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Decisione

13.2020.86

Richiesta di preliminare pronuncia sui presupposti processuali respinta. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile. Ampio potere di apprezzamento del giudice quo alla semplificazione di un processo

15 gennaio 2021Italiano6 min

avantutto la legittimazione attiva dell’istante, la propria legittimazione passiva

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.86

Lugano

15 gennaio 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.273 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

promossa con istanza 12 marzo 2020 da

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

RE 1

RE 2

entrambi patrocinati dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 20 agosto 2020 di e RE 2i contro la decisione 7 agosto 2020

con cui il Pretore aggiunto ha respinto la loro richiesta di procedere

all’esame dei presupposti processuali prima della fase dibattimentale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 12 marzo 2020 CO

1 ha chiesto che sia fatto divieto ai convenuti, quali esecutori testamentari

della successione __________, di disporre di determinati beni delle società __________,

e __________, a favore della B__________. Egli ha chiesto che il divieto sia

impartito già in via superprovvisionale. Inoltre, nell’eventualità che dopo

l’inoltro dell’istanza in questione i convenuti avessero concesso ulteriori

mutui in denaro a carico delle società __________, e __________, ed in favore

della B__________, ha postulato che siano impartite loro direttive vincolanti

di disdire immediatamente tali mutui e di reclamare il rimborso degli stessi da

parte della B__________.

Fatti

B. Con decisione 13

marzo 2020 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza cautelare.

C. Con osservazioni 26

maggio 2020 i convenuti hanno postulato la reiezione dell’istanza contestando

avantutto la legittimazione attiva dell’istante, la propria legittimazione passiva

e la competenza della Pretura quale autorità di vigilanza a statuire sul

litigio.

Con i successivi allegati

le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

D. Con scritto 5 agosto

2020 i convenuti hanno chiesto al Pretore aggiunto di procedere all’esame dei

presupposti processuali prima della fase dibattimentale e dell’amministrazione

delle prove.

Con decisione 7 agosto

2020 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta.

E. Con reclamo 20 agosto

2020 i convenuti chiedono che, previo conferimento dell’effetto sospensivo al

reclamo, la decisione impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore

aggiunto affinché si esprima sui presupposti processuali.

L’attrice non è stata invitata

a formulare osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata, con

cui il primo giudice ha respinto la richiesta di procedere preliminarmente alla

decisione sui presupposti processuali è una disposizione ordinatoria

processuale (art. 124 CPC) impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

Il giudizio impugnato è

pervenuto ai reclamanti il 10 agosto 2020. Spedito il 20 agosto 2020 il gravame

risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere concreto, di essenziale rilievo

per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente -

essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In

altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione

complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non

può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere

modificato con una decisione di merito.

3.

A mente dei

reclamanti il pregiudizio difficilmente riparabile è dato perché il Pretore

aggiunto, seppure privo sia della competenza territoriale sia di quella per

materia, potrebbe prendere dei provvedimenti immediatamente esecutivi nei loro

confronti fondandosi su basi giuridiche errate.

Gli argomenti dei

reclamanti si fondano di fatto sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito

negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché il rischio di un

giudizio negativo è comunque insito in tutte le cause. In mancanza di una premessa

fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato

inammissibile. Di conseguenza neppure sarebbe necessario entrare nel merito

delle censure sollevate dai reclamanti riguardo ad un preteso accertamento

manifestamente errato dei fatti e ad un’errata applicazione del diritto.

4.

Gioverà rilevare che

l’art. 125 CPC conferisce al giudice la facoltà di semplificare il processo

limitando il procedimento a singole questioni o conclusioni (lett. a). Egli

gode al riguardo di un ampio potere di apprezzamento e non è tenuto a procedere

alla limitazione del processo neppure se le parti lo richiedono (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 7 ad art. 125). Scopo della norma e di far procedere speditamente il

processo e favorire il principio dell’economia processuale. Il Pretore aggiunto

ha rilevato che le prove delle parti si esauriscono nei documenti, per cui non

si prospetta un’istruttoria di entità tale da ritardare la pronuncia della

decisione finale, ciò che i reclamanti non contestano. Con un’unica decisione

il primo giudice è quindi in grado di evadere tutti gli aspetti controversi

senza che tal modo di procedere sia suscettibile di allungare in modo

significativo il procedimento. Non è qui dato di comprendere in quale modo la

disgiunzione possa permettere di accelerare la conclusione del procedimento, né

in qual modo una decisione preliminare sulle eccezioni di competenza sollevate

dai convenuti potrebbe dare “slancio alla procedura” che, al contrario, così

facendo rischia di essere inutilmente procrastinata.

La decisione impugnata non

rileva di conseguenza né da un manifestamente errato accertamento dei fatti né

da un’errata applicazione del diritto. Nel merito il reclamo, invero

pretestuoso, sarebbe quindi comunque da respingere.

5.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 800.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

6.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 20 agosto 2020 di RE

1.

e RE 2 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 800.– e già anticipate dai reclamanti,

restano a loro carico.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 20 agosto 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93

LTF.