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Decisione

13.2021.107

Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza. Il richiedente deve presentare spontaneamente in modo chiaro la propria situazione finanziaria, pena la reiezione della domanda

25 gennaio 2022Italiano21 min

l’istanza cautelare 2 giugno 2021 di RE 1, autorizzato la madre a trasferire a __________

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.107-110

Lugano

25 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.

n. CA.2021.50

(procedura cautelare - affido e divieto di trasferimento figlio) e inc. n.

CA.2021.57 (procedura cautelare - riduzione contributo alimentare figlio) promosse

innanzi la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord con istanze 2 giugno

2021 e 5 agosto 2021 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

e nella causa inc. n. DM.2021.2 (azione di divorzio unilaterale) promossa con petizione 15 gennaio 2021 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE

1

patrocinato

dall’ PA 1

e ora sul reclamo 2

settembre 2021 di RE 1 contro il dispositivo n. 4 e 5 della decisione 20 agosto

2021 (inc. n. CA.2021.50) e le due successive decisioni 23 agosto 2021 (inc. n.

CA.2021.57 e DM.2021.2), con cui il Pretore ha respinto le sue domande di

gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 (1974), cittadino

italiano, e CO 1 (1985), cittadina italiana, si sono uniti in matrimonio il 23

aprile 2013 a __________ (Italia). Dalla loro unione è nato __________. Sui rapporti

tra le parti si è già pronunciato il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord

con misure a tutela dell’unione coniugale, provvedimenti di protezione della

personalità chiesti dalla moglie e la trattenuta sul salario del padre del

contributo alimentare da lui dovuto per il figlio.

Fatti

B. Con petizione 15

gennaio 2021 CO 1 ha chiesto di sciogliere per divorzio il vincolo matrimoniale

e regolamentarne le conseguenze accessorie (inc. n. DM.2021.2). All’udienza di

conciliazione 8 febbraio 2021 RE 1 ha aderito al principio del divorzio e le

parti sono poi giunte ad una convenzione parziale sugli effetti accessori. RE 1

ha inoltre formulato domanda di concessione del gratuito patrocinio.

Il 26 febbraio 2021 la

moglie ha provveduto a motivare i punti rimasti litigiosi. Con la risposta 5

agosto 2021 il marito ha quindi formulato le proprie opposizioni e richieste,

fra cui la riduzione del contributo per il figlio, e ha ribadito poi la

richiesta del beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza legale

dell’avv. PA 1.

C. Con istanza 5 agosto

2021 RE 1 ha chiesto che il contributo per il figlio sia ridotto a fr. 150.–

mensili già in via cautelare (inc. n. CA.2021.57), postulando anche in questo

contesto il beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza legale

dell’avv. PA 1.

Al dibattimento del 18

agosto 2021 CO 1 ha argomentato la propria opposizione, mentre il marito ha

confermato la propria istanza. In esito all’udienza il Pretore ha quindi

statuito sui mezzi di prova per il procedimento cautelare.

D. Intanto, con istanza

(super) cautelare 2 giugno 2021 RE 1 ha chiesto di vietare a CO 1 di trasferire

il domicilio del figlio a __________ o altro luogo, con la comminatoria penale

dell’art. 292 CP, rivendicando in via subordinata l’affido e la custodia del

figlio (inc. n. CA.2021.50). Una sua prima domanda di gratuito patrocinio è

stata respinta in quanto immotivata con decisione 4 giugno 2021.

All’udienza di discussione

21 giugno 2021 RE 1 ha confermato l’istanza e presentato una nuova domanda di

gratuito patrocinio. CO 1 si è opposta a tali richieste di giudizio.

Raccolta la relazione

dell’ascolto del figlio disposta dal Pretore con ordinanza 22 giugno 2021,

l’istruttoria è stata chiusa il 29 luglio 2021. All’udienza per le arringhe

finali tenutasi il 18 agosto 2021 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di

vista e le proprie domande di giudizio.

E. Con decisione 20

agosto 2021 nell’ inc. n. CA.2021.50 (sopra, consid. D) il Pretore ha respinto

l’istanza cautelare 2 giugno 2021 di RE 1, autorizzato la madre a trasferire a __________

il domicilio del figlio e adeguato alla nuova situazione il vigente assetto in

punto alle relazioni e ai diritti di visita tra padre e figlio. Il Pretore ha anche

respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo n. 4), ponendo di

conseguenza a suo carico la tassa di giustizia di fr. 450.– con relative spese

di fr. 140.– e fr. 600.– di ripetibili dovute alla controparte (dispositivo n.

