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Decisione

13.2020.93

L'invio raccomandato vale come notificato il settimo giorno, poco importa se festivo, feriale o se rientra in un periodo di sospensione dei termini. Questo anche quanto il destinatario prolunga il termine di giacenza in Posta

15 gennaio 2021Italiano9 min

i quali la sua causa è da considerare provvista di probabilità di successo, argomenti

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.93

13.2020.96

Lugano

15 gennaio 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2020.3 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

promossa con petizione 27 febbraio 2020 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 26

agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 24 luglio 2020 con cui il Pretore

aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio e, conseguentemente,

statuito sull’anticipo delle spese processuali e sulla cauzione per le spese

ripetibili poste a suo carico;

ritenuto

in fatto: che con petizione 27

febbraio 2020 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento dell’importo

complessivo di fr. 141'919.50 oltre interessi al 5% dal 31 novembre 2018 a

titolo di risarcimento del danno e del torto morale sostenendo di essere stato vittima

di un’aggressione da parte del convenuto;

che lo stesso giorno, con

separata istanza, RE 1 ha chiesto la concessione del gratuito patrocinio

inclusa la rappresentanza legale dell’avv. PA 1;

che con risposta 29 maggio

2020 CO 1 si è opposto alla petizione e, postulato la reiezione dell’istanza di

gratuito patrocinio dell’attore, ha chiesto che al medesimo fosse fatto obbligo

di prestare di una cauzione di fr. 12'770.– per spese ripetibili, per infine

chiedere per sé il beneficio del gratuito patrocinio;

che il 12 giugno 2020

l’attore si è opposto alla richiesta di cauzione ed ha confermato la sua

domanda di gratuito patrocinio;

che con replica 19 giugno

2020 e duplica 16 luglio 2020, limitate al tema della cauzione, le parti hanno confermato

il rispettivo antitetico punto di vista;

che con decisione 24

luglio 2020 il Pretore aggiunto ha negato il gratuito patrocinio all’attore per

mancanza di probabilità di esito favorevole della causa, ha fissato in fr.

8'000.– l’anticipo delle spese processuali a suo carico e, in parziale

accoglimento della richiesta del convenuto, ha altresì imposto all’attore la

prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 9'000.– a motivo del

suo stato d’insolvenza;

che con reclamo 26 agosto

2020 RE 1 chiede ora la riforma di questa decisione nel senso di accogliere

integralmente la sua istanza di gratuito patrocinio e di respingere l’istanza

di prestazione della cauzione per spese ripetibili presentata dalla controparte,

con conseguente annullamento degli ordini di pagamento disposti a suo carico a

titolo di anticipo spese processuali e di garanzia per spese ripetibili;

che il reclamo non è stato

notificato alla controparte;

considerando

in diritto: che giova anzitutto

premettere che il reclamante contesta il mancato riconoscimento del gratuito

patrocinio da cui sono poi scaturiti l’ordine di anticipo delle spese

processuali e di prestazione della cauzione per spese ripetibili, senza muovere

contestazioni riguardo agli importi stabiliti dal Pretore aggiunto;

che giusta l’art. 121

CPC le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG);

che la domanda di gratuito

patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art.

119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321

cpv. 2 CPC è di 10 giorni;

che la decisione

impugnata, notificata il 24 luglio 2020, è pervenuta al reclamante il giorno 17

agosto 2020 (act. VII: attestazione tracciamento dell’invio), circostanza

peraltro non contestata (reclamo, pag. 2);

che, giusta l’art. 138

cpv. 3 lett. a CPC, in caso di invio raccomandato non ritirato la notificazione

è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso,

sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;

che poco importa che il

settimo giorno corrisponda ad un giorno feriale o festivo o rientri nel periodo

di sospensione dei termini giusta l’art. 145 CPC (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017 n. 22 ad art.

138);

che tale regola vale anche

nei casi in cui l’invio raccomandato non ritorna al mittente perché il

destinatario ha dato disposizioni alla Posta di prolungare il termine di

giacenza e lo ritira quindi dopo la scadenza dei sette giorni (DTF 141 II 429

consid. 3.1; Trezzini, op. cit., n.

