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Decisione

13.2021.111

Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

25 gennaio 2022Italiano5 min

A. CO 1, CO 2 e CO 3

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.111

Lugano

25 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2021.10 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con

petizione 19 gennaio 2021 da

CO 1

CO 2

CO 3

tutti patrocinati dall’ PA

2

contro

RE 1

RE 2

tutti patrocinati dall’ PA

1

e

ora sul reclamo 10 settembre 2021 di RE 1 e RE 2 contro l’ordinanza sulle prove

26 agosto 2021;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO 1, CO 2 e CO 3

hanno promosso il 19 gennaio 2021 un’azione di riduzione nei confronti di RE 1

e RE 2, intesa “a preservare la porzione legittima di ciascun attore

nell’ambito della successione del defunto __________”.

Con risposta 25 marzo 2021

i convenuti si sono opposti alla petizione.

B. Esperito il

dibattimento delle prime arringhe il 5 luglio 2021, il 26 agosto 2021 il

Pretore ha emanato l’ordinanza sulle prove ammettendo, tra l’altro, il richiamo

dell’inventario successorio dall’esecutore testamentario - prova chiesta dalla

parte attrice - al quale è stato assegnato un termine per produrre il documento

(punto 3 del dispositivo).

C. Con reclamo 10

settembre 2021 RE 1 e RE 2 insorgono contro la citata decisione, chiedendo che

il punto n. 3 del dispositivo sia annullato.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale

(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta ai reclamanti il 31 agosto 2021. Rimesso alla posta il 10 settembre

2021.

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

2.3

Nel caso in esame i reclamanti

non hanno reso verosimile e neppure hanno sostenuto l’esistenza del rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato

evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è

inammissibile.

3.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla

controparte.

4.

Il presente reclamo,

che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 10 settembre 2021 di

RE 1 e RE 2 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dei

reclamanti.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 10 settembre 2021 alle altre parti):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza

è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), con i limiti dell’art. 93

LTF. Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi, 15

000.

franchi nelle

controversie in materia di locazione e di lavoro. Quando il valore litigioso

non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).