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Decisione

13.2021.112

Reclamo in materia di prove. Diritto di essere sentiti e tutela di interessi degni di protezione

25 gennaio 2022Italiano13 min

loro accesso a questi documenti. In via subordinata chiedono di autorizzarne l’accesso

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.112

Lugano

25 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SE.2020.32 (procedura semplificata - creditoria) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 1° luglio 2020 da

CO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE 1

RE 2

entrambi patrocinati dall’

PA 1

e ora sul reclamo 13

settembre 2021 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 2 settembre 2021 con cui il

Pretore ha statuito in materia di prove;

ritenuto

in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione

ad agire, con petizione 1° luglio 2020 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 e di

RE 2, socio unico della medesima, al pagamento di fr. 15'490.75 oltre

accessori, e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta nell’esecuzione

promossa a carico della società convenuta. La procedente rivendica il compenso di

prestazioni svolte a favore di quest’ultima in forza del contratto di mandato 15

novembre 2015 per la gestione amministrativa societaria.

Con osservazioni 8

settembre 2020 RE 1 e RE 2 vi si sono opposti. I rispettivi punti di vista sono

stati poi ribaditi con gli allegati di replica e duplica.

B. Nell’ambito

dell’istruttoria, è stata disposta l’esecuzione di una perizia giudiziaria sulle

prestazioni fatturate dalla società attrice sulla base dei relativi “time

sheet”. Il 22 marzo 2021 quest’ultima ha formulato i quesiti peritali. I

convenuti vi si sono opposti con memoriale 22 aprile 2021, e nella misura di un

accoglimento dei medesimi hanno presentato delle controdomande. La società attrice

ha confermato i suoi quesiti l’11 maggio 2021.

Con decisione 25 maggio

2021 il Pretore ha ammesso i quesiti peritali n. 1, 2 e 3 della società attrice

e, parzialmente, la controdomanda n. 2 e respinto la n. 3 della parte convenuta.

Con decisione 21 luglio 2021 __________ è stato designato quale perito giudiziario.

C. L’11 agosto 2021 il

perito giudiziario ha chiesto di disporre della contabilità nel suo insieme. Con

decisione del medesimo giorno, il Pretore ha ordinato alla società attrice di

produrre la contabilità relativa agli esercizi 2018 e 2019 (fino alla fine del

mandato).

L’istanza di modifica 13

agosto 2021 dei convenuti è stata respinta dal Pretore con decisione 24 agosto

2021, confermando i motivi di cui alla decisione 11 agosto 2021.

Fatti

I documenti sono stati

prodotti il 26 agosto 2021 dalla società attrice, che ne ha chiesto la

segretazione giusta l’art. 156 CPC nel senso di limitarne l’accesso al perito

giudiziario. I convenuti vi si sono opposti con scritto 30 agosto 2021.

D. Con decisione del 2

settembre 2021 il Pretore ha vietato ai convenuti l’accesso alla documentazione

contabile così prodotta, accesso consentito al solo giudice, al perito

giudiziario e alla società attrice. Ha precisato che il referto peritale doveva

fare riferimento ai documenti in forma anonima e riportare solo le informazioni

imprescindibili ai fini della risposta alle domande.

E. Con reclamo 13

settembre 2021 RE 1 e RE 2 chiedono ora di annullare questa decisione e di dare

loro accesso a questi documenti. In via subordinata chiedono di autorizzarne l’accesso

con divieto di estrarne fotocopie.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione con cui il

Pretore ha statuito sulla domanda della società attrice di limitare l’accesso

alla documentazione prodotta in esecuzione dell’ordine disposto in data 11

agosto 2021 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154 e 156

CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett.

c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta ai reclamanti il 3 settembre 2021. Spedito con invio raccomandato 13

settembre 2021, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

2.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

Il Pretore ha rilevato che i libri

contabili costituivano dei segreti d’affari e che dottrina e giurisprudenza

riconoscevano al mandatario, in punto agli oneri esigibili e se pattuito, un

diritto di ritenzione obbligazionario anche per i documenti non realizzabili. Un

diritto in tal senso riguardo alla documentazione societaria e fino a saldo

delle pretese pecuniarie dovute alla società attrice era stato concluso dalle

parti, diritto che un accesso dei convenuti avrebbe vanificato. In proposito

l’argomento era stato invocato dalla società attrice in sede di scambio di

allegati, sicché il Pretore ha riconosciuto l’interesse degno di protezione a che

fosse vietato ai convenuti di accedervi.

2.2

I reclamanti lamentano

un’errata applicazione del diritto per manifesta violazione del loro diritto di

essere sentiti, in quanto impediti nella verifica dell’opera del perito, e violazione

del principio di proporzionalità, bastando al riguardo un divieto di estrazione

di fotocopie. Rilevano altresì un accertamento manifestamente errato dei fatti in

quanto quei documenti non avevano un valore commerciale e pertanto non erano

soggetti al diritto di ritenzione secondo l’art. 895 CC cui si riferiva la

clausola contrattuale, clausola che non era peraltro assimilabile al diritto di

ritenzione di natura obbligatoria riconosciuto in dottrina.

3.

L’impugnabilità

delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è

espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo

allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è

sufficiente (Verda Chiocchetti, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio

dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non

deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una

successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata

deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al

processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio

successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata

mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve

essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice

alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.

3.1

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile

e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite

l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale

federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062

del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile

svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi

dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della

decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

3.2

Questa Camera ha già avuto

modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente

alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione

appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato

che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di

essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente

dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD

II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

3.3

Il diritto di essere sentito

delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale

(art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio

l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2).

