13.2021.113
Stralcio del reclamo e ripartizione spese. Probabile esito della causa. Audizione di testi all'estero in forma digitale/videoconferenza (Legge COVID-19). Va reso verosimile il pregiudizio difficilmente riparabile
14 febbraio 2022Italiano13 min
testi __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.113
Lugano
14 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2019.238 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 25 novembre 2019 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
rappr. dallo RA 1
e ora sul reclamo 17
settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 3 settembre 2021 con cui il Pretore
ha disposto, in forma di videoconferenza, l’audizione di testi;
ritenuto
in fatto: A. In data 10 febbraio 2016 le
parti hanno concluso un contratto per la fornitura e posa di macchinari per la
produzione di formaggio. A seguito dei problemi sorti in relazione ai
macchinari in questione, con petizione 25 novembre 2019 RE 1 ha chiesto di
accertare l’inesistenza a suo carico di crediti a favore di CO 1 e di
condannare quest’ultima a pagarle € 40'907.06 oltre interessi del 5% dal 12
settembre 2019.
Con risposta 24 agosto
2020 CO 1 ha chiesto di respingere la petizione. Con domanda riconvenzionale ha
inoltre chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di € 1'490'000.– oltre
interessi del 5% dal 15 ottobre 2018 dietro restituzione dei macchinari oggetto
del contratto in essere fra di loro, in via subordinata al pagamento di € 895'935.–
oltre interessi del 5% dal 15 ottobre 2018.
Con replica e risposta
riconvenzionale 24 novembre 2020 RE 1 ha confermato le domande di giudizio,
limitando la richiesta di importo dovutole a € 32'407.06 e postulando la
reiezione della domanda riconvenzionale.
Con duplica e replica
riconvenzionale 18 marzo 2021 CO 1 confermato le proprie domande ha aggiunto un’ulteriore
richiesta di pagamento di € 179'187.– oltre interessi del 5% dal 24 luglio
2019.
Con duplica
riconvenzionale 25 maggio 2021 RE 1 ha ribadito la domanda di reiezione
dell’azione riconvenzionale.
Fatti
B. In esito all’udienza
delle prime arringhe 3 settembre 2021 il Pretore ha ammesso l’audizione dei
testi __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________.
Con separata disposizione ordinatoria processuale 3 settembre 2021 ha poi indicato
di procedere alle citate audizioni nella forma della videoconferenza in forza
dell’art. 2 cpv. 2 lett. c dell’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul
diritto procedurale entrata in vigore il 26 settembre 2020 e valida fino al 31
dicembre 2021.
C. Con reclamo 17
settembre 2021 RE 1 ha chiesto di riformare la disposizione ordinatoria
processuale 3 settembre 2021 nel senso che le citate audizioni siano tenute rispettando
le disposizioni valide per la rogatoria internazionale e, in via subordinata,
alla presenza fisica dei testi. In via ancor più subordinata ne ha chiesto
l’annullamento con rinvio al Pretore per nuovo giudizio.
Il 25 ottobre 2021 RE 1 ha
postulato l’effetto sospensivo al reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
D. Il 18 novembre 2021 RE
1 ha rinnovato al Pretore la sua opposizione alle audizioni dei testi in forma
di videoconferenza, rilevando che vi avrebbe comunque partecipato, riservandosi
la facoltà di riproporre le relative censure con le conclusioni e l’eventuale
appello avverso la decisione finale.
Le audizioni dei testi in
forma di videoconferenza si sono tenute il 18 novembre 2021, il 29 novembre
2021, il 30 novembre 2021 e il 3 dicembre 2021.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione 3 settembre
2021.
con cui il Pretore ha disposto l’audizione dei testi in forma digitale è
una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove (art. 124 e 154
CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett.
c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata,
notificata il 6 settembre 2021, è pervenuta alla società reclamante il giorno
dopo (estratto tracciamento degli invii). Spedito venerdì 17 settembre 2021 con
invio raccomandato, giunto lunedì 20 settembre 2021 alla cancelleria del Tribunale,
il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
L’art. 242 CPC
prevede lo stralcio dal ruolo della causa ogni qualvolta il procedimento
termina per altri motivi senza decisione del giudice. Ciò è il caso laddove l’oggetto
litigioso scompare per una ragione che non è riassumibile in uno dei tre atti
processuali compresi all’art. 241 (desistenza, acquiescenza, transazione), ed è
divenuto oggettivamente impossibile emettere un giudizio ancora attuale su
quella specifica pretesa (Trezzini, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 4 e 5
ad art. 242).
