13.2020.87
Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza. Computo dell'indennità adeguata per mancato conguaglio della previdenza professionale. Il concetto di "riserva di soccorso" non è intesa a costituire risparmi a carico dello Stato
15 gennaio 2021Italiano16 min
ZPO, 2012, n. 8 ad art. 117). Tuttavia laddove eccezionalmente l’istanza di gratuito
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.87
13.2020.88
Lugano
15 gennaio 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2016.252/CA.2018.26 (procedura di
divorzio) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con petizione 18 ottobre 2016 da
CO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 24
agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 10 luglio 2020 con la quale, fra
l’altro, il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1965) e RE 1 (1962)
si sono uniti in matrimonio il 14 gennaio 2005 innanzi all’Ufficiale di stato
civile del Comune __________. Dalla loro unione, il 5 aprile 2004, è nata la
figlia __________. Il 15 ottobre 2010 le parti sono state autorizzate a vivere
separate nell’ambito di una procedura di protezione dell’unione coniugale.
B. Con petizione 18
ottobre 2016 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la
regolamentazione delle conseguenze accessorie, oltre alla concessione del
gratuito patrocinio.
Con istanza 16 dicembre
2016 la convenuta ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio.
A sua volta, con risposta
4 giugno 2018, la convenuta ha chiesto la pronuncia del divorzio e la
regolamentazione delle conseguenze accessorie, ribadendo l’istanza di gratuito
patrocinio.
C. All’udienza del 18
settembre 2019 le parti hanno raggiunto un accordo sulle conseguenze accessorie
del divorzio, riservata la modifica dell’accordo sulla divisione degli averi
LPP a dipendenza delle risultanze dei documenti trasmessi alla Pretura.
Accertata l’impossibilità
di una suddivisione a metà dell’avere LPP dell’attore - la sua prestazione
d’uscita essendo stata prelevate e investita nell’attività di indipendente quale
servizio taxi - le parti hanno quantificato in fr. 10'000.– l’importo dovuto
alla convenuta a titolo di equa indennità in forma di liquidazione in capitale
ai sensi dell’art. 124e cpv. 1 CC.
D. Con sentenza 10
luglio 2020 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dalle
parti il 14 gennaio 2005 e omologato la convenzione sulle relative conseguenze
accessorie su cui vi era accordo (dispositivo n. 1 e 2). Ha inoltre revocato la
curatela educativa istituita a favore della figlia (dispositivo n. 3),
stabilito in fr. 10'000.– l’equa indennità LPP giusta l’art. 124e cpv. 1
CC dovuta alla moglie (dispositivo n. 4), stralciato dal ruolo in quanto priva
d’oggetto la procedura cautelare (dispositivo n. 5), stralciato dal ruolo per
desistenza l’istanza di gratuito patrocinio dell’attore (dispositivo n. 6),
respinto l’istanza di gratuito patrocinio della convenuta (dispositivo n. 7) e
ripartito a metà le spese processuali fissate in complessivi fr. 4'500.–,
compensate le ripetibili (dispositivo n. 8).
E. Con reclamo 24 agosto
2020 RE 1 chiede ora la riforma del dispositivo n. 7 della citata sentenza nel
senso che le sia riconosciuto integralmente il gratuito patrocinio. La
reclamante postula analogo beneficio (art. 118 cpv. 1 lett. a, b e c CPC) anche
per questa sede di giudizio.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione è di
10 giorni.
La decisione impugnata,
notificata il 13 luglio 2020, è pervenuta l’indomani alla reclamante (risultati
tracciamento degli invii; doc. C e B al reclamo). In assenza del necessario avviso
(decisione impugnata, pag. 6 in basso) non torna applicabile la sospensione dei
termini giusta l’art. 145 cpv. 2 lett. b CPC valida per la procedura sommaria (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, 2a ed.,
2017, n. 11 e 12 ad art. 145; Tappy,
in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed.,
2019, n. 16 ad art. 145; Abbet,
in: Chabloz/Diestschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 8 ad
art. 145). Spedito il 24 agosto 2020 il reclamo è tempestivo e, da questo punto
di vista, ammissibile.
