13.2020.97
Il gratuito patrocinatore nominato dal giudice è tenuto a portare a termine il suo incarico. Una sua interruzione va preventivamente autorizzata dal medesimo giudice
11 febbraio 2021Italiano18 min
ha presentato azione unilaterale di divorzio innanzi alla Pretura della Giurisdizione
Source ti.ch
Incarto n.
13.2020.97
13.2020.98
Lugano
11 febbraio 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2018.1029 (protezione unione
coniugale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza 27 febbraio 2018 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 14
settembre 2020 di RE 1 contro la decisione 4 settembre 2020 con cui, fra
l’altro, il Pretore aggiunto ha respinto la sua richiesta di nomina dell’avv. PA
1 a suo gratuito patrocinatore;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e AO 1 si sono uniti
in matrimonio il 26 settembre 2003 ad __________. Dalla loro unione sono nate __________
e __________. Con istanza 27 febbraio 2018 RE 1 ha chiesto l’adozione di misure
a protezione dell’unione coniugale e l’ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. __________.
Nelle more dell’udienza
tenutasi il 17 aprile 2018 le parti hanno concordato una convenzione
provvisoria, omologata dal Pretore e dichiarata immediatamente esecutiva.
Seduta stante, AO 1 ha formulato richiesta di gratuito patrocinio - poi
ribadita e completata in occasione della successiva udienza del 25 settembre
2018 - con rappresentanza legale dell’avv. PA 2.
Fatti
B. Intanto, con scritto
10 luglio 2018, RE 1 ha indicato l’avv. PA 1 quale sua patrocinatrice in
sostituzione dell’avv. __________. Quest’ultima ha quindi trasmesso alla
Pretura la propria nota d’onorario per la tassazione di rito.
Il 16 luglio 2018 RE
1 ha riconfermato la sua richiesta di gratuito patrocinio anche in relazione
all’intervenuta sostituzione della rappresentante legale.
C. Il 3 giugno 2020 AO 1
ha presentato azione unilaterale di divorzio innanzi alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Città. In esito all’udienza del 13 luglio 2020, con sentenza 17
agosto 2020 il Pretore aggiunto ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto
dalle parti e ha omologato l’accordo completo sulle conseguenze accessorie
raggiunto in quel contesto. Entrambi gli interessati sono stati posti al
beneficio del gratuito patrocinio comprese le prestazioni dei rispettivi
legali.
D. Ancora pendente il
procedimento di protezione dell’unione coniugale, e sentite preventivamente le
parti, con decisione 4 settembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha pronunciato la separazione delle parti con effetto dal 13 ottobre
2017, ha omologato a titolo di convenzione l’assetto cautelare già in essere
(dispositivo n. 1 e 2) e ha ripartito a metà le spese processuali di fr.
2'500.– compensando le ripetibili (dispositivo n. 6). A AO 1 ha concesso il
gratuito patrocinio, incluse le prestazioni legali dell’avv. PA 2 di cui alla
nota d’onorario di fr. 4'946.– (fr. 4'200.– di onorario, fr. 392.40 di spese,
fr. 353.60 di IVA al 7.7%) (dispositivo n. 5 e 8). A RE 1 ha concesso il
gratuito patrocinio, inclusi i costi di assistenza legale dell’avv. __________
per fr. 1'907.35 (fr. 1'610.– di onorario, fr. 161.– di spese, fr. 136.35 di
IVA al 7.7%) (dispositivo n. 3 e 7). Il Pretore ha per contro respinto
l’istanza chiedente la nomina dell’avv. PA 1 quale patrocinatrice (dispositivo
n. 4).
E. Con reclamo 14
settembre 2020 RE 1 chiede ora di annullare il dispositivo n. 4 di questa
decisione e di riformarlo nel senso di riconoscere l’avv. PA 1 quale sua
patrocinatrice e di ammettere il suo onorario di fr. 4'275.–, inclusi fr.
427.50 di spese e fr. 362.– di IVA al 7.7%. L’interessata postula il gratuito
patrocinio anche in sede di reclamo, ritenuto fr. 600.– di onorario, fr. 229.30
di spese e fr. 63.85 di IVA al 7.7%.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio
è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3
prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2
CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il giorno 7 settembre 2020, sicché il termine per il
reclamo scadeva il 17 settembre 2020. Il gravame, rimesso alla posta il 14
settembre 2020, è quindi tempestivo e ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Premesso lo stato d’indigenza
delle parti, il Pretore ha rilevato che l’istituto del gratuito patrocinio non
permette la libertà di modificare il proprio patrocinatore, salvo che vengano
esposti motivi gravi da giustificarne il cambio. Poiché la reclamante nulla
aveva indicato circa i motivi di cambio di rappresentante legale, l’avv. PA 1
non poteva essere riconosciuta quale suo gratuito patrocinatore.
