13.2021.1
Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza. Accolto il reclamo, le ripetibili a favore del reclamante vanno poste a carico dello Stato
29 aprile 2021Italiano13 min
L’interessato postula il gratuito patrocinio anche in sede di reclamo, chiedendo
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.1
13.2021.2
Lugano
29 aprile 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.1938 (misure a protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 8 maggio 2020 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e ora sul reclamo 8
gennaio 2021 di RE 1 contro la decisione 24 dicembre 2020 con cui, fra l’altro,
il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. CO 1 (1981) e RE 1
(1973) si sono uniti in matrimonio il 10 gennaio 2010 a __________. Dalla loro
unione sono nati __________ (2010), __________ (2012) e __________ (2014). Con
istanza 8 maggio 2020 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione
dell’unione coniugale e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con
l’assistenza legale dell’avv. PA 2.
Con scritto 28 maggio 2020
RE 1 ha formulato richiesta di gratuito patrocinio inclusa la rappresentanza
legale in capo allo studio legale PA 1.
B. In esito all’udienza
12 ottobre 2020 e pendente causa, le parti hanno raggiunto un accordo
sull’assetto cautelare, dovendosi poi ancora procedere all’ascolto dei figli
minorenni e al completamento e aggiornamento dei documenti attestanti
fabbisogni e redditi delle parti.
Con rispettivi scritti 22
e 23 dicembre 2020 le parti hanno infine comunicato il loro assenso a procedere
all’omologazione degli accordi già in essere in via cautelare, in base ai dati
aggiornati.
C. Con decisione 24
dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha pronunciato la separazione delle parti con
effetto dal 15 gennaio 2020 (dispositivo n. 1) e omologato a titolo di
convenzione l’assetto cautelare già in essere (dispositivo n. 2). Ha quindi
respinto le istanze di gratuito patrocinio presentate da CO 1 (dispositivo n.
3) e da RE 1 (dispositivo n. 4). Ha infine ripartito le spese processuali di
fr. 2'870.– per metà ponendole a loro carico, compensando le ripetibili
(dispositivo n. 5).
D. Con reclamo 8 gennaio
2021 RE 1 chiede la riforma dei dispositivi n. 4 e n. 5 nel senso di ammetterlo
al beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza dell’avv. PA 1.
L’interessato postula il gratuito patrocinio anche in sede di reclamo, chiedendo
che la remunerazione del patrocinatore sia fissata in fr. 906.30 (fr. 765.– di
onorario, per 4 ore e 15 minuti di lavoro, fr. 76.50 di spese e fr. 64.80 di
IVA).
Non sono state raccolte
osservazioni.
E. Il reclamo 7 gennaio
2021 proposto da CO 1 avverso il diniego di gratuito patrocinio è oggetto di
odierno separato giudizio (inc. n. 13.2021.3/4).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art. 248 lett.
a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione
giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
stata notificata il 28 dicembre 2020 ed è pervenuta l’indomani al reclamante.
Rimesso alla posta l’8 gennaio 2021, ultimo giorno utile, il gravame è quindi
tempestivo e ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
2.1
Il Pretore aggiunto ha
ritenuto entrambi i coniugi in grado di sopperire alle spese di causa,
considerato che il marito aveva dichiarato di abitare ancora nell’appartamento
coniugale ed in conseguenza beneficiava di una disponibilità mensile di fr.
323.–, mentre la moglie aveva un reddito di fr. 4'415.– a fronte di un fabbisogno
di fr. 2'652.–, da cui un’eccedenza mensile di fr. 1'763.–. In entrambi i casi ha
quindi respinto le istanze di gratuito patrocinio.
2.2
Per il reclamante la
decisione è arbitraria in quanto emana da un manifestamente errato accertamento
dei fatti e una conseguente errata applicazione del diritto.
3.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle
cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
3.1
È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128.
I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15.
segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book al 1° febbraio 2019,
n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
4.