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1 Il Pretore ha dato atto che
all’udienza del 18 settembre 2019 la convenuta aveva limitato l’istanza di
gratuito patrocinio all’esenzione totale dalle spese processuali e alla
copertura per il 50% delle spese di patrocinio. L’indennità di fr. 10'000.– ex
art. 124e cpv. 1 CC dovutale dal marito sarebbe poi stata destinata dall’interessata
a (parziale) copertura dei costi della scuola privata in Inghilterra
frequentata dalla figlia e non alla propria previdenza. Il costo di quella
scuola non essendo prioritario rispetto ad altre spese della convenuta, quali
in concreto gli oneri processuali e di patrocinio, quella somma costituiva una
sostanza a sua libera disposizione. L’interessata non era quindi sprovvista di
mezzi finanziari, sicché la domanda di gratuito patrocinio andava respinta.
2.2 La reclamante invoca l’applicazione
errata del diritto per avere il Pretore trattato la liquidazione in capitale di
una pretesa di previdenza professionale LPP (II. Pilastro) alla stregua di una
liquidazione in capitale di una pretesa scaturita da una polizza del III.
Pilastro (reclamo, pag. 2). In ogni caso la somma di fr. 10'000.– era intangibile
e da proteggere per qualsiasi necessaria spesa corrente e futura. Peraltro la
formazione scolastica della figlia svolta in internato presso la scuola privata
in Inghilterra, figlia per il cui mantenimento il padre non versava alcunché, includeva
vitto, alloggio, tempo libero e abbigliamento, costi che avrebbe comunque avuto
anche in Ticino. Il gratuito patrocinio era infine stato chiesto nella forma
integrale e non solo al 50%, da cui l’accertamento manifestamente errato dei
fatti.
3. Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere
concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle
ripetibili alla controparte (cpv. 3).
3.1 È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, op. cit., 2017, n. 14 seg. ad
art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va posta in astratto, ma
con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del
caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della
richiesta di esser posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (sentenza del
Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur
vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini,
op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1°
febbraio 2019, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente
presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria
attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che
egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza
pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135
Fatti
I 221 consid. 5 con rinvii).
3.2 Del patrimonio va considerato
quello effettivamente esistente e disponibile o perlomeno realizzabile a corto
termine (Wuffli/ Fuhrer, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (IN PRAXI), 2019, n. 182 ad §1 pag.
68; Bühler, in: Berner Kommentar,
ZPO, 2012, n. 8 ad art. 117). Tuttavia laddove eccezionalmente l’istanza di gratuito
patrocinio fosse decisa con il merito della causa giudiziaria per la quale è stato
richiesto, va considerata anche l’eventuale pretesa riconosciuta nel contesto
della decisione finale, salvo che venga resa verosimile la difficoltà nell’esigerne
la prestazione (Wuffli/Fuhrer, op.
cit., n. 126 ad §1 pag. 47 seg.).
3.3 Il richiedente è tenuto a
finanziare di propria tasca i costi di un procedimento giudiziario nella misura
in cui il suo patrimonio supera la “riserva di soccorso” (DTF 144 III 531
consid. 4.1), riconosciuta dalla giurisprudenza quale limite inferiore al di
sotto del quale la sostanza del richiedente non può essere messa a contributo,
importo da determinare in base alle circostanze concrete (Colombini, in:
Chabloz/Diestschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 35 ad
art. 117; Trezzini, op. cit., n. 35
ad art. 117 [versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 36 ad art. 117]). Nondimeno,
il concetto di “riserva di soccorso” va rapportato al patrimonio risparmiato e
già esistente, e non deve permettere a un richiedente di cominciare a
risparmiare a carico dello Stato (sentenza del TF 19 maggio 2016 4A_664/2015
consid. 4.2.2 con riferimenti, citata in: Colombini,
op. cit., n. 36 ad art. 117; Wuffli/Fuhrer,
op. cit., n. 190 ad §1 pag. 70 e n. 358 ad §2 pag. 128; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 7 e 12 ad art. 117).
