13.2020.86
Richiesta di preliminare pronuncia sui presupposti processuali respinta. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile. Ampio potere di apprezzamento del giudice quo alla semplificazione di un processo
15 gennaio 2021Italiano6 min
avantutto la legittimazione attiva dell’istante, la propria legittimazione passiva
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.86
Lugano
15 gennaio 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.273 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con istanza 12 marzo 2020 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE 1
RE 2
entrambi patrocinati dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 20 agosto 2020 di e RE 2i contro la decisione 7 agosto 2020
con cui il Pretore aggiunto ha respinto la loro richiesta di procedere
all’esame dei presupposti processuali prima della fase dibattimentale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 12 marzo 2020 CO
1 ha chiesto che sia fatto divieto ai convenuti, quali esecutori testamentari
della successione __________, di disporre di determinati beni delle società __________,
e __________, a favore della B__________. Egli ha chiesto che il divieto sia
impartito già in via superprovvisionale. Inoltre, nell’eventualità che dopo
l’inoltro dell’istanza in questione i convenuti avessero concesso ulteriori
mutui in denaro a carico delle società __________, e __________, ed in favore
della B__________, ha postulato che siano impartite loro direttive vincolanti
di disdire immediatamente tali mutui e di reclamare il rimborso degli stessi da
parte della B__________.
Fatti
B. Con decisione 13
marzo 2020 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza cautelare.
C. Con osservazioni 26
maggio 2020 i convenuti hanno postulato la reiezione dell’istanza contestando
avantutto la legittimazione attiva dell’istante, la propria legittimazione passiva
e la competenza della Pretura quale autorità di vigilanza a statuire sul
litigio.
Con i successivi allegati
le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
D. Con scritto 5 agosto
2020 i convenuti hanno chiesto al Pretore aggiunto di procedere all’esame dei
presupposti processuali prima della fase dibattimentale e dell’amministrazione
delle prove.
Con decisione 7 agosto
2020 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta.
E. Con reclamo 20 agosto
2020 i convenuti chiedono che, previo conferimento dell’effetto sospensivo al
reclamo, la decisione impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore
aggiunto affinché si esprima sui presupposti processuali.
L’attrice non è stata invitata
a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata, con
cui il primo giudice ha respinto la richiesta di procedere preliminarmente alla
decisione sui presupposti processuali è una disposizione ordinatoria
processuale (art. 124 CPC) impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
Il giudizio impugnato è
pervenuto ai reclamanti il 10 agosto 2020. Spedito il 20 agosto 2020 il gravame
risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere concreto, di essenziale rilievo
per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente -
essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In
altre parole, la decisione in questione deve pregiudicare la posizione
complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non
può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere
modificato con una decisione di merito.
3.
A mente dei
reclamanti il pregiudizio difficilmente riparabile è dato perché il Pretore
aggiunto, seppure privo sia della competenza territoriale sia di quella per
materia, potrebbe prendere dei provvedimenti immediatamente esecutivi nei loro
confronti fondandosi su basi giuridiche errate.
Gli argomenti dei
reclamanti si fondano di fatto sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito
negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché il rischio di un
giudizio negativo è comunque insito in tutte le cause. In mancanza di una premessa
fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato
inammissibile. Di conseguenza neppure sarebbe necessario entrare nel merito
delle censure sollevate dai reclamanti riguardo ad un preteso accertamento
manifestamente errato dei fatti e ad un’errata applicazione del diritto.
4.
Gioverà rilevare che
l’art. 125 CPC conferisce al giudice la facoltà di semplificare il processo
limitando il procedimento a singole questioni o conclusioni (lett. a). Egli
gode al riguardo di un ampio potere di apprezzamento e non è tenuto a procedere
alla limitazione del processo neppure se le parti lo richiedono (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 7 ad art. 125). Scopo della norma e di far procedere speditamente il
processo e favorire il principio dell’economia processuale. Il Pretore aggiunto
ha rilevato che le prove delle parti si esauriscono nei documenti, per cui non
si prospetta un’istruttoria di entità tale da ritardare la pronuncia della
decisione finale, ciò che i reclamanti non contestano. Con un’unica decisione
il primo giudice è quindi in grado di evadere tutti gli aspetti controversi
senza che tal modo di procedere sia suscettibile di allungare in modo
significativo il procedimento. Non è qui dato di comprendere in quale modo la
disgiunzione possa permettere di accelerare la conclusione del procedimento, né
in qual modo una decisione preliminare sulle eccezioni di competenza sollevate
dai convenuti potrebbe dare “slancio alla procedura” che, al contrario, così
facendo rischia di essere inutilmente procrastinata.
La decisione impugnata non
rileva di conseguenza né da un manifestamente errato accertamento dei fatti né
da un’errata applicazione del diritto. Nel merito il reclamo, invero
pretestuoso, sarebbe quindi comunque da respingere.
5.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 800.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
6.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 20 agosto 2020 di RE
1.
e RE 2 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 800.– e già anticipate dai reclamanti,
restano a loro carico.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 20 agosto 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93
LTF.