13.2021.107
Diniego di gratuito patrocinio. Indigenza. Il richiedente deve presentare spontaneamente in modo chiaro la propria situazione finanziaria, pena la reiezione della domanda
25 gennaio 2022Italiano21 min
l’istanza cautelare 2 giugno 2021 di RE 1, autorizzato la madre a trasferire a __________
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.107-110
Lugano
25 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.
n. CA.2021.50
(procedura cautelare - affido e divieto di trasferimento figlio) e inc. n.
CA.2021.57 (procedura cautelare - riduzione contributo alimentare figlio) promosse
innanzi la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord con istanze 2 giugno
2021 e 5 agosto 2021 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
e nella causa inc. n. DM.2021.2 (azione di divorzio unilaterale) promossa con petizione 15 gennaio 2021 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato
dall’ PA 1
e ora sul reclamo 2
settembre 2021 di RE 1 contro il dispositivo n. 4 e 5 della decisione 20 agosto
2021 (inc. n. CA.2021.50) e le due successive decisioni 23 agosto 2021 (inc. n.
CA.2021.57 e DM.2021.2), con cui il Pretore ha respinto le sue domande di
gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 (1974), cittadino
italiano, e CO 1 (1985), cittadina italiana, si sono uniti in matrimonio il 23
aprile 2013 a __________ (Italia). Dalla loro unione è nato __________. Sui rapporti
tra le parti si è già pronunciato il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord
con misure a tutela dell’unione coniugale, provvedimenti di protezione della
personalità chiesti dalla moglie e la trattenuta sul salario del padre del
contributo alimentare da lui dovuto per il figlio.
Fatti
B. Con petizione 15
gennaio 2021 CO 1 ha chiesto di sciogliere per divorzio il vincolo matrimoniale
e regolamentarne le conseguenze accessorie (inc. n. DM.2021.2). All’udienza di
conciliazione 8 febbraio 2021 RE 1 ha aderito al principio del divorzio e le
parti sono poi giunte ad una convenzione parziale sugli effetti accessori. RE 1
ha inoltre formulato domanda di concessione del gratuito patrocinio.
Il 26 febbraio 2021 la
moglie ha provveduto a motivare i punti rimasti litigiosi. Con la risposta 5
agosto 2021 il marito ha quindi formulato le proprie opposizioni e richieste,
fra cui la riduzione del contributo per il figlio, e ha ribadito poi la
richiesta del beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza legale
dell’avv. PA 1.
C. Con istanza 5 agosto
2021 RE 1 ha chiesto che il contributo per il figlio sia ridotto a fr. 150.–
mensili già in via cautelare (inc. n. CA.2021.57), postulando anche in questo
contesto il beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza legale
dell’avv. PA 1.
Al dibattimento del 18
agosto 2021 CO 1 ha argomentato la propria opposizione, mentre il marito ha
confermato la propria istanza. In esito all’udienza il Pretore ha quindi
statuito sui mezzi di prova per il procedimento cautelare.
D. Intanto, con istanza
(super) cautelare 2 giugno 2021 RE 1 ha chiesto di vietare a CO 1 di trasferire
il domicilio del figlio a __________ o altro luogo, con la comminatoria penale
dell’art. 292 CP, rivendicando in via subordinata l’affido e la custodia del
figlio (inc. n. CA.2021.50). Una sua prima domanda di gratuito patrocinio è
stata respinta in quanto immotivata con decisione 4 giugno 2021.
All’udienza di discussione
21 giugno 2021 RE 1 ha confermato l’istanza e presentato una nuova domanda di
gratuito patrocinio. CO 1 si è opposta a tali richieste di giudizio.
Raccolta la relazione
dell’ascolto del figlio disposta dal Pretore con ordinanza 22 giugno 2021,
l’istruttoria è stata chiusa il 29 luglio 2021. All’udienza per le arringhe
finali tenutasi il 18 agosto 2021 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di
vista e le proprie domande di giudizio.
E. Con decisione 20
agosto 2021 nell’ inc. n. CA.2021.50 (sopra, consid. D) il Pretore ha respinto
l’istanza cautelare 2 giugno 2021 di RE 1, autorizzato la madre a trasferire a __________
il domicilio del figlio e adeguato alla nuova situazione il vigente assetto in
punto alle relazioni e ai diritti di visita tra padre e figlio. Il Pretore ha anche
respinto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo n. 4), ponendo di
conseguenza a suo carico la tassa di giustizia di fr. 450.– con relative spese
di fr. 140.– e fr. 600.– di ripetibili dovute alla controparte (dispositivo n.
5).
