13.2021.102
La cessione di una pretesa a terzi tesa ad eludere la prestazione di una cauzione per spese ripetibili va interpretata in modo restrittivo ritenuto il divieto di simulazione e di abuso di diritto
18 gennaio 2022Italiano13 min
giugno 2021 l’attrice ha contestato i presupposti per la prestazione della cauzione
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.102
Lugano
18 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico per statuire nella causa inc. n. OR.2021.63 (procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 13 aprile 2021 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 24
agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 13 luglio 2021 con cui il Pretore le ha
imposto il pagamento di una cauzione per spese ripetibili di fr. 1'000'000.–;
ritenuto
in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione
ad agire, con petizione 13 aprile 2021 presentata innanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano, RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di USD 56'000'000.–
(fr. 55'464'900.– al cambio valido il 29 settembre 2019) oltre interessi del 5%
a far tempo dal 23 novembre 2006, insieme al rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ spiccato
dall’Ufficio di esecuzione di Basilea Città.
La pretesa era stata
oggetto della causa giudiziaria promossa da __________ SpA (già __________ Srl)
stralciata dal ruolo il 18 ottobre 2018 per mancato pagamento dell’anticipo
delle spese processuali. Nel 2019 __________ SpA le aveva ceduto la pretesa individuata
nel presunto danno patrimoniale patito in punto al progetto immobiliare e
turistico __________ in __________, danno ricondotto ad una mancata diligente
esecuzione del mandato affidato a CO 1 e sua conseguente intempestiva
rescissione.
Fatti
B. Con istanza 30 aprile
2021 CO 1 ha chiesto, previa sospensione della procedura, la condanna di RE 1
alla prestazione a suo favore di una cauzione per spese ripetibili di almeno
fr. 1'000'000.–, oltre alla sospensione immediata della procedura fino a
prestazione della medesima.
C. Con osservazioni 2
giugno 2021 l’attrice ha contestato i presupposti per la prestazione della cauzione
per spese ripetibili oltre all’opportunità di sospendere la procedura. Nondimeno,
fino a definizione della cauzione ha a sua volta chiesto di sospendere il
termine assegnatole per pagare l’anticipo di fr. 37'500.– delle spese
processuali. In via subordinata ha inoltre chiesto che l’importo della cauzione
non ecceda fr. 350'000.– pagabile in 10 rate, ovvero l’indennità per ripetibili
già riconosciuta a CO 1 con il decreto di stralcio 18 ottobre 2018.
D. I rispettivi
antitetici punti di vista in punto alla cauzione sono stati ribaditi con
replica spontanea 8 giugno 2021 da CO 1 e duplica spontanea 15 giugno 2021 da RE
1.
E. Con decisione 13
luglio 2021 il Pretore ha disposto a carico di RE 1 la prestazione di una
cauzione per spese ripetibili di fr. 1'000'000.– entro un termine di 30 giorni,
riservato l’art. 101 cpv. 3 CPC, e sospeso il procedimento fino alla sua prestazione
o decisione contraria in seconda istanza.
F. Con reclamo 24 agosto
2021, previa concessione dell’effetto sospensivo, RE 1 chiede ora di annullare
questa decisione. In via subordinata chiede che la cauzione sia fissata in fr.
350'000.–.
La richiesta di effetto
sospensivo è stata respinta da questa Camera con decisione 31 agosto 2021.
La controparte non è stata
invitata a formulare osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione processuale
qui in esame è una disposizione ordinatoria processuale in materia di
prestazione della cauzione ai sensi degli art. 99 e segg. CPC, la quale, in
applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48
lett. c cifra 1 LOG è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Il giudizio impugnato è
pervenuto alla reclamante il 14 luglio 2021 (tracciamento degli invii; doc. B
al reclamo). Trattandosi di procedura ordinaria, poste le ferie giudiziarie
estive tra il 15 luglio e il 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), il
gravame rimesso alla posta il 24 agosto 2021 risulta tempestivo e, da questo
punto di vista, ammissibile.
2.
La reclamante
compiega al suo reclamo l’estratto del registro delle imprese della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, datato 28 luglio 2021 e
riferito alla società __________ SpA (doc. D al reclamo) e la copia di una
dichiarazione giurata (affidavit) 19 luglio 2021 rilasciata dal rappresentante
legale della reclamante medesima (doc. E al reclamo). I documenti prodotti per
la prima volta innanzi a questa Camera sono tuttavia nuovi e come tali
inammissibili in virtù del divieto sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC.
