13.2021.10
L'esistenza di un'acquiescenza, di una desistenza o di una transazione all'origine di uno stralcio può essere contestata solo con domanda di revisione, indipendentemente dalla natura del vizio (materiale o processuale) censurato
4 giugno 2021Italiano5 min
essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.10
13.2021.11
Lugano
4 giugno 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del
giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. DM.2020.131 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa in
data 21 marzo 2019 (domanda di divorzio comune con accordo completo) da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e
RE
2
e ora sul reclamo 3
febbraio 2021 di RE 1 contro la decisione 29 gennaio 2021 con cui il Pretore ha
stralciato dai ruoli la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con richiesta comune 21
marzo 2019 RE 1 e RE 2 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio per
divorzio e l’omologazione della convenzione sugli effetti accessori.
Con istanza 20 maggio 2020
RE 1 ha postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio e la
nomina dell’avv. PA 1 quale suo patrocinatore.
Al dibattimento del 16
giugno 2020 RE 2 ha anch’egli postulato di essere posto al beneficio del
gratuito patrocinio.
Fatti
B. Con sentenza 26
gennaio 2021 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e omologato la
convenzione sugli effetti accessori, ha accolto le istanze di gratuito
patrocinio di RE 1 (dispositivo pto 4), e di RE 2 (dispositivo pto 5), ponendo
le spese di fr. 2400.- a carico delle parti in ragione di metà per ciascuno
(dispositivo pto 6) e per essi - al beneficio del gratuito patrocinio - a
carico dello Stato, compensate le ripetibili.
C. In data 28 gennaio
2021 l’avv. PA 1 ha inviato alla Pretura la sua nota d’onorario per le
prestazioni a favore di RE 1, per complessivi fr. 3002.40.
Con decisione 29
gennaio 2021 il Pretore ha stralciato per desistenza l’istanza di RE 1 di
essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA
1.
D. Con reclamo 3
febbraio 2021 RE 1 chiede l’annullamento della decisione di stralcio e la
tassazione della nota d’onorario 28 gennaio 2021 dell’avv. PA 1. Essa chiede
pure di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.
Considerato
in diritto: 1. Un decreto di stralcio per
intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) ha
natura meramente dichiarativa e, in quanto tale, non è impugnabile. Unicamente
il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo in
virtù dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2).
L’esistenza di un’acquiescenza,
di una desistenza o di una transazione all’origine dello stralcio di una causa
può essere contestata solo con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c
CPC), e ciò indipendentemente dalla natura del vizio - materiale o processuale
- censurato (DTF 139 III 134 consid. 1.3).
Considerandi
2.
Nel caso di cui
trattasi la reclamante non impugna il dispositivo sulle spese e le ripetibili
ma la decisione di stralcio come tale, contestando che vi sia stata desistenza
da parte sua. La contestazione dell’esistenza di una desistenza può però
unicamente formare oggetto di una domanda di revisione giusta l’art. 328 cpv. 1
lett. c CPC. L’erronea indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto
stesso non è suscettibile di fondare una competenza che il CPC non prevede. Il
reclamo è quindi inammissibile.
3.
La richiesta di
gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Stante il presente
giudizio di inammissibilità, il gravame non presentava sin dall’inizio
probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b. CPC).
4.
La procedura di
reclamo contro la decisione di stralcio della domanda di gratuito patrocinio
non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid.
6). Le spese processuali, fissate in fr. 100.- in applicazione degli art. 2
cpv. 1 LTG (considerando il valore, la natura e la complessità della causa) e
14.
LTG (ovvero una tassa di giustizia tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le
decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC).
5.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b. cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia 1. Il reclamo è inammissibile.
2.
L’istanza di
gratuito patrocinio 3 febbraio 2021 di RE 1 è respinta.
3.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 100.-, sono poste a carico della reclamante. Non si
assegnano ripetibili.
4.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).