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Decisione

13.2020.97

Il gratuito patrocinatore nominato dal giudice è tenuto a portare a termine il suo incarico. Una sua interruzione va preventivamente autorizzata dal medesimo giudice

11 febbraio 2021Italiano18 min

ha presentato azione unilaterale di divorzio innanzi alla Pretura della Giurisdizione

Source ti.ch

Incarto n.

13.2020.97

13.2020.98

Lugano

11 febbraio 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2018.1029 (protezione unione

coniugale) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza 27 febbraio 2018 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

e ora sul reclamo 14

settembre 2020 di RE 1 contro la decisione 4 settembre 2020 con cui, fra

l’altro, il Pretore aggiunto ha respinto la sua richiesta di nomina dell’avv. PA

1 a suo gratuito patrocinatore;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e AO 1 si sono uniti

in matrimonio il 26 settembre 2003 ad __________. Dalla loro unione sono nate __________

e __________. Con istanza 27 febbraio 2018 RE 1 ha chiesto l’adozione di misure

a protezione dell’unione coniugale e l’ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. __________.

Nelle more dell’udienza

tenutasi il 17 aprile 2018 le parti hanno concordato una convenzione

provvisoria, omologata dal Pretore e dichiarata immediatamente esecutiva.

Seduta stante, AO 1 ha formulato richiesta di gratuito patrocinio - poi

ribadita e completata in occasione della successiva udienza del 25 settembre

2018 - con rappresentanza legale dell’avv. PA 2.

Fatti

B. Intanto, con scritto

10 luglio 2018, RE 1 ha indicato l’avv. PA 1 quale sua patrocinatrice in

sostituzione dell’avv. __________. Quest’ultima ha quindi trasmesso alla

Pretura la propria nota d’onorario per la tassazione di rito.

Il 16 luglio 2018 RE

1 ha riconfermato la sua richiesta di gratuito patrocinio anche in relazione

all’intervenuta sostituzione della rappresentante legale.

C. Il 3 giugno 2020 AO 1

ha presentato azione unilaterale di divorzio innanzi alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Città. In esito all’udienza del 13 luglio 2020, con sentenza 17

agosto 2020 il Pretore aggiunto ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto

dalle parti e ha omologato l’accordo completo sulle conseguenze accessorie

raggiunto in quel contesto. Entrambi gli interessati sono stati posti al

beneficio del gratuito patrocinio comprese le prestazioni dei rispettivi

legali.

D. Ancora pendente il

procedimento di protezione dell’unione coniugale, e sentite preventivamente le

parti, con decisione 4 settembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha pronunciato la separazione delle parti con effetto dal 13 ottobre

2017, ha omologato a titolo di convenzione l’assetto cautelare già in essere

(dispositivo n. 1 e 2) e ha ripartito a metà le spese processuali di fr.

2'500.– compensando le ripetibili (dispositivo n. 6). A AO 1 ha concesso il

gratuito patrocinio, incluse le prestazioni legali dell’avv. PA 2 di cui alla

nota d’onorario di fr. 4'946.– (fr. 4'200.– di onorario, fr. 392.40 di spese,

fr. 353.60 di IVA al 7.7%) (dispositivo n. 5 e 8). A RE 1 ha concesso il

gratuito patrocinio, inclusi i costi di assistenza legale dell’avv. __________

per fr. 1'907.35 (fr. 1'610.– di onorario, fr. 161.– di spese, fr. 136.35 di

IVA al 7.7%) (dispositivo n. 3 e 7). Il Pretore ha per contro respinto

l’istanza chiedente la nomina dell’avv. PA 1 quale patrocinatrice (dispositivo

n. 4).

E. Con reclamo 14

settembre 2020 RE 1 chiede ora di annullare il dispositivo n. 4 di questa

decisione e di riformarlo nel senso di riconoscere l’avv. PA 1 quale sua

patrocinatrice e di ammettere il suo onorario di fr. 4'275.–, inclusi fr.

