13.2021.100
Il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale. Il patrocinatore non è legittimato a ricorrere contro la decisione che nega o revoca il gratuito patrocinio al suo assistito, a meno che concorrano casi eccezionali che vanno debitamente sostanziati.
21 marzo 2024Italiano5 min
2021 l’avv. RE 1 insorge contro la precitata decisione chiedendone l’annullamento
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.100
Lugano
21 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
Olgiati
e Giamboni
cancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2015.9 della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con petizione 11 marzo 2015 da
PI
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
PI
2
patrocinato
dall’ PA 2
e ora sul reclamo 18
agosto 2021 dell’avv. RE 1 contro la decisione 4 agosto 2021 con cui il Pretore
aggiunto ha revocato a PI 1 il beneficio del gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 11 marzo 2015
PI 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 946'351.- oltre
accessori a titolo di risarcimento del danno, postulando altresì di essere
posta al beneficio del gratuito patrocinio.
Con risposta 11 novembre
2015 la parte convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.
Fatti
B. Con decisione 24
novembre 2015 il Pretore aggiunto ha posto l’attrice al beneficio del gratuito
patrocinio con nomina dell’avv. RE 1 quale patrocinatore.
Con scritto 8 luglio 2021
l’avv. RE 1 ha comunicato alla Pretura di non più rappresentare PI 1.
Con scritto 28 luglio 2021
l’avv. PA 1 ha comunicato alla Pretura di aver assunto il mandato di patrocinio
di PI 1, postulando che l’attrice sia posta al beneficio del gratuito
patrocinio con il nuovo patrocinatore.
C. Con decisione 4
agosto 2021 il Pretore aggiunto ha revocato la decisione di ammissione al
gratuito patrocinio 24 novembre 2015 con cui aveva nominato l’avv. RE 1 quale
patrocinatore dell’attrice (punto 1 del dispositivo). Ha poi accolto la domanda
di gratuito patrocinio 28 luglio 2021 di PI 1 con nomina dell’avv. PA 1 quale
patrocinatore d’ufficio (punto 2 del dispositivo).
D. Con reclamo 18 agosto
2021 l’avv. RE 1 insorge contro la precitata decisione chiedendone l’annullamento
limitatamente al punto 1 del dispositivo.
La controparte non è stata
chiamata a esprimersi sul reclamo.
E. L’incarto OR.2015.9
ha potuto essere stato trasmesso a questa Camera solo il 19 febbraio 2024
essendo prima indisponibile perché presso il perito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio
è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3
prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2
CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante il giorno 10 agosto 2021, sicché il reclamo, rimesso
alla posta il 18 agosto 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Il diritto
all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönlicher
Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che
adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari
e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del
Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio
2005). A differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può
insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega, rispettivamente
revoca il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi
eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla
base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a
ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 2 ad art. 121; Bühler,
Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121; Huber in Brunner/Gasser/ Schwander,
Schweizerische ZPO, 2a ed. 2016, n. 6 ad art
121; Oberhammer, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 3a ed. 2021; n. 1 ad art.
121.
CPC).
3.1
Il reclamante non sostanzia
l’esistenza di circostanze eccezionali che gli consentano di insorgere a titolo
personale contro la decisione di revoca del gratuito patrocinio. Segnatamente
non costituisce circostanza eccezionale il fatto che al patrocinatore attivo in
regime di gratuito patrocinio è riconosciuta la legittimazione di impugnare la
decisione di tassazione della sua nota d’onorario.
In difetto della
legittimazione a ricorrere in capo all’insorgente il reclamo è quindi
inammissibile.
4.
Le spese
processuali, fissate in fr. 250.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico del reclamante,
soccombente. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di
gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non
essendo state chieste osservazioni.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo 18 agosto
2021.
dell’avv. RE 1 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
di fr. 250.- sono poste a carico del reclamante.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
di fr. 946'351.-, contro la presente
sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni con i limiti dell’art. 93 LTF.