Lexipedia

Decisione

13.2021.113

Stralcio del reclamo e ripartizione spese. Probabile esito della causa. Audizione di testi all'estero in forma digitale/videoconferenza (Legge COVID-19). Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile

14 febbraio 2022Italiano13 min

testi __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.113

Lugano

14 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2019.238 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promossa con petizione 25 novembre 2019 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

rappr. dallo RA 1

e ora sul reclamo 17

settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 3 settembre 2021 con cui il Pretore

ha disposto, in forma di videoconferenza, l’audizione di testi;

ritenuto

in fatto: A. In data 10 febbraio 2016 le

parti hanno concluso un contratto per la fornitura e posa di macchinari per la

produzione di formaggio. A seguito dei problemi sorti in relazione ai

macchinari in questione, con petizione 25 novembre 2019 RE 1 ha chiesto di

accertare l’inesistenza a suo carico di crediti a favore di CO 1 e di

condannare quest’ultima a pagarle € 40'907.06 oltre interessi del 5% dal 12

settembre 2019.

Con risposta 24 agosto

2020 CO 1 ha chiesto di respingere la petizione. Con domanda riconvenzionale ha

inoltre chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di € 1'490'000.– oltre

interessi del 5% dal 15 ottobre 2018 dietro restituzione dei macchinari oggetto

del contratto in essere fra di loro, in via subordinata al pagamento di € 895'935.–

oltre interessi del 5% dal 15 ottobre 2018.

Con replica e risposta

riconvenzionale 24 novembre 2020 RE 1 ha confermato le domande di giudizio,

limitando la richiesta di importo dovutole a € 32'407.06 e postulando la

reiezione della domanda riconvenzionale.

Con duplica e replica

riconvenzionale 18 marzo 2021 CO 1 confermato le proprie domande ha aggiunto un’ulteriore

richiesta di pagamento di € 179'187.– oltre interessi del 5% dal 24 luglio

2019.

Con duplica

riconvenzionale 25 maggio 2021 RE 1 ha ribadito la domanda di reiezione

dell’azione riconvenzionale.

Fatti

B. In esito all’udienza

delle prime arringhe 3 settembre 2021 il Pretore ha ammesso l’audizione dei

testi __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.

Con separata disposizione ordinatoria processuale 3 settembre 2021 ha poi indicato

di procedere alle citate audizioni nella forma della videoconferenza in forza

dell’art. 2 cpv. 2 lett. c dell’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul

diritto procedurale entrata in vigore il 26 settembre 2020 e valida fino al 31

dicembre 2021.

C. Con reclamo 17

settembre 2021 RE 1 ha chiesto di riformare la disposizione ordinatoria

processuale 3 settembre 2021 nel senso che le citate audizioni siano tenute rispettando

le disposizioni valide per la rogatoria internazionale e, in via subordinata,

alla presenza fisica dei testi. In via ancor più subordinata ne ha chiesto

l’annullamento con rinvio al Pretore per nuovo giudizio.

Il 25 ottobre 2021 RE 1 ha

postulato l’effetto sospensivo al reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

D. Il 18 novembre 2021 RE

1 ha rinnovato al Pretore la sua opposizione alle audizioni dei testi in forma

di videoconferenza, rilevando che vi avrebbe comunque partecipato, riservandosi

la facoltà di riproporre le relative censure con le conclusioni e l’eventuale

appello avverso la decisione finale.

Le audizioni dei testi in

forma di videoconferenza si sono tenute il 18 novembre 2021, il 29 novembre

2021, il 30 novembre 2021 e il 3 dicembre 2021.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione 3 settembre

2021.

con cui il Pretore ha disposto l’audizione dei testi in forma digitale è

una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154

CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett.

c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata,

notificata il 6 settembre 2021, è pervenuta alla società reclamante il giorno

dopo (estratto tracciamento degli invii). Spedito venerdì 17 settembre 2021 con

invio raccomandato, giunto lunedì 20 settembre 2021 alla cancelleria del Tribunale,

il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

L’art. 242 CPC

prevede lo stralcio dal ruolo della causa ogni qualvolta il procedimento

termina per altri motivi senza decisione del giudice. Ciò è il caso laddove l’oggetto

litigioso scompare per una ragione che non è riassumibile in uno dei tre atti

processuali compresi all’art. 241 (desistenza, acquiescenza, transazione), ed è

divenuto oggettivamente impossibile emettere un giudizio ancora attuale su

quella specifica pretesa (Trezzini, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 4 e 5

ad art. 242).

Nel caso concreto il

Pretore ha proceduto alle audizioni dei testi in forma di videoconferenza

rispettivamente in data 18 novembre 2021 (act. VIII), 29

novembre 2021 (act. IX), 30 novembre 2021 (act. X) e 3 dicembre 2021 (act. XI).

Indubbio che la procedura di reclamo sia oramai priva d’oggetto, e vada quindi stralciata

dal ruolo in applicazione dell’art. 242 CPC. Resta nondimeno da decidere sulle

spese giudiziarie del reclamo.

3.

Giusta l’art. 106

cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente.

L’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce poi che se la causa è stralciata dal

ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti, il giudice

può prescindere dai criteri di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106

CPC) e procedere a un giudizio secondo equità, considerando quindi i motivi

alla base del reclamo, il suo probabile esito finale e le cause che hanno

condotto al suo stralcio (sentenza del Tribunale federale 4A_24/2019 del

26.2.2019

consid. 1.1; Trezzini,

op. cit., n. 20 ad art. 107; Leumann/Liebster,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), 3a ed., 2016, n. 9 ad art. 242; Naegeli/Richers, in:

Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 10 ad

art. 242; Killias, in: Berner

Kommentar, ZPO, vol. 2, 2012, n. 23 ad art. 242).

4.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

4.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,

ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole.

4.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

4.3

Questa Camera ha già avuto

modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente

alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente

riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione

appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato

che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di

essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente

dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD

II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

5.

La società

reclamante evoca le criticità pratiche e giuridiche legate allo svolgimento di

udienze e audizioni di testi in forma di videoconferenza, segnatamente sotto il

profilo del principio di pubblicità del procedimento, dei diritti delle parti,

della protezione e sicurezza dei dati, del principio dell’immediatezza, della

compatibilità con le norme valide in materia di assistenza giudiziaria internazionale

e della base legale.

5.1

A sostegno del suo preteso pregiudizio

difficilmente riparabile l’interessata rileva che i testi da sentire si trovano

all’estero, in particolare quelli richiesti dalla società convenuta risiedono

in Turchia. Sicché, di fatto, procedendo alla loro audizione in forma di

videoconferenza si aggirano le vigenti norme procedurali cui devono sottostare

le domande formulate seguendo la via usuale della rogatoria internazionale e si

viola il principio della sovranità di quei paesi esteri, posto che l’ordinanza

COVID-19 richiamata dal Pretore è valida solo entro i confini svizzeri. A suo

modo di vedere non è poi garantita l’indipendenza e la genuinità di quelle audizione.

A fronte di prove completamente falsate e non ripetibili, e di una conseguente fattispecie

errata destinata a restare tale per tutta la durata della procedura, a fortiori

la decisione finale sarebbe stata sfavorevole alla società reclamante, pregiudicandola

in modo difficilmente riparabile.

5.2

Ora, la società reclamante

non tenta nemmeno di sostanziare la tesi secondo cui l’audizione di quei testi

non potrà più essere ripetuta. E, per il resto, la sua argomentazione si riconduce

in sostanza al timore di un giudizio finale negativo. Siffatta eventualità

costituisce nondimeno un rischio insito in tutte le cause, che non configura però

un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2

CPC. Non è segnatamente tale la sola eventualità che il Pretore possa respingere

o non accogliere integralmente la richiesta della società reclamante a causa di

una prova assunta ora in modo errato. Dovendosi evidenziare che sono in

discussione pretese lesioni del suo diritto di essere sentita, va ricordato che

anche laddove la decisione impugnata fosse il frutto di un’applicazione errata

del diritto o di un manifestamente errato accertamento dei fatti, ciò non

comporterebbe eo ipso un pregiudizio difficilmente riparabile. Una

sentenza finale favorevole potrebbe comunque e in definitiva riparare al

preteso pregiudizio individuato dalla società reclamante, fermo restando che fino

al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se

realmente - e se del caso in che misura - la contestata prova ha compromesso o

no la posizione complessiva dell’interessata. È in quella sede che il primo

giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge la domanda di

causa, dando puntuale contezza delle sue relative conclusioni.

5.3

In assenza di una premessa

fondamentale del reclamo, il gravame sarebbe risultato inammissibile.

6.

Premesso quanto

sopra, gioverà ancora precisare quanto segue.

6.1

L’art. 7 lett. b della Legge

federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far

fronte all’epidemia COVID-19 [Legge COVID-19; RS 818.102] approvata

dall’Assemblea federale il 25 settembre 2020 costituisce la base legale formale

per l’adozione dei relativi provvedimenti che dovessero rendersi necessari in

ambito giudiziario. In tal senso il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza

sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al

coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale; RS

272.81) del 16 aprile 2020, la cui validità prevista fino al 31 dicembre 2021

(art. 10 cpv. 3) e stata prorogata poi fino al 31 dicembre 2022 (art. 10 cpv.

4), modifica questa intervenuta il 17 dicembre 2021.

6.2

Il Pretore ha appunto

giustificato il controverso provvedimento richiamando l’art. 2 cpv. 1 lett. c

dell’Ordinanza COVID-19, norma che autorizza espressamente l’audizione di testi

tramite videoconferenza, laddove un membro del tribunale dovesse rientrare nella

categoria di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus. E, in

tal senso, l’art. 4 della medesima ordinanza pone dei precisi principi d’impiego

e di attuazione delle videoconferenze e teleconferenze, non solo a salvaguardia

dell’affidabilità, della pubblicità, dell’immediatezza e della continuità del

procedimento, ma anche a tutela della protezione e della sicurezza dei dati.

6.3

Vero è che la Convenzione

dell’Aia sull’assunzione all’estero di prove in materia civile e commerciale

del 18 marzo 1970 (RS 0.274.132), di cui sono parte la Svizzera (in vigore dal

1° gennaio 1995), l’Italia (in vigore dal 21 agosto 1982) e la Turchia (in

vigore dal 12 ottobre 2004) - i testi di cui alle citate audizioni risiedendo

in Italia rispettivamente in Turchia - stabilisce puntuali protocolli a

salvaguardia del principio di territorialità dei singoli paesi. È comunque da

rilevare che, fermo restando il rispetto delle regole della citata convenzione,

le audizioni testimoniali all’estero esperite nella forma della videoconferenza

sono in linea di massima ammissibili (Vouilloz,

in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020,

n. 11 ad art. 171; Müller, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 32 ad art. 171). Certo, da questo

punto di vista è in particolare da tener conto delle riserve e dichiarazioni

dei singoli paesi (in merito alle specifiche particolarità informazioni utili

sono ad esempio consultabili al sito https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/specialised-sections/evidence.

Tuttavia, nel caso concreto, la reclamante non contestualizza una puntuale e

circostanziata violazione della citata convenzione che, le audizioni dei testi

essendo a quel momento ancora da esperire, neppure poteva essere data per certa.

Sicché, per quanto qui di rilievo, perlomeno a questo stadio le relative censure

erano non solo generiche ma addirittura premature.

7.

Per quanto sin qui

detto non vi è motivo di scostarsi dal principio di ripartizione delle spese

secondo la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), e che vanno fissate in fr. 400.–

in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della

causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–

per le decisioni su reclamo). Non si pone la questione delle ripetibili, la

controparte non essendo stata interpellata.

8.

Il presente reclamo,

che termina con un giudizio di stralcio e nella prospettiva di un giudizio di

inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene

evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1

lett. a cifra 1 e cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 17 settembre 2021 di

RE 1 è stralciato dal ruolo in quanto diventato privo d’oggetto.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della società

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 17 settembre 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-,

contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.