427.50 di spese e fr. 362.– di IVA al 7.7%. L’interessata postula il gratuito

patrocinio anche in sede di reclamo, ritenuto fr. 600.– di onorario, fr. 229.30

di spese e fr. 63.85 di IVA al 7.7%.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio

è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3

prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2

CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il giorno 7 settembre 2020, sicché il termine per il

reclamo scadeva il 17 settembre 2020. Il gravame, rimesso alla posta il 14

settembre 2020, è quindi tempestivo e ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Premesso lo stato d’indigenza

delle parti, il Pretore ha rilevato che l’istituto del gratuito patrocinio non

permette la libertà di modificare il proprio patrocinatore, salvo che vengano

esposti motivi gravi da giustificarne il cambio. Poiché la reclamante nulla

aveva indicato circa i motivi di cambio di rappresentante legale, l’avv. PA 1

non poteva essere riconosciuta quale suo gratuito patrocinatore.

2.2

A detta della reclamante

nessuna base legale vieta ad una parte indigente assistita da un avvocato di

rivolgersi ad un altro legale, soprattutto in tema di diritto di famiglia. Da esaminare

era semmai se il cambiamento di legale aveva comportato un maggior onere e,

indicando i costi che non potevano essere riconosciuti, correggere la relativa

nota d’onorario. Inoltre, poiché la fattispecie era solo agli inizi e comunque complessa,

il Pretore avrebbe dovuto in ogni caso nominarle un patrocinatore d’ufficio con

copertura dei relativi costi. Iniqua, infine, la decisione impugnata visto che,

pacifica l’indigenza, il beneficio del gratuito patrocinio non era mai stato in

discussione, mentre la conduzione del mandato - in linea con quella di controparte

- era stata giudiziosa, senza eccesso e collaborativa.

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in

parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte

(cpv. 3).

3.1

In virtù del compito pubblico

che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto

giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in

base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 141 III 560

consid. 3.2.2; DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 seg. ad

art. 118; Rüegg/Rüegg, in: Basler

Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 15 seg. ad art. 118; Huber,

in: Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 12 ad art.

118; Emmel, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 seg. ad

art. 119).

3.2

Non vi è un diritto alla

libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al

giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero, nella

prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima frase

CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2; Colombini,

in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n.

12.

ad art. 119; Tappy, in:

Commentaire Romand, CPC, 2a ed.,

2019, n. 9 ad art. 119; Wuffli/Fuhrer,

in: Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (DIKE), 2019, n. 530

segg.; Trezzini, op. cit., n. 26

ad art. 118).

3.3

Non

esiste neppure un diritto alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF

141.

I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3

CO: il patrocinatore d’ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un

altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e

non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo

consenso (Bühler, in: Berner

Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva

autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o

d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in

considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler,

op. cit., n. 72 ad art. 118). Alla stessa stregua del patrocinatore

d’ufficio già designato (Bühler, op.

cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere,

anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico

di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà

alla preventiva autorizzazione del giudice.

3.4

Il patrocinatore che opera in

regime di gratuito patrocinio è di principio tenuto a portare a termine il

compito di rappresentanza affidatogli, e il giudice ne autorizza la

sostituzione se sono dati motivi oggettivi su cui, previa istanza, si pronuncia

con decisione impugnabile (DTF 141 I 70 consid. 6.2; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 118; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 15 ad art.

118; Huber, op. cit., n. 12 e 15

ad art. 118; Emmel, op. cit., n.

11.

ad art. 119; Bühler, op. cit.,

n. 72 e 76 ad art. 118). Una perdita soggettiva di fiducia nel

patrocinatore non giustifica ancora una sostituzione, anche se nel diritto di

famiglia è ipotizzabile un minor rigore, e maggiori restrizioni s’impongono se

quel motivo ha già giustificato una precedente sostituzione o se la procedura

si trova già ad uno stadio avanzato (Colombini,

op. cit., n. 14 ad art. 119).

3.5

L’esigenza di sottoporre al

giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del

legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso

di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di

gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, op. cit., n. 15 ad art. 118) e quindi della

collettività.

4.

Afferma la

reclamante che nessuna base legale vieta alla parte indigente assistita da un

avvocato e che postula il gratuito patrocinio, di rivolgersi ad un altro legale

soprattutto in tema di diritto di famiglia. In realtà la questione si pone in

altri termini: come spiegato (sopra, consid. 3.2 e 3.3), in regime di gratuito

patrocinio non v’è una base legale che conferisce un diritto alla libera scelta

del patrocinatore d’ufficio, rispettivamente un diritto alla libera

sostituzione del medesimo, facoltà di competenza del giudice. Di modo che,

sotto questo profilo la critica è infondata.

5.

