13.2021.114
Diniego di gratuito patrocinio per causa priva di probabilità di esito favorevole. Il giudice deve autorizzare la sostituzione del patrocinatore
24 gennaio 2022Italiano10 min
B. Con istanza 13 luglio
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.114
Lugano
24 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.5125 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione 19 novembre 2020 da
RE
1
contro
CO 1
CO 2
entrambi patrocinati
dall’ RA 1
e ora sul reclamo 17
settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 7 settembre 2021 con cui con cui il
Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. In data 31 luglio 2017 CO 2
e CO 1, locatori, e RE 1, conduttrice, hanno stipulato un contratto di
locazione relativo a un appartamento a __________. La pigione annua era stata
stabilita in fr. 11'760,-, pagabile in rate mensili di fr. 980.-, oltre a fr.
3'240.- per spese accessorie, “pagabili in rate mensili anticipate di fr.
270.-, … a titolo di acconto con conguaglio al termine del relativo esercizio”.
Con disdetta 19 giugno 2020 i locatori hanno posto termine al contratto di
locazione.
Fatti
B. Con istanza 13 luglio
2020 RE 1 si è rivolta al competente Ufficio di conciliazione in materia di
locazione (UC), contestando la disdetta e chiedendo la protrazione della
locazione e la restituzione dell’importo di fr. 7'290.- versati a titolo di
spese accessorie. In data 14 ottobre 2020 l’UC le ha rilasciato
l’autorizzazione ad agire.
C. Con petizione 19
novembre 2020 RE 1 ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr.
7'290.- oltre accessori, postulando altresì di essere posta al beneficio del
gratuito patrocinio.
Con risposta 11 dicembre
2020 i convenuti si sono opposti alla petizione, chiedendo in via
riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 2'684.-, pari ai
costi di ripristino dell’appartamento, riconsegnato in uno stato non conforme
al contratto al termine della locazione.
Con memoria 21 gennaio
2021 l’attrice ha confermato le proprie domande di causa, opponendosi alla
domanda riconvenzionale.
Con le successive memorie
le parti hanno confermato le rispettive domande.
Al dibattimento 6 settembre
2021 le parti hanno confermato le rispettive domande e notificato le prove.
D. Con decisione 7
settembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio
dell’attrice considerato che la causa era sprovvista di probabilità di esito
favorevole.
Con scritto 10 settembre
2021 l’avv. M__________ ha comunicato alla Pretura di non più rappresentare
l’attrice.
E. Con reclamo 17
settembre 2021 RE 1, rappresentata dall’avv. Ma__________, insorge contro la
precitata decisione chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso che sia
“posta al beneficio del gratuito patrocinio in favore dell’avv. M__________ per
l’attività svolta fino al 9.09.2021 e in favore dell’avv. Ma__________ a far
data dal 13.09.2021 e per il prosieguo”.
Con scritto 6 dicembre
2021 l’avv. Ma__________ ha comunicato di non più rappresentare la reclamante.
La controparte non è stata
chiamata a esprimersi sul reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio
è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3
prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2
CPC è di 10 giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante il giorno 8 settembre 2021. Il reclamo, rimesso alla
posta il 17 settembre 2021 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista,
ammissibile.
2.
Conformemente all’art.
320.
CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.
Il Pretore ha
respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 ritenendo la causa priva di
possibilità di esito favorevole. Il primo giudice ha dapprima illustrato le
posizioni delle parti, rilevando che a mente dell’attrice era stato pattuito il
pagamento delle spese accessorie mediante il versamento di acconti mensili con
conguagli alla fine dell’esercizio, mentre i convenuti sostengono che era stato
concordato un pagamento a forfait delle spese accessorie tramite il versamento
mensile di fr. 270.-, con conguaglio solo in caso di forte aumento delle spese
di riscaldamento. Ha quindi ritenuto che, a prescindere dall’interpretazione
del contratto - questione da esaminare nel merito - le spese accessorie erano
pacificamente dovute sicché la richiesta di restituzione dell’integralità degli
acconti, quando l’attrice stessa afferma di dover versare acconti mensili con
conguaglio alla fine di ogni esercizio appare del tutto priva di buon
fondamento.