5).

Con successive separate

decisioni datate 23 agosto 2021 il Pretore ha inoltre respinto le domande di gratuito

patrocinio di RE 1 presentate nella procedura di merito del divorzio di cui

all’inc. n. DM.2021.2 (sopra, consid. B) e nella procedura cautelare di

riduzione del contributo alimentare a favore del figlio di cui all’inc. n.

CA.2021.57 (sopra, consid. C).

F. Con un unico reclamo datato

2 settembre 2021 RE 1 chiede ora di riformare il dispositivo n. 4 e 5 della decisione

20 agosto 2021 rispettivamente le due separate decisioni 23 agosto 2021, nel

senso di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, inclusi i costi di

rappresentanza dell’avv. PA 1 nelle tre citate procedure giudiziarie. Chiede pure

che analogo beneficio gli sia concesso in sede di reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni al reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Con un unico atto di

reclamo, RE 1 impugna le decisioni di diniego di gratuito patrocinio del 20

agosto 2021 (dispositivo n. 4 e 5) emessa nell’inc. n. CA.2021.50, 23 agosto

2021.

emessa nell’inc. n. DM.2021.2 e 23 agosto 2021 emessa nell’inc. n.

CA.2021.57. Ora, la motivazione addotta dal Pretore a sostegno del citato diniego

di gratuito patrocinio è sostanzialmente uguale per le tre decisioni. In

particolare le due decisioni 23 agosto 2021 menzionano in modo esplicito che

alla luce delle modalità con cui RE 1 aveva impostato le relative domande di

gratuito patrocinio, domande che richiamavano i dettagli contenuti in quella

presentata nell’inc. n. CA.2021.50, si giustificava riprendere l’argomentazione

già ritenuta nella pregressa decisione datata 20 agosto 2021. Si prescinde quindi

dal disgiungere il reclamo, che viene evaso con giudizio unico pur mantenendo

dispositivi separati e distinti.

2.

Giusta l’art. 121

CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il

gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile

del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1

LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art.

248.

lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine

d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

2.1

La decisione 20 agosto 2021

(inc. n. CA.2021.50) è pervenuta al reclamante il giorno 23 agosto 2021

(estratto tracciamento degli invii). Mentre le due decisioni 23 agosto 2021

(inc. n. DM.2021.2 e CA.2021.57) sono state recapitate al reclamante l’indomani,

24.

agosto 2021 (estratto tracciamento degli invii). Spedito il 2 settembre 2021

il reclamo risulta conseguentemente tempestivo e, da questo punto di vista,

senz’altro ammissibile.

2.2

Richiamata la procedura

sommaria, il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

4.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

4.1

È considerato indigente chi

non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia

(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF

128.

I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15.

segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio

2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

4.2

Non vi è un obbligo per il

giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio

per migliorare un’istanza incompleta o poco chiara: di conseguenza, se non fa

sufficientemente fronte ai suoi oneri processuali, in mancanza di sufficiente

specificazione oppure di prove volte a dimostrare la mancanza dei mezzi

finanziari necessari l’istanza può essere respinta (sentenza del Tribunale

federale 5A_549/2018 del 3 settembre 2018 consid. 4.2, 4A_44/2018 del 5 marzo

2018.

consid. 5.3 con rinvii; Trezzini,

op. cit., n. 19 ad art. 119, [versione e-book #8 aggiornata al 1°

febbraio 2020, n. 21 ad art. 119]).

4.3

Nemmeno il principio

inquisitorio limitato esonera il richiedente dal motivare la sua relativa

domanda, sicché sia resa verosimile la sua situazione finanziaria e

l’indigenza, ritenuto che il giudice non è tenuto a procedere a particolari

approfondimenti e accertamenti d’ufficio a meno che l’istanza risulti incerta o

non chiara (sentenza TF 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2, 5A_327/2017

del 2 agosto 2017 consid. 4; Colombini, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 6 e 15 ad

art. 119; Rüegg/Rüegg, in: Basler

Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 ad art. 119). E, ad ogni modo, un

eventuale obbligo di interpello non è finalizzato a superare negligenze

processuali delle parti, in particolare a facilitare il lavoro dell’avvocato che

patrocina il richiedente grazie ad una supervisione critica del giudice (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119

[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 22 ad art. 119]).

Sul reclamo contro il

dispositivo n. 4 e 5 della decisione 20 agosto 2021 nell’inc. n. CA.2021.50

5.

