13.2020.94
Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Reclamo. Ripartizione delle spese giudiziarie secondo la parziale soccombenza
15 gennaio 2021Italiano13 min
a cliente”: 10 minuti; “lettera a Pretura”: 20 minuti), del 10 settembre 2019 (“lettera
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.94
Lugano
15 gennaio 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2019.20 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione 11 giugno 2019 da
CO 1
rappresentata
da __________
patrocinata
dall’ PA 2
contro
CO 2
patrocinato dall’ RE 1
e ora sul reclamo 27
agosto 2020 dell’avv. RE 1 contro la decisione 17 agosto 2020 con cui il
Pretore aggiunto ha motivato la tassazione della sua nota professionale 21
ottobre 2019;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 11 giugno
2019 CO 1 ha promosso un’azione di mantenimento nei confronti del padre CO 2,
postulando nel contempo l’adozione di provvedimenti cautelari e il beneficio
del gratuito patrocinio.
Il convenuto, con osservazioni
6 settembre 2019 ha aderito parzialmente alle domande dell’attrice, chiedendo a
sua volta di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
Con decisione 17 ottobre
2019 il Pretore aggiunto ha posto entrambe le parti al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, il convenuto con il gratuito patrocinio dell’avv. RE 1.
B. L’avv. RE 1 ha
trasmesso alla Pretura in data 21 ottobre 2019 la nota professionale inerente
le prestazioni svolte a favore del convenuto, dove ha esposto una retribuzione
complessiva di fr. 5'921.13, di cui fr. 5'400.– di onorario, fr. 97.80 di spese
e fr. 423.33 di IVA.
C. Con decisione 22
ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale, riconoscendo
al rappresentante legale una retribuzione complessiva di fr. 4'264.90, di cui
fr. 3'600.– di onorario, fr. 360.– di spese e fr. 304.90 di IVA.
D. Il 22 aprile 2020, in
parziale accoglimento di un primo reclamo, questa Camera ha annullato la citata
decisione per mancanza di motivazione, e ne ha disposto il rinvio al primo
giudice per nuovo giudizio.
E. Con decisione 17
agosto 2020 il Pretore aggiunto ha provveduto a motivare la tassazione della
nota professionale del legale, confermando la retribuzione complessiva di fr. 4'264.90,
di cui fr. 3'600.– di onorario, fr. 360.– di spese e fr. 304.90 di IVA.
F. Con reclamo 27 agosto
2020 l’avv. RE 1 chiede ora di riformare quest’ultimo giudizio nel senso di
riconoscere integralmente la sua nota professionale 21 ottobre 2019.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla
remunerazione del patrocinatore d’ufficio non rappresenta un punto accessorio
della controversia di merito poiché il giudice non statuisce su una domanda
delle parti, bensì su una pretesa indipendente e a sé stante del patrocinatore
medesimo, evadendo una questione di carattere puramente processuale e
conseguente l’ammissione al gratuito patrocinio di una parte in causa (sentenza
TF 5A_1002/2018 dell’8 agosto 2019 consid. 1.3; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019
consid. 2.2; 4D_37/2018 del 5 aprile 2019 consid. 1.1 e 1.2).
1.1 Trattandosi nondimeno di
spese giudiziarie (art. 111 e 122 cpv. 1 lett. a CPC), a titolo indipendente la
relativa decisione deve poter essere impugnata con reclamo giusta l’art. 110 e
319 lett. b cifra 1 CPC (Huber,
in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO
Kommentar, 2a ed., 2016, n. 27 ad art. 122; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 8 ad art. 122; Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 23 ad
art. 122 con rinvio alla sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid.
2.1 che non ha ritenuto insostenibile la via dell’art. 110 CPC; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 43 ad art. 319
[versione e-book al 1° febbraio 2019, n. 44 ad art. 319]).
Ciò premesso, in quanto
reclamo in materia di spese, lo stesso non rientrerebbe nelle competenze della
terza Camera civile del Tribunale d’appello, che nondimeno se ne occupa in applicazione
dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
1.2 Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC (Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 122) -
la legge non prevedendo un’esplicita indicazione al riguardo - il termine per
proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni (termine che non è
stato ritenuto arbitrario: sentenza del TF 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 e 5A_706/2018
dell’11 gennaio 2019).
1.3 La decisione impugnata,
notificata il 18 agosto 2020 è pervenuta all’avv. RE 1 il giorno 19 agosto 2020
(dettaglio risultanze tracciamento degli invii; doc. A e B al reclamo). Spedito
il 27 agosto 2020 il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di
vista, ammissibile.
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3. Il Pretore aggiunto
ha riconosciuto nel complesso 20 ore di lavoro, di cui 4 ore a titolo di
colloqui con il cliente, 1 ora complessiva per la preparazione delle due
udienze (30 minuti ciascuna), 3 ore per le udienze (1 ora la prima, 2 ore la
seconda), 7 ore per la presentazione delle osservazioni 6 settembre 2019 ed
infine 5 ore per quella della duplica includendovi la lettura del memoriale di
replica (decisione impugnata, pag. 3 in alto). Ha inoltre ammesso la
maggiorazione del 10% della retribuzione quale importo forfettario per le spese.