2.2
A detta della reclamante
nessuna base legale vieta ad una parte indigente assistita da un avvocato di
rivolgersi ad un altro legale, soprattutto in tema di diritto di famiglia. Da esaminare
era semmai se il cambiamento di legale aveva comportato un maggior onere e,
indicando i costi che non potevano essere riconosciuti, correggere la relativa
nota d’onorario. Inoltre, poiché la fattispecie era solo agli inizi e comunque complessa,
il Pretore avrebbe dovuto in ogni caso nominarle un patrocinatore d’ufficio con
copertura dei relativi costi. Iniqua, infine, la decisione impugnata visto che,
pacifica l’indigenza, il beneficio del gratuito patrocinio non era mai stato in
discussione, mentre la conduzione del mandato - in linea con quella di controparte
- era stata giudiziosa, senza eccesso e collaborativa.
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in
parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte
(cpv. 3).
3.1
In virtù del compito pubblico
che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto
giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in
base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 141 III 560
consid. 3.2.2; DTF 122 I 1 consid. 3a; Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, IIa ed., 2017, n. 32 seg. ad
art. 118; Rüegg/Rüegg, in: Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 15 seg. ad art. 118; Huber,
in: Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 12 ad art.
118; Emmel, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 seg. ad
art. 119).
3.2
Non vi è un diritto alla
libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al
giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero, nella
prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima frase
CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2; Colombini,
in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n.
12.
ad art. 119; Tappy, in:
Commentaire Romand, CPC, 2a ed.,
2019, n. 9 ad art. 119; Wuffli/Fuhrer,
in: Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess (DIKE), 2019, n. 530
segg.; Trezzini, op. cit., n. 26
ad art. 118).
3.3
Non
esiste neppure un diritto alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF
141.
I 70 consid. 6.2) e tale ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3
CO: il patrocinatore d’ufficio in carica può in effetti farsi sostituire da un
altro avvocato solo previo consenso del giudice e con effetto per il futuro, e
non ha diritto a essere remunerato se la sostituzione difetta di questo
consenso (Bühler, in: Berner
Kommentar, ZPO, 2012, n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva
autorizzazione del giudice nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o
d’intesa con il proprio assistito (giusta l’art. 404 CO) entra in
considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler,
op. cit., n. 72 ad art. 118). Alla stessa stregua del patrocinatore
d’ufficio già designato (Bühler, op.
cit., n. 72 ad art. 118), in virtù del compito pubblico che mira ad assolvere,
anche la revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito dell’incarico
di rappresentanza conferito ad un aspirante gratuito patrocinatore sottostà
alla preventiva autorizzazione del giudice.
3.4
Il patrocinatore che opera in
regime di gratuito patrocinio è di principio tenuto a portare a termine il
compito di rappresentanza affidatogli, e il giudice ne autorizza la
sostituzione se sono dati motivi oggettivi su cui, previa istanza, si pronuncia
con decisione impugnabile (DTF 141 I 70 consid. 6.2; Trezzini, op. cit., n. 28 ad art. 118; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 15 ad art.
118; Huber, op. cit., n. 12 e 15
ad art. 118; Emmel, op. cit., n.
11.
ad art. 119; Bühler, op. cit.,
n. 72 e 76 ad art. 118). Una perdita soggettiva di fiducia nel
patrocinatore non giustifica ancora una sostituzione, anche se nel diritto di
famiglia è ipotizzabile un minor rigore, e maggiori restrizioni s’impongono se
quel motivo ha già giustificato una precedente sostituzione o se la procedura
si trova già ad uno stadio avanzato (Colombini,
op. cit., n. 14 ad art. 119).
3.5
L’esigenza di sottoporre al
giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del
legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso
di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di
gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, op. cit., n. 15 ad art. 118) e quindi della
collettività.
4.
Afferma la
reclamante che nessuna base legale vieta alla parte indigente assistita da un
avvocato e che postula il gratuito patrocinio, di rivolgersi ad un altro legale
soprattutto in tema di diritto di famiglia. In realtà la questione si pone in
altri termini: come spiegato (sopra, consid. 3.2 e 3.3), in regime di gratuito
patrocinio non v’è una base legale che conferisce un diritto alla libera scelta
del patrocinatore d’ufficio, rispettivamente un diritto alla libera
sostituzione del medesimo, facoltà di competenza del giudice. Di modo che,
sotto questo profilo la critica è infondata.