Nondimeno la

particolarità del caso concreto è data dal fatto che è solo nel contesto del

giudizio finale che è intervenuta la decisione sulla nomina di gratuito

patrocinatore della prima legale della reclamante - avv. __________ - e

rispettivamente della seconda legale - avv. PA 1 - alla quale l’interessata si

era poi rivolta. Ed è in questa specifica situazione che, in definitiva, il

Pretore ha designato quale patrocinatore d’ufficio la prima ma non la seconda.

5.1

La reclamante obietta che

l’avv. PA 1 era subentrata all’avv. __________ agli inizi della controversia,

assistendola poi per oltre due anni a fronte di situazioni complesse che

avrebbero comunque necessitato la nomina da parte del Pretore di un

patrocinatore d’ufficio, da cui pertanto non si sarebbe potuto prescindere.

Poiché il suo stato d’indigenza era pacifico e il beneficio del gratuito

patrocinio non era mai stato posto in discussione, la decisione impugnata sarebbe

finanche iniqua. Ora, dal fascicolo processuale risulta che in effetti l’avv. PA

1.

ha assunto il mandato cinque mesi dopo l’avvio - a febbraio 2018 - della

procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, e lo ha portato a

termine a settembre 2020. Dell’indigenza della reclamante, ha dato atto il

Pretore medesimo. Poste queste premesse, e ricordato il principio secondo cui

il patrocinatore d’ufficio deve portare a termine l’incarico ricevuto (sopra,

consid. 3.4), il riconoscimento a ruolo di gratuito patrocinatore e per la

prima volta nel contesto della decisione finale di solo chi, senza beneficiare

di una preesistente decisione di nomina in tal senso, da rappresentante legale

non fungeva oramai più a scapito della legale che, per contro, a quel momento

operava in virtù di un mandato valido per la quasi integralità della causa e

fino alla fine, appare quantomeno discutibile, se non addirittura contrario al

principio della buona fede processuale. Non solo.

5.2

Il Pretore ha invero

giustificato la sua decisione con il fatto che la reclamante nulla aveva

indicato riguardo ai motivi alla base del cambio di patrocinatore. Ora già si è

detto (sopra, consid. 3.3) che la sostituzione del patrocinatore che interviene

in regime di gratuito patrocinio deve essere preventivamente autorizzata dal

giudice e supportata da motivi oggettivi. Ma questo presuppone anzitutto che lo

sia stata la revoca del mandato conferito a chi era intervenuto prima. Nel caso

in esame, se è vero che - come ha ritenuto il primo giudice - non sono stati

allegati motivi a sostegno di quel cambiamento (scritto 10 luglio 2018 e 16

luglio 2018 avv. PA 1/Pretura), alla stessa stregua non si può nemmeno

affermare che era stata motivata l’intervenuta interruzione della

rappresentanza in capo alla prima legale (scritto 10 luglio 2018 avv. __________/Pretura).

Per coerenza quindi, in difetto una volta ancora di una pregressa decisione al

riguardo, questo avrebbe dovuto indurre a parimenti escludere la nomina di

quest’ultima a gratuito patrocinatore. La decisione contraria del Pretore, che

l’ha invece nominata malgrado il suo mandato fosse già cessato avalla di fatto

l’intervenuta interruzione del primo mandato e, di riflesso, la conseguente

sostituzione del gratuito patrocinatore.

5.3

Non potendo fare affidamento

su una decisione già in essere a favore della prima legale, il diniego di

nomina a gratuito patrocinatore dell’avv. PA 1 non regge neppure alla luce

della tesi sostenuta da una parte della dottrina che suggerisce di escludere il

diritto alla designazione di un nuovo gratuito patrocinatore quando di moto

proprio la parte indigente decide di destituire colui che già gli è stato nominato

dal giudice (Wuffli/Fuhrer, op.

cit., n. 541). Di modo che, nella fattispecie in esame, nulla cambia il fatto

che davanti a questa Camera la reclamante rilevi di avere cambiato legale

“oltretutto a inizio mandato, a dipendenza di una visione della difesa non

corrispondente alle aspettative, di cui si è resa subito conto” Pertanto, anche

sotto questo profilo, la decisione di respingere la richiesta della reclamante

di designare l’avv. PA 1 appare contraria al diritto.

