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Decisione

13.2021.115

Stralcio per desistenza dalla procedura. Se il richiedente del gratuito patrocinio perde - per un qualsiasi motivo - qualità di parte in un processo allorquando la relativa istanza non è ancora stata decisa, l'interesse degno di protezione del richiedente al suo ottenimento cessa

14 febbraio 2022Italiano15 min

statuito sulle spese giudiziarie che ha poi ripartito a metà fra i coniugi (dispositivo

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.115

13.2021.116

Lugano

14 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.4000 (protezione dell'unione

coniugale) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza 14 settembre 2020 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

e ora sul reclamo 20

settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 1° settembre 2021 con cui,

stralciata dal ruolo la causa, il Pretore aggiunto ha dichiarato priva

d’interesse la sua domanda di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti

in matrimonio l’11 luglio 2003 a __________. Dalla loro unione sono nati i

figli __________ e __________.

Con istanza 14 settembre

2020 RE 1 ha chiesto l’adozione già in via cautelare di misure a protezione

dell’unione coniugale, una provvigione ad litem di fr. 5'000.– e, in via

subordinata il beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza legale

dell’avv. M__________. Una regolamentazione provvisoria dell’assetto coniugale

era stata pattuita dalle parti all’udienza del 16 ottobre 2020.

Con scritto 24/25 novembre

2020 l’avv. M__________ ha informato la Pretura della rimessione da parte della

sua assistita del mandato di patrocinio. Con decisione 2 dicembre 2020 il

Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale dell’avvocato, cui ha

riconosciuto un’indennità complessiva di fr. 3'785.12.

B. Con istanza 15

dicembre 2020 RE 1 ha postulato una modifica dell’accordo cautelare in essere

fra le parti, chiesto una provvigione ad litem di fr. 10'000.– e in via

subordinata l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Il 16 dicembre 2020 il

Pretore aggiunto l’ha resa attenta circa il principio per cui il gratuito

patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore non prevede il cambiamento

del patrocinatore in corso di causa. Il 7 gennaio 2021 l’avv. P__________ ha indicato

di avere rappresentato la cliente nell’imminenza del Natale ma, nell’impossibilità

di proseguirlo, che l’avv. PA 1 subentrava nel patrocinio.

C. Il 12 gennaio 2021

l’avv. PA 1, a nome e per conto di RE 1, ha presentato istanza per il

riconoscimento del gratuito patrocinio. Di nuovo il 13 gennaio 2021 è stata

resa attenta riguardo al principio secondo cui il gratuito patrocinio comprensivo

del gratuito patrocinatore non prevede il cambiamento del patrocinatore in

corso di causa. All’udienza 20 gennaio 2021 l’istante ha spiegato i motivi

della revoca del mandato all’avv. M__________.

D. Con decreto cautelare

25 gennaio 2021 il Pretore aggiunto ha - fra l’altro - rinviato al merito la decisione

sulla richiesta di gratuito patrocinio (dispositivo n. 3) e sulle spese

giudiziarie (dispositivo n. 4).

E. Il 21 luglio 2021 anche

CO 1 ha chiesto il gratuito patrocinio inclusi i costi dell’avv. __________. Reso

attento che l’istanza poteva solo riferirsi alle prestazioni future, il mandato

è infine stato rescisso il 16 agosto 2021.

F. Il 18 agosto 2021,

innanzi l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: ARP), i coniugi

hanno dichiarato di essersi ricongiunti.

Con scritto 23 agosto 2021

Fatti

i coniugi hanno personalmente confermato al Pretore aggiunto l’intervenuta

riconciliazione.

Il 30 agosto 2021 l’avv. PA

1, accertata la volontà presso la propria assistita, ha dato atto della

conclusione del suo incarico di patrocinio e chiesto la tassazione di rito

della sua nota professionale.