5.
Nondimeno la
particolarità del caso concreto è data dal fatto che è solo nel contesto del
giudizio finale che è intervenuta la decisione sulla nomina di gratuito
patrocinatore della prima legale della reclamante - avv. __________ - e
rispettivamente della seconda legale - avv. PA 1 - alla quale l’interessata si
era poi rivolta. Ed è in questa specifica situazione che, in definitiva, il
Pretore ha designato quale patrocinatore d’ufficio la prima ma non la seconda.
5.1
La reclamante obietta che
l’avv. PA 1 era subentrata all’avv. __________ agli inizi della controversia,
assistendola poi per oltre due anni a fronte di situazioni complesse che
avrebbero comunque necessitato la nomina da parte del Pretore di un
patrocinatore d’ufficio, da cui pertanto non si sarebbe potuto prescindere.
Poiché il suo stato d’indigenza era pacifico e il beneficio del gratuito
patrocinio non era mai stato posto in discussione, la decisione impugnata sarebbe
finanche iniqua. Ora, dal fascicolo processuale risulta che in effetti l’avv. PA
1.
ha assunto il mandato cinque mesi dopo l’avvio - a febbraio 2018 - della
procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, e lo ha portato a
termine a settembre 2020. Dell’indigenza della reclamante, ha dato atto il
Pretore medesimo. Poste queste premesse, e ricordato il principio secondo cui
il patrocinatore d’ufficio deve portare a termine l’incarico ricevuto (sopra,
consid. 3.4), il riconoscimento a ruolo di gratuito patrocinatore e per la
prima volta nel contesto della decisione finale di solo chi, senza beneficiare
di una preesistente decisione di nomina in tal senso, da rappresentante legale
non fungeva oramai più a scapito della legale che, per contro, a quel momento
operava in virtù di un mandato valido per la quasi integralità della causa e
fino alla fine, appare quantomeno discutibile, se non addirittura contrario al
principio della buona fede processuale. Non solo.
5.2
Il Pretore ha invero
giustificato la sua decisione con il fatto che la reclamante nulla aveva
indicato riguardo ai motivi alla base del cambio di patrocinatore. Ora già si è
detto (sopra, consid. 3.3) che la sostituzione del patrocinatore che interviene
in regime di gratuito patrocinio deve essere preventivamente autorizzata dal
giudice e supportata da motivi oggettivi. Ma questo presuppone anzitutto che lo
sia stata la revoca del mandato conferito a chi era intervenuto prima. Nel caso
in esame, se è vero che - come ha ritenuto il primo giudice - non sono stati
allegati motivi a sostegno di quel cambiamento (scritto 10 luglio 2018 e 16
luglio 2018 avv. PA 1/Pretura), alla stessa stregua non si può nemmeno
affermare che era stata motivata l’intervenuta interruzione della
rappresentanza in capo alla prima legale (scritto 10 luglio 2018 avv. __________/Pretura).
Per coerenza quindi, in difetto una volta ancora di una pregressa decisione al
riguardo, questo avrebbe dovuto indurre a parimenti escludere la nomina di
quest’ultima a gratuito patrocinatore. La decisione contraria del Pretore, che
l’ha invece nominata malgrado il suo mandato fosse già cessato avalla di fatto
l’intervenuta interruzione del primo mandato e, di riflesso, la conseguente
sostituzione del gratuito patrocinatore.
5.3
Non potendo fare affidamento
su una decisione già in essere a favore della prima legale, il diniego di
nomina a gratuito patrocinatore dell’avv. PA 1 non regge neppure alla luce
della tesi sostenuta da una parte della dottrina che suggerisce di escludere il
diritto alla designazione di un nuovo gratuito patrocinatore quando di moto
proprio la parte indigente decide di destituire colui che già gli è stato nominato
dal giudice (Wuffli/Fuhrer, op.
cit., n. 541). Di modo che, nella fattispecie in esame, nulla cambia il fatto
che davanti a questa Camera la reclamante rilevi di avere cambiato legale
“oltretutto a inizio mandato, a dipendenza di una visione della difesa non
corrispondente alle aspettative, di cui si è resa subito conto” Pertanto, anche
sotto questo profilo, la decisione di respingere la richiesta della reclamante
di designare l’avv. PA 1 appare contraria al diritto.
