferma opposizione di controparte, la

procedura sarebbe continuata nel merito. La situazione patrimoniale del

reclamante era pari a zero. A titolo di uscite era da considerare l’imminente

arrivo in Svizzera di moglie e figlio dal Brasile, motivo per cui dal 1°

settembre 2020 aveva locato un appartamento, di modo che il suo fabbisogno

minimo era da aumentare dell’onere di fr. 1'439.90. Inoltre, in luogo dei fr.

700.– conteggiati per il mantenimento di moglie e figlio in Brasile, era da considerare

il minimo esistenziale previsto per una coppia con figli. Dacché, l’assenza di

un’eccedenza.

5.

Il reclamante rimprovera

al Segretario assessore di non avere ritenuto necessaria la presenza di un

patrocinatore nel contesto della procedura di conciliazione. La critica è però infondata

il giudice conciliatore avendo di fatto rilevato che “il reddito dell’istante

gli permette di far fronte - eventualmente con pagamenti rateali - ai limitati

costi derivanti dalla presente causa, costituiti esclusivamente dall’onorario

del suo patrocinatore”. Che poi - come rileva il reclamante - la controversia

non si esaurisca con la conciliazione ma imponga un proseguimento nel merito,

nulla cambia. In effetti il diritto al gratuito patrocinio sussiste unicamente

per una determinata procedura innanzi ad una determinata autorità, rispettivamente

al competente giudice o alla competente autorità di conciliazione (Trezzini, op. cit., n. 2 e 3 ad art.

119). E questo significa che a prescindere dall’esito dell’istanza di gratuito

patrocinio presentata nell’ambito della conciliazione innanzi al Segretario assessore,

per poter beneficiare del gratuito patrocinio nella futura causa giudiziaria il

reclamante dovrà in ogni caso e comunque presentare una nuova istanza al giudice

competente per il merito della controversia. La critica è quindi infondata.

6.

Afferma il reclamante

che, diversamente da quanto ritenuto dal Segretario assessore, le sue uscite

devono essere maggiorate della posta di fr. 1'439.90, comprensiva di pigione e

spese accessorie in forza del contratto di locazione con inizio dal 1°

settembre 2020 e sottoscritto per accogliere la moglie e il figlio in imminente

arrivo dal Brasile non appena ricevuto il visto d’ingresso in Svizzera.

L’argomento è tuttavia successivo alla decisione impugnata, quindi nuovo e come

tale inammissibile (sopra, consid. 2). Se del caso, lo si potrà semmai considerare

nel contesto della nuova richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di

merito (sopra, consid. 5 in fine). Per lo stesso motivo, risulta di conseguenza

inammissibile anche il preteso computo del minimo di esistenza vitale valido

per una coppia con figli che il reclamante rivendica in questa sede di giudizio

in luogo e vece del preteso importo di fr. 700.–, considerato dal Segretario

assessore in quanto versato per il mantenimento di moglie e figlio in Brasile. Basti

in aggiunta rilevare che trattasi della posta prevista per coniugi domiciliati in

Svizzera (https://www4.ti.ch/poteri/

giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza), e che il costo

della vita in Brasile è più basso del 75.71% rispetto a quello in Svizzera (www.numbeo.com: stato al 26 novembre 2020). Di

fatto quindi la cifra di fr. 700.– versata a titolo di mantenimento per moglie

e figlio durante la loro permanenza in Brasile equivale a un contributo di mantenimento

complessivo di oltre 2'800.–. La censura inammissibile, sarebbe quindi risultata

comunque infondata.

7.

Giusta l’art. 114

lett. c CPC la gratuità della procedura lavorativa fino ad un valore litigioso

di fr. 30'000.– vale per la procedura decisionale in tutti i gradi di giudizio

cantonali e anche in relazione ai litigi riguardanti aspetti processuali

secondari, segnatamente per il reclamo contro il rifiuto di concedere il

gratuito patrocinio (Trezzini, op.

cit. n. 8 ad art. 114). Di conseguenza non si prelevano spese processuali. Non

si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio

opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste

osservazioni.

Il reclamo, fondato su

argomenti interamente inammissibili, non presentava sin dall’inizio probabilità

di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). La relativa domanda di gratuito

patrocinio va di conseguenza respinta a prescindere da un preteso stato

indigenza in capo all’interessato (art. 117 lett. a CPC).

8.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 20 agosto 2020 di RE

1.

è inammissibile.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 25 agosto 2020 è respinta.

3.

Non si prelevano spese

processuali.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 20 agosto 2020 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).