Il Pretore non ha

ritenuto credibili le allegazioni di RE 1 che, ad eccezione di un comprovato scoperto

di fr. 555.95 non risultava oberato di debiti, nonostante dichiarasse un

reddito netto di fr. 3'213.– mensili per rapporto a spese mensili di

complessivi fr. 4'270.–, ovvero fr. 3'470.– di uscite e fr. 800.– di contributo

alimentare per il figlio. Tutti gli altri debiti documentati erano in effetti a

carico di __________ SA. Nemmeno era dimostrata e chiara la pretesa

sublocazione da parte di quest’ultima società, e previo compenso di fr. 600.–,

di locali presso l’abitazione affittata dall’interessato per la pigione mensile

di fr. 2'300.–. Sicché, di fatto, era da ritenere che il reclamante non

accumulava debiti nonostante un totale di spesa di fr. 5'270.– ed entrate

mensili per fr. 3'213.–. Ciò posto, non risultando chiare e complete le complessive

informazioni date dal reclamante, il Pretore gli ha negato il gratuito

patrocinio (decisione impugnata, pag. 9 consid. 13).

6.

Il reclamante

afferma che il Pretore non ha messo in discussione i dati da lui proposti, e di

avere sostanziato e reso verosimile la sua attuale situazione d’indigenza con

l’ausilio di giustificativi, cui era da aggiungere anche la documentazione

richiamata e prodotta nelle altre procedure pendenti - divorzio e cautelare -

dove aveva chiesto la riduzione del contributo per il figlio proprio a fronte

della sostanziale e duratura diminuzione delle sue entrate. Contesta poi la

necessità di dover provare di essere oberato di debiti. Inoltre i documenti prodotti

davano pure atto della rifusione da parte di __________ SA dell’importo di fr.

600.– da computare sulla pigione a suo carico di fr. 1'900.– , e non di fr.

2'300.– come erroneamente ritenuto dal Pretore, da cui un onere locativo per

lui effettivo di fr. 1'300.– mensili.

6.1

L’argomentazione è però fuorviante.

Certo, il Pretore ha dato atto delle dichiarazioni del reclamante che

quantificava il suo salario netto mensile in fr. 3'213.– e le sue uscite

mensili in fr. 4'270.– (tenuto conto di una spesa per locazione di fr. 1'300.–

e contributo per il figlio di fr. 800.–), rispettivamente in fr. 5'270.– tenuto

conto di un correttivo di spesa di fr. 2'300.– per la locazione. E, di per sé, da

un mero profilo contabile tali cifre attestano un ammanco di fr. 1'057.– nella

migliore delle ipotesi, rispettivamente di fr. 2'057.–. Nondimeno, il primo

giudice ha anche avuto cura di spiegare che il quadro così descritto non reggeva

poiché quelle allegazioni non erano chiare e trasparenti. Invano il reclamante

sostiene quindi che il Pretore non ha messo in discussione i dati da lui

forniti in punto a reddito e fabbisogno.

6.2

Il reclamante rimprovera al

Pretore di non avere spiegato come egli avrebbe dovuto rendere più chiara e

trasparente la sua situazione economica. Nondimeno, già si è detto che spetta

al richiedente l’onere di confortare con l’ausilio di documenti giustificativi -

e non invero solo allegare - la propria oggettiva impossibilità ad affrontare

le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento pena

la reiezione della sua domanda (sopra, consid. 4.1 e 4.2; cfr. anche: Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 119

[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 11 ad art. 119]). In tal

senso, per contro, al giudice non compete alcun obbligo di supervisione verso

il richiedente patrocinato da un avvocato (sopra, consid. 4.3). Da questo punto

di vista la critica è quindi infondata.

6.3

Ciò premesso, il Pretore ha in

sostanza evidenziato che, rispetto al contesto di entrate e uscite così come

descritto dal reclamante (sopra, consid. 6.1), non si spiegava il solo debito a

suo carico quantificato e comprovato in fr. 555.95 di fatture dell’Autorità

regionale di protezione per il cui incasso era stato spiccato un precetto

esecutivo. In proposito il reclamante contesta invero di dover necessariamente

provare di essere oberato di debiti affinché sia riconosciuto il suo stato di

indigenza. L’argomento è però a dir poco bizzarro se solo si pensa che, proprio

a conforto delle sue difficoltà economiche, l’interessato non ha lesinato ad invocare

tutta una serie di procedimenti esecutivi a carico della __________ SA (doc. F),

società di cui egli è nel contempo dipendente e proprietario al 100%, per debiti

che afferma essersi accumulati a causa di fatture lasciate scoperte - fra cui

ad esempio quelle per oneri sociali - in quanto egli doveva pagare i propri “costi

correnti, e non da ultimo le spese legali”. Sicché, già solo per questo, la

censura è priva di pertinenza.

