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Decisione

13.2021.100

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 marzo 2024Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con decisione 24

novembre 2015 il Pretore aggiunto ha posto l’attrice al beneficio del gratuito

patrocinio con nomina dell’avv. RE 1 quale patrocinatore.

Con scritto 8 luglio 2021

l’avv. RE 1 ha comunicato alla Pretura di non più rappresentare PI 1.

Con scritto 28 luglio 2021

l’avv. PA 1 ha comunicato alla Pretura di aver assunto il mandato di patrocinio

di PI 1, postulando che l’attrice sia posta al beneficio del gratuito

patrocinio con il nuovo patrocinatore.

C. Con decisione 4

agosto 2021 il Pretore aggiunto ha revocato la decisione di ammissione al

gratuito patrocinio 24 novembre 2015 con cui aveva nominato l’avv. RE 1 quale

patrocinatore dell’attrice (punto 1 del dispositivo). Ha poi accolto la domanda

di gratuito patrocinio 28 luglio 2021 di PI 1 con nomina dell’avv. PA 1 quale

patrocinatore d’ufficio (punto 2 del dispositivo).

D. Con reclamo 18 agosto

2021 l’avv. RE 1 insorge contro la precitata decisione chiedendone l’annullamento

limitatamente al punto 1 del dispositivo.

La controparte non è stata

chiamata a esprimersi sul reclamo.

E. L’incarto OR.2015.9

ha potuto essere stato trasmesso a questa Camera solo il 19 febbraio 2024

essendo prima indisponibile perché presso il perito.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio

è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3

prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2

CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il giorno 10 agosto 2021, sicché il reclamo, rimesso

alla posta il 18 agosto 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Il diritto

all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönlicher

Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che

adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari

e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del

Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio

2005). A differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può

insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega, rispettivamente

revoca il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi

eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla

base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 121; Bühler,

Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121; Huber in Brunner/Gasser/ Schwander,

Schweizerische ZPO, 2a ed. 2016, n. 6 ad art

121; Oberhammer, Schweizerische

Zivilprozessordnung, 3a ed. 2021; n. 1 ad art.

121.

CPC).

3.1

Il reclamante non sostanzia

l’esistenza di circostanze eccezionali che gli consentano di insorgere a titolo

personale contro la decisione di revoca del gratuito patrocinio. Segnatamente

non costituisce circostanza eccezionale il fatto che al patrocinatore attivo in

regime di gratuito patrocinio è riconosciuta la legittimazione di impugnare la

decisione di tassazione della sua nota d’onorario.

In difetto della

legittimazione a ricorrere in capo all’insorgente il reclamo è quindi

inammissibile.

4.

Le spese

processuali, fissate in fr. 250.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico del reclamante,

soccombente. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di

gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non

essendo state chieste osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo 18 agosto

2021.

dell’avv. RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 250.- sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

di fr. 946'351.-, contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni con i limiti dell’art. 93 LTF.