G. Con decisione 1°

settembre 2021 il Pretore aggiunto ha stralciato dal ruolo la causa per

desistenza (dispositivo n. 1), dichiarato priva d’interesse l’istanza di

gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo n. 2) e di CO 1 (dispositivo n. 3) e

statuito sulle spese giudiziarie che ha poi ripartito a metà fra i coniugi (dispositivo

n. 4).

H. Con reclamo 20

settembre 2021 RE 1 chiede ora di annullare i dispositivi n. 2 e 4 della

decisione 1° settembre 2021, e di ammetterla al beneficio del gratuito

patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. PA 1 e di tassare la relativa nota

professionale. Postula analogo beneficio anche per la procedura di reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le

decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito

patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del

Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La

domanda di gratuito è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC

e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta

l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

La decisione 1° settembre

2021.

è pervenuta alla reclamante il giorno 8 settembre 2021. Spedito il 20

settembre 2021, il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di

vista, ammissibile.

1.2

Trattato in procedura

sommaria, il reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che è applicabile

anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar

zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art.

121). Per quanto non già agli atti, i nuovi documenti annessi al gravame sono nondimeno

ammissibili limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio in sede di

reclamo.

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

4.

Il diritto

all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche

Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che

adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari

e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del

Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1 e 5P.164/2005

del 29 luglio 2005).

Il beneficio del gratuito

patrocinio non è concesso per un processo bensì ad una parte in un processo (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 117). Di

conseguenza se la parte interessata perde - per un qualsiasi motivo - qualità

di parte allorquando la relativa istanza di gratuito patrocinio non è ancora stata

decisa, l’interesse degno di protezione del richiedente al suo ottenimento

cessa e l’onorario dell’avvocato non potrà poi essere coperto dalla Cassa dello

Stato (Trezzini, op. cit., n. 3 ad

art. 117; decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003

consid. 3.1). In sostanza, qualora un avvocato abbia operato senza chiedere

acconti, oppure nell’impossibilità di chiedere acconti - come è il caso se è

stata presentata una domanda di gratuito patrocinio - il relativo rischio

finanziario grava sulle sue spalle ed egli non è legittimato a successivamente

ribaltarlo sullo Stato (Trezzini,

op. cit., n. 3 ad art. 117).

5.

Il Pretore aggiunto

dopo aver preso atto della riconciliazione dei coniugi e della volontà della

moglie di desistere dalla procedura, ha stralcio la procedura dal ruolo per

desistenza. Considerata la perdita della loro qualità di parte nel corso del

processo, ha poi rilevato che per consolidata giurisprudenza veniva altresì

meno il loro interesse a ottenere una decisione sulle relative istanze di

gratuito patrocinio se quel beneficio non era loro già stato riconosciuto. Pertanto

ha dichiarato prive d’interesse le relative richieste e ha statuito sulle spese

giudiziarie che, per equità, ha poi ripartito in ragione di metà ciascuno scostandosi

dal principio della soccombenza.

6.

La reclamante

afferma che il Pretore aggiunto non poteva, in applicazione della prassi così richiamata,

dichiarare priva d’interesse la sua domanda di gratuito patrocinio dopo averne

rinviato la decisione al merito della vertenza, rispettivamente, dopo aver omesso

di pronunciarsi sulle ulteriori e rinnovate richieste di gratuito patrocinio

che erano seguite. A sostegno di questa sua tesi richiama a sua volta la

costante prassi del Tribunale federale in punto al principio per cui il giudice

deve statuire senza indugio sulla domanda di gratuito patrocinio qualora negli

interessi del richiedente si rendessero - come in concreto - necessari ulteriori

atti processuali, sicché questi potesse avere ben chiaro i rischi finanziari

della procedura. La motivazione e la conclusione del Pretore aggiunto violava

pertanto il senso di giustizia.