La reclamante rileva che
la questione a sapere se le parti avevano pattuito il pagamento di anticipi
mensili con conguaglio alla fine dell’esercizio oppure il pagamento a forfait
necessita di una decisione di merito. Rileva di essersi limitata a chiedere la
restituzione dell’importo anticipato quali spese accessorie, non avendo mai
ricevuto il conguaglio delle spese. Ritiene poi che le spese accessorie siano
eccessive tenuto conto che sono relative a un appartamento di due locali per
una persona sola.
4.
Per l’art. 117 CPC -
che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.
(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con
rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,
dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in
parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte
(cpv. 3).
4.1
In virtù del compito pubblico
che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto
giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in
base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 141 III 560
consid. 3.2.2).
4.2
Non vi è un diritto alla
libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al
giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero,
nella prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima
frase CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2).
4.3
Non esiste neppure un diritto
alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF 141 I 70 consid. 6.2) e tale
ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore d’ufficio
in carica può in effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo previo
consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha diritto a essere
remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,
n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva autorizzazione del giudice
nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito
(giusta l’art. 404 CO) entra in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118).
Alla stessa stregua del patrocinatore d’ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), in
virtù del compito pubblico che mira ad assolvere, anche la revoca unilaterale o
d’intesa con il proprio assistito dell’incarico di rappresentanza conferito ad
un aspirante gratuito patrocinatore sottostà alla preventiva autorizzazione del
giudice.
4.4
Il patrocinatore che opera in
regime di gratuito patrocinio è di principio tenuto a portare a termine il
compito di rappresentanza affidatogli, e il giudice ne autorizza la
sostituzione se sono dati motivi oggettivi su cui, previa istanza, si pronuncia
con decisione impugnabile (DTF 141 I 70 consid. 6.2). Una perdita soggettiva di
fiducia nel patrocinatore non giustifica ancora una sostituzione, anche se nel
diritto di famiglia è ipotizzabile un minor rigore, e maggiori restrizioni
s’impongono se quel motivo ha già giustificato una precedente sostituzione o se
la procedura si trova già ad uno stadio avanzato (Colombini, in: Chablot/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit
Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad art. 119).
4.5
L’esigenza di sottoporre al
giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del
legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso
di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di
gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,
2017, n. 15 ad art. 118) e quindi della collettività.
5.
La reclamante chiede
di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in favore dell’avv. M per
l’attività svolta fino al 9.09.2021. A prescindere dal fatto che il
beneficiario del gratuito patrocinio non è l’avvocato bensì la parte da questi
assistita, va rilevato che in concreto il mandato di rappresentanza dell’avv. M
è stato interrotto senza preventiva autorizzazione del Pretore. Per i motivi
esposti ai considerandi precedenti la sua nomina quale patrocinatore è di
conseguenza fuori discussione.
Nella misura in cui la
reclamante chiede invece che sia nominato quale suo patrocinatore l’avv. Ma__________,
il reclamo dev’essere respinto, la richiesta essendo, semmai, da sottoporre
preventivamente al Pretore.
6.
Comunque sia, nella
misura in cui ha ritenuto la causa priva di possibilità di esito favorevole,
l’accertamento del Pretore non appare il frutto di un manifestamente errato
accertamento dei fatti o di un’errata applicazione del diritto. Egli ha
rilevato che era controverso se le parti avessero pattuito il pagamento delle
spese accessorie mediante anticipi mensili e conguaglio alla fine
dell’esercizio, tesi sostenuta dall’attrice, oppure mediante pagamento di un
importo mensile forfetario, come sostenuto dai convenuti. Non ha però ritenuto
rilevante la questione per la decisione sul gratuito patrocinio, rinviandone
l’esame al merito della causa. Il primo giudice ha ritenuto che la richiesta di
chiedere la restituzione integrale degli anticipi versati non era provvista di
possibilità di esito favorevole perché l’attrice medesima aveva affermato di
dover corrispondere mensilmente un importo quale anticipo delle spese
accessorie e, alla fine dell’esercizio, anche il conguaglio. Tale accertamento
non appare frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti né di
un’applicazione errata del diritto.
Il reclamo è quindi da
respingere.
7.
La procedura di
reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Ciò detto, le spese
processuali, da stabilire giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG),
seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
8.
Il reclamo, trattato
in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 17 settembre 2021 di
RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali
del reclamo fissate in fr. 200.–, sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione
(unitamente al reclamo 17 settembre 2021 alla controparte):
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Poiché il valore di causa è di
fr. 7'290.- è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).