13.2021.103
Esonero dalle spese processuali
18 gennaio 2022Italiano8 min
aprile 2020 RE 1 ha chiesto la condanna della CO 1 al pagamento di fr. 300'000.–,
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Incarto n.
13.2021.103
13.2021.104
Lugano
18 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2020.10 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione 9 aprile 2020 da
RE
1
contro
CO
1
rappr. dal RA 1
e
ora sul reclamo 26 agosto 2021 di RE 1 contro la decisione 16 agosto 2021 con
cui il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di esonero dalle spese di RE 1;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con petizione 9
aprile 2020 RE 1 ha chiesto la condanna della CO 1 al pagamento di fr. 300'000.–,
a titolo di “risarcimento di tutti i danni morali, esistenziali, patrimoniali e
non patrimoniali patiti e patiendi” o “per la somma maggiore o minore che verrà
riconosciuta”, oltre “ad una rivalutazione di interessi maturati e maturandi
pari al 10% dal saldo dovuto e rivalutazione monetaria dal giorno in cui si è
verificato l’evento dannoso (mese di agosto 2014) sino all’effettivo soddisfo”.
In via subordinata ha postulato l’ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio con designazione di un patrocinatore d’ufficio.
B. Con risposta 18
maggio 2020 la parte convenuta ha chiesto che la petizione sia respinta, e così
la domanda di gratuito patrocinio.
Con i successivi allegati
di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Con decisione 30
settembre 2020 il Pretore aggiunto, rilevato che la causa non presentava
possibilità di esito favorevole, ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio
di RE 1. Il reclamo 9 ottobre 2020 con cui essa ha chiesto l’annullamento della
decisione e che le fosse concesso il gratuito patrocinio è stato respinto da
questa Camera con decisione 11 gennaio 2021 (sentenza 13.2020.108/109 dell’11
gennaio 2021). Il ricorso 15 febbraio 2021 dell’interessata è poi stato respinto
dal Tribunale federale con sentenza 12 marzo 2021 (sentenza 2C_172/2021 del 12
marzo 2021).
D. In data 26 luglio
2021 il Pretore aggiunto ha assegnato a RE 1 un termine di 30 giorni per
versare l’importo di fr. 10'000.- quale anticipo delle spese di causa. Con
scritto 3 agosto 2021 RE 1 ha chiesto di essere esonerata dalle spese. La richiesta
è stata respinta con decisione 16 agosto 2021.
E. Con reclamo 26 agosto
2021 RE 1 insorge contro la precitata decisione chiedendo che, previa
concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, la decisione sia annullata e che
la Pretura proceda nella causa senza l’anticipo delle spese.
Essa postula altresì di
essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.
Il reclamo non è stato
notificato alla controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le decisioni in
materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art.
103.
CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art.
124.
CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) alla terza Camera
civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG).
La decisione impugnata è stata
notificata a RE 1 il 17 agosto 2021 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 26
agosto 2021 è tempestivo e, da questo punto vista, ammissibile.
2.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3.
Giusta l’art. 98 CPC
il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o
totale delle spese processuali presumibili e impartisce un termine per la sua
prestazione. Nel caso in oggetto la decisione impugnata con cui il primo
giudice ha assegnato alla procedente il termine per versare l’anticipo delle
spese giudiziarie è quindi fondato su una chiara base legale e, da questo punto
di vista, appare conforme al diritto.
3.1
Gli argomenti sollevati dalla
reclamante, e meglio la sua pretesa precaria situazione finanziaria, non sono
suscettibili di farla apparire errata. In effetti, come già noto alla
reclamante (sentenza 13.2020.49/50 dell’8 luglio 2020), l’eventuale situazione
d’indigenza non è da far valere mediante reclamo contro la richiesta di
anticipo delle spese, ritenuto che la parte priva di mezzi può chiedere di
essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 CPC), ciò che
comporta l’esenzione dal versamento dell’anticipo delle spese quando la domanda
è accolta (art. 118 CPC). Considerato che la richiesta di ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 era stata respinta e che in quella
procedura già si era tenuto conto delle sue precarie condizioni economiche, la
decisione di non esentarla dalle spese non presta il fianco a critiche. La
censura è infondata.
3.2
La reclamante fa valere un
accertamento manifestamente errato dei fatti rimproverando al primo giudice di
aver ritenuto che la decisione 11 gennaio 2021 della III CCA era rimasta
inimpugnata quando invece essa l’aveva dedotta al tribunale federale e comunque
non verteva sull’anticipo spese bensì sulla designazione del patrocinatore
d’ufficio. Lamenta poi che il primo giudice non ha tenuto conto della
documentazione da essa prodotta unitamente alla domanda di esonero 3 agosto
2021, che proverebbe il danno da essa fatto valere in causa.
Il primo giudice ha
ritenuto che la sentenza 11 gennaio 2021 di questa Camera sia rimasta
inimpugnata. Se non che, contro quella decisione RE 1 aveva inoltrato ricorso
al Tribunale federale. L’errato accertamento è tuttavia irrilevante, poiché con
sentenza 12 marzo 2021 l’alta Corte ha respinto il ricorso. Che poi la
menzionata sentenza trattasse della richiesta di gratuito patrocinio e non
dell’anticipo delle spese non è di nessun rilievo, e comunque non v’è al
proposito alcun accertamento errato dei fatti. Da tale circostanza comunque la
reclamante non può peraltro ricavare alcunché a suo favore. Il Pretore aggiunto,
rilevato che la domanda di gratuito patrocinio era stata respinta, ha ritenuto
verificate le condizioni per chiedere l’anticipo delle spese, le sue precarie
condizioni economiche essendo già state considerate in quella procedura. E per
la richiesta di anticipo delle spese egli neppure era tenuto a vagliare la
documentazione prodotta dalla reclamante con la domanda di esonero dalle spese
stesse sicché anche la pretesa violazione del divieto d’arbitrio cade nel vuoto.
3.3
La decisione impugnata non è
quindi il frutto di un’errata applicazione del diritto né emana da un
manifestamente errato accertamento dei fatti e il reclamo, la cui natura
abusiva non sfugge, è da respingere.
4.
La reclamante chiede
di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo. Per
l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo
(lett. b). In concreto, il reclamo in oggetto difettava sin dall’inizio della
probabilità di esito favorevole, sicché la domanda di gratuito patrocinio è
respinta.
5.
Le spese
processuali, fissate in fr. 300.-, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su
reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), vanno poste a carico della reclamante,
qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
6.
La presente
decisione rende priva d’oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al
reclamo.
7.
Il reclamo, manifestamente
abusivo e che non presenta questioni di principio, viene evaso da questa Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b
cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il
reclamo 26 agosto 2021 di RE 1 è respinto.
2.
Le
spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 300.– sono poste a carico della
reclamante.
3.
La
domanda di gratuito patrocinio 26 agosto 2021 di RE 1 è respinta.
4.
La
domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
5.
Notificazione
(unitamente al reclamo 26 agosto 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché
la causa ha quale oggetto una richiesta di risarcimento che si fonda sulla
LResp/TI, contro la presente decisione è dato il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 82 lett. a in relazione
con l’art. 85 cpv. 1 LTF) se è raggiunto il valore litigioso minimo di fr.
30'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia
dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).