13.2020.9
Domanda di sospensione della procedura negata. Reclamo ammissibile solo se è reso verosimile un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Diritto di essere sentito e obbligo di motivare la decisione
30 aprile 2020Italiano8 min
civile fino a definizione della procedura penale, di trasmettere l’incarto al Ministero
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.9
Lugano
30 aprile 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2017.263 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 10 luglio 2017 da
CO
1
patrocinata dallo PA 2
contro
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
chiedente la condanna
della convenuta al pagamento della somma di fr. 18'831.95 oltre accessori;
e ora sul reclamo 5
febbraio 2020 di RE 1 contro la decisione 30 gennaio 2020 con cui il Pretore ha
disposto la continuazione del procedimento;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 10
luglio 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento dell’importo di
fr. 18'831.95 oltre accessori, domande cui la convenuta si è opposta.
B. Al dibattimento 26
ottobre 2017 le parti hanno notificato le rispettive prove. Assuntene alcune,
con ordinanza 29 maggio 2018 il Pretore ha citato le parti per l’audizione di
tre testi. Con istanza 4 giugno 2018 la convenuta ha chiesto il rinvio
dell’udienza, postulando in pari tempo la sospensione del procedimento in
attesa degli accertamenti in corso presso il Ministero pubblico circa la
pretesa falsità del documento di causa n. 3, da essa prodotto.
Con osservazioni 13 giugno
2019 la parte attrice si è opposta alla sospensione.
C. Con decisione 30
gennaio 2020 il Pretore ha ritenuto di non dover sospendere la procedura e ha
disposto la continuazione dell’istruttoria con l’audizione dei testi.
D. Con reclamo 5
febbraio 2020 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame, di riformare la decisione in oggetto nel senso di sospendere la causa
civile fino a definizione della procedura penale, di trasmettere l’incarto al Ministero
pubblico e di annullare l’udienza indetta per l’audizione dei testi.
Il gravame non è stato
notificato alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione sulla
sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione
ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art.
319.
lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c n. 1 LOG, essa è impugnabile mediante
reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione 30 gennaio
2020.
è pervenuta alla reclamante il 31 gennaio 2020, sicché il reclamo,
consegnato alla cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2020, è tempestivo e,
da questo punto di vista, ammissibile.
2.
In sede di reclamo
non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la
produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza il
documento allegato al reclamo (segnalazione 29.05.2018) va estromesso dagli
atti.
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (n. 2).
3.1
L’art. 126 CPC prevede il
rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del
procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la
sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non
espressamente previsto dalla legge, la reclamante deve rendere verosimile il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
3.2
La reclamante sostiene che vi
è il fondato rischio che essa subisca un pregiudizio difficilmente riparabile
qualora la controparte dovesse ottenere ragione in causa.
L’argomentazione della
reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo.
Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai
sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un
giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause.
In mancanza di una
premessa fondamentale, il reclamo dev’essere dichiarato inammissibile.
4.
La reclamante
sostiene che il primo giudice è incorso in un diniego formale di giustizia
perché non si è chinato su tutte le censure da essa sollevate.
4.1
Giusta l’art. 238 lett. g CPC
la decisione contiene, se del caso, i motivi su cui si fonda. L’obbligo per il
giudice di motivare le sue decisioni rappresenta una componente del diritto di
essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). In ossequio ai requisiti minimi di
motivazione che discendono dal diritto federale, ai fini di una decisione il
giudice può limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire
in qualche modo sull’esito del giudizio. Essenziale è che l’interessato possa
capire perché l’autorità abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e
che la giurisdizione di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia
conforme al diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b).
4.2
La reclamante ha motivato la
domanda di sospensione con la necessità di attendere le risultanze di un procedimento
penale inteso ad accertare la falsità di un documento prodotto in un’altra
causa, ritenuto che il medesimo documento è stato prodotto quale doc. 3 anche
nella presente procedura. Il Pretore non ha ravvisato gli estremi per la
segnalazione da parte sua di un possibile reato, rilevando che compete alla
convenuta valutare se e in che misura sottoporre la questione al magistrato
penale. Ha quindi ritenuto che non erano dati sufficienti motivi per sospendere
il procedimento. La spiegazione è certo succinta, ma sufficiente per
comprendere il motivo della mancata sospensione.
4.3
L’art. 27a LOG - che impone
al magistrato di segnalare al Ministero pubblico un reato di azione pubblica di
cui ha avuto notizia nell’esercizio delle sue funzioni - non è una norma di
procedura e la mancata segnalazione di un reato da parte sua non è una
decisione impugnabile e non è sindacabile nell’ambito del reclamo contro una
decisione ordinatoria processuale. Nella misura in cui la reclamante chiede di
far ordine al primo giudice di trasmettere l’incarto al Ministero pubblico, ciò
che implica una segnalazione, la domanda è quindi inammissibile.
4.4
La reclamante adduce
l’ipotesi di un reato penale, partendo da una propria versione dei fatti, che,
contestata dalla controparte, non può certo dirsi scontata. E non si può non
rilevare che, nonostante la conclamata esistenza del reato penale, essa stessa ha
ritenuto di non doverlo segnalare al Ministero pubblico. Rimproverare ora al
Pretore di non aver proceduto alla segnalazione quando neppure lei ha ritenuto
di doverlo fare, è quantomeno pretestuoso.
Comunque sia, l’esistenza
di un procedimento penale inteso ad accertare se un documento di causa sia
falso non comporta eo ipso la sospensione del procedimento civile. Neppure vi
sono motivi per ritenere - né la reclamante lo pretende - che il Pretore non
sia in grado di accertare se e in che misura il documento eccepito di falso possa
essere ritenuto probante nel processo civile.
5.
Il presente giudizio
rende priva d’oggetto la domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo
in sede di reclamo. La richiesta non avrebbe comunque avuto esito positivo,
impugnata essendo la decisione negativa di non sospendere la procedura.
6.
Le spese
processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura
e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–),
seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in
fr. 600.–. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto
presentare osservazioni al reclamo.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 5 febbraio 2020 di RE
1.
è inammissibile.
2.
La domanda di
concedere effetto sospensivo al reclamo è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali
del reclamo di fr. 600.–, già anticipate dalla reclamante, restano a suo
carico.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 5 febbraio 2020 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti
dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).