6.4

Il reclamante censura anche l’errato

computo dell’onere locativo di fr. 2'300.– mensili in luogo dell’importo di fr.

1'300.– che egli aveva allegato tenendo conto della riduzione della pigione

mensile a fr. 1'900.– pattuita con il proprietario della casa in affitto e del compenso

di fr. 600.– mensili riversatogli dalla __________ SA a titolo di sublocazione.

Dalla copia del solo contratto di locazione agli atti risulta la pigione mensile

di fr. 2'300.– (doc. B). Mentre, a ben vedere, nulla comprova la concessione

della pretesa riduzione della pigione da parte di quel proprietario, men che

meno che questi abbia autorizzato la sublocazione di locali alla società.

Invero neppure vi è traccia di un contratto di sublocazione tra il reclamante e

la società. Inoltre, nel contesto dell’inc. n. DM.2021.2 richiamato anche a

sostegno della richiesta di gratuito patrocinio (act. III: verbale udienza 21

giugno 2021), il reclamante ha prodotto un parziale estratto del suo conto

bancario attestante versamenti correnti di fr. 1'900.– a titolo di affitto per sole

tre mensilità e degli accrediti registrati soltanto fino a marzo 2021 di locazione

arretrata 2020 di uffici (doc. 2). A fronte delle citate circostanze non vi è quindi

margine per ritenere che, nella misura in cui non ha ritenuto dimostrato il

preteso onere locativo di fr. 1'300.– (sopra, consid. 5), al Pretore possa

invero imputarsi un accertamento manifestamente errato dei fatti. La critica va

così respinta.

7.

Ribadisce il

reclamante di non avere eccedenze mensili, di non disporre di sostanza, di nemmeno

ricevere sempre il salario stabilito in quanto la sua società non aveva

sufficiente liquidità a causa dell’importante calo di lavoro e dei debiti

accumulati nel frattempo, ragione per la quale postulava anche la riduzione del

contributo alimentare a favore del figlio. Invero però, proprio il suo ruolo di

dipendente da una parte e di proprietario al 100% della __________ SA dall’altro

diventa in concreto centrale. In effetti, la facoltà di controllo

incondizionato sulla società che in tal senso compete al reclamante non

consente di prescindere dalla mescolanza finanziaria di queste due figure,

sicché nel quadro delle entrate e uscite va senz’altro considerata la

situazione economica della società medesima. Ma a tal fine non sono solo

determinanti i debiti della medesima, bensì il suo attuale e complessivo stato

finanziario, ciò di cui non danno certo riscontro i soli flussi rilevati dai

parziali estratti bancari del conto corrente aziendale (doc. 1 nell’inc. n.

DM.2021.2). E, a ben vedere, analoga riflessione va rapportata alla __________

Srl, società parallela ma con sede in Italia di cui il reclamante è pure dipendente

oltre che proprietario al 75% e riguardo alla quale, agli atti, figura pure un parziale

estratto bancario del conto corrente (doc. 1 nell’inc. n. DM.2021.2).

8.

Tutto ciò

considerato, il Pretore non può essere seriamente criticato laddove ha ritenuto

che le informazioni del reclamante a sostegno della sua domanda di gratuito

patrocinio non erano sufficientemente chiare e complete. La reiezione della

relativa richiesta non essendo costitutiva né di un accertamento errato del

diritto né di un manifesto accertamento errato dei fatti, il reclamo va

respinto.

Sul reclamo contro la

decisione 23 agosto 2021 nell’inc. n. DM.2021.2

9.

Il Pretore ha

rilevato che, confermata l’istanza di gratuito patrocinio con la risposta 5

agosto 2021, a sostegno il reclamante aveva richiamato la documentazione

prodotta nell’inc. n. CA.2021.50 dove “la situazione economico finanziaria del

signor RE 1 è stata ampiamente approfondita in sede di istanza di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio 21 giugno 2021”. A fronte di questa sua

impostazione il primo giudice ha così ritenuto giustificato riprendere

integralmente le motivazioni con cui aveva già in quella sede respinto la relativa

richiesta (decisione impugnata, pag. 1), motivazioni di cui si è detto in

precedenza (sopra, consid. 5).

9.1

Il reclamante rimprovera in

modo generico al Pretore di non avere considerato gli altri giustificativi

prodotti nella causa di divorzio a comprova della sua difficile situazione

economica. Ma così proposta la critica è nondimeno inammissibile.