Nel caso concreto il
Pretore ha proceduto alle audizioni dei testi in forma di videoconferenza
rispettivamente in data 18 novembre 2021 (act. VIII), 29
novembre 2021 (act. IX), 30 novembre 2021 (act. X) e 3 dicembre 2021 (act. XI).
Indubbio che la procedura di reclamo sia oramai priva d’oggetto, e vada quindi stralciata
dal ruolo in applicazione dell’art. 242 CPC. Resta nondimeno da decidere sulle
spese giudiziarie del reclamo.
3.
Giusta l’art. 106
cpv. 1 CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente.
L’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce poi che se la causa è stralciata dal
ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti, il giudice
può prescindere dai criteri di ripartizione secondo la soccombenza (art. 106
CPC) e procedere a un giudizio secondo equità, considerando quindi i motivi
alla base del reclamo, il suo probabile esito finale e le cause che hanno
condotto al suo stralcio (sentenza del Tribunale federale 4A_24/2019 del
26.2.2019
consid. 1.1; Trezzini,
op. cit., n. 20 ad art. 107; Leumann/Liebster,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 3a ed., 2016, n. 9 ad art. 242; Naegeli/Richers, in:
Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 10 ad
art. 242; Killias, in: Berner
Kommentar, ZPO, vol. 2, 2012, n. 23 ad art. 242).
4.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
4.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio,
ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale
rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o
parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale
favorevole.
4.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
4.3
Questa Camera ha già avuto
modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente
alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente
riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione
appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato
che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di
essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente
dall’esito del processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD
II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
5.
La società
reclamante evoca le criticità pratiche e giuridiche legate allo svolgimento di
udienze e audizioni di testi in forma di videoconferenza, segnatamente sotto il
profilo del principio di pubblicità del procedimento, dei diritti delle parti,
della protezione e sicurezza dei dati, del principio dell’immediatezza, della
compatibilità con le norme valide in materia di assistenza giudiziaria internazionale
e della base legale.
5.1
A sostegno del suo preteso pregiudizio
difficilmente riparabile l’interessata rileva che i testi da sentire si trovano
all’estero, in particolare quelli richiesti dalla società convenuta risiedono
in Turchia. Sicché, di fatto, procedendo alla loro audizione in forma di
videoconferenza si aggirano le vigenti norme procedurali cui devono sottostare
le domande formulate seguendo la via usuale della rogatoria internazionale e si
viola il principio della sovranità di quei paesi esteri, posto che l’ordinanza
COVID-19 richiamata dal Pretore è valida solo entro i confini svizzeri. A suo
modo di vedere non è poi garantita l’indipendenza e la genuinità di quelle audizione.
A fronte di prove completamente falsate e non ripetibili, e di una conseguente fattispecie
errata destinata a restare tale per tutta la durata della procedura, a fortiori
la decisione finale sarebbe stata sfavorevole alla società reclamante, pregiudicandola
in modo difficilmente riparabile.
5.2
Ora, la società reclamante
non tenta nemmeno di sostanziare la tesi secondo cui l’audizione di quei testi
non potrà più essere ripetuta. E, per il resto, la sua argomentazione si riconduce
in sostanza al timore di un giudizio finale negativo. Siffatta eventualità
costituisce nondimeno un rischio insito in tutte le cause, che non configura però
un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2
CPC. Non è segnatamente tale la sola eventualità che il Pretore possa respingere
o non accogliere integralmente la richiesta della società reclamante a causa di
una prova assunta ora in modo errato. Dovendosi evidenziare che sono in
discussione pretese lesioni del suo diritto di essere sentita, va ricordato che
anche laddove la decisione impugnata fosse il frutto di un’applicazione errata
del diritto o di un manifestamente errato accertamento dei fatti, ciò non
comporterebbe eo ipso un pregiudizio difficilmente riparabile. Una
sentenza finale favorevole potrebbe comunque e in definitiva riparare al
preteso pregiudizio individuato dalla società reclamante, fermo restando che fino
al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se
realmente - e se del caso in che misura - la contestata prova ha compromesso o
no la posizione complessiva dell’interessata. È in quella sede che il primo
giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge la domanda di
causa, dando puntuale contezza delle sue relative conclusioni.
