Lexipedia

Decisione

13.2021.114

Diniego di gratuito patrocinio per causa priva di probabilità di esito favorevole. Il giudice deve autorizzare la sostituzione del patrocinatore

24 gennaio 2022Italiano10 min

B. Con istanza 13 luglio

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.114

Lugano

24 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.5125 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con petizione 19 novembre 2020 da

RE

1

contro

CO 1

CO 2

entrambi patrocinati

dall’ RA 1

e ora sul reclamo 17

settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 7 settembre 2021 con cui con cui il

Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. In data 31 luglio 2017 CO 2

e CO 1, locatori, e RE 1, conduttrice, hanno stipulato un contratto di

locazione relativo a un appartamento a __________. La pigione annua era stata

stabilita in fr. 11'760,-, pagabile in rate mensili di fr. 980.-, oltre a fr.

3'240.- per spese accessorie, “pagabili in rate mensili anticipate di fr.

270.-, … a titolo di acconto con conguaglio al termine del relativo esercizio”.

Con disdetta 19 giugno 2020 i locatori hanno posto termine al contratto di

locazione.

Fatti

B. Con istanza 13 luglio

2020 RE 1 si è rivolta al competente Ufficio di conciliazione in materia di

locazione (UC), contestando la disdetta e chiedendo la protrazione della

locazione e la restituzione dell’importo di fr. 7'290.- versati a titolo di

spese accessorie. In data 14 ottobre 2020 l’UC le ha rilasciato

l’autorizzazione ad agire.

C. Con petizione 19

novembre 2020 RE 1 ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr.

7'290.- oltre accessori, postulando altresì di essere posta al beneficio del

gratuito patrocinio.

Con risposta 11 dicembre

2020 i convenuti si sono opposti alla petizione, chiedendo in via

riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 2'684.-, pari ai

costi di ripristino dell’appartamento, riconsegnato in uno stato non conforme

al contratto al termine della locazione.

Con memoria 21 gennaio

2021 l’attrice ha confermato le proprie domande di causa, opponendosi alla

domanda riconvenzionale.

Con le successive memorie

le parti hanno confermato le rispettive domande.

Al dibattimento 6 settembre

2021 le parti hanno confermato le rispettive domande e notificato le prove.

D. Con decisione 7

settembre 2021 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio

dell’attrice considerato che la causa era sprovvista di probabilità di esito

favorevole.

Con scritto 10 settembre

2021 l’avv. M__________ ha comunicato alla Pretura di non più rappresentare

l’attrice.

E. Con reclamo 17

settembre 2021 RE 1, rappresentata dall’avv. Ma__________, insorge contro la

precitata decisione chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso che sia

“posta al beneficio del gratuito patrocinio in favore dell’avv. M__________ per

l’attività svolta fino al 9.09.2021 e in favore dell’avv. Ma__________ a far

data dal 13.09.2021 e per il prosieguo”.

Con scritto 6 dicembre

2021 l’avv. Ma__________ ha comunicato di non più rappresentare la reclamante.

La controparte non è stata

chiamata a esprimersi sul reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo. La domanda di gratuito patrocinio

è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3

prima frase CPC), sicché il termine di impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2

CPC è di 10 giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il giorno 8 settembre 2021. Il reclamo, rimesso alla

posta il 17 settembre 2021 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista,

ammissibile.

2.

Conformemente all’art.

320.

CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

Il Pretore ha

respinto l’istanza di gratuito patrocinio di RE 1 ritenendo la causa priva di

possibilità di esito favorevole. Il primo giudice ha dapprima illustrato le

posizioni delle parti, rilevando che a mente dell’attrice era stato pattuito il

pagamento delle spese accessorie mediante il versamento di acconti mensili con

conguagli alla fine dell’esercizio, mentre i convenuti sostengono che era stato

concordato un pagamento a forfait delle spese accessorie tramite il versamento

mensile di fr. 270.-, con conguaglio solo in caso di forte aumento delle spese

di riscaldamento. Ha quindi ritenuto che, a prescindere dall’interpretazione

del contratto - questione da esaminare nel merito - le spese accessorie erano

pacificamente dovute sicché la richiesta di restituzione dell’integralità degli

acconti, quando l’attrice stessa afferma di dover versare acconti mensili con

conguaglio alla fine di ogni esercizio appare del tutto priva di buon

fondamento.

La reclamante rileva che

la questione a sapere se le parti avevano pattuito il pagamento di anticipi

mensili con conguaglio alla fine dell’esercizio oppure il pagamento a forfait

necessita di una decisione di merito. Rileva di essersi limitata a chiedere la

restituzione dell’importo anticipato quali spese accessorie, non avendo mai

ricevuto il conguaglio delle spese. Ritiene poi che le spese accessorie siano

eccessive tenuto conto che sono relative a un appartamento di due locali per

una persona sola.

4.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali e la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC). Esso può essere concesso integralmente o in

parte (cpv. 2) e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte

(cpv. 3).