Con successive separate
decisioni datate 23 agosto 2021 il Pretore ha inoltre respinto le domande di gratuito
patrocinio di RE 1 presentate nella procedura di merito del divorzio di cui
all’inc. n. DM.2021.2 (sopra, consid. B) e nella procedura cautelare di
riduzione del contributo alimentare a favore del figlio di cui all’inc. n.
CA.2021.57 (sopra, consid. C).
F. Con un unico reclamo datato
2 settembre 2021 RE 1 chiede ora di riformare il dispositivo n. 4 e 5 della decisione
20 agosto 2021 rispettivamente le due separate decisioni 23 agosto 2021, nel
senso di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, inclusi i costi di
rappresentanza dell’avv. PA 1 nelle tre citate procedure giudiziarie. Chiede pure
che analogo beneficio gli sia concesso in sede di reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni al reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Con un unico atto di
reclamo, RE 1 impugna le decisioni di diniego di gratuito patrocinio del 20
agosto 2021 (dispositivo n. 4 e 5) emessa nell’inc. n. CA.2021.50, 23 agosto
2021.
emessa nell’inc. n. DM.2021.2 e 23 agosto 2021 emessa nell’inc. n.
CA.2021.57. Ora, la motivazione addotta dal Pretore a sostegno del citato diniego
di gratuito patrocinio è sostanzialmente uguale per le tre decisioni. In
particolare le due decisioni 23 agosto 2021 menzionano in modo esplicito che
alla luce delle modalità con cui RE 1 aveva impostato le relative domande di
gratuito patrocinio, domande che richiamavano i dettagli contenuti in quella
presentata nell’inc. n. CA.2021.50, si giustificava riprendere l’argomentazione
già ritenuta nella pregressa decisione datata 20 agosto 2021. Si prescinde quindi
dal disgiungere il reclamo, che viene evaso con giudizio unico pur mantenendo
dispositivi separati e distinti.
2.
Giusta l’art. 121
CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il
gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1
LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata in procedura sommaria (art.
248.
lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine
d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
2.1
La decisione 20 agosto 2021
(inc. n. CA.2021.50) è pervenuta al reclamante il giorno 23 agosto 2021
(estratto tracciamento degli invii). Mentre le due decisioni 23 agosto 2021
(inc. n. DM.2021.2 e CA.2021.57) sono state recapitate al reclamante l’indomani,
24.
agosto 2021 (estratto tracciamento degli invii). Spedito il 2 settembre 2021
il reclamo risulta conseguentemente tempestivo e, da questo punto di vista,
senz’altro ammissibile.
2.2
Richiamata la procedura
sommaria, il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
4.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte
(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.
3).
4.1
È considerato indigente chi
non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia
(sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF
128.
I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va
posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e
alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del
richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26
agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio
limitato (Trezzini, op. cit., n.
15.
segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio
2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -
spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,
sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è
in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il
proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5
con rinvii).
4.2
Non vi è un obbligo per il
giudice di fissare alla parte assistita da un avvocato un termine suppletorio
per migliorare un’istanza incompleta o poco chiara: di conseguenza, se non fa
sufficientemente fronte ai suoi oneri processuali, in mancanza di sufficiente
specificazione oppure di prove volte a dimostrare la mancanza dei mezzi
finanziari necessari l’istanza può essere respinta (sentenza del Tribunale
federale 5A_549/2018 del 3 settembre 2018 consid. 4.2, 4A_44/2018 del 5 marzo
2018.
consid. 5.3 con rinvii; Trezzini,
op. cit., n. 19 ad art. 119, [versione e-book #8 aggiornata al 1°
febbraio 2020, n. 21 ad art. 119]).
4.3
Nemmeno il principio
inquisitorio limitato esonera il richiedente dal motivare la sua relativa
domanda, sicché sia resa verosimile la sua situazione finanziaria e
l’indigenza, ritenuto che il giudice non è tenuto a procedere a particolari
approfondimenti e accertamenti d’ufficio a meno che l’istanza risulti incerta o
non chiara (sentenza TF 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2, 5A_327/2017
del 2 agosto 2017 consid. 4; Colombini, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 6 e 15 ad
art. 119; Rüegg/Rüegg, in: Basler
Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 ad art. 119). E, ad ogni modo, un
eventuale obbligo di interpello non è finalizzato a superare negligenze
processuali delle parti, in particolare a facilitare il lavoro dell’avvocato che
patrocina il richiedente grazie ad una supervisione critica del giudice (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119
[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 22 ad art. 119]).