6.1

Vero è che con la decisione

di tassazione della nota d’onorario dell’avv. M__________ emessa in data 2

dicembre 2020, il Pretore aggiunto ha di fatto ritenuto adempiuti i presupposti

costitutivi della concessione del gratuito patrocinio a favore della reclamante,

riconoscendole il beneficio in punto alla relativa rappresentanza legale

(sopra, consid. A).

6.2

Tuttavia. Riguardo alla successiva

domanda di gratuito patrocinio inoltrata per conto della reclamante dall’avv. PA

1.

- subentrata in luogo e vece della breve comparsa dell’avv. P__________ nel

processo - il 13 gennaio 2021 il Pretore aggiunto ha inizialmente rammentato all’interessata

il principio secondo cui in regime di gratuito patrocinio non è di per sé previsto

il cambiamento del patrocinatore in corso di causa. E, interpellata sui motivi

di revoca del mandato all’avv. M__________, in occasione dell’udienza del 20

gennaio 2021 la richiedente ha poi precisato che “era sotto effetto di

psicofarmaci e quindi incapace di intendere e di volere” e “dopo aver appreso

che l’avv. M__________ era un penalista ha deciso di revocargli il mandato

anche perché non si sentiva sufficientemente tutelata (rispondeva alle mie

e-mail dopo giorni, non seguiva le mie istruzioni, etc.)” (verbale 20 gennaio

2021, pag. 1). Ciò posto, con il successivo decreto cautelare datato 25 gennaio

2021, riferendosi a questa domanda di gratuito patrocinio il Pretore aggiunto ne

ha di fatto rinviato la decisione al merito insieme a quella sulle spese

giudiziarie.

Ora, per quanto l’opportunità

di tale sua scelta possa apparire discutibile, resta nondimeno il fatto che questo

giudizio non è stato impugnato dalla reclamante, rinuncia che l’interessata tenta

qui invano di giustificare. In effetti, se è vero che - come lei afferma - gli

accertamenti ancora da esperire in punto alla situazione finanziaria del marito

potevano avere rilevanza ai fini della sua richiesta di assistenza giudiziaria,

non si può allora ritenere che i presupposti per decidere sull’istanza di

gratuito patrocinio fossero a quel momento sufficientemente chiari. Sicché, da

questo punto di vista, il rimprovero al Pretore aggiunto per non avere allora

statuito sulla domanda di gratuito patrocinio pare quantomeno fuorviante. Peraltro,

non si vede per quale motivo - e neppure la reclamante lo spiega - un reclamo allora

sarebbe stato d’ostacolo a delle iniziative processuali indispensabili per la

tutela dei suoi interessi. Motivo per cui, in proposito, la critica è da

respingere.

6.3

A ben vedere nemmeno torna

utile il fatto che il Pretore aggiunto non abbia mai statuito sulle domande di

gratuito patrocinio che in modo sistematico la reclamante aveva rinnovato a

corollario delle successive istanze cautelari e osservazioni presentate il 28

gennaio 2021 (act. XIV), il 1° marzo 2021 subordinatamente ad una richiesta di

provvigione ad litem di fr. 10'000.– (act. XVIII), il 1° aprile 2021

subordinatamente ad una richiesta di provvigione ad litem di fr. 10'000.– (act.

XXI), il 7 giugno 2021 (act. XXV) e ancora il 21 giugno 2021 (act. XXVII). Non

risulta infatti, né l’interessata non pretende che il primo giudice sia stato

sollecitato a pronunciarsi al riguardo. E a scapito di ciò, la reclamante non

può pensare ora di soprassedere a queste sue omissioni in forza dei principi giurisprudenziali

del Tribunale federale validi in tema di gratuito patrocinio che qui invoca (sopra,

consid. 6). Una volta di più la censura risulta infondata.

7.

Ancora obietta la reclamante

che la decisione impugnata si traduce in una decisione per lei punitiva conseguente

un ritiro della procedura dettato dallo stato di disperazione e di difficoltà

economiche in cui versava a fronte delle ritorsioni messe in atto dal marito contro

di lei e i figli, stato che per sopravvivenza l’aveva indotta ad accettare appunto

la riconciliazione con il coniuge. Tutto ciò era stato evidenziato al Pretore aggiunto

con scritto 30 agosto 2021 ed era da tenerne conto.