3.
L’art. 320 CPC
dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
4.
Giusta l’art. 99
CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili
se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente,
segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso
una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni
(lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una
precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle
ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).
4.1
Scopo della cauzione è quello
di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese
ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi
costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF
141.
III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire
Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC,
vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar,
2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von
Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a
ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in:
Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non
deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le
proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti
previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione
irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità
rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini,
op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von
Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice
è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad
art. 99; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
2a ed., 2013, § 16, n. 28).
4.2
Con riferimento alla
fattispecie prevista dall’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, il debito di spese
giudiziarie deve essere esigibile e riferirsi a precedenti procedure - in
Svizzera o all’estero - ormai concluse (Trezzini,
op. cit., n. 41 seg. ad art. 99; Rüegg/Rüegg,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 16 ad art. 99). Possono
anche riferirsi a procedure tra le stesse parti riguardanti la medesima
pretesa, quale ad esempio è la pregressa procedura di rigetto dell’opposizione
a cui fa seguito la causa di disconoscimento di debito (Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 99; Trezzini, op. cit., n. 43 ad art. 99 [versione e-book
#8 al 1° febbraio 2020, n. 44 e 45 ad art. 99] e relative citazioni). Al
riguardo non è necessaria un’incapacità a pagare, bastando anche solo che non
vi sia la volontà a provvedervi: il motivo del mancato pagamento non influisce
sull’obbligo di cauzione (Rüegg/Rüegg,
op. cit., n. 16 ad art. 99).
5.
La reclamante si
duole di “un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti”
rispettivamente di un “erroneo accertamento dei fatti”. In tal modo l’interessata
sembra nondimeno misconoscere che l’errato accertamento dei fatti è censurabile
nell’ambito del rimedio di diritto dell’appello (art. 310 lett. b CPC),
eventualità che qui non concorre (sopra, consid. 1) e che, sotto questo
profilo, il reclamo è proponibile limitatamente all’accertamento manifestamente
errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC). Le sue obiezioni vanno quindi e semmai
esaminate in quest’ottica.
5.1
Il Pretore ha rilevato che la
pretesa ceduta da __________ SpA era stata oggetto della vertenza giudiziaria
da quest’ultima promossa e poi stralciata per mancato pagamento dell’anticipo
delle spese. E poiché in capo a __________ SpA il presupposto della prestazione
di una cauzione per spese ripetibili giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC era
ancora attuale, la stessa non avendo fatto fronte agli oneri processuali in
quel contesto stabiliti, la cessione andava interpretata con rigore. In
particolare era da considerare che le cessioni fiduciarie di pretese a terzi
non soggetti a cauzione sottostavano al divieto di simulazione e abuso di
diritto, che la giurisprudenza ammetteva proprio quando queste stesse cessioni erano
finalizzate ad eludere l’obbligo di prestazione di una siffatta cauzione. In
concreto, in forza della sua sede in Italia, l’attrice beneficiava appunto dell’esenzione
dalle cauzioni in applicazione della Convenzione dell’Aia sulla procedura
civile del 1° marzo 1954. Sicché diventava essenziale una sua spiegazione oggettiva
e convincente circa le ragioni alla base dell’avvenuta cessione della pretesa -
di cui non vi era traccia nell’atto medesimo (doc. H) - e riguardo alla propria
solidità patrimoniale. L’attrice essendo venuta meno a queste incombenze, il
Pretore ha considerato abusiva la cessione e riconosciuto la pertinenza della
domanda di cauzione.
5.2
La reclamante gli obietta che
la cessione della pretesa era frutto di una libera trattativa tra sue società
ben distinte fra loro e a sé stanti, a comprova di cui vi erano le visure
camerali italiane di pubblico dominio e che concernevano lei (doc. 2) e la
cedente __________ SpA (doc. D e E annessi al reclamo), e che pertanto il debito
per oneri giudiziari imputabile a __________ SpA non lo si poteva ascrivere a
lei in qualità di cessionaria. L’argomento è tuttavia ai limiti del preteso.