La tutela degli interessi

degni di protezione ai sensi dell’art. 156 CPC rappresenta però un’eccezione al

diritto di essere sentite delle parti, nella sua espressione di poter

partecipare a tutti gli atti istruttori, ivi compresa l’amministrazione dei

mezzi di prova (art. 155 cpv. 3; Trezzini,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 5 ad art. 156;

Chabloz, in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 13 e n.

21.

ad art. 53). L’eccezione non si estende invece al diritto delle parti di

potersi esprimere sugli elementi pertinenti, prima che sia presa una decisione

riguardante la loro situazione giuridica (Trezzini,

op. cit., n. 5 ad art. 156; Chabloz/Copt,

in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020,

n. 9 ad art. 156).

4.

A detta dei

reclamanti il presupposto di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile è

dato poiché il perito allestirà il suo referto proprio sulla base dei documenti

che non potranno consultare in forza del divieto disposto dal Pretore. Ciò non

consentirà loro di verificare e accertare le relative conclusioni rispetto all’effettiva

situazione di fatto, circostanza che in nessun modo potrà mai essere riparata.

4.1

Se non che, il Pretore ha in

concreto riconosciuto l’esistenza di interessi degni di protezione in capo alla

società attrice. Egli ha segnatamente rilevato che i libri contabili erano una

componente in sé dei segreti d’affari. Ha poi rilevato che, in veste di mandataria,

la società attrice beneficiava di un diritto di ritenzione contrattuale sulla documentazione

contabile in suo possesso fino a pagamento avvenuto delle sue spettanze

finanziarie. Ed è appunto perché ha ritenuto questi interessi meritevoli di

tutela che in forza dell’art. 156 CPC ha negato ai convenuti l’accesso a quel

materiale. Ora, si è detto che le misure disposte in applicazione dell’art. 156

CPC possono limitare in via eccezionale la partecipazione delle parti

all’assunzione delle prove e quindi, come tale, del loro diritto di essere

sentite. Motivo per cui, a questo stadio almeno, la pretesa ipotesi di un pregiudizio

difficilmente riparabile evocata dai reclamanti è a priori esclusa.

4.2

Peraltro i reclamanti

medesimi sostengono che il pregiudizio difficilmente riparabile è dato perché un

referto peritale allestito in forza della contestata documentazione renderebbe

loro impossibile valutare poi la portata delle conclusioni ivi tratte. Se non

che, nella misura in cui rinvia ad un rapporto peritale che è ancora in

divenire, l’eventualità di un siffatto pregiudizio non può certo dirsi concreta

ed effettiva. Motivo per cui, su questo punto, il preteso e lamentato pregiudizio

risulta comunque e ad ogni modo prematuro.

4.3

Giova ancora rilevare che il

perito ha giustificato il richiamo della citata documentazione in quanto,

chiamato a determinarsi sulla congruità del tempo indicato nei “time sheet”

allestiti dalla società attrice, ha ritenuto la stessa necessaria per adempiere

all’incarico conferitogli. Dal canto suo, il Pretore ha disposto - e specificato

nel dispositivo - che qualora il perito avesse poi dovuto farvi effettivamente capo,

ciò doveva avvenire in forma e maniera anonima, inserendo solo le informazioni

imprescindibili per la risposta alle domande. Ora è ben vero che le parti

devono potersi esprimere sugli elementi pertinenti prima che sia presa una

decisione riguardante la loro situazione giuridica (sopra, consid. 3.3). E certo,

pare invero problematico che possa reggere un divieto d’accesso assoluto a

informazioni laddove si dovessero per finire rivelare imprescindibili, non da

ultimo tenuto conto che, per finire, i convenuti devono essere posti nella

condizione di far valere le loro ragioni. Se non che, tale situazione è stata

in fin dei conti voluta dalle parti quando è stato stabilito un diritto di

ritenzione a favore dell’istante - diritto di ritenzione che, di natura

contrattuale, non coincide con quello di cui all’art. 896 CC - con la

conseguenza che la consegna della documentazione alla parte convenuta

presuppone il pagamento della mercede. In tal senso diventa a maggior ragione indispensabile

che la pretesa limitazione del diritto di essere sentiti sia contestualizzata e

circoscritta dai reclamanti rispetto alle conclusioni che il perito avrà modo

di elaborare, fermo restando che chiarimenti al riguardo potranno ancora essere

oggetto di approfondimento nell’ambito di una richiesta di delucidazione e

completamento della perizia. Del resto poi, le disposizioni ordinatorie

processuali in materia di prove - quale è quella in esame (sopra, consid. 1) - sono

sempre modificabili (art. 154 CPC). E a fronte delle risultanze peritali e

proprio della rilevanza che assumeranno quei documenti, nulla vieta al Pretore di

riconsiderare anche il divieto di accesso disposto a carico dei reclamanti,

rispettivamente di modularlo laddove lo ritenesse giustificato.

4.4

In definitiva, per tutto

quanto si è detto, non avendo confortato l’esistenza un rischio di pregiudizio

difficilmente riparabile attuale e concreto, il reclamo presentato dai

convenuti difetta di una premessa fondamentale e deve essere dichiarato

inammissibile.

Questo esclude una

disamina delle ulteriori censure sollevate in punto alla pretesa errata

applicazione del diritto di essere sentito e all’accertamento manifestamente

errato dei fatti per rapporto al distinguo tra diritto di ritenzione ex art.

895.

CC e il diritto di ritenzione di natura obbligatoria (sopra, consid. 2.2).

5.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste con

vincolo di solidarietà a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1

CPC).

6.

Il presente reclamo,

la cui inammissibilità è manifesta, viene evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 13 settembre 2021 di

RE 1 e RE 2 è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste, con vincolo di

solidarietà, a carico dei reclamanti.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 13 settembre 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).