Informato del ricongiungimento

dei coniugi dichiarato il 18 agosto 2021 innanzi all’ARP, il 19 agosto 2021 il

Pretore aggiunto ha invitato le parti a darne conferma e a riferire sul destino

da dare alla procedura pendente. Con unico scritto 23 agosto 2021 le parti

personalmente hanno indicato che “con la presente dichiariamo di esserci

riconciliati”, scritto che il Pretore aggiunto ha poi girato alla legale della

reclamante. Il 30 agosto 2021 la legale ha tramesso al Pretore aggiunto una

e-mail di medesima data con cui la sua assistita indicava che “come le ho già

riferito il 27 agosto la mia decisione è quella di chiudere la procedura” senza

porre riserve alcune (doc. SSSS). Invero, a sostegno del profondo stato di

prostrazione che aveva indotto alla riconciliazione, in quello scritto la

legale ha finanche precisato che nei diversi colloqui e scambi di e-mail avuti con

la cliente, quest’ultima aveva “motivato la sua decisione sulla base, in

primis, della tutela del benessere e dell’equilibrio dei figli nonché dal suo

stato psico-emotivo, entrambi elementi che sono stati messi a dura prova in

questi mesi di pendenza della procedura in oggetto”, scritti di cui non vi è però

traccia agli atti. Sia come sia l’argomento avrebbe se del caso avuto rilevanza

laddove fosse contestata la validità e/o l’esistenza della desistenza medesima.

Ma non è questo il caso. Motivo per cui, da questo punto di vista l’argomento è

inammissibile. Per il resto, nulla consente di ritenere che nell’ottica della

reclamante la desistenza così espressa dovesse fare astrazione della domanda di

gratuito patrocinio a suo tempo presentata.

8.

Pacifica la

desistenza, il Pretore aggiunto non poteva che dare atto dello stralcio della

causa e della conseguente perdita della qualità di parte della reclamante in

seno al procedimento pendente in tema di protezione dell’unione coniugale. Già

si è detto dei motivi per i quali l’istanza di gratuito patrocinio non era

ancora stata evasa (sopra, consid. 6.2 e 6.3). Sicché, come rilevato dal primo

giudice, l’interesse ad una decisione di conferimento del relativo beneficio è

venuto meno nel momento dello stralcio della procedura (sopra, consid. 4). La

decisione impugnata risulta quindi corretta e va confermata.

9.

La richiesta di

liquidare la nota professionale della legale è a priori inammissibile. Non solo

in virtù del principio del doppio grado di giudizio, ma anche perché

l’interesse al riguardo sarebbe quello della legale medesima e conseguente

l’ammissione al gratuito patrocinio della reclamante. A mero titolo aggiuntivo

ed informativo, giova nondimeno far ancora presente il limite di onorario

massimo - salvo diversa decisione del giudice - di fr. 4'200.– previsto per

legge nelle cause di stato in regime di gratuito patrocinio (art. 5 e 8 cpv. 1 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]) oltre

le spese (art. 6 Rtar).

10.

La procedura di

reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.

119.

cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). E le spese processuali, da

fissare giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa)

e 14 LTG (tassa di giustizia tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su

reclamo), seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). In

via eccezionale, nelle particolarità del caso specifico e anche per tener conto

delle condizioni economiche dell’interessata, si rinuncia ad un prelievo in tal

senso.

Va poi respinta la

richiesta di gratuito patrocinio per il reclamo perché il gravame risultava sin

dall’inizio sprovvisto di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, il reclamo 20 settembre 2021 di RE 1 è respinto.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio è respinta.

3.

Non si prelevano

spese processuali.

4.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata

(art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).

La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia

con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con

una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).