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Decisione

13.2021.1

Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza. Accolto il reclamo, le ripetibili a favore del reclamante vanno poste a carico dello Stato

29 aprile 2021Italiano13 min

L’interessato postula il gratuito patrocinio anche in sede di reclamo, chiedendo

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.1

13.2021.2

Lugano

29 aprile 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.1938 (misure a protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 8 maggio 2020 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

e ora sul reclamo 8

gennaio 2021 di RE 1 contro la decisione 24 dicembre 2020 con cui, fra l’altro,

il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO 1 (1981) e RE 1

(1973) si sono uniti in matrimonio il 10 gennaio 2010 a __________. Dalla loro

unione sono nati __________ (2010), __________ (2012) e __________ (2014). Con

istanza 8 maggio 2020 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione

dell’unione coniugale e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con

l’assistenza legale dell’avv. PA 2.

Con scritto 28 maggio 2020

RE 1 ha formulato richiesta di gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza

legale in capo allo studio legale PA 1.

B. In esito all’udienza

12 ottobre 2020 e pendente causa, le parti hanno raggiunto un accordo

sull’assetto cautelare, dovendosi poi ancora procedere all’ascolto dei figli

minorenni e al completamento e aggiornamento dei documenti attestanti

fabbisogni e redditi delle parti.

Con rispettivi scritti 22

e 23 dicembre 2020 le parti hanno infine comunicato il loro assenso a procedere

all’omologazione degli accordi già in essere in via cautelare, in base ai dati

aggiornati.

C. Con decisione 24

dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha pronunciato la separazione delle parti con

effetto dal 15 gennaio 2020 (dispositivo n. 1) e omologato a titolo di

convenzione l’assetto cautelare già in essere (dispositivo n. 2). Ha quindi

respinto le istanze di gratuito patrocinio presentate da CO 1 (dispositivo n.

3) e da RE 1 (dispositivo n. 4). Ha infine ripartito le spese processuali di

fr. 2'870.– per metà ponendole a loro carico, compensando le ripetibili

(dispositivo n. 5).

D. Con reclamo 8 gennaio

2021 RE 1 chiede la riforma dei dispositivi n. 4 e n. 5 nel senso di ammetterlo

al beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza dell’avv. PA 1.

L’interessato postula il gratuito patrocinio anche in sede di reclamo, chiedendo

che la remunerazione del patrocinatore sia fissata in fr. 906.30 (fr. 765.– di

onorario, per 4 ore e 15 minuti di lavoro, fr. 76.50 di spese e fr. 64.80 di

IVA).

Non sono state raccolte

osservazioni.

E. Il reclamo 7 gennaio

2021 proposto da CO 1 avverso il diniego di gratuito patrocinio è oggetto di

odierno separato giudizio (inc. n. 13.2021.3/4).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.

a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione

giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

stata notificata il 28 dicembre 2020 ed è pervenuta l’indomani al reclamante.

Rimesso alla posta l’8 gennaio 2021, ultimo giorno utile, il gravame è quindi

tempestivo e ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

2.1

Il Pretore aggiunto ha

ritenuto entrambi i coniugi in grado di sopperire alle spese di causa,

considerato che il marito aveva dichiarato di abitare ancora nell’appartamento

coniugale ed in conseguenza beneficiava di una disponibilità mensile di fr.

323.–, mentre la moglie aveva un reddito di fr. 4'415.– a fronte di un fabbisogno

di fr. 2'652.–, da cui un’eccedenza mensile di fr. 1'763.–. In entrambi i casi ha

quindi respinto le istanze di gratuito patrocinio.

2.2

Per il reclamante la

decisione è arbitraria in quanto emana da un manifestamente errato accertamento

dei fatti e una conseguente errata applicazione del diritto.

3.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle

cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

3.1

È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128.

I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15.

segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1° febbraio 2019,

n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

4.