9.2

Afferma poi il reclamante che

con il prosieguo della causa di divorzio avrebbe prodotto altri documenti a

sostegno della richiesta di riduzione del contributo alimentare per il figlio,

forzatamente quindi anche a sostegno delle proprie difficoltà finanziarie.

Reputa così la decisione sul gratuito patrocinio prematura. L’interessato non

contesta però le modalità con cui aveva impostato la sua domanda di gratuito

patrocinio. E il Pretore ha appunto spiegato di avere deciso proprio sulla base

di queste modalità. Peraltro nulla vieta al reclamante di rinnovare la sua

richiesta. Il reclamo è così infondato.

9.3

Il reclamante rimanda per il

resto alle censure sollevate nel contesto dell’impugnazione avverso la

decisione 20 agosto 2021. Del perché le stesse sono infondate si è già

lungamente detto (sopra, consid. 6, 7 e 8). Al riguardo non giova pertanto qui

ripetersi.

Sul reclamo contro

la decisione 23 agosto 2021 nell’inc. n. CA.2021.57

10.

Il Pretore ha rilevato

che con la domanda di gratuito patrocinio contestuale all’istanza cautelare 5

agosto 2021 il reclamante aveva richiamato a sostegno la documentazione

prodotta nell’inc. n. CA.2021.50 dove “la situazione economico finanziaria del

signor RE 1 è stata ampiamente approfondita in sede di istanza di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio 21 giugno 2021”. A fronte di questa sua

impostazione il primo giudice ha una volta ancora ritenuto giustificato

riprendere integralmente le motivazioni con cui aveva già in quella sede

respinto la relativa richiesta (decisione impugnata, pag. 1), motivazioni di

cui si è detto in precedenza (sopra, consid. 5).

10.1

Il reclamante rileva che,

decidendo sui mezzi di prova notificati all’udienza di discussione del 18

agosto 2021, il Pretore gli aveva anche ingiunto la produzione di altri

documenti relativa alla sua situazione economica. L’ordine spiccato in quel

contesto dal primo giudice faceva nondimeno seguito alle relative richieste di

prova della moglie ai fini del procedimento cautelare. In tal senso poi il

reclamante sembra non voler considerare che l’onere di sostanziare una

richiesta di gratuito patrocinio incombe al richiedente medesimo, che deve

adempiervi in modo spontaneo (sopra, consid. 4.1). Ciò basta a respingere la

critica così come proposta.

10.2

Invano il reclamante si duole

per il fatto che il Pretore non ha fatto alcun riferimento alla sua domanda di

provvigione ad litem. La censura non ha portata pratica. La domanda di gratuito

patrocinio è sussidiaria rispetto alla domanda di provvigione ad litem - per la

quale oltretutto s’impone di considerare anche la situazione finanziaria

dell’altro coniuge - e, in concreto, il gratuito patrocinio è stato negato

indipendentemente dalla proposizione della relativa domanda.

10.3

Infine, anche in questo caso

il reclamante rimanda alle censure sollevate nel contesto dell’impugnazione

avverso la decisione 20 agosto 2021. Una volta di più, si è già appurato che le

stesse sono infondate (sopra, consid. 6, 7 e 8). Non occorre quindi dilungarsi

oltre.

Sulle spese

processuali del reclamo e sulla relativa domanda di gratuito patrocinio

11.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 600.– giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del

reclamante, soccombente.

La domanda di gratuito

patrocinio chiesta innanzi a questa Camera va respinta. A conforto della sua

pretesa indigenza (art. 117 lett. a CPC), il reclamante rinvia alla

documentazione già agli atti e alle censure sollevate con il reclamo. Ma da

questo punto di vista il requisito dell’indigenza non risulta adempiuto.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 2 settembre 2021 di RE

1.

contro i dispositivi n. 4 e 5 della decisione 20 agosto 2021 nell’inc. n.

CA.2021.50 è respinto.

2.

In quanto

ricevibile, il reclamo 2 settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 23 agosto

2021.

nell’inc. n. DM.2021.2 è respinto.

3.

Il reclamo 2

settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 23 agosto 2021 nell’inc. n.

CA.2021.57 è respinto.

4.

La domanda di

gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

5.

Le spese

processuali, stabilite in complessivi fr. 600.–, sono poste a carico di RE 1.

6.

Notificazione

(unitamente al reclamo 2 settembre 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste

dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata

(art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).

La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia

con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con

una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).