Lexipedia

Decisione

13.2021.101

Condono delle spese processuali

19 gennaio 2022Italiano5 min

13.2021.101

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

13.2021.101

Lugano

19 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 28

giugno 2021 di

IS

1

patrocinato dall’ PA 1

chiedente il condono

delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo di cui

all’inc. n. 13.2020.93, emessa il 15 gennaio 2021 dalla terza Camera civile del

Tribunale d’appello;

ritenuto

in fatto e in diritto: che con decisione 15 gennaio

2021 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il

reclamo 26 agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 24 luglio 2020 con cui il

Pretore aveva respinto la sua istanza di gratuito patrocinio (inc. n. OR.2020.3

della Pretura di Locarno-Città);

che, contestualmente,

questa Camera ha posto a carico del reclamante le relative spese processuali di

fr. 300.–;

che in data 28 giugno 2021,

inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha

chiesto il condono delle spese poste a suo carico con la menzionata sentenza;

che l’UIPA ha trasmesso la

richiesta a questa Camera;

che la dilazione

(posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono

Considerandi

(rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali

giusta l’art. 112 CPC sono possibili una volta chiusa la procedura;

che l’art. 112 CPC conferisce

una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle spese

processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;

che, laddove mancano

specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che nel Cantone Ticino sia

l’autorità che ha fissato le spese processuali a essere competente per

deciderne il condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45),

nel caso concreto quindi la III CCA;

che il condono esige la

prova di uno stato di indigenza permanente in senso stretto, che è dato se,

prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche

redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte

alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 112), esponendolo a

un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima

prospettiva di miglioramento economico (Tappy,

in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad

art. 112);

che il richiedente non va,

infatti, favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio

– assoggettato per legge all’obbligo di rimborso (art. 123 CPC) –

permettendogli di aggirare un precedente diniego di quell’aiuto;

che la domanda di condono

di IS 1 non è stata motivata, ma verosimilmente fonda sulle sue attuali asseritamente

precarie condizioni economiche;

che va

ricordato che la domanda di gratuito patrocinio presentata nella procedura di

reclamo davanti a questa Camera – che per finire ha condotto alla decisione 15

gennaio 2021 – è stata respinta per tardività dell’impugnativa, ritenuto

comunque che anche nel merito il gravame sarebbe stato respinto per carente

motivazione (sentenza III CCA 15 gennaio 2021, inc. 13.2020.93/96), e senza

peraltro che fossero ravvisati motivi per soprassedere al prelievo di spese

processuali;

che il solo fatto che IS 1

possa attualmente versare in precarie condizioni economiche non basta per

rendere verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare a

lungo termine;

che, in assenza di altri

elementi, nulla comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale

da giustificare il condono delle spese processuali, sicché la richiesta è da

respingere;

che eccezionalmente si

prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura;

che la domanda di condono

non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda 28 giugno 2021 di IS

1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la

sentenza 15 gennaio 2021 della III CCA è respinta.

2. Non si prelevano

spese processuali.

3. Notificazione:

- ;

-

.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché

il valore di causa è di fr. 300.–, contro la presente sentenza è dato ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).