Alla base della

convenzione omologata con la decisione qui impugnata vi è l’assetto concordato

in occasione dell’udienza 12 ottobre 2020, rapportato ai dati successivamente

aggiornati e documentati. In punto al reclamante il Pretore aggiunto ha

ritenuto un reddito netto senza imposte alla fonte di fr. 3'252.–. Il suo

fabbisogno è poi stato accertato in fr. 3'429.–, includendovi fr. 1'200.– di minimo

esistenziale, fr. 1'500.– stimati di pigione e spese accessorie, fr. 372.– di

cassa malati LAMal e LCA, fr. 84.– di assic. e RC auto, fr. 32.– di imposta

circolazione auto, fr. 225.– di leasing auto e fr. 16.– assic. ED e RC privata

(act. III pag. 2 e ordinanza 22 dicembre 2020 pag. 2). Era nondimeno da

considerare che per la permanenza nell’appartamento coniugale - rescisso con

effetto al 30 settembre 2020 - il reclamante aveva spuntato una riduzione del costo

dell’alloggio a fr. 1'000.– (fr. 750.– di pigione e fr. 250.– di spese

accessorie) nell’attesa dell’ingresso del nuovo inquilino e, per quanto lo

concerneva, di trovare una nuova sistemazione per fr. 1'500.– circa. Sicché ne

risultava un’eccedenza di fr. 323.– (fr. 3'252.– ./. fr. 2'929.–), a motivo di

cui il Pretore aggiunto gli ha negato il gratuito patrocinio.

4.1

A tale conclusione il

reclamante obietta di non possedere né sostanza né risparmi - fatto peraltro non

posto in discussione dal Pretore aggiunto - e che la citata disponibilità di

fr. 323.– è comunque puramente teorica e temporanea. Il contratto per

l’appartamento coniugale, in origine alla pigione mensile di fr. 1'900.–, era

appunto già stato disdetto e solo in via straordinaria ed inaspettata il

locatore aveva acconsentito al suo utilizzo previo pagamento di fr. 1'000.– mensili

fino a quando non fosse stato rilocato a terzi. La critica risulta pertinente. Lo

stesso primo giudice dà atto della provvisorietà della situazione, visto che nel

fabbisogno dell’interessato non ha di fatto computato la spesa mensile per

l’alloggio di fr. 1'000.– bensì quella di fr. 1'500.–, costo stimato e

presumibile per locare un appartamento di 2.5 locali vicino a moglie e figli.

E, sotto questo profilo, i dati finanziari considerati dal primo giudice

rilevano un ammanco di fr. 177.– (reddito di fr. 3'252.– ./. fabbisogno di fr.

3'429.–: sopra, consid. 4). Pertanto, nelle citate circostanze, sostenere che

il reclamante abbia margine sufficiente per estinguere tramite pagamenti rateali

il costo prevedibile del processo e del patrocinio entro l’arco di uno,

rispettivamente due anni (DTF 141 III 369 consid. 4.1; Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 117), non è certamente

realistico.

4.2

Non solo. Il reclamante

evidenzia anche come la disponibilità di fr. 323.– è comunque integralmente destinata

al mantenimento dei tre figli, cui egli deve versare mensilmente un contributo

alimentare di fr. 100.– ciascuno, importo meramente simbolico posto il fabbisogno

di fr. 1'090.– stabilito per ciascuno di essi. Ora, posto che nel frattempo il loro

fabbisogno mensile aggiornato è stato rivisto in fr. 1'114.– (cfr. ordinanza 22

dicembre 2020, pag. 2), giova qui evidenziare che, a titolo di mantenimento dei

figli, il fabbisogno mensile riconosciuto dal primo giudice al reclamante non prevede

alcuna voce di costo (sopra, consid. 4). Nondimeno, la convenzione omologata

dal Pretore aggiunto nel contesto della procedura di misure a protezione

dell’unione coniugale stabilisce in modo esplicito che “a partire dal mese

di novembre 2020 (compreso), e fintanto che il padre non stipulerà un nuovo

contratto di locazione, lo stesso verserà, anticipatamente entro il 10 di ogni

mese, nelle mani della madre i seguenti contributi di mantenimento (comprensivo

del contributo di accudimento) per i figli: CHF 100.00 oltre gli AF se da lui

percepiti per __________, CHF 100.00 oltre gli AF se da lui percepiti per __________,