5.3
In assenza di una premessa
fondamentale del reclamo, il gravame sarebbe risultato inammissibile.
6.
Premesso quanto
sopra, gioverà ancora precisare quanto segue.
6.1
L’art. 7 lett. b della Legge
federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far
fronte all’epidemia COVID-19 [Legge COVID-19; RS 818.102] approvata
dall’Assemblea federale il 25 settembre 2020 costituisce la base legale formale
per l’adozione dei relativi provvedimenti che dovessero rendersi necessari in
ambito giudiziario. In tal senso il Consiglio federale ha emanato l’Ordinanza
sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al
coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale; RS
272.81) del 16 aprile 2020, la cui validità prevista fino al 31 dicembre 2021
(art. 10 cpv. 3) e stata prorogata poi fino al 31 dicembre 2022 (art. 10 cpv.
4), modifica questa intervenuta il 17 dicembre 2021.
6.2
Il Pretore ha appunto
giustificato il controverso provvedimento richiamando l’art. 2 cpv. 1 lett. c
dell’Ordinanza COVID-19, norma che autorizza espressamente l’audizione di testi
tramite videoconferenza, laddove un membro del tribunale dovesse rientrare nella
categoria di persone particolarmente a rischio in relazione al coronavirus. E, in
tal senso, l’art. 4 della medesima ordinanza pone dei precisi principi d’impiego
e di attuazione delle videoconferenze e teleconferenze, non solo a salvaguardia
dell’affidabilità, della pubblicità, dell’immediatezza e della continuità del
procedimento, ma anche a tutela della protezione e della sicurezza dei dati.
6.3
Vero è che la Convenzione
dell’Aia sull’assunzione all’estero di prove in materia civile e commerciale
del 18 marzo 1970 (RS 0.274.132), di cui sono parte la Svizzera (in vigore dal
1° gennaio 1995), l’Italia (in vigore dal 21 agosto 1982) e la Turchia (in
vigore dal 12 ottobre 2004) - i testi di cui alle citate audizioni risiedendo
in Italia rispettivamente in Turchia - stabilisce puntuali protocolli a
salvaguardia del principio di territorialità dei singoli paesi. È comunque da
rilevare che, fermo restando il rispetto delle regole della citata convenzione,
le audizioni testimoniali all’estero esperite nella forma della videoconferenza
sono in linea di massima ammissibili (Vouilloz,
in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020,
n. 11 ad art. 171; Müller, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar (DIKE), 2a ed., 2016, n. 32 ad art. 171). Certo, da questo
punto di vista è in particolare da tener conto delle riserve e dichiarazioni
dei singoli paesi (in merito alle specifiche particolarità informazioni utili
sono ad esempio consultabili al sito https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/specialised-sections/evidence.
Tuttavia, nel caso concreto, la reclamante non contestualizza una puntuale e
circostanziata violazione della citata convenzione che, le audizioni dei testi
essendo a quel momento ancora da esperire, neppure poteva essere data per certa.
Sicché, per quanto qui di rilievo, perlomeno a questo stadio le relative censure
erano non solo generiche ma addirittura premature.
7.
Per quanto sin qui
detto non vi è motivo di scostarsi dal principio di ripartizione delle spese
secondo la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), e che vanno fissate in fr. 400.–
in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della
causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–
per le decisioni su reclamo). Non si pone la questione delle ripetibili, la
controparte non essendo stata interpellata.
8.
Il presente reclamo,
che termina con un giudizio di stralcio e nella prospettiva di un giudizio di
inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene
evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1
lett. a cifra 1 e cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 17 settembre 2021 di
RE 1 è stralciato dal ruolo in quanto diventato privo d’oggetto.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della società
reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 17 settembre 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-,
contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.