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Decisione

13.2020.89

La notificazione di un atto è una comunicazione e non una decisione impugnabile. L'assegnazione di un termine al denunciato in lite mira a chiarire se questi intende partecipare nel processo. Mancanza di interesse della controparte a impugnare questa decisione

15 gennaio 2021Italiano6 min

2020 RE 1 chiede l’annullamento della menzionata decisione e la reiezione dell’istanza

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.89

Lugano

15 gennaio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2020.2 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

promossa con petizione 21 febbraio 2020 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr.

486'640.35 oltre accessori;

e

ora sul reclamo 24 agosto 2020 di RE 1 contro l’ordinanza 3 agosto 2020;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 21 febbraio

2020 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 486'640.35 oltre

accessori a titolo di risarcimento dei danni subìti in un incidente della

circolazione.

Con risposta 22 giugno

2020 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.

Fatti

B. Con replica 31 luglio

2020 l’attrice ha ridotto le proprie pretese a fr. 438'000.– oltre accessori e,

con istanza di medesima data, ha chiesto di statuire che “è disposta la

denuncia della presente causa alla PI 1 …”.

C. Con ordinanza 3

agosto 2020 il Pretore aggiunto ha ordinato la notificazione dell’istanza e

assegnato alla denunciata in lite un termine per comunicare se intendeva

intervenire, con l’avvertenza che in caso di rifiuto o di silenzio il processo

avrebbe continuato il suo corso.

D. Con reclamo 24 agosto

2020 RE 1 chiede l’annullamento della menzionata decisione e la reiezione dell’istanza

di denuncia di lite.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Preliminarmente va rilevato

che la notificazione altro non è che la comunicazione di un atto al destinatario

interessato. Trattasi di un atto formale e non di una decisione, e come tale

non è impugnabile. Nella misura in cui la reclamante postula l’annullamento del

punto n. 1 del dispositivo il reclamo è quindi inammissibile.

2.

La decisione con cui

il Pretore aggiunto ha assegnato alla denunciata in lite un termine per

determinarsi sulla denuncia medesima è una disposizione ordinatoria processuale

(art. 124 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC

e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera

civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 4 agosto 2020. Rimesso alla posta il 24 agosto

2020, per effetto dell’art. 145 cpv. 1 lettera b CPC (ferie giudiziarie) il

reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

4.

L’impugnabilità

della decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È

pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che

l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

La reclamante non rende

verosimile, e neppure sostiene che la decisione ordinatoria sia in qualche modo

suscettibile di arrecarle un pregiudizio difficilmente riparabile, né siffatto

pregiudizio appare evidente.

Ne discende che in assenza

di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

5.

Comunque sia, va

ancora rilevato che la denuncia di lite è uno strumento che permette a una

parte (litisdenunciante) di coinvolgere un terzo (litisdenunciato) nel

processo, allo scopo di salvaguardare i propri diritti in un futuro processo

contro di lui. Il CPC non contiene disposizioni circa il modo di procedere alla

denuncia di lite. Di per sé è sufficiente una dichiarazione formale del

denunciante nei confronti del denunciato, che non necessita di forma specifica

e può essere anche orale. Per denunciare una lite non è poi necessario

coinvolgere l’autorità giudiziaria e il denunciante può procedervi mediante

dichiarazione privata. Diversamente da quanto previsto per l’intervento adesivo

(art. 74 CPC), la semplice denuncia di lite neanche richiede che il denunciante

renda verosimile un interesse giuridico, la cui esistenza non deve quindi

essere esaminata dal giudice e la cui esistenza quindi neppure può essere

contestata dalla controparte. Poiché si tratta di un atto unilaterale di una

parte in causa, il giudice non ha da decidere sull’ammissibilità della denuncia

di lite, né la controparte vi si può opporre. L’assegnazione di un termine al

denunciato in lite ha quale unico scopo di chiarire se il denunciato intende

partecipare al processo. Anche nel merito il gravame sarebbe quindi da

dichiarare inammissibile in mancanza di un interesse della reclamante a

impugnare la decisione in oggetto.

6.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 600.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

7.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 24 agosto 2020 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 600.–, sono poste a carico della

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 24 agosto 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché

il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.