25 ad art. 138), ciò in considerazione del fatto che altrimenti una parte

avrebbe la possibilità di procrastinare a suo piacimento il corso della

procedura;

che, pertanto, tutto ciò

considerato, i termini stabiliti dalla legge o dal giudice cominciano in

estrema sintesi a decorrere all’ottavo giorno a meno che siano sospesi in

applicazione dell’art. 145 CPC (Trezzini,

op. cit., n. 22 ad art. 138);

che, in concreto, il

contestato giudizio va ricondotto alla vertenza giudiziaria promossa dal

reclamante medesimo e statuisce, in particolare, sulla sua istanza di gratuito

patrocinio e sulla avversata domanda del convenuto chiedente la prestazione della

cauzione per spese ripetibili, sicché l’esistenza della procedura ha da

considerarsi pacificamente nota al reclamante;

che, in effetti, ancora

con la duplica 16 luglio 2020 il reclamante giustificava l’impossibilità di

prestare qualsivoglia cauzione per spese ripetibili a motivo della sua precaria

situazione economica alla base della sua domanda di gratuito patrocinio (act.

V);

che pertanto, ben si può

ritenere che il reclamante dovesse aspettarsi la notificazione delle relative decisioni

al riguardo;

che con invio raccomandato

n. __________, il giorno venerdì 24 luglio 2020 la Pretura ha disposto la

notificazione della decisione impugnata nella persona del legale del reclamante

(timbro originale della Pretura a pag. 4 della decisione impugnata; indirizzo

sulla busta originale d’invio);

che l’avviso di ritiro dell’invio

è stato recapitato dalla Posta nella casella postale del patrocinatore legale

del reclamante il 27 luglio 2020 (estratto del dettaglio del tracciamento degli

invii, reperito in: www.post.ch), motivo per

cui, per effetto della finzione di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, quale

data di notificazione della decisione impugnata vale lunedì 3 agosto 2020 e non

lunedì 17 agosto 2020, giorno del reale ritiro in Posta;

che in effetti, sotto

questo profilo e per quanto si è detto, è del tutto irrilevante che a ben due

riprese - segnatamente il 31 luglio 2020 e ancora il 5 agosto 2020 - il

destinatario abbia disposto il prolungamento del termine di giacenza (estratto

del dettaglio del tracciamento degli invii, reperito in: www.post.ch);

che, accertata la data di

notificazione, giacché la procedura di gratuito patrocinio è retta dalla

procedura sommaria, al reclamante non torna nemmeno utile la sospensione dei

termini in forza delle ferie giudiziarie estive dal 15 luglio 2020 al 15 agosto

2020 incluso (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC);

che, in proposito, giova

rilevare che il fascicolo processuale dà all’evidenza atto di come, in tema di

gratuito patrocinio e della contestuale cauzione processuale, il Pretore

aggiunto abbia sempre e puntualmente reso attente le parti circa l’assenza di

una sospensione dei termini come disposto dall’art. 145 cpv. 3 CPC (act. III:

ordinanza 29 maggio 2020; act. IV: ordinanza 15 giugno 2020; atto di

cancelleria 5: ordinanza 6 luglio 2020);

che analogo avvertimento è

espressamente specificato sulla decisione impugnata, contestualmente

all’indicazione relativa ai rimedi giuridici (pag. 4 in fondo);

che, tutto ciò considerato,

a fronte di una notifica della decisione impugnata che va fatta risalire a lunedì

3 agosto 2020, il termine di 10 giorni per proporre reclamo è cominciato a

decorrere martedì 4 agosto 2020 per scadere giovedì 13 agosto 2020;

che, a differenza di

quanto pretende il reclamante, in quanto rimesso alla Posta mercoledì 26 agosto

2020 il reclamo risulta ampiamente tardivo e, come tale, va di conseguenza dichiarato

inammissibile;

che, a mero titolo

aggiuntivo, giova ad ogni modo rilevare che giusta l’art. 320 CPC con il

reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e

l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che, nel merito, il reclamante

si propone sostanzialmente in una sorta di disquisizione soggettiva di motivi per

Fatti

i quali la sua causa è da considerare provvista di probabilità di successo, argomenti

che però oltre ad essere in parte nuovi - e quindi di principio inammissibili giusta

l’art. 326 cpv. 1 CPC - non spiegano comunque perché le motivazioni addotte dal

Pretore aggiunto a sostegno del difetto di probabilità di esito favorevole

sarebbero costitutive di un accertamento manifestamente errato del diritto

rispettivamente di un’errata applicazione del diritto;

che, di conseguenza, per

quanto ammissibile il reclamo sarebbe stato in ogni caso respinto in quanto infondato;

che le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone la

questione delle ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a

formulare osservazioni al reclamo;

che la domanda del

reclamante di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio in sede di

reclamo va respinta, in quanto, stante il giudizio di inammissibilità, il

gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole;

che infine il gravame,

inammissibile, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 26 agosto 2020 di RE

1 è inammissibile.

Considerandi

2.

La domanda 26 agosto

2020.

di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

3.

Le spese processuali

di fr. 300.– sono poste a carico del reclamante.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 26 agosto 2020 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.