Sul reclamo contro il
dispositivo n. 4 e 5 della decisione 20 agosto 2021 nell’inc. n. CA.2021.50
5.
Il Pretore non ha
ritenuto credibili le allegazioni di RE 1 che, ad eccezione di un comprovato scoperto
di fr. 555.95 non risultava oberato di debiti, nonostante dichiarasse un
reddito netto di fr. 3'213.– mensili per rapporto a spese mensili di
complessivi fr. 4'270.–, ovvero fr. 3'470.– di uscite e fr. 800.– di contributo
alimentare per il figlio. Tutti gli altri debiti documentati erano in effetti a
carico di __________ SA. Nemmeno era dimostrata e chiara la pretesa
sublocazione da parte di quest’ultima società, e previo compenso di fr. 600.–,
di locali presso l’abitazione affittata dall’interessato per la pigione mensile
di fr. 2'300.–. Sicché, di fatto, era da ritenere che il reclamante non
accumulava debiti nonostante un totale di spesa di fr. 5'270.– ed entrate
mensili per fr. 3'213.–. Ciò posto, non risultando chiare e complete le complessive
informazioni date dal reclamante, il Pretore gli ha negato il gratuito
patrocinio (decisione impugnata, pag. 9 consid. 13).
6.
Il reclamante
afferma che il Pretore non ha messo in discussione i dati da lui proposti, e di
avere sostanziato e reso verosimile la sua attuale situazione d’indigenza con
l’ausilio di giustificativi, cui era da aggiungere anche la documentazione
richiamata e prodotta nelle altre procedure pendenti - divorzio e cautelare -
dove aveva chiesto la riduzione del contributo per il figlio proprio a fronte
della sostanziale e duratura diminuzione delle sue entrate. Contesta poi la
necessità di dover provare di essere oberato di debiti. Inoltre i documenti prodotti
davano pure atto della rifusione da parte di __________ SA dell’importo di fr.
600.– da computare sulla pigione a suo carico di fr. 1'900.– , e non di fr.
2'300.– come erroneamente ritenuto dal Pretore, da cui un onere locativo per
lui effettivo di fr. 1'300.– mensili.
6.1
L’argomentazione è però fuorviante.
Certo, il Pretore ha dato atto delle dichiarazioni del reclamante che
quantificava il suo salario netto mensile in fr. 3'213.– e le sue uscite
mensili in fr. 4'270.– (tenuto conto di una spesa per locazione di fr. 1'300.–
e contributo per il figlio di fr. 800.–), rispettivamente in fr. 5'270.– tenuto
conto di un correttivo di spesa di fr. 2'300.– per la locazione. E, di per sé, da
un mero profilo contabile tali cifre attestano un ammanco di fr. 1'057.– nella
migliore delle ipotesi, rispettivamente di fr. 2'057.–. Nondimeno, il primo
giudice ha anche avuto cura di spiegare che il quadro così descritto non reggeva
poiché quelle allegazioni non erano chiare e trasparenti. Invano il reclamante
sostiene quindi che il Pretore non ha messo in discussione i dati da lui
forniti in punto a reddito e fabbisogno.
6.2
Il reclamante rimprovera al
Pretore di non avere spiegato come egli avrebbe dovuto rendere più chiara e
trasparente la sua situazione economica. Nondimeno, già si è detto che spetta
al richiedente l’onere di confortare con l’ausilio di documenti giustificativi -
e non invero solo allegare - la propria oggettiva impossibilità ad affrontare
le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento pena
la reiezione della sua domanda (sopra, consid. 4.1 e 4.2; cfr. anche: Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 119
[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 11 ad art. 119]). In tal
senso, per contro, al giudice non compete alcun obbligo di supervisione verso
il richiedente patrocinato da un avvocato (sopra, consid. 4.3). Da questo punto
di vista la critica è quindi infondata.
6.3
Ciò premesso, il Pretore ha in
sostanza evidenziato che, rispetto al contesto di entrate e uscite così come
descritto dal reclamante (sopra, consid. 6.1), non si spiegava il solo debito a
suo carico quantificato e comprovato in fr. 555.95 di fatture dell’Autorità
regionale di protezione per il cui incasso era stato spiccato un precetto
esecutivo. In proposito il reclamante contesta invero di dover necessariamente
provare di essere oberato di debiti affinché sia riconosciuto il suo stato di
indigenza. L’argomento è però a dir poco bizzarro se solo si pensa che, proprio
a conforto delle sue difficoltà economiche, l’interessato non ha lesinato ad invocare
tutta una serie di procedimenti esecutivi a carico della __________ SA (doc. F),
società di cui egli è nel contempo dipendente e proprietario al 100%, per debiti
che afferma essersi accumulati a causa di fatture lasciate scoperte - fra cui
ad esempio quelle per oneri sociali - in quanto egli doveva pagare i propri “costi
correnti, e non da ultimo le spese legali”. Sicché, già solo per questo, la
censura è priva di pertinenza.
