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Decisione

13.2020.9

Domanda di sospensione della procedura negata. Reclamo ammissibile solo se è reso verosimile un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Diritto di essere sentito e obbligo di motivare la decisione

30 aprile 2020Italiano8 min

civile fino a definizione della procedura penale, di trasmettere l’incarto al Ministero

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.9

Lugano

30 aprile 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2017.263 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con petizione 10 luglio 2017 da

CO

1

patrocinata dallo PA 2

contro

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente la condanna

della convenuta al pagamento della somma di fr. 18'831.95 oltre accessori;

e ora sul reclamo 5

febbraio 2020 di RE 1 contro la decisione 30 gennaio 2020 con cui il Pretore ha

disposto la continuazione del procedimento;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con petizione 10

luglio 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento dell’importo di

fr. 18'831.95 oltre accessori, domande cui la convenuta si è opposta.

B. Al dibattimento 26

ottobre 2017 le parti hanno notificato le rispettive prove. Assuntene alcune,

con ordinanza 29 maggio 2018 il Pretore ha citato le parti per l’audizione di

tre testi. Con istanza 4 giugno 2018 la convenuta ha chiesto il rinvio

dell’udienza, postulando in pari tempo la sospensione del procedimento in

attesa degli accertamenti in corso presso il Ministero pubblico circa la

pretesa falsità del documento di causa n. 3, da essa prodotto.

Con osservazioni 13 giugno

2019 la parte attrice si è opposta alla sospensione.

C. Con decisione 30

gennaio 2020 il Pretore ha ritenuto di non dover sospendere la procedura e ha

disposto la continuazione dell’istruttoria con l’audizione dei testi.

D. Con reclamo 5

febbraio 2020 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al

gravame, di riformare la decisione in oggetto nel senso di sospendere la causa

civile fino a definizione della procedura penale, di trasmettere l’incarto al Ministero

pubblico e di annullare l’udienza indetta per l’audizione dei testi.

Il gravame non è stato

notificato alla controparte.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione sulla

sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione

ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art.

319.

lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile mediante

reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

La decisione 30 gennaio

2020.

è pervenuta alla reclamante il 31 gennaio 2020, sicché il reclamo,

consegnato alla cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2020, è tempestivo e,

da questo punto di vista, ammissibile.

2.

In sede di reclamo

non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la

produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza il

documento allegato al reclamo (segnalazione 29.05.2018) va estromesso dagli

atti.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).

3.1

L’art. 126 CPC prevede il

rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del

procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la

sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non

espressamente previsto dalla legge, la reclamante deve rendere verosimile il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

3.2

La reclamante sostiene che vi

è il fondato rischio che essa subisca un pregiudizio difficilmente riparabile

qualora la controparte dovesse ottenere ragione in causa.

L’argomentazione della

reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.

Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai

sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un

giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause.

In mancanza di una

premessa fondamentale, il reclamo dev’essere dichiarato inammissibile.

4.

La reclamante

sostiene che il primo giudice è incorso in un diniego formale di giustizia

perché non si è chinato su tutte le censure da essa sollevate.

4.1

Giusta l’art. 238 lett. g CPC

la decisione contiene, se del caso, i motivi su cui si fonda. L’obbligo per il

giudice di motivare le sue decisioni rappresenta una componente del diritto di

essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). In ossequio ai requisiti minimi di

motivazione che discendono dal diritto federale, ai fini di una decisione il

giudice può limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire

in qualche modo sull’esito del giudizio. Essenziale è che l’interessato possa

capire perché l’autorità abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e

che la giurisdizione di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia

conforme al diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b).

4.2

La reclamante ha motivato la

domanda di sospensione con la necessità di attendere le risultanze di un procedimento

penale inteso ad accertare la falsità di un documento prodotto in un’altra

causa, ritenuto che il medesimo documento è stato prodotto quale doc. 3 anche

nella presente procedura. Il Pretore non ha ravvisato gli estremi per la

segnalazione da parte sua di un possibile reato, rilevando che compete alla

convenuta valutare se e in che misura sottoporre la questione al magistrato

penale. Ha quindi ritenuto che non erano dati sufficienti motivi per sospendere

il procedimento. La spiegazione è certo succinta, ma sufficiente per

comprendere il motivo della mancata sospensione.

4.3

L’art. 27a LOG - che impone

al magistrato di segnalare al Ministero pubblico un reato di azione pubblica di

cui ha avuto notizia nell’esercizio delle sue funzioni - non è una norma di

procedura e la mancata segnalazione di un reato da parte sua non è una

decisione impugnabile e non è sindacabile nell’ambito del reclamo contro una

decisione ordinatoria processuale. Nella misura in cui la reclamante chiede di

far ordine al primo giudice di trasmettere l’incarto al Ministero pubblico, ciò

che implica una segnalazione, la domanda è quindi inammissibile.

4.4

La reclamante adduce

l’ipotesi di un reato penale, partendo da una propria versione dei fatti, che,

contestata dalla controparte, non può certo dirsi scontata. E non si può non

rilevare che, nonostante la conclamata esistenza del reato penale, essa stessa ha

ritenuto di non doverlo segnalare al Ministero pubblico. Rimproverare ora al

Pretore di non aver proceduto alla segnalazione quando neppure lei ha ritenuto

di doverlo fare, è quantomeno pretestuoso.

Comunque sia, l’esistenza

di un procedimento penale inteso ad accertare se un documento di causa sia

falso non comporta eo ipso la sospensione del procedimento civile. Neppure vi

sono motivi per ritenere - né la reclamante lo pretende - che il Pretore non

sia in grado di accertare se e in che misura il documento eccepito di falso possa

essere ritenuto probante nel processo civile.

5.

Il presente giudizio

rende priva d’oggetto la domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo

in sede di reclamo. La richiesta non avrebbe comunque avuto esito positivo,

impugnata essendo la decisione negativa di non sospendere la procedura.

6.

Le spese

processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura

e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–),

seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in

fr. 600.–. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto

presentare osservazioni al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 5 febbraio 2020 di RE

1.

è inammissibile.

2.

La domanda di

concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.

3.

Le spese processuali

del reclamo di fr. 600.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo

carico.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 5 febbraio 2020 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).