CHF 100.00 oltre gli AF se da lui percepiti per __________.” (decisione

impugnata, pag. 4 dispositivo n. 2 ad 4). Di modo che, risulta a ben vedere

evidente che l’eccedenza mensile di fr. 323.– in capo al reclamante, per quanto

data, sarebbe comunque incontestabilmente assorbita dai suoi obblighi di mantenimento

verso i figli.

4.3

Tutto ciò considerato, nella

misura in cui ha ritenuto che, a fronte di una pretesa disponibilità mensile di

fr. 323.–, il reclamante era in grado di sopperire alle spese della causa, il

Pretore aggiunto è incorso in un manifestamente errato accertamento dei fatti.

Il reclamo fondato deve quindi essere accolto, con conseguente riforma del

giudizio impugnato nel senso che il reclamante va posto al beneficio del

gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. PA 1, __________.

5.

Il reclamante

insorge anche avverso il dispositivo su spese e ripetibili della sentenza

impugnata chiedendo di essere dispensato dal pagamento delle spese. L’ammissione

al gratuito patrocinio comporta la necessità di adeguare e completare il citato

dispositivo così come richiesto, ponendo le spese processuali a carico dello

Stato del Cantone Ticino. Il gravame, risulta fondato anche da questo punto di

vista.

6.

Il Pretore aggiunto,

respinta la richiesta di gratuito patrocinio, non si è determinato sulla remunerazione

dovuta al patrocinatore del reclamante. A garanzia del doppio grado di

giurisdizione, spetta al giudice di primo grado procedere per la prima volta

alla tassazione della nota professionale che l’avv. PA 1 avrà cura di

trasmettere alla Pretura.

7.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 200.– giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico

dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106

CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino

incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore

legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il

gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Al reclamante, che esce

vittorioso davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata

indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19

dicembre 2007 (Rtar). Nel caso concreto un’indennità di fr. 750.– remunera all’incirca

3.

ore di lavoro (quanto quelle riconosciute al patrocinatore legale della

reclamante nella parallela procedura di reclamo: inc. n. 13.2021.3/4) più che congrue

tanto per lo studio quanto per la redazione del reclamo, le cui pertinenti

censure sono state esposte in poco più di 2 pagine. L’importo risulta corretto

anche a fronte di una tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar), di fr. 54.– di

spese (art. 6 Rtar) e dell’IVA al 7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar).

Questo rende priva d’oggetto

la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.

8.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 8 gennaio 2021 di RE

1.

è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 4 e n. 5 della decisione 24

dicembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. n.

SO.2020.1938) sono così riformati:

“3. [nuovo]

4.

L’istanza

di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio, comprensivo del gratuito

patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1, __________, è accolta.

§. RE

1.

è avvertito che sarà tenuto a rifondere allo Stato del Cantone Ticino gli

importi da quest’ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il

miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo.

5.

Le

spese processuali di fr. 2'870.– (comprensive dei costi per l’ascolto dei figli

di fr. 1'170.–) sono a carico dei coniugi in ragione di ½ ciascuno.

5.1

[nuovo]

5.2

La

quota parte di fr. 1'435.– dovuta da RE 1 è posta a carico dello Stato del

Cantone Ticino.”

2.

La domanda di

gratuito patrocinio per il reclamo 8 gennaio 2021 di RE 1 è dichiarata priva

d’oggetto.

3.

Le spese processuali

per il reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico dello Stato del

Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 750.– a titolo di ripetibili.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 8 gennaio 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione

- Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6;

- Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art.

116.

LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia

con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).