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Decisione

13.2020.94

Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Reclamo. Ripartizione delle spese giudiziarie secondo la parziale soccombenza

15 gennaio 2021Italiano13 min

a cliente”: 10 minuti; “lettera a Pretura”: 20 minuti), del 10 settembre 2019 (“lettera

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.94

Lugano

15 gennaio 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CA.2019.20 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con petizione 11 giugno 2019 da

CO 1

rappresentata

da __________

patrocinata

dall’ PA 2

contro

CO 2

patrocinato dall’ RE 1

e ora sul reclamo 27

agosto 2020 dell’avv. RE 1 contro la decisione 17 agosto 2020 con cui il

Pretore aggiunto ha motivato la tassazione della sua nota professionale 21

ottobre 2019;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 11 giugno

2019 CO 1 ha promosso un’azione di mantenimento nei confronti del padre CO 2,

postulando nel contempo l’adozione di provvedimenti cautelari e il beneficio

del gratuito patrocinio.

Il convenuto, con osservazioni

6 settembre 2019 ha aderito parzialmente alle domande dell’attrice, chiedendo a

sua volta di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.

Con decisione 17 ottobre

2019 il Pretore aggiunto ha posto entrambe le parti al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, il convenuto con il gratuito patrocinio dell’avv. RE 1.

B. L’avv. RE 1 ha

trasmesso alla Pretura in data 21 ottobre 2019 la nota professionale inerente

le prestazioni svolte a favore del convenuto, dove ha esposto una retribuzione

complessiva di fr. 5'921.13, di cui fr. 5'400.– di onorario, fr. 97.80 di spese

e fr. 423.33 di IVA.

C. Con decisione 22

ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale, riconoscendo

al rappresentante legale una retribuzione complessiva di fr. 4'264.90, di cui

fr. 3'600.– di onorario, fr. 360.– di spese e fr. 304.90 di IVA.

D. Il 22 aprile 2020, in

parziale accoglimento di un primo reclamo, questa Camera ha annullato la citata

decisione per mancanza di motivazione, e ne ha disposto il rinvio al primo

giudice per nuovo giudizio.

E. Con decisione 17

agosto 2020 il Pretore aggiunto ha provveduto a motivare la tassazione della

nota professionale del legale, confermando la retribuzione complessiva di fr. 4'264.90,

di cui fr. 3'600.– di onorario, fr. 360.– di spese e fr. 304.90 di IVA.

F. Con reclamo 27 agosto

2020 l’avv. RE 1 chiede ora di riformare quest’ultimo giudizio nel senso di

riconoscere integralmente la sua nota professionale 21 ottobre 2019.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione sulla

remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio

della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda

delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore

medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e

conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza

TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019

consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).

1.1 Trattandosi nondimeno di

spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la

relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e

319 lett. b cifra 1 CPC (Huber,

in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad

art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid.

2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319

[versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 44 ad art. 319]).

Ciò premesso, in quanto

reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della

terza Camera civile del Tribunale d’appello, che nondimeno se ne occupa in applicazione

dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

1.2 Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122) -

la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per

proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è

stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018

dell’11 gennaio 2019).

1.3 La decisione impugnata,

notificata il 18 agosto 2020 è pervenuta all’avv. RE 1 il giorno 19 agosto 2020

(dettaglio risultanze tracciamento degli invii; doc. A e B al reclamo). Spedito

il 27 agosto 2020 il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di

vista, ammissibile.

2. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3. Il Pretore aggiunto

ha riconosciuto nel complesso 20 ore di lavoro, di cui 4 ore a titolo di

colloqui con il cliente, 1 ora complessiva per la preparazione delle due

udienze (30 minuti ciascuna), 3 ore per le udienze (1 ora la prima, 2 ore la

seconda), 7 ore per la presentazione delle osservazioni 6 settembre 2019 ed

infine 5 ore per quella della duplica includendovi la lettura del memoriale di

replica (decisione impugnata, pag. 3 in alto). Ha inoltre ammesso la

maggiorazione del 10% della retribuzione quale importo forfettario per le spese.

3.1 Ora, a fronte di un dispendio

di tempo complessivo di 8 ore (480 minuti) comprensivo di colloqui con il

cliente (4 ore = 240 minuti), preparazione udienze (1 ora = 60 minuti) e

udienze (3 ore = 180 minuti), ben si può ritenere che il Pretore aggiunto ha di

fatto riconosciuto le prestazioni del 16 agosto 2019 (50 minuti), del 21 agosto

2019 (25 minuti), del 29 agosto 2019 (10 minuti e 50 minuti), del 18 settembre

2019 (2 ore = 120 minuti), dell’8 ottobre 2019 (30 minuti), in parte del 16

ottobre 2019 (30 minuti) e del 17 ottobre 2019 (2 ore e 45 minuti = 165 minuti).