3.1 Ora, a fronte di un dispendio
di tempo complessivo di 8 ore (480 minuti) comprensivo di colloqui con il
cliente (4 ore = 240 minuti), preparazione udienze (1 ora = 60 minuti) e
udienze (3 ore = 180 minuti), ben si può ritenere che il Pretore aggiunto ha di
fatto riconosciuto le prestazioni del 16 agosto 2019 (50 minuti), del 21 agosto
2019 (25 minuti), del 29 agosto 2019 (10 minuti e 50 minuti), del 18 settembre
2019 (2 ore = 120 minuti), dell’8 ottobre 2019 (30 minuti), in parte del 16
ottobre 2019 (30 minuti) e del 17 ottobre 2019 (2 ore e 45 minuti = 165 minuti).
In proposito, la questione può quindi considerarsi evasa.
3.2 Ciò posto, con riferimento
alla duplica scritta datata 9 ottobre 2019 e all’esame della replica che l’aveva
preceduta (reclamo, pag. 6 in basso) il reclamante ha esposto - in base alla
nota professionale agli atti - un totale di 7 ore e 10 minuti (430 minuti), prestazioni
effettuate in data 2 ottobre 2019 (3 ore e 30 minuti = 210 minuti), 3 ottobre
2019 (3 ore = 180 minuti) e 9 ottobre 2019 (40 minuti). Al riguardo il Pretore
aggiunto ha invece ammesso un dispendio complessivo di 5 ore di lavoro (300
minuti), già comprensivo del tempo necessario per la lettura del memoriale di
replica di 17 pagine presentato dalla controparte in quanto, seppur prolissa,
la stessa non presentava complessità giuridiche (decisione impugnata, pag. 3
verso l’alto). Su questo punto però il reclamante non si confronta affatto,
limitandosi invero a invocare la congruità di almeno due ore di lavoro per il solo
esame di tale lungo atto processuale e delle oltre 50 pagine di relativa
documentazione. Sicché, quand’anche ammissibile, la critica non è comunque
costitutiva di un accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.3 Il reclamante afferma poi di
avere dedicato 6 ore e 30 minuti (390 minuti) all’elaborazione, alla modifica e
alle integrazioni delle osservazioni 6 settembre 2019 - prestazioni
riconducibili, in base al dettaglio della nota professionale, alle date 22 e 30
agosto 2019 e 4 settembre 2019 - a cui andavano aggiunte ulteriori 3 ore (180
minuti) per l’esame dell’istanza e relativi documenti annessi - prestazione del
20 agosto 2019 in base al dettaglio della nota professionale - oltre ai 40
minuti spesi il giorno 19 agosto 2019 per l’esame dei nuovi documenti su
redditi e spese del proprio cliente necessari per rispondere all’istanza con
piena cognizione di causa, attività questa che il Pretore aggiunto non aveva
indicato come superflua o già coperta da altre prestazioni. Dal canto suo, per
la presentazione di questo primo allegato il Pretore aggiunto ha ritenuto
sufficienti per un avvocato speditivo 7 ore di lavoro (420 minuti) a fronte
delle oltre 10 ore esposte dal reclamante (decisione impugnata, pag. 3 verso
l’alto). Diversamente da quanto rilevato in relazione al memoriale di duplica,
il Pretore aggiunto non ha tuttavia specificato se le 7 ore di lavoro per
redigere le osservazioni 6 settembre 2019 includevano anche la raccolta dei
documenti per il suo cliente e l’esame dell’istanza con cui si doveva
confrontare. In assenza di puntuali indicazioni, e ritenuto che si trattava di
prendere posizione rispetto all’atto introduttivo della causa non vi è a priori
motivo di ritenere che, in aggiunta alle 7 ore già riconosciute dal primo
giudice, le ulteriori 3 ore e 10 minuti rivendicate dal reclamante non fossero giustificate.
In tal senso, l’accertamento pretorile, insufficiente, può dirsi manifestamente
errato. Pertanto su questo punto il reclamo merita accoglimento.
Il riconoscimento di poco
più di una giornata di lavoro che ne consegue, risulta invece adeguato riguardo
all’esame dello scritto 20 agosto 2019 con cui, sostanzialmente a motivo del
posticipo di un mese dell’udienza di discussione, la figlia ribadiva la
necessità del contributo di mantenimento già postulato in via supercautelare con
l’istanza 11 giugno 2019, inizialmente negato con disposizione ordinatoria 12
giugno 2019 e assegnatole in parte con decisione supercautelare del 21 agosto
2019. A differenza di quanto pretende il reclamante, non si giustificano quindi
Fatti
i 30 minuti aggiuntivi che egli rivendica a questo titolo.