5.4

Tutto ciò considerato va così

ritenuto che la decisione pretorile è costitutiva di un accertamento

manifestamente errato dei fatti e di una conseguente errata applicazione del

diritto e del principio della buona fede. Il reclamo va quindi accolto con

relativa riforma del giudizio impugnato.

6.

La reclamante

rimprovera il Pretore per non avere esaminato se il cambiamento di legale abbia

comportato un maggior onere, indicando quali di questi costi erano dovuti al

cambio di patrocinatore - quindi non riconoscibili - e correggendo se del caso

la relativa nota d’onorario. L’interessata rileva ad ogni modo che la

conduzione del mandato, in linea con quella di controparte, era stata

giudiziosa, senza eccessi e collaborativa.

Respinta la richiesta di

nomina a gratuito patrocinatore dell’avv. PA 1, il Pretore non si è determinato

sulla remunerazione dell’attività da lei svolta e che era stata dettagliata con

nota professionale 27 agosto 2020 quantificando in fr. 4'275.– l’onorario, in

fr. 885.30 le spese e in fr. 397.35 l’IVA al 7.7%. Ora, a garanzia del doppio

grado di giurisdizione spetterebbe invero al giudice di primo grado

determinarsi per la prima volta sulla congruità di tale importo. Nondimeno,

nelle particolarità del caso che qui ci occupa, questa Camera ritiene di

disporre di sufficienti elementi per decidere al riguardo, e quindi di poter

soprassedere ad un rinvio dell’incarto al Pretore. Da una parte, con il

presente gravame, la reclamante medesima rettifica la sua pretesa nel senso di

rivendicare fr. 4'275.– di onorario (23 ore e 45 minuti), fr. 427.50 di spese

(10% di fr. 4'275.–: art. 6 cpv. 1 Rtar del 19 dicembre 2007) e fr. 362.– di

IVA al 7.7%. Va poi rilevato che, con scritto alla Pretura del 16 luglio 2018,

in merito alla sostituzione della prima legale l’interessata ha specificato che

“il tempo necessario per l’esame dell’incarto fino al 10 luglio 2018 non verrà

fatturato a carico dell’ente pubblico”. Sicché le prestazioni del 7 luglio 2018

e del 10 luglio 2018, complessivamente di 1 ora e 40 minuti, vanno stralciate

dal dispendio di tempo ammissibile. Il monte ore remunerabili si attesta così a

22.

ore e 5 minuti, poco meno di tre giorni di lavoro che sull’arco di due anni

risultano senz’altro congrui anche a fronte delle problematiche che si sono

presentate. Ne consegue, in definitiva, un onorario di fr. 3'975.–, spese di

fr. 397.50 e infine fr. 336.70 di IVA al 7.7% (su fr. 4'372.50). Entro questi

limiti il reclamo va pertanto accolto.

7.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico

dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106

CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure

l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui

che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio

(DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a

questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il

Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Nel

caso concreto un’indennità di fr. 750.– remunera complessive 3 ore di lavoro

senz’altro congrue tanto per lo studio quanto per la redazione del reclamo, le

cui pertinenti censure sono state sviluppate in 2 pagine, importo corretto

anche a fronte di una tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar), di fr. 117.30

di spese (tenuto conto di una sola copia della decisione impugnata annessa al

reclamo: cfr. art. 311 cpv. 2 CPC]) e dell’IVA al 7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar).

Questo rende priva

d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.

8.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 14 settembre 2020 di

RE 1 è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 4 della decisione 4 settembre

2020.

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, (inc. n. SO.2018.1029) è

così riformato:

“4. L’istanza

di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1 è

accolta.

§. RE

1.

è avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato gli importi da

quest’ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento

della sua situazione economica dovesse permetterlo.

4.1

A

favore del gratuito patrocinatore, avv. PA 1, è riconosciuto:

- onorario fr. 3'975.–

- spese fr. 397.50

- IVA

7.7% su fr. 4'372.50 fr. 336.70

Totale fr. 4'709.20

2.

La domanda di

gratuito patrocinio per il reclamo 14 settembre 2020 di RE 1 è dichiarata priva

d’oggetto.

3.

Le spese processuali

per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del

Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 750.– a titolo di ripetibili.

4.

Notificazione (unitamente

al reclamo 14 settembre 2020 alla controparte):

– ;

– .

Comunicazione:

– alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6;

– Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause

aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi (fr. 15'000.-

nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione); quando il

valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF).