13.2021.112
Reclamo in materia di prove. Diritto di essere sentiti e tutela di interessi degni di protezione
25 gennaio 2022Italiano13 min
loro accesso a questi documenti. In via subordinata chiedono di autorizzarne l’accesso
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Incarto n.
13.2021.112
Lugano
25 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SE.2020.32 (procedura semplificata - creditoria) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 1° luglio 2020 da
CO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1
RE 2
entrambi patrocinati dall’
PA 1
e ora sul reclamo 13
settembre 2021 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 2 settembre 2021 con cui il
Pretore ha statuito in materia di prove;
ritenuto
in fatto: A. Ottenuta l’autorizzazione
ad agire, con petizione 1° luglio 2020 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 e di
RE 2, socio unico della medesima, al pagamento di fr. 15'490.75 oltre
accessori, e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta nell’esecuzione
promossa a carico della società convenuta. La procedente rivendica il compenso di
prestazioni svolte a favore di quest’ultima in forza del contratto di mandato 15
novembre 2015 per la gestione amministrativa societaria.
Con osservazioni 8
settembre 2020 RE 1 e RE 2 vi si sono opposti. I rispettivi punti di vista sono
stati poi ribaditi con gli allegati di replica e duplica.
B. Nell’ambito
dell’istruttoria, è stata disposta l’esecuzione di una perizia giudiziaria sulle
prestazioni fatturate dalla società attrice sulla base dei relativi “time
sheet”. Il 22 marzo 2021 quest’ultima ha formulato i quesiti peritali. I
convenuti vi si sono opposti con memoriale 22 aprile 2021, e nella misura di un
accoglimento dei medesimi hanno presentato delle controdomande. La società attrice
ha confermato i suoi quesiti l’11 maggio 2021.
Con decisione 25 maggio
2021 il Pretore ha ammesso i quesiti peritali n. 1, 2 e 3 della società attrice
e, parzialmente, la controdomanda n. 2 e respinto la n. 3 della parte convenuta.
Con decisione 21 luglio 2021 __________ è stato designato quale perito giudiziario.
C. L’11 agosto 2021 il
perito giudiziario ha chiesto di disporre della contabilità nel suo insieme. Con
decisione del medesimo giorno, il Pretore ha ordinato alla società attrice di
produrre la contabilità relativa agli esercizi 2018 e 2019 (fino alla fine del
mandato).
L’istanza di modifica 13
agosto 2021 dei convenuti è stata respinta dal Pretore con decisione 24 agosto
2021, confermando i motivi di cui alla decisione 11 agosto 2021.
Fatti
I documenti sono stati
prodotti il 26 agosto 2021 dalla società attrice, che ne ha chiesto la
segretazione giusta l’art. 156 CPC nel senso di limitarne l’accesso al perito
giudiziario. I convenuti vi si sono opposti con scritto 30 agosto 2021.
D. Con decisione del 2
settembre 2021 il Pretore ha vietato ai convenuti l’accesso alla documentazione
contabile così prodotta, accesso consentito al solo giudice, al perito
giudiziario e alla società attrice. Ha precisato che il referto peritale doveva
fare riferimento ai documenti in forma anonima e riportare solo le informazioni
imprescindibili ai fini della risposta alle domande.
E. Con reclamo 13
settembre 2021 RE 1 e RE 2 chiedono ora di annullare questa decisione e di dare
loro accesso a questi documenti. In via subordinata chiedono di autorizzarne l’accesso
con divieto di estrarne fotocopie.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione con cui il
Pretore ha statuito sulla domanda della società attrice di limitare l’accesso
alla documentazione prodotta in esecuzione dell’ordine disposto in data 11
agosto 2021 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154 e 156
CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett.
c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta ai reclamanti il 3 settembre 2021. Spedito con invio raccomandato 13
settembre 2021, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
2.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
Il Pretore ha rilevato che i libri
contabili costituivano dei segreti d’affari e che dottrina e giurisprudenza
riconoscevano al mandatario, in punto agli oneri esigibili e se pattuito, un
diritto di ritenzione obbligazionario anche per i documenti non realizzabili. Un
diritto in tal senso riguardo alla documentazione societaria e fino a saldo
delle pretese pecuniarie dovute alla società attrice era stato concluso dalle
parti, diritto che un accesso dei convenuti avrebbe vanificato. In proposito
l’argomento era stato invocato dalla società attrice in sede di scambio di
allegati, sicché il Pretore ha riconosciuto l’interesse degno di protezione a che
fosse vietato ai convenuti di accedervi.
2.2
I reclamanti lamentano
un’errata applicazione del diritto per manifesta violazione del loro diritto di
essere sentiti, in quanto impediti nella verifica dell’opera del perito, e violazione
del principio di proporzionalità, bastando al riguardo un divieto di estrazione
di fotocopie. Rilevano altresì un accertamento manifestamente errato dei fatti in
quanto quei documenti non avevano un valore commerciale e pertanto non erano
soggetti al diritto di ritenzione secondo l’art. 895 CC cui si riferiva la
clausola contrattuale, clausola che non era peraltro assimilabile al diritto di
ritenzione di natura obbligatoria riconosciuto in dottrina.
3.
L’impugnabilità
delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è
espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo
allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è
sufficiente (Verda Chiocchetti, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio
dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non
deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una
successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata
deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al
processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio
successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata
mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve
essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice
alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
3.1
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile
e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite
l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale
federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062
del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile
svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi
dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della
decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
3.2
Questa Camera ha già avuto
modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente
alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione
appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato
che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di
essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente
dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD
II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
3.3
Il diritto di essere sentito
delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale
(art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio
l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2).