In proposito, la questione può quindi considerarsi evasa.

3.2 Ciò posto, con riferimento

alla duplica scritta datata 9 ottobre 2019 e all’esame della replica che l’aveva

preceduta (reclamo, pag. 6 in basso) il reclamante ha esposto - in base alla

nota professionale agli atti - un totale di 7 ore e 10 minuti (430 minuti), prestazioni

effettuate in data 2 ottobre 2019 (3 ore e 30 minuti = 210 minuti), 3 ottobre

2019 (3 ore = 180 minuti) e 9 ottobre 2019 (40 minuti). Al riguardo il Pretore

aggiunto ha invece ammesso un dispendio complessivo di 5 ore di lavoro (300

minuti), già comprensivo del tempo necessario per la lettura del memoriale di

replica di 17 pagine presentato dalla controparte in quanto, seppur prolissa,

la stessa non presentava complessità giuridiche (decisione impugnata, pag. 3

verso l’alto). Su questo punto però il reclamante non si confronta affatto,

limitandosi invero a invocare la congruità di almeno due ore di lavoro per il solo

esame di tale lungo atto processuale e delle oltre 50 pagine di relativa

documentazione. Sicché, quand’anche ammissibile, la critica non è comunque

costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti.

3.3 Il reclamante afferma poi di

avere dedicato 6 ore e 30 minuti (390 minuti) all’elaborazione, alla modifica e

alle integrazioni delle osservazioni 6 settembre 2019 - prestazioni

riconducibili, in base al dettaglio della nota professionale, alle date 22 e 30

agosto 2019 e 4 settembre 2019 - a cui andavano aggiunte ulteriori 3 ore (180

minuti) per l’esame dell’istanza e relativi documenti annessi - prestazione del

20 agosto 2019 in base al dettaglio della nota professionale - oltre ai 40

minuti spesi il giorno 19 agosto 2019 per l’esame dei nuovi documenti su

redditi e spese del proprio cliente necessari per rispondere all’istanza con

piena cognizione di causa, attività questa che il Pretore aggiunto non aveva

indicato come superflua o già coperta da altre prestazioni. Dal canto suo, per

la presentazione di questo primo allegato il Pretore aggiunto ha ritenuto

sufficienti per un avvocato speditivo 7 ore di lavoro (420 minuti) a fronte

delle oltre 10 ore esposte dal reclamante (decisione impugnata, pag. 3 verso

l’alto). Diversamente da quanto rilevato in relazione al memoriale di duplica,

il Pretore aggiunto non ha tuttavia specificato se le 7 ore di lavoro per

redigere le osservazioni 6 settembre 2019 includevano anche la raccolta dei

documenti per il suo cliente e l’esame dell’istanza con cui si doveva

confrontare. In assenza di puntuali indicazioni, e ritenuto che si trattava di

prendere posizione rispetto all’atto introduttivo della causa non vi è a priori

motivo di ritenere che, in aggiunta alle 7 ore già riconosciute dal primo

giudice, le ulteriori 3 ore e 10 minuti rivendicate dal reclamante non fossero giustificate.

In tal senso, l’accertamento pretorile, insufficiente, può dirsi manifestamente

errato. Pertanto su questo punto il reclamo merita accoglimento.

Il riconoscimento di poco

più di una giornata di lavoro che ne consegue, risulta invece adeguato riguardo

all’esame dello scritto 20 agosto 2019 con cui, sostanzialmente a motivo del

posticipo di un mese dell’udienza di discussione, la figlia ribadiva la

necessità del contributo di mantenimento già postulato in via supercautelare con

l’istanza 11 giugno 2019, inizialmente negato con disposizione ordinatoria 12

giugno 2019 e assegnatole in parte con decisione supercautelare del 21 agosto

2019. A differenza di quanto pretende il reclamante, non si giustificano quindi

Fatti

i 30 minuti aggiuntivi che egli rivendica a questo titolo.

