13.2021.101
Condono delle spese processuali
19 gennaio 2022Italiano5 min
13.2021.101
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
13.2021.101
Lugano
19 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 28
giugno 2021 di
IS
1
patrocinato dall’ PA 1
chiedente il condono
delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo di cui
all’inc. n. 13.2020.93, emessa il 15 gennaio 2021 dalla terza Camera civile del
Tribunale d’appello;
ritenuto
in fatto e in diritto: che con decisione 15 gennaio
2021 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il
reclamo 26 agosto 2020 di RE 1 contro la decisione 24 luglio 2020 con cui il
Pretore aveva respinto la sua istanza di gratuito patrocinio (inc. n. OR.2020.3
della Pretura di Locarno-Città);
che, contestualmente,
questa Camera ha posto a carico del reclamante le relative spese processuali di
fr. 300.–;
che in data 28 giugno 2021,
inviata all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), IS 1 ha
chiesto il condono delle spese poste a suo carico con la menzionata sentenza;
che l’UIPA ha trasmesso la
richiesta a questa Camera;
che la dilazione
(posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono
Considerandi
(rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali
giusta l’art. 112 CPC sono possibili una volta chiusa la procedura;
che l’art. 112 CPC conferisce
una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle spese
processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;
che, laddove mancano
specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che nel Cantone Ticino sia
l’autorità che ha fissato le spese processuali a essere competente per
deciderne il condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45),
nel caso concreto quindi la III CCA;
che il condono esige la
prova di uno stato di indigenza permanente in senso stretto, che è dato se,
prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche
redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte
alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 112), esponendolo a
un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima
prospettiva di miglioramento economico (Tappy,
in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad
art. 112);
che il richiedente non va,
infatti, favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio
– assoggettato per legge all’obbligo di rimborso (art. 123 CPC) –
permettendogli di aggirare un precedente diniego di quell’aiuto;
che la domanda di condono
di IS 1 non è stata motivata, ma verosimilmente fonda sulle sue attuali asseritamente
precarie condizioni economiche;
che va
ricordato che la domanda di gratuito patrocinio presentata nella procedura di
reclamo davanti a questa Camera – che per finire ha condotto alla decisione 15
gennaio 2021 – è stata respinta per tardività dell’impugnativa, ritenuto
comunque che anche nel merito il gravame sarebbe stato respinto per carente
motivazione (sentenza III CCA 15 gennaio 2021, inc. 13.2020.93/96), e senza
peraltro che fossero ravvisati motivi per soprassedere al prelievo di spese
processuali;
che il solo fatto che IS 1
possa attualmente versare in precarie condizioni economiche non basta per
rendere verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare a
lungo termine;
che, in assenza di altri
elementi, nulla comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale
da giustificare il condono delle spese processuali, sicché la richiesta è da
respingere;
che eccezionalmente si
prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura;
che la domanda di condono
non pone questioni di principio ed è pertanto evasa dalla Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda 28 giugno 2021 di IS
1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la
sentenza 15 gennaio 2021 della III CCA è respinta.
2. Non si prelevano
spese processuali.
3. Notificazione:
- ;
-
.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché
il valore di causa è di fr. 300.–, contro la presente sentenza è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).