Alla base della
convenzione omologata con la decisione qui impugnata vi è l’assetto concordato
in occasione dell’udienza 12 ottobre 2020, rapportato ai dati successivamente
aggiornati e documentati. In punto al reclamante il Pretore aggiunto ha
ritenuto un reddito netto senza imposte alla fonte di fr. 3'252.–. Il suo
fabbisogno è poi stato accertato in fr. 3'429.–, includendovi fr. 1'200.– di minimo
esistenziale, fr. 1'500.– stimati di pigione e spese accessorie, fr. 372.– di
cassa malati LAMal e LCA, fr. 84.– di assic. e RC auto, fr. 32.– di imposta
circolazione auto, fr. 225.– di leasing auto e fr. 16.– assic. ED e RC privata
(act. III pag. 2 e ordinanza 22 dicembre 2020 pag. 2). Era nondimeno da
considerare che per la permanenza nell’appartamento coniugale - rescisso con
effetto al 30 settembre 2020 - il reclamante aveva spuntato una riduzione del costo
dell’alloggio a fr. 1'000.– (fr. 750.– di pigione e fr. 250.– di spese
accessorie) nell’attesa dell’ingresso del nuovo inquilino e, per quanto lo
concerneva, di trovare una nuova sistemazione per fr. 1'500.– circa. Sicché ne
risultava un’eccedenza di fr. 323.– (fr. 3'252.– ./. fr. 2'929.–), a motivo di
cui il Pretore aggiunto gli ha negato il gratuito patrocinio.
4.1
A tale conclusione il
reclamante obietta di non possedere né sostanza né risparmi - fatto peraltro non
posto in discussione dal Pretore aggiunto - e che la citata disponibilità di
fr. 323.– è comunque puramente teorica e temporanea. Il contratto per
l’appartamento coniugale, in origine alla pigione mensile di fr. 1'900.–, era
appunto già stato disdetto e solo in via straordinaria ed inaspettata il
locatore aveva acconsentito al suo utilizzo previo pagamento di fr. 1'000.– mensili
fino a quando non fosse stato rilocato a terzi. La critica risulta pertinente. Lo
stesso primo giudice dà atto della provvisorietà della situazione, visto che nel
fabbisogno dell’interessato non ha di fatto computato la spesa mensile per
l’alloggio di fr. 1'000.– bensì quella di fr. 1'500.–, costo stimato e
presumibile per locare un appartamento di 2.5 locali vicino a moglie e figli.
E, sotto questo profilo, i dati finanziari considerati dal primo giudice
rilevano un ammanco di fr. 177.– (reddito di fr. 3'252.– ./. fabbisogno di fr.
3'429.–: sopra, consid. 4). Pertanto, nelle citate circostanze, sostenere che
il reclamante abbia margine sufficiente per estinguere tramite pagamenti rateali
il costo prevedibile del processo e del patrocinio entro l’arco di uno,
rispettivamente due anni (DTF 141 III 369 consid. 4.1; Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 117), non è certamente
realistico.
4.2
Non solo. Il reclamante
evidenzia anche come la disponibilità di fr. 323.– è comunque integralmente destinata
al mantenimento dei tre figli, cui egli deve versare mensilmente un contributo
alimentare di fr. 100.– ciascuno, importo meramente simbolico posto il fabbisogno
di fr. 1'090.– stabilito per ciascuno di essi. Ora, posto che nel frattempo il loro
fabbisogno mensile aggiornato è stato rivisto in fr. 1'114.– (cfr. ordinanza 22
dicembre 2020, pag. 2), giova qui evidenziare che, a titolo di mantenimento dei
figli, il fabbisogno mensile riconosciuto dal primo giudice al reclamante non prevede
alcuna voce di costo (sopra, consid. 4). Nondimeno, la convenzione omologata
dal Pretore aggiunto nel contesto della procedura di misure a protezione
dell’unione coniugale stabilisce in modo esplicito che “a partire dal mese
di novembre 2020 (compreso), e fintanto che il padre non stipulerà un nuovo
contratto di locazione, lo stesso verserà, anticipatamente entro il 10 di ogni
mese, nelle mani della madre i seguenti contributi di mantenimento (comprensivo
del contributo di accudimento) per i figli: CHF 100.00 oltre gli AF se da lui
percepiti per __________, CHF 100.00 oltre gli AF se da lui percepiti per __________,
CHF 100.00 oltre gli AF se da lui percepiti per __________.” (decisione
impugnata, pag. 4 dispositivo n. 2 ad 4). Di modo che, risulta a ben vedere
evidente che l’eccedenza mensile di fr. 323.– in capo al reclamante, per quanto
data, sarebbe comunque incontestabilmente assorbita dai suoi obblighi di mantenimento
verso i figli.