4.1

In virtù del compito pubblico

che egli svolge, il patrocinatore d’ufficio instaura con lo Stato un rapporto

giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in

base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 141 III 560

consid. 3.2.2).

4.2

Non vi è un diritto alla

libera scelta del patrocinatore d’ufficio, incombenza questa che spetta al

giudice e non già alla parte, che può indicare una preferenza da cui, invero,

nella prassi ci si può scostare solo per fondati motivi (art. 119 cpv. 2 ultima

frase CPC; DTF 141 I 70 consid. 6.2).

4.3

Non esiste neppure un diritto

alla sostituzione del patrocinatore d’ufficio (DTF 141 I 70 consid. 6.2) e tale

ipotesi non soggiace nemmeno all’art. 398 cpv. 3 CO: il patrocinatore d’ufficio

in carica può in effetti farsi sostituire da un altro avvocato solo previo

consenso del giudice e con effetto per il futuro, e non ha diritto a essere

remunerato se la sostituzione difetta di questo consenso (Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012,

n. 76 ad art. 118). In difetto della preventiva autorizzazione del giudice

nemmeno l’ipotesi di una revoca unilaterale o d’intesa con il proprio assistito

(giusta l’art. 404 CO) entra in considerazione (DTF 131 I 217 consid. 2.4; Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118).

Alla stessa stregua del patrocinatore d’ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), in

virtù del compito pubblico che mira ad assolvere, anche la revoca unilaterale o

d’intesa con il proprio assistito dell’incarico di rappresentanza conferito ad

un aspirante gratuito patrocinatore sottostà alla preventiva autorizzazione del

giudice.

4.4

Il patrocinatore che opera in

regime di gratuito patrocinio è di principio tenuto a portare a termine il

compito di rappresentanza affidatogli, e il giudice ne autorizza la

sostituzione se sono dati motivi oggettivi su cui, previa istanza, si pronuncia

con decisione impugnabile (DTF 141 I 70 consid. 6.2). Una perdita soggettiva di

fiducia nel patrocinatore non giustifica ancora una sostituzione, anche se nel

diritto di famiglia è ipotizzabile un minor rigore, e maggiori restrizioni

s’impongono se quel motivo ha già giustificato una precedente sostituzione o se

la procedura si trova già ad uno stadio avanzato (Colombini, in: Chablot/Dietschy-Martenet/Heizmann, Petit

Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad art. 119).

4.5

L’esigenza di sottoporre al

giudice l’interruzione anticipata della rappresentanza e la sostituzione del

legale non è un capriccio formale. Essa è dettata dal fatto che il subingresso

di un nuovo avvocato comporta in genere un aumento di costi che, in regime di

gratuito patrocinio, andrebbero a carico dello Stato (Rüegg/ Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.,

2017, n. 15 ad art. 118) e quindi della collettività.

5.

La reclamante chiede

di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in favore dell’avv. M per

l’attività svolta fino al 9.09.2021. A prescindere dal fatto che il

beneficiario del gratuito patrocinio non è l’avvocato bensì la parte da questi

assistita, va rilevato che in concreto il mandato di rappresentanza dell’avv. M

è stato interrotto senza preventiva autorizzazione del Pretore. Per i motivi

esposti ai considerandi precedenti la sua nomina quale patrocinatore è di

conseguenza fuori discussione.

Nella misura in cui la

reclamante chiede invece che sia nominato quale suo patrocinatore l’avv. Ma__________,

il reclamo dev’essere respinto, la richiesta essendo, semmai, da sottoporre

preventivamente al Pretore.

6.

Comunque sia, nella

misura in cui ha ritenuto la causa priva di possibilità di esito favorevole,

l’accertamento del Pretore non appare il frutto di un manifestamente errato

accertamento dei fatti o di un’errata applicazione del diritto. Egli ha

rilevato che era controverso se le parti avessero pattuito il pagamento delle

spese accessorie mediante anticipi mensili e conguaglio alla fine

dell’esercizio, tesi sostenuta dall’attrice, oppure mediante pagamento di un

importo mensile forfetario, come sostenuto dai convenuti. Non ha però ritenuto

rilevante la questione per la decisione sul gratuito patrocinio, rinviandone

l’esame al merito della causa. Il primo giudice ha ritenuto che la richiesta di

chiedere la restituzione integrale degli anticipi versati non era provvista di

possibilità di esito favorevole perché l’attrice medesima aveva affermato di

dover corrispondere mensilmente un importo quale anticipo delle spese

accessorie e, alla fine dell’esercizio, anche il conguaglio. Tale accertamento

non appare frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti né di

un’applicazione errata del diritto.

Il reclamo è quindi da

respingere.

7.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è, diversamente dall'art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Ciò detto, le spese

processuali, da stabilire giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG),

seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 17 settembre 2021 di

RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali

del reclamo fissate in fr. 200.–, sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 17 settembre 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Poiché il valore di causa è di

fr. 7'290.- è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).