3.4 Infine, il reclamante non si

esprime in modo puntuale sulle restanti prestazioni del 20 agosto 2019 (“e-mail

a cliente”: 10 minuti; “lettera a Pretura”: 20 minuti), del 10 settembre 2019 (“lettera

a cliente mail”: 10 minuti), 23 settembre 2019 (“e-mail a cliente”: 10 minuti),

2 ottobre 2019 (“e-mail a cliente”: 10 minuti), 10 ottobre 2019 (“lettera a

Pretura e esame mail a cliente”: 20 minuti) e 16 ottobre 2019 (“esame oss. da

cliente”: 60 minuti). E questo esclude di per sé una disamina della critica.

Giova per il resto rilevare che prestazioni meramente amministrative, di

comunicazione e di cancelleria sono coperte dall’importo forfettario

riconosciuto a titolo di spese giusta l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar) del 19 dicembre 2007, posta questa che il

Pretore aggiunto ha pacificamente riconosciuto a favore del reclamante,

rettificando il relativo importo di fr. 97.30 da lui indicato nella nota

professionale. Sicché, sotto questo profilo, comunque l’apprezzamento del primo

giudice non sarebbe costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei

fatti.

3.5 Tutto ciò considerato, il

dispendio di tempo stabilito dal Pretore aggiunto in 20 ore, di cui 4 ore per

colloqui con il cliente, 1 ora per la preparazione delle due udienze, 3 ore per

lo svolgimento delle udienze, 7 ore per la presentazione delle osservazioni 6

settembre 2019 e 5 ore per quella della duplica inclusa la lettura del

memoriale di replica, va aumento di 3 ore e 10 minuti esposte dal reclamante a

titolo di raccolta ed esame dei documenti dal cliente e dell’atto introduttivo

della causa (sopra, consid. 3.3). Ne consegue che a fronte di complessive 23

ore e 10 minuti di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.–, l’onorario dovuto

al reclamante si attesta a fr. 4'170.–, completato dell’importo forfettario di

fr. 417.– quale rimborso spese (10% di fr. 4'170.–: sopra, consid. 3.4) e di

fr. 353.– di IVA (7.7% di fr. 4'587.–), da cui un totale complessivo di fr. 4'940.–.

4. Il reclamante rimprovera

al Pretore aggiunto di avere comunque escluso la remunerazione di tutte le 30

ore di lavoro rivendicate (fr. 5'400.– alla tariffa oraria di fr. 180.–) per il

fatto di non essere stato informato dell’avvenuto superamento del limite

massimo di fr. 4'200.– sancito dall’art. 8 del Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (Rtar) del 19 dicembre 2007. Il reclamante rileva che tale

limite era stato lievemente superato il giorno prima dell’udienza 17 ottobre

2019, a dipendenza del cui esito, egli avrebbe poi provveduto a postularne

l’estensione. Ora, dei motivi per i quali il reclamo merita qui parziale

accoglimento già si è detto (sopra, consid. 3 segg.). E l’esito del presente

giudizio rende inutile esprimersi oltre su un’argomentazione pretorile formulata

a mero titolo abbondanziale.

5. Le spese processuali

del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG, già

Considerandi

anticipate. Il reclamante postulava la retribuzione dell’attività svolta quale

gratuito patrocinatore per complessivi fr. 5'921.15 in luogo dell’importo di

fr. 4'264.90 ammesso dal Pretore aggiunto e che, in sede di reclamo, viene

aumentato a fr. 4'940.– (sopra, consid. 3.5). Egli ottiene causa vinta nella

misura di 2/5 soccombendo per i restanti 3/5. In applicazione della parziale

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), egli sopporta le spese processuali in

ragione di fr. 240.–, mentre i restanti fr. 160.– sono posti a carico dello

Stato del Cantone Ticino. Stante la soccombenza non si giustifica il

riconoscimento di spese ripetibili al reclamante.

6.

Controversa non

essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche

la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 27 agosto 2020

dell’avv. RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1

della decisione 17 agosto 2020 della Pretura del Distretto di Bellinzona (inc.

n. CA.2019.20) è così riformato:

“1. A

favore del patrocinatore è riconosciuto:

-

Onorario dal 15.08.2019 fr. 4'170.–

-

Spese soggette a IVA dal 15.08.2019 fr. 417.–

-

IVA 7.70% su fr. 4'587.– fr. 353.–

Totale fr. 4'940.–”

2.

Le spese

processuali, fissate in fr. 400.– e già anticipate dal reclamante, restano a

suo carico in ragione di fr. 240.–, mentre i restanti fr. 160.– sono posti a

carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

– ;

– .

Comunicazione:

– alla Pretura del

Distretto di Bellinzona;

– Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è di fr. 1'656.25, contro la

presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto

d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).