3.4 Per l’art. 124e cpv. 1
CC se il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile, il
coniuge debitore deve al coniuge creditore un’indennità adeguata sotto forma di
liquidazione in capitale o di rendita. È ad esempio il caso se non vi è
prestazione d’uscita, rispettivamente se durante il matrimonio è stato
effettuato un pagamento in contanti (Messaggio concernente la modifica del
Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di
divorzio, in: FF 2019 pag. 4151 segg., 4185). Il capitale è di principio
libero, se la sentenza di divorzio non lo vincola alla previdenza professionale
del beneficiario (Geiser, in:
Basler Kommentar, ZGB I, 6a ed.,
2018, n. 10 ad art. 124e con riferimenti; art. 22f LFLP). Il
Tribunale federale ha già precisato che ai fini del calcolo dell’indigenza
giusta l’art. 117 lett. a CPC sono irrilevanti sia la provenienza di un avere
patrimoniale sia lo scopo a cui quel patrimonio andrebbe destinato (DTF 144 III
531 [indennità in capitale versata dalla previdenza professionale (II.
Pilastro) dopo che l’evento assicurato si è realizzato]; sentenza del TF del 7
luglio 2016 5A_213/2016 consid. 3 [prestazione di libero passaggio versata in
contanti e non più legata al rischio]; Wuffli/Fuhrer,
op. cit., n. 207 ad §1 pag. 73 [capitale del III. Pilastro (tipo a) versato
alla sua scadenza]; cfr. anche Colombini,
op. cit., n. 38 ad art . 117; Trezzini,
op. cit., versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 19 ad art. 117 con
rinvio; Wuffli/Fuhrer, op. cit., n.
205 segg. ad §1 pag. 73 seg.).
4. Per la reclamante il
Pretore non poteva considerare l’importo di fr. 10'000.– quale somma a sua
libera disposizione. Trattandosi di due istituti previdenziali retti da
finalità e principi diversi, la liquidazione in capitale ricevuta
dall’(ex-)marito costituiva una sostanza proveniente dalla previdenza
professionale LPP (II. Pilastro) non equiparabile alla liquidazione di una
polizza del III. Pilastro (tipo a) scaduta. Ma invano. Il primo giudice ha
rilevato che, diversamente da quanto concordato in occasione dell’udienza 18
settembre 2019, i documenti successivamente prodotti attestavano l’impossibilità
di un conguaglio delle pretese di previdenza professionale LPP giusta l’art.
122 CC, dovendosi pertanto optare per una liquidazione in capitale giusta
l’art. 124e cpv.1 CC stabilita in fr. 10'000.–. Il primo giudice ha quindi
evidenziato che, dal canto suo, la reclamante non intendeva vincolare tale
somma alla propria previdenza. E tali accertamenti non sono contestati. Di
conseguenza, la liquidazione in capitale di fr. 10'000.– riconosciuta alla
reclamante è da ritenere a libera disposizione (sopra, consid. 3.4), alla
stessa stregua - diversamente da quanto essa sostiene - di un pagamento
dell’avere di III. Pilastro (tipo a) versato alla scadenza. Pertanto, da questo
punto di vista, al Pretore non si può imputare né un accertamento errato del diritto,
né un accertamento manifestamente errato dei fatti.
5. Obietta la
reclamante che la somma di fr. 10'000.– è da considerare intangibile, ovvero
quale riserva di denaro per spese correnti e future, principio che doveva valere
a prescindere dal preannunciato intento di destinare tale cifra alla formazione
scolastica della figlia, svolta in internato presso una scuola privata in
Inghilterra, per il cui mantenimento il padre non contribuiva affatto.
5.1 Ora, dagli atti risulta
l’esistenza in capo alla reclamante di sostanza mobiliare costituita da “titoli
e capitali”, per l’importo di fr. 3'801.– al 31 dicembre 2017 (doc. 35:
tassazione per l’anno fiscale 2017) e di fr. 3'832.– al 31 dicembre 2018 (doc.
36: tassazione per l’anno fiscale 2018). E, trattandosi di patrimonio già
esistente e quindi risparmiato questa somma rientra senz’altro nel concetto di
“riserva di soccorso” e quindi di somma intangibile (sopra, consid. 3.3). Per
contro, e diversamente da quanto pretende la reclamante, non può considerarsi
tale l’indennità di fr. 10'000.– riconosciutale nel contesto delle decisione
finale di divorzio. Premesso che, non essendovi allusioni circa eventuali
difficoltà nella prestazione di tale importo, nulla ostava a che il Pretore
tenesse conto di tale cifra ai fini dell’accertamento della pretesa indigenza (sopra,
consid. 3.2), giova qui sottolineare che la concessione del gratuito patrocinio
non assurge a strumento di risparmio per colui che tale beneficio richiede,
ovvero affinché questi costituisca un patrimonio prima inesistente o ne
incrementi uno preesistente (sopra, consid. 3.3).
