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Decisione

13.2021.10

L'esistenza di un'acquiescenza, di una desistenza o di una transazione all'origine di uno stralcio può essere contestata solo con domanda di revisione, indipendentemente dalla natura del vizio (materiale o processuale) censurato

4 giugno 2021Italiano5 min

essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.10

13.2021.11

Lugano

4 giugno 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del

giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2020.131 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa in

data 21 marzo 2019 (domanda di divorzio comune con accordo completo) da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e

RE

2

e ora sul reclamo 3

febbraio 2021 di RE 1 contro la decisione 29 gennaio 2021 con cui il Pretore ha

stralciato dai ruoli la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con richiesta comune 21

marzo 2019 RE 1 e RE 2 hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio per

divorzio e l’omologazione della convenzione sugli effetti accessori.

Con istanza 20 maggio 2020

RE 1 ha postulato di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio e la

nomina dell’avv. PA 1 quale suo patrocinatore.

Al dibattimento del 16

giugno 2020 RE 2 ha anch’egli postulato di essere posto al beneficio del

gratuito patrocinio.

Fatti

B. Con sentenza 26

gennaio 2021 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e omologato la

convenzione sugli effetti accessori, ha accolto le istanze di gratuito

patrocinio di RE 1 (dispositivo pto 4), e di RE 2 (dispositivo pto 5), ponendo

le spese di fr. 2400.- a carico delle parti in ragione di metà per ciascuno

(dispositivo pto 6) e per essi - al beneficio del gratuito patrocinio - a

carico dello Stato, compensate le ripetibili.

C. In data 28 gennaio

2021 l’avv. PA 1 ha inviato alla Pretura la sua nota d’onorario per le

prestazioni a favore di RE 1, per complessivi fr. 3002.40.

Con decisione 29

gennaio 2021 il Pretore ha stralciato per desistenza l’istanza di RE 1 di

essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinatore nella persona dell’avv. PA

1.

D. Con reclamo 3

febbraio 2021 RE 1 chiede l’annullamento della decisione di stralcio e la

tassazione della nota d’onorario 28 gennaio 2021 dell’avv. PA 1. Essa chiede

pure di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.

Considerato

in diritto: 1. Un decreto di stralcio per

intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) ha

natura meramente dichiarativa e, in quanto tale, non è impugnabile. Unicamente

il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo in

virtù dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2).

L’esistenza di un’acquiescenza,

di una desistenza o di una transazione all’origine dello stralcio di una causa

può essere contestata solo con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c

CPC), e ciò indipendentemente dalla natura del vizio - materiale o processuale

- censurato (DTF 139 III 134 consid. 1.3).

Considerandi

2.

Nel caso di cui

trattasi la reclamante non impugna il dispositivo sulle spese e le ripetibili

ma la decisione di stralcio come tale, contestando che vi sia stata desistenza

da parte sua. La contestazione dell’esistenza di una desistenza può però

unicamente formare oggetto di una domanda di revisione giusta l’art. 328 cpv. 1

lett. c CPC. L’erronea indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto

stesso non è suscettibile di fondare una competenza che il CPC non prevede. Il

reclamo è quindi inammissibile.

3.

La richiesta di

gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. Stante il presente

giudizio di inammissibilità, il gravame non presentava sin dall’inizio

probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b. CPC).

4.

La procedura di

reclamo contro la decisione di stralcio della domanda di gratuito patrocinio

non è, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid.

6). Le spese processuali, fissate in fr. 100.- in applicazione degli art. 2

cpv. 1 LTG (considerando il valore, la natura e la complessità della causa) e

14.

LTG (ovvero una tassa di giustizia tra fr. 100.- e fr. 10'000.- per le

decisioni su reclamo), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC).

5.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b. cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia 1. Il reclamo è inammissibile.

2.

L’istanza di

gratuito patrocinio 3 febbraio 2021 di RE 1 è respinta.

3.

Le spese processuali

del reclamo, fissate in fr. 100.-, sono poste a carico della reclamante. Non si

assegnano ripetibili.

4.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).