Il Pretore non ha ritenuto
abusiva la cessione per il fatto che la reclamante, quale cessionaria, era in
qualche modo assimilabile alla società cedente, ma proprio perché quella
cessione prefiggeva il trasferimento appunto di una pretesa ad un soggetto
giuridico terzo - come tale distinto - legittimato a invocare l’esenzione dalla
prestazione di una cauzione in virtù della Convenzione dell’Aia sulla procedura
civile del 1° marzo 1954 senza indicare una specifica causa giuridica. Invano la
reclamante parla di libera trattativa tra privati. L’allegazione proposta per la
prima volta in sede di reclamo, risulta come tale inammissibile per effetto del
divieto sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC. A fronte poi di un concetto così vago
e generico, all’evidenza e quantomeno s’imponeva una ben più puntuale
collocazione giuridica, di cui però non vi è traccia. Pertanto non vi sarebbe
stato comunque modo di ritenere la conclusione del primo giudice alla stregua
di un accertamento manifestamente errato dei fatti, da cui l’inconsistenza del reclamo.
5.3
Soggiunge ancora la reclamante
di avere comprovato la propria solidità finanziaria, visto che il capitale
sociale di EUR 1'000.– era conforme al diritto italiano e che la propria
potenza economica era data dalla possibilità di emettere una o più note di
debito fino a concorrenza di EUR 100'000'000.– come risultava dalla relativa
visura camerale agli atti quale doc. 2. Ma una volta di più la critica sfiora
l’azzardo.
Il Pretore ha ritenuto che
l’interessata nulla aveva illustrato e dimostrato circa la sua situazione
economica. E, di fatto, se è vero che all’atto della sua costituzione il
capitale sociale di una società a responsabilità limitata può anche essere
stabilito in EUR 1'000.– (cfr. art. 2463 comma 4 CCit) è altresì vero che la
stessa risponde per le sue obbligazioni sociali limitatamente al suo patrimonio
(art. 2462 CCit). Ciò premesso, la possibilità di emettere note di debito, quand’anche
per un importo massimo di EUR 100'000'000.–, ancora non conforta l’esistenza concreta
di una liquidità finanziaria e di attivi. Come tale poi l’allegazione è pure in
questo caso nuova in quanto invocata solo davanti a questa Camera, da cui
l’inammissibilità della medesima per effetto dell’art. 326 cpv. 1 CPC. Basti in
aggiunta ancora rilevare che dal registro delle imprese risulta che la reclamante
è stata costituita il 1° luglio 2019 e iscritta l’indomani (doc. 2 nel
fascicolo act. II) a fronte di un atto di cessione stipulato il 6 agosto 2019. Mentre
l’attività societaria è iniziato il 12 maggio 2020 e l’iscrizione della facoltà
di emettere titoli di debito (doc. 2 nel fascicolo act. II) ha coinciso con
l’avvio il 19 giugno 2020 della pregressa procedura di conciliazione (inc. n.
CM.2020.331). Sicché pare a ben vedere di capire che la pretesa solidità
finanziaria debba ricondursi piuttosto al credito ceduto e che è tema della vertenza
giudiziaria che qui ci occupa. Motivo per cui, nemmeno in proposito l’esistenza
di un accertamento manifestamente errato dei fatti imputabile al Pretore
potrebbe dirsi sostanziata.
6.
Invano, infine, la reclamante
chiede in via subordinata la riduzione della cauzione a fr. 350'000.– da
pagarsi in 10 rate. Il Pretore ha stabilito in fr. 1'000'000.– la cauzione da
lei dovuta in applicazione dell’art. 11 del Regolamento sulle ripetibili del 19
dicembre 2007 Rtar posto un valore di causa di fr. 55'464'900.–. E, nel caso
che ci occupa, l’interessata non spiega né perché da questo invalso principio
ci si debba ora scostare né pretende che il relativo calcolo del Pretore sia
errato. Immotivato, anche su questo punto il reclamo si rivela così
inammissibile.
7.
Le spese processuali
per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in
considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2
cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello è tra fr. 100.– e fr. 10'000.–. Nel
caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 3'000.– e
sono poste a carico della reclamante risultata soccombente. Non si pone la
questione delle ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a
formulare osservazioni al reclamo.
8.
Il reclamo non pone
questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24 agosto 2021 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del reclamo, fissate in fr. 3'000.–, sono poste a carico di RE 1.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 24 agosto 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93
LTF.