5.4
Tutto ciò considerato va così
ritenuto che la decisione pretorile è costitutiva di un accertamento
manifestamente errato dei fatti e di una conseguente errata applicazione del
diritto e del principio della buona fede. Il reclamo va quindi accolto con
relativa riforma del giudizio impugnato.
6.
La reclamante
rimprovera il Pretore per non avere esaminato se il cambiamento di legale abbia
comportato un maggior onere, indicando quali di questi costi erano dovuti al
cambio di patrocinatore - quindi non riconoscibili - e correggendo se del caso
la relativa nota d’onorario. L’interessata rileva ad ogni modo che la
conduzione del mandato, in linea con quella di controparte, era stata
giudiziosa, senza eccessi e collaborativa.
Respinta la richiesta di
nomina a gratuito patrocinatore dell’avv. PA 1, il Pretore non si è determinato
sulla remunerazione dell’attività da lei svolta e che era stata dettagliata con
nota professionale 27 agosto 2020 quantificando in fr. 4'275.– l’onorario, in
fr. 885.30 le spese e in fr. 397.35 l’IVA al 7.7%. Ora, a garanzia del doppio
grado di giurisdizione spetterebbe invero al giudice di primo grado
determinarsi per la prima volta sulla congruità di tale importo. Nondimeno,
nelle particolarità del caso che qui ci occupa, questa Camera ritiene di
disporre di sufficienti elementi per decidere al riguardo, e quindi di poter
soprassedere ad un rinvio dell’incarto al Pretore. Da una parte, con il
presente gravame, la reclamante medesima rettifica la sua pretesa nel senso di
rivendicare fr. 4'275.– di onorario (23 ore e 45 minuti), fr. 427.50 di spese
(10% di fr. 4'275.–: art. 6 cpv. 1 Rtar del 19 dicembre 2007) e fr. 362.– di
IVA al 7.7%. Va poi rilevato che, con scritto alla Pretura del 16 luglio 2018,
in merito alla sostituzione della prima legale l’interessata ha specificato che
“il tempo necessario per l’esame dell’incarto fino al 10 luglio 2018 non verrà
fatturato a carico dell’ente pubblico”. Sicché le prestazioni del 7 luglio 2018
e del 10 luglio 2018, complessivamente di 1 ora e 40 minuti, vanno stralciate
dal dispendio di tempo ammissibile. Il monte ore remunerabili si attesta così a
22.
ore e 5 minuti, poco meno di tre giorni di lavoro che sull’arco di due anni
risultano senz’altro congrui anche a fronte delle problematiche che si sono
presentate. Ne consegue, in definitiva, un onorario di fr. 3'975.–, spese di
fr. 397.50 e infine fr. 336.70 di IVA al 7.7% (su fr. 4'372.50). Entro questi
limiti il reclamo va pertanto accolto.
7.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico
dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106
CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure
l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui
che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio
(DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce vittoriosa davanti a
questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il
Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). Nel
caso concreto un’indennità di fr. 750.– remunera complessive 3 ore di lavoro
senz’altro congrue tanto per lo studio quanto per la redazione del reclamo, le
cui pertinenti censure sono state sviluppate in 2 pagine, importo corretto
anche a fronte di una tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar), di fr. 117.30
di spese (tenuto conto di una sola copia della decisione impugnata annessa al
reclamo: cfr. art. 311 cpv. 2 CPC]) e dell’IVA al 7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar).
Questo rende priva
d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.
8.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 settembre 2020 di
RE 1 è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 4 della decisione 4 settembre
2020.
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, (inc. n. SO.2018.1029) è
così riformato:
“4. L’istanza
di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1 è
accolta.
§. RE
1.
è avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato gli importi da
quest’ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento
della sua situazione economica dovesse permetterlo.
4.1
A
favore del gratuito patrocinatore, avv. PA 1, è riconosciuto:
- onorario fr. 3'975.–
- spese fr. 397.50
- IVA
7.7% su fr. 4'372.50 fr. 336.70
Totale fr. 4'709.20
2.
La domanda di
gratuito patrocinio per il reclamo 14 settembre 2020 di RE 1 è dichiarata priva
d’oggetto.
3.
Le spese processuali
per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del
Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 750.– a titolo di ripetibili.
4.
Notificazione (unitamente
al reclamo 14 settembre 2020 alla controparte):
– ;
– .
Comunicazione:
– alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6;
– Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause
aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi (fr. 15'000.-
nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione); quando il
valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF).