13.2020.89
La notificazione di un atto è una comunicazione e non una decisione impugnabile. L'assegnazione di un termine al denunciato in lite mira a chiarire se questi intende partecipare nel processo. Mancanza di interesse della controparte a impugnare questa decisione
15 gennaio 2021Italiano6 min
2020 RE 1 chiede l’annullamento della menzionata decisione e la reiezione dell’istanza
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.89
Lugano
15 gennaio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2020.2 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione 21 febbraio 2020 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr.
486'640.35 oltre accessori;
e
ora sul reclamo 24 agosto 2020 di RE 1 contro l’ordinanza 3 agosto 2020;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 21 febbraio
2020 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 486'640.35 oltre
accessori a titolo di risarcimento dei danni subìti in un incidente della
circolazione.
Con risposta 22 giugno
2020 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
Fatti
B. Con replica 31 luglio
2020 l’attrice ha ridotto le proprie pretese a fr. 438'000.– oltre accessori e,
con istanza di medesima data, ha chiesto di statuire che “è disposta la
denuncia della presente causa alla PI 1 …”.
C. Con ordinanza 3
agosto 2020 il Pretore aggiunto ha ordinato la notificazione dell’istanza e
assegnato alla denunciata in lite un termine per comunicare se intendeva
intervenire, con l’avvertenza che in caso di rifiuto o di silenzio il processo
avrebbe continuato il suo corso.
D. Con reclamo 24 agosto
2020 RE 1 chiede l’annullamento della menzionata decisione e la reiezione dell’istanza
di denuncia di lite.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Preliminarmente va rilevato
che la notificazione altro non è che la comunicazione di un atto al destinatario
interessato. Trattasi di un atto formale e non di una decisione, e come tale
non è impugnabile. Nella misura in cui la reclamante postula l’annullamento del
punto n. 1 del dispositivo il reclamo è quindi inammissibile.
2.
La decisione con cui
il Pretore aggiunto ha assegnato alla denunciata in lite un termine per
determinarsi sulla denuncia medesima è una disposizione ordinatoria processuale
(art. 124 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC
e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera
civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il 4 agosto 2020. Rimesso alla posta il 24 agosto
2020, per effetto dell’art. 145 cpv. 1 lettera b CPC (ferie giudiziarie) il
reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
4.
L’impugnabilità
della decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È
pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che
l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
La reclamante non rende
verosimile, e neppure sostiene che la decisione ordinatoria sia in qualche modo
suscettibile di arrecarle un pregiudizio difficilmente riparabile, né siffatto
pregiudizio appare evidente.
Ne discende che in assenza
di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.
5.
Comunque sia, va
ancora rilevato che la denuncia di lite è uno strumento che permette a una
parte (litisdenunciante) di coinvolgere un terzo (litisdenunciato) nel
processo, allo scopo di salvaguardare i propri diritti in un futuro processo
contro di lui. Il CPC non contiene disposizioni circa il modo di procedere alla
denuncia di lite. Di per sé è sufficiente una dichiarazione formale del
denunciante nei confronti del denunciato, che non necessita di forma specifica
e può essere anche orale. Per denunciare una lite non è poi necessario
coinvolgere l’autorità giudiziaria e il denunciante può procedervi mediante
dichiarazione privata. Diversamente da quanto previsto per l’intervento adesivo
(art. 74 CPC), la semplice denuncia di lite neanche richiede che il denunciante
renda verosimile un interesse giuridico, la cui esistenza non deve quindi
essere esaminata dal giudice e la cui esistenza quindi neppure può essere
contestata dalla controparte. Poiché si tratta di un atto unilaterale di una
parte in causa, il giudice non ha da decidere sull’ammissibilità della denuncia
di lite, né la controparte vi si può opporre. L’assegnazione di un termine al
denunciato in lite ha quale unico scopo di chiarire se il denunciato intende
partecipare al processo. Anche nel merito il gravame sarebbe quindi da
dichiarare inammissibile in mancanza di un interesse della reclamante a
impugnare la decisione in oggetto.
6.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 600.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla
controparte.
7.
Il presente reclamo,
che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24 agosto 2020 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 600.–, sono poste a carico della
reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 24 agosto 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.