3.4 Infine, il reclamante non si
esprime in modo puntuale sulle restanti prestazioni del 20 agosto 2019 (“e-mail
a cliente”: 10 minuti; “lettera a Pretura”: 20 minuti), del 10 settembre 2019 (“lettera
a cliente mail”: 10 minuti), 23 settembre 2019 (“e-mail a cliente”: 10 minuti),
2 ottobre 2019 (“e-mail a cliente”: 10 minuti), 10 ottobre 2019 (“lettera a
Pretura e esame mail a cliente”: 20 minuti) e 16 ottobre 2019 (“esame oss. da
cliente”: 60 minuti). E questo esclude di per sé una disamina della critica.
Giova per il resto rilevare che prestazioni meramente amministrative, di
comunicazione e di cancelleria sono coperte dall’importo forfettario
riconosciuto a titolo di spese giusta l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar) del 19 dicembre 2007, posta questa che il
Pretore aggiunto ha pacificamente riconosciuto a favore del reclamante,
rettificando il relativo importo di fr. 97.30 da lui indicato nella nota
professionale. Sicché, sotto questo profilo, comunque l’apprezzamento del primo
giudice non sarebbe costitutivo di un accertamento manifestamente errato dei
fatti.
3.5 Tutto ciò considerato, il
dispendio di tempo stabilito dal Pretore aggiunto in 20 ore, di cui 4 ore per
colloqui con il cliente, 1 ora per la preparazione delle due udienze, 3 ore per
lo svolgimento delle udienze, 7 ore per la presentazione delle osservazioni 6
settembre 2019 e 5 ore per quella della duplica inclusa la lettura del
memoriale di replica, va aumento di 3 ore e 10 minuti esposte dal reclamante a
titolo di raccolta ed esame dei documenti dal cliente e dell’atto introduttivo
della causa (sopra, consid. 3.3). Ne consegue che a fronte di complessive 23
ore e 10 minuti di lavoro alla tariffa oraria di fr. 180.–, l’onorario dovuto
al reclamante si attesta a fr. 4'170.–, completato dell’importo forfettario di
fr. 417.– quale rimborso spese (10% di fr. 4'170.–: sopra, consid. 3.4) e di
fr. 353.– di IVA (7.7% di fr. 4'587.–), da cui un totale complessivo di fr. 4'940.–.
4. Il reclamante rimprovera
al Pretore aggiunto di avere comunque escluso la remunerazione di tutte le 30
ore di lavoro rivendicate (fr. 5'400.– alla tariffa oraria di fr. 180.–) per il
fatto di non essere stato informato dell’avvenuto superamento del limite
massimo di fr. 4'200.– sancito dall’art. 8 del Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (Rtar) del 19 dicembre 2007. Il reclamante rileva che tale
limite era stato lievemente superato il giorno prima dell’udienza 17 ottobre
2019, a dipendenza del cui esito, egli avrebbe poi provveduto a postularne
l’estensione. Ora, dei motivi per i quali il reclamo merita qui parziale
accoglimento già si è detto (sopra, consid. 3 segg.). E l’esito del presente
giudizio rende inutile esprimersi oltre su un’argomentazione pretorile formulata
a mero titolo abbondanziale.
5. Le spese processuali
del presente giudizio sono stabilite in fr. 400.– giusta l’art. 2 e 14 LTG, già
Considerandi
anticipate. Il reclamante postulava la retribuzione dell’attività svolta quale
gratuito patrocinatore per complessivi fr. 5'921.15 in luogo dell’importo di
fr. 4'264.90 ammesso dal Pretore aggiunto e che, in sede di reclamo, viene
aumentato a fr. 4'940.– (sopra, consid. 3.5). Egli ottiene causa vinta nella
misura di 2/5 soccombendo per i restanti 3/5. In applicazione della parziale
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), egli sopporta le spese processuali in
ragione di fr. 240.–, mentre i restanti fr. 160.– sono posti a carico dello
Stato del Cantone Ticino. Stante la soccombenza non si giustifica il
riconoscimento di spese ripetibili al reclamante.
6.
Controversa non
essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche
la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 27 agosto 2020
dell’avv. RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1
della decisione 17 agosto 2020 della Pretura del Distretto di Bellinzona (inc.
n. CA.2019.20) è così riformato:
“1. A
favore del patrocinatore è riconosciuto:
-
Onorario dal 15.08.2019 fr. 4'170.–
-
Spese soggette a IVA dal 15.08.2019 fr. 417.–
-
IVA 7.70% su fr. 4'587.– fr. 353.–
Totale fr. 4'940.–”
2.
Le spese
processuali, fissate in fr. 400.– e già anticipate dal reclamante, restano a
suo carico in ragione di fr. 240.–, mentre i restanti fr. 160.– sono posti a
carico dello Stato del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
– ;
– .
Comunicazione:
– alla Pretura del
Distretto di Bellinzona;
– Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di fr. 1'656.25, contro la
presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto
d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).