6.4
Il reclamante censura anche l’errato
computo dell’onere locativo di fr. 2'300.– mensili in luogo dell’importo di fr.
1'300.– che egli aveva allegato tenendo conto della riduzione della pigione
mensile a fr. 1'900.– pattuita con il proprietario della casa in affitto e del compenso
di fr. 600.– mensili riversatogli dalla __________ SA a titolo di sublocazione.
Dalla copia del solo contratto di locazione agli atti risulta la pigione mensile
di fr. 2'300.– (doc. B). Mentre, a ben vedere, nulla comprova la concessione
della pretesa riduzione della pigione da parte di quel proprietario, men che
meno che questi abbia autorizzato la sublocazione di locali alla società.
Invero neppure vi è traccia di un contratto di sublocazione tra il reclamante e
la società. Inoltre, nel contesto dell’inc. n. DM.2021.2 richiamato anche a
sostegno della richiesta di gratuito patrocinio (act. III: verbale udienza 21
giugno 2021), il reclamante ha prodotto un parziale estratto del suo conto
bancario attestante versamenti correnti di fr. 1'900.– a titolo di affitto per sole
tre mensilità e degli accrediti registrati soltanto fino a marzo 2021 di locazione
arretrata 2020 di uffici (doc. 2). A fronte delle citate circostanze non vi è quindi
margine per ritenere che, nella misura in cui non ha ritenuto dimostrato il
preteso onere locativo di fr. 1'300.– (sopra, consid. 5), al Pretore possa
invero imputarsi un accertamento manifestamente errato dei fatti. La critica va
così respinta.
7.
Ribadisce il
reclamante di non avere eccedenze mensili, di non disporre di sostanza, di nemmeno
ricevere sempre il salario stabilito in quanto la sua società non aveva
sufficiente liquidità a causa dell’importante calo di lavoro e dei debiti
accumulati nel frattempo, ragione per la quale postulava anche la riduzione del
contributo alimentare a favore del figlio. Invero però, proprio il suo ruolo di
dipendente da una parte e di proprietario al 100% della __________ SA dall’altro
diventa in concreto centrale. In effetti, la facoltà di controllo
incondizionato sulla società che in tal senso compete al reclamante non
consente di prescindere dalla mescolanza finanziaria di queste due figure,
sicché nel quadro delle entrate e uscite va senz’altro considerata la
situazione economica della società medesima. Ma a tal fine non sono solo
determinanti i debiti della medesima, bensì il suo attuale e complessivo stato
finanziario, ciò di cui non danno certo riscontro i soli flussi rilevati dai
parziali estratti bancari del conto corrente aziendale (doc. 1 nell’inc. n.
DM.2021.2). E, a ben vedere, analoga riflessione va rapportata alla __________
Srl, società parallela ma con sede in Italia di cui il reclamante è pure dipendente
oltre che proprietario al 75% e riguardo alla quale, agli atti, figura pure un parziale
estratto bancario del conto corrente (doc. 1 nell’inc. n. DM.2021.2).
8.
Tutto ciò
considerato, il Pretore non può essere seriamente criticato laddove ha ritenuto
che le informazioni del reclamante a sostegno della sua domanda di gratuito
patrocinio non erano sufficientemente chiare e complete. La reiezione della
relativa richiesta non essendo costitutiva né di un accertamento errato del
diritto né di un manifesto accertamento errato dei fatti, il reclamo va
respinto.
Sul reclamo contro la
decisione 23 agosto 2021 nell’inc. n. DM.2021.2
9.
Il Pretore ha
rilevato che, confermata l’istanza di gratuito patrocinio con la risposta 5
agosto 2021, a sostegno il reclamante aveva richiamato la documentazione
prodotta nell’inc. n. CA.2021.50 dove “la situazione economico finanziaria del
signor RE 1 è stata ampiamente approfondita in sede di istanza di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio 21 giugno 2021”. A fronte di questa sua
impostazione il primo giudice ha così ritenuto giustificato riprendere
integralmente le motivazioni con cui aveva già in quella sede respinto la relativa
richiesta (decisione impugnata, pag. 1), motivazioni di cui si è detto in
precedenza (sopra, consid. 5).
