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Decisione

13.2021.100

Il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale. Il patrocinatore non è legittimato a ricorrere contro la decisione che nega o revoca il gratuito patrocinio al suo assistito, a meno che concorrano casi eccezionali che vanno debitamente sostanziati.

21 marzo 2024Italiano5 min

2021 l’avv. RE 1 insorge contro la precitata decisione chiedendone l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.100

Lugano

21 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

Olgiati

e Giamboni

cancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2015.9 della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con petizione 11 marzo 2015 da

PI

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

PI

2

patrocinato

dall’ PA 2

e ora sul reclamo 18

agosto 2021 dell’avv. RE 1 contro la decisione 4 agosto 2021 con cui il Pretore

aggiunto ha revocato a PI 1 il beneficio del gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 11 marzo 2015

PI 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 946'351.- oltre

accessori a titolo di risarcimento del danno, postulando altresì di essere

posta al beneficio del gratuito patrocinio.

Con risposta 11 novembre

2015 la parte convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.

Fatti

B. Con decisione 24

novembre 2015 il Pretore aggiunto ha posto l’attrice al beneficio del gratuito

patrocinio con nomina dell’avv. RE 1 quale patrocinatore.

Con scritto 8 luglio 2021

l’avv. RE 1 ha comunicato alla Pretura di non più rappresentare PI 1.

Con scritto 28 luglio 2021

l’avv. PA 1 ha comunicato alla Pretura di aver assunto il mandato di patrocinio

di PI 1, postulando che l’attrice sia posta al beneficio del gratuito

patrocinio con il nuovo patrocinatore.

C. Con decisione 4

agosto 2021 il Pretore aggiunto ha revocato la decisione di ammissione al

gratuito patrocinio 24 novembre 2015 con cui aveva nominato l’avv. RE 1 quale

patrocinatore dell’attrice (punto 1 del dispositivo). Ha poi accolto la domanda

di gratuito patrocinio 28 luglio 2021 di PI 1 con nomina dell’avv. PA 1 quale

patrocinatore d’ufficio (punto 2 del dispositivo).

D. Con reclamo 18 agosto

2021 l’avv. RE 1 insorge contro la precitata decisione chiedendone l’annullamento

limitatamente al punto 1 del dispositivo.

La controparte non è stata

chiamata a esprimersi sul reclamo.

E. L’incarto OR.2015.9

ha potuto essere stato trasmesso a questa Camera solo il 19 febbraio 2024

essendo prima indisponibile perché presso il perito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio

è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3

prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2

CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il giorno 10 agosto 2021, sicché il reclamo, rimesso

alla posta il 18 agosto 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

2.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Il diritto

all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönlicher

Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che

adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari

e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del

Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio

2005). A differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può

insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega, rispettivamente

revoca il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi

eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla

base della sua mancata nomina a patrocinatore d’ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a

ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 2 ad art. 121; Bühler,

Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121; Huber in Brunner/Gasser/ Schwander,

Schweizerische ZPO, 2a ed. 2016, n. 6 ad art

121; Oberhammer, Schweizerische

Zivilprozessordnung, 3a ed. 2021; n. 1 ad art.

121.

CPC).

3.1

Il reclamante non sostanzia

l’esistenza di circostanze eccezionali che gli consentano di insorgere a titolo

personale contro la decisione di revoca del gratuito patrocinio. Segnatamente

non costituisce circostanza eccezionale il fatto che al patrocinatore attivo in

regime di gratuito patrocinio è riconosciuta la legittimazione di impugnare la

decisione di tassazione della sua nota d’onorario.

In difetto della

legittimazione a ricorrere in capo all’insorgente il reclamo è quindi

inammissibile.

4.

Le spese

processuali, fissate in fr. 250.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su

reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) sono poste a carico del reclamante,

soccombente. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di

gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non

essendo state chieste osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo 18 agosto

2021.

dell’avv. RE 1 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 250.- sono poste a carico del reclamante.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

di fr. 946'351.-, contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni con i limiti dell’art. 93 LTF.