5.2 Ciò posto, a comprova della
spesa sostenuta nell’anno 2019/2020 per la formazione scolastica della figlia
in internato presso la scuola privata in Inghilterra, la reclamante ha prodotto
un dettaglio di addebito a carico del suo conto bancario per un importo di GBP
9'022.– con valuta 2 ottobre 2019, ovvero fr. 11'206.23, un ulteriore dettaglio
per la cifra di GBP 4'511.– con valuta 11 dicembre 2019, pari a fr. 5'930.95 e,
inoltre, un ordine di pagamento di GBP 4'511.– registrato dalla reclamante il 9
marzo 2020 a carico del medesimo conto bancario (doc. 30). L’ammontare totale e
complessivo è di almeno fr. 23'000.– da cui, dedotta la “riserva di soccorso” di
fr. 3'832.– esistente al 31 dicembre 2018 (sopra, consid. 5.1), per la citata
scuola privata si giunge ad una spesa media stimabile in almeno fr. 1'600.–
mensili, onere sostenuto allorquando la questione relativa all’importo di fr.
10'000.– andava ancora chiarita e preesistente rispetto alla decisione di
divorzio e al contestuale diniego del gratuito patrocinio. E, in assenza di
specifiche e puntuali censure, non vi è motivo di ritenere che questo margine di
fr. 1'600.– non copra a sufficienza il fabbisogno della figlia. Si aggiunga per
il resto che la reclamante non può pretendere di giovare del beneficio del
gratuito patrocinio da parte dello Stato, per consentire il finanziamento di eventuali
maggiori costi legati alla frequentazione di una scuola privata in internato in
Inghilterra da parte della propria figlia.
5.3 Afferma la reclamante che la
retta scolastica include anche spese di vitto, alloggio, tempo libero e
abbigliamento, costi che la reclamante dovrebbe comunque sostenere laddove la
figlia avesse optato per una scuola in Ticino. Motivo per cui, a torto il
Pretore aveva ritenuto i costi di formazione come non prioritari rispetto alle sue
altre spese. Nondimeno, e a maggior ragione, andrebbe ancora spiegato perché
una disponibilità mensile di fr. 1'600.– sarebbe insufficiente per sovvenire al
fabbisogno di una ragazza di 15 anni che segue una formazione scolastica o
professionale in Ticino.
5.4 In definitiva, la decisione
pretorile di ritenere, in forza dell’indennità di fr. 10'000.– riconosciutale a
titolo di liquidazione in capitale giusta l’art. 124e cpv. 1 CC, la
reclamante provvista di mezzi finanziari per sostenere i costi di processuali e
di patrocinio non è costitutiva di un accertamento errato del diritto, men che
meno di un eventuale accertamento manifestamente errato dei fatti. Il reclamo
va così respinto.
6. Lamenta infine la
reclamante un accertamento manifestamente errato dei fatti per il fatto che il Pretore
ha ritenuto che il gratuito patrocinio era stato chiesto nella misura del 50% e
non in forma integrale come riformulato dalla sua cliente in data 27 aprile
2019. L’esito del reclamo renderebbe inutile disquisire su questo punto. Sia
come sia, all’udienza del 18 settembre 2019 la reclamante ha limitato l’istanza
di gratuito patrocinio all’esenzione dalle spese processuali e alla copertura
nella misura del 50% delle spese di patrocinio (act. VIII pag. 3). E, in tal
senso, andava ancora la presa di posizione trasmessa alla Pretura in data 25
maggio 2020.
7. La domanda di
gratuito patrocinio per il reclamo va respinta, la pretesa indigenza (art. 117
lett. a CPC) in questa sede di giudizio nemmeno essendo stata allegata.
8. La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art.
119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali,
fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità
della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr.
100.– e fr. 10'000.–) restano a suo carico. Non si pone la questione delle
ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo
Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.
9. Il reclamo, trattato
in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24 agosto 2020 di RE
1 è respinto.
Considerandi
2.
La domanda di
gratuito patrocinio 24 agosto 2020 di RE 1 è respinta.
3.
Le spese processuali
per il reclamo, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 24 agosto 2020 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).