9.1
Il reclamante rimprovera in
modo generico al Pretore di non avere considerato gli altri giustificativi
prodotti nella causa di divorzio a comprova della sua difficile situazione
economica. Ma così proposta la critica è nondimeno inammissibile.
9.2
Afferma poi il reclamante che
con il prosieguo della causa di divorzio avrebbe prodotto altri documenti a
sostegno della richiesta di riduzione del contributo alimentare per il figlio,
forzatamente quindi anche a sostegno delle proprie difficoltà finanziarie.
Reputa così la decisione sul gratuito patrocinio prematura. L’interessato non
contesta però le modalità con cui aveva impostato la sua domanda di gratuito
patrocinio. E il Pretore ha appunto spiegato di avere deciso proprio sulla base
di queste modalità. Peraltro nulla vieta al reclamante di rinnovare la sua
richiesta. Il reclamo è così infondato.
9.3
Il reclamante rimanda per il
resto alle censure sollevate nel contesto dell’impugnazione avverso la
decisione 20 agosto 2021. Del perché le stesse sono infondate si è già
lungamente detto (sopra, consid. 6, 7 e 8). Al riguardo non giova pertanto qui
ripetersi.
Sul reclamo contro
la decisione 23 agosto 2021 nell’inc. n. CA.2021.57
10.
Il Pretore ha rilevato
che con la domanda di gratuito patrocinio contestuale all’istanza cautelare 5
agosto 2021 il reclamante aveva richiamato a sostegno la documentazione
prodotta nell’inc. n. CA.2021.50 dove “la situazione economico finanziaria del
signor RE 1 è stata ampiamente approfondita in sede di istanza di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio 21 giugno 2021”. A fronte di questa sua
impostazione il primo giudice ha una volta ancora ritenuto giustificato
riprendere integralmente le motivazioni con cui aveva già in quella sede
respinto la relativa richiesta (decisione impugnata, pag. 1), motivazioni di
cui si è detto in precedenza (sopra, consid. 5).
10.1
Il reclamante rileva che,
decidendo sui mezzi di prova notificati all’udienza di discussione del 18
agosto 2021, il Pretore gli aveva anche ingiunto la produzione di altri
documenti relativa alla sua situazione economica. L’ordine spiccato in quel
contesto dal primo giudice faceva nondimeno seguito alle relative richieste di
prova della moglie ai fini del procedimento cautelare. In tal senso poi il
reclamante sembra non voler considerare che l’onere di sostanziare una
richiesta di gratuito patrocinio incombe al richiedente medesimo, che deve
adempiervi in modo spontaneo (sopra, consid. 4.1). Ciò basta a respingere la
critica così come proposta.
10.2
Invano il reclamante si duole
per il fatto che il Pretore non ha fatto alcun riferimento alla sua domanda di
provvigione ad litem. La censura non ha portata pratica. La domanda di gratuito
patrocinio è sussidiaria rispetto alla domanda di provvigione ad litem - per la
quale oltretutto s’impone di considerare anche la situazione finanziaria
dell’altro coniuge - e, in concreto, il gratuito patrocinio è stato negato
indipendentemente dalla proposizione della relativa domanda.
10.3
Infine, anche in questo caso
il reclamante rimanda alle censure sollevate nel contesto dell’impugnazione
avverso la decisione 20 agosto 2021. Una volta di più, si è già appurato che le
stesse sono infondate (sopra, consid. 6, 7 e 8). Non occorre quindi dilungarsi
oltre.
Sulle spese
processuali del reclamo e sulla relativa domanda di gratuito patrocinio
11.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo
Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470
consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 600.– giusta l’art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per
le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico del
reclamante, soccombente.
La domanda di gratuito
patrocinio chiesta innanzi a questa Camera va respinta. A conforto della sua
pretesa indigenza (art. 117 lett. a CPC), il reclamante rinvia alla
documentazione già agli atti e alle censure sollevate con il reclamo. Ma da
questo punto di vista il requisito dell’indigenza non risulta adempiuto.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 2 settembre 2021 di RE
1.
contro i dispositivi n. 4 e 5 della decisione 20 agosto 2021 nell’inc. n.
CA.2021.50 è respinto.
2.
In quanto
ricevibile, il reclamo 2 settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 23 agosto
2021.
nell’inc. n. DM.2021.2 è respinto.
3.
Il reclamo 2
settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 23 agosto 2021 nell’inc. n.
CA.2021.57 è respinto.
4.
La domanda di
gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
5.
Le spese
processuali, stabilite in complessivi fr. 600.–, sono poste a carico di RE 1.
6.
Notificazione
(unitamente al reclamo 2 settembre 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste
dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata
(art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).
La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia
con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con
una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).