4.3
Tutto ciò considerato, nella
misura in cui ha ritenuto che, a fronte di una pretesa disponibilità mensile di
fr. 323.–, il reclamante era in grado di sopperire alle spese della causa, il
Pretore aggiunto è incorso in un manifestamente errato accertamento dei fatti.
Il reclamo fondato deve quindi essere accolto, con conseguente riforma del
giudizio impugnato nel senso che il reclamante va posto al beneficio del
gratuito patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. PA 1, __________.
5.
Il reclamante
insorge anche avverso il dispositivo su spese e ripetibili della sentenza
impugnata chiedendo di essere dispensato dal pagamento delle spese. L’ammissione
al gratuito patrocinio comporta la necessità di adeguare e completare il citato
dispositivo così come richiesto, ponendo le spese processuali a carico dello
Stato del Cantone Ticino. Il gravame, risulta fondato anche da questo punto di
vista.
6.
Il Pretore aggiunto,
respinta la richiesta di gratuito patrocinio, non si è determinato sulla remunerazione
dovuta al patrocinatore del reclamante. A garanzia del doppio grado di
giurisdizione, spetta al giudice di primo grado procedere per la prima volta
alla tassazione della nota professionale che l’avv. PA 1 avrà cura di
trasmettere alla Pretura.
7.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 200.– giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico
dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106
CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino
incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore
legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il
gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Al reclamante, che esce
vittorioso davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata
indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19
dicembre 2007 (Rtar). Nel caso concreto un’indennità di fr. 750.– remunera all’incirca
3.
ore di lavoro (quanto quelle riconosciute al patrocinatore legale della
reclamante nella parallela procedura di reclamo: inc. n. 13.2021.3/4) più che congrue
tanto per lo studio quanto per la redazione del reclamo, le cui pertinenti
censure sono state esposte in poco più di 2 pagine. L’importo risulta corretto
anche a fronte di una tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar), di fr. 54.– di
spese (art. 6 Rtar) e dell’IVA al 7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar).
Questo rende priva d’oggetto
la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.
8.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 8 gennaio 2021 di RE
1.
è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 4 e n. 5 della decisione 24
dicembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. n.
SO.2020.1938) sono così riformati:
“3. [nuovo]
4.
L’istanza
di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio, comprensivo del gratuito
patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1, __________, è accolta.
§. RE
1.
è avvertito che sarà tenuto a rifondere allo Stato del Cantone Ticino gli
importi da quest’ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il
miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo.
5.
Le
spese processuali di fr. 2'870.– (comprensive dei costi per l’ascolto dei figli
di fr. 1'170.–) sono a carico dei coniugi in ragione di ½ ciascuno.
5.1
[nuovo]
5.2
La
quota parte di fr. 1'435.– dovuta da RE 1 è posta a carico dello Stato del
Cantone Ticino.”
2.
La domanda di
gratuito patrocinio per il reclamo 8 gennaio 2021 di RE 1 è dichiarata priva
d’oggetto.
3.
Le spese processuali
per il reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico dello Stato del
Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 750.– a titolo di ripetibili.
4.
Notificazione
(unitamente al reclamo 8 gennaio 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione
- Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6;
- Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art.
116.
LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia
con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).