La tutela degli interessi
degni di protezione ai sensi dell’art. 156 CPC rappresenta però un’eccezione al
diritto di essere sentite delle parti, nella sua espressione di poter
partecipare a tutti gli atti istruttori, ivi compresa l’amministrazione dei
mezzi di prova (art. 155 cpv. 3; Trezzini,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 5 ad art. 156;
Chabloz, in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 13 e n.
21.
ad art. 53). L’eccezione non si estende invece al diritto delle parti di
potersi esprimere sugli elementi pertinenti, prima che sia presa una decisione
riguardante la loro situazione giuridica (Trezzini,
op. cit., n. 5 ad art. 156; Chabloz/Copt,
in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020,
n. 9 ad art. 156).
4.
A detta dei
reclamanti il presupposto di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile è
dato poiché il perito allestirà il suo referto proprio sulla base dei documenti
che non potranno consultare in forza del divieto disposto dal Pretore. Ciò non
consentirà loro di verificare e accertare le relative conclusioni rispetto all’effettiva
situazione di fatto, circostanza che in nessun modo potrà mai essere riparata.
4.1
Se non che, il Pretore ha in
concreto riconosciuto l’esistenza di interessi degni di protezione in capo alla
società attrice. Egli ha segnatamente rilevato che i libri contabili erano una
componente in sé dei segreti d’affari. Ha poi rilevato che, in veste di mandataria,
la società attrice beneficiava di un diritto di ritenzione contrattuale sulla documentazione
contabile in suo possesso fino a pagamento avvenuto delle sue spettanze
finanziarie. Ed è appunto perché ha ritenuto questi interessi meritevoli di
tutela che in forza dell’art. 156 CPC ha negato ai convenuti l’accesso a quel
materiale. Ora, si è detto che le misure disposte in applicazione dell’art. 156
CPC possono limitare in via eccezionale la partecipazione delle parti
all’assunzione delle prove e quindi, come tale, del loro diritto di essere
sentite. Motivo per cui, a questo stadio almeno, la pretesa ipotesi di un pregiudizio
difficilmente riparabile evocata dai reclamanti è a priori esclusa.
4.2
Peraltro i reclamanti
medesimi sostengono che il pregiudizio difficilmente riparabile è dato perché un
referto peritale allestito in forza della contestata documentazione renderebbe
loro impossibile valutare poi la portata delle conclusioni ivi tratte. Se non
che, nella misura in cui rinvia ad un rapporto peritale che è ancora in
divenire, l’eventualità di un siffatto pregiudizio non può certo dirsi concreta
ed effettiva. Motivo per cui, su questo punto, il preteso e lamentato pregiudizio
risulta comunque e ad ogni modo prematuro.
4.3
Giova ancora rilevare che il
perito ha giustificato il richiamo della citata documentazione in quanto,
chiamato a determinarsi sulla congruità del tempo indicato nei “time sheet”
allestiti dalla società attrice, ha ritenuto la stessa necessaria per adempiere
all’incarico conferitogli. Dal canto suo, il Pretore ha disposto - e specificato
nel dispositivo - che qualora il perito avesse poi dovuto farvi effettivamente capo,
ciò doveva avvenire in forma e maniera anonima, inserendo solo le informazioni
imprescindibili per la risposta alle domande. Ora è ben vero che le parti
devono potersi esprimere sugli elementi pertinenti prima che sia presa una
decisione riguardante la loro situazione giuridica (sopra, consid. 3.3). E certo,
pare invero problematico che possa reggere un divieto d’accesso assoluto a
informazioni laddove si dovessero per finire rivelare imprescindibili, non da
ultimo tenuto conto che, per finire, i convenuti devono essere posti nella
condizione di far valere le loro ragioni. Se non che, tale situazione è stata
in fin dei conti voluta dalle parti quando è stato stabilito un diritto di
ritenzione a favore dell’istante - diritto di ritenzione che, di natura
contrattuale, non coincide con quello di cui all’art. 896 CC - con la
conseguenza che la consegna della documentazione alla parte convenuta
presuppone il pagamento della mercede. In tal senso diventa a maggior ragione indispensabile
che la pretesa limitazione del diritto di essere sentiti sia contestualizzata e
circoscritta dai reclamanti rispetto alle conclusioni che il perito avrà modo
di elaborare, fermo restando che chiarimenti al riguardo potranno ancora essere
oggetto di approfondimento nell’ambito di una richiesta di delucidazione e
completamento della perizia. Del resto poi, le disposizioni ordinatorie
processuali in materia di prove - quale è quella in esame (sopra, consid. 1) - sono
sempre modificabili (art. 154 CPC). E a fronte delle risultanze peritali e
proprio della rilevanza che assumeranno quei documenti, nulla vieta al Pretore di
riconsiderare anche il divieto di accesso disposto a carico dei reclamanti,
rispettivamente di modularlo laddove lo ritenesse giustificato.
4.4
In definitiva, per tutto
quanto si è detto, non avendo confortato l’esistenza un rischio di pregiudizio
difficilmente riparabile attuale e concreto, il reclamo presentato dai
convenuti difetta di una premessa fondamentale e deve essere dichiarato
inammissibile.
Questo esclude una
disamina delle ulteriori censure sollevate in punto alla pretesa errata
applicazione del diritto di essere sentito e all’accertamento manifestamente
errato dei fatti per rapporto al distinguo tra diritto di ritenzione ex art.
895.
CC e il diritto di ritenzione di natura obbligatoria (sopra, consid. 2.2).
5.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste con
vincolo di solidarietà a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 106 cpv. 1
CPC).
6.
Il presente reclamo,
la cui inammissibilità è manifesta, viene evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 13 settembre 2021 di
RE 1 e RE 2 è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 500.–, sono poste, con vincolo di
solidarietà, a carico dei reclamanti.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 13 settembre 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).