13.2021.115
Stralcio per desistenza dalla procedura. Se il richiedente del gratuito patrocinio perde - per un qualsiasi motivo - qualità di parte in un processo allorquando la relativa istanza non è ancora stata decisa, l'interesse degno di protezione del richiedente al suo ottenimento cessa
14 febbraio 2022Italiano15 min
statuito sulle spese giudiziarie che ha poi ripartito a metà fra i coniugi (dispositivo
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.115
13.2021.116
Lugano
14 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. SO.2020.4000 (protezione dell'unione
coniugale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza 14 settembre 2020 da
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO
1
e ora sul reclamo 20
settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 1° settembre 2021 con cui,
stralciata dal ruolo la causa, il Pretore aggiunto ha dichiarato priva
d’interesse la sua domanda di gratuito patrocinio;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti
in matrimonio l’11 luglio 2003 a __________. Dalla loro unione sono nati i
figli __________ e __________.
Con istanza 14 settembre
2020 RE 1 ha chiesto l’adozione già in via cautelare di misure a protezione
dell’unione coniugale, una provvigione ad litem di fr. 5'000.– e, in via
subordinata il beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza legale
dell’avv. M__________. Una regolamentazione provvisoria dell’assetto coniugale
era stata pattuita dalle parti all’udienza del 16 ottobre 2020.
Con scritto 24/25 novembre
2020 l’avv. M__________ ha informato la Pretura della rimessione da parte della
sua assistita del mandato di patrocinio. Con decisione 2 dicembre 2020 il
Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale dell’avvocato, cui ha
riconosciuto un’indennità complessiva di fr. 3'785.12.
B. Con istanza 15
dicembre 2020 RE 1 ha postulato una modifica dell’accordo cautelare in essere
fra le parti, chiesto una provvigione ad litem di fr. 10'000.– e in via
subordinata l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Il 16 dicembre 2020 il
Pretore aggiunto l’ha resa attenta circa il principio per cui il gratuito
patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore non prevede il cambiamento
del patrocinatore in corso di causa. Il 7 gennaio 2021 l’avv. P__________ ha indicato
di avere rappresentato la cliente nell’imminenza del Natale ma, nell’impossibilità
di proseguirlo, che l’avv. PA 1 subentrava nel patrocinio.
C. Il 12 gennaio 2021
l’avv. PA 1, a nome e per conto di RE 1, ha presentato istanza per il
riconoscimento del gratuito patrocinio. Di nuovo il 13 gennaio 2021 è stata
resa attenta riguardo al principio secondo cui il gratuito patrocinio comprensivo
del gratuito patrocinatore non prevede il cambiamento del patrocinatore in
corso di causa. All’udienza 20 gennaio 2021 l’istante ha spiegato i motivi
della revoca del mandato all’avv. M__________.
D. Con decreto cautelare
25 gennaio 2021 il Pretore aggiunto ha - fra l’altro - rinviato al merito la decisione
sulla richiesta di gratuito patrocinio (dispositivo n. 3) e sulle spese
giudiziarie (dispositivo n. 4).
E. Il 21 luglio 2021 anche
CO 1 ha chiesto il gratuito patrocinio inclusi i costi dell’avv. __________. Reso
attento che l’istanza poteva solo riferirsi alle prestazioni future, il mandato
è infine stato rescisso il 16 agosto 2021.
F. Il 18 agosto 2021,
innanzi l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: ARP), i coniugi
hanno dichiarato di essersi ricongiunti.
Con scritto 23 agosto 2021
Fatti
i coniugi hanno personalmente confermato al Pretore aggiunto l’intervenuta
riconciliazione.
Il 30 agosto 2021 l’avv. PA
1, accertata la volontà presso la propria assistita, ha dato atto della
conclusione del suo incarico di patrocinio e chiesto la tassazione di rito
della sua nota professionale.
G. Con decisione 1°
settembre 2021 il Pretore aggiunto ha stralciato dal ruolo la causa per
desistenza (dispositivo n. 1), dichiarato priva d’interesse l’istanza di
gratuito patrocinio di RE 1 (dispositivo n. 2) e di CO 1 (dispositivo n. 3) e
statuito sulle spese giudiziarie che ha poi ripartito a metà fra i coniugi (dispositivo
n. 4).
H. Con reclamo 20
settembre 2021 RE 1 chiede ora di annullare i dispositivi n. 2 e 4 della
decisione 1° settembre 2021, e di ammetterla al beneficio del gratuito
patrocinio con l’assistenza legale dell’avv. PA 1 e di tassare la relativa nota
professionale. Postula analogo beneficio anche per la procedura di reclamo.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 CPC, le
decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito
patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La
domanda di gratuito è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC
e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta
l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.
1.1
La decisione 1° settembre
2021.
è pervenuta alla reclamante il giorno 8 settembre 2021. Spedito il 20
settembre 2021, il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di
vista, ammissibile.
1.2
Trattato in procedura
sommaria, il reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice
unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).
2.
L’art. 326 cpv. 1
CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che è applicabile
anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur ZPO, 3a ed.,
2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art.
121). Per quanto non già agli atti, i nuovi documenti annessi al gravame sono nondimeno
ammissibili limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio in sede di
reclamo.
3.
Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
4.
Il diritto
all’assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche
Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che
adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari
e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del
Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1 e 5P.164/2005
del 29 luglio 2005).
Il beneficio del gratuito
patrocinio non è concesso per un processo bensì ad una parte in un processo (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 117). Di
conseguenza se la parte interessata perde - per un qualsiasi motivo - qualità
di parte allorquando la relativa istanza di gratuito patrocinio non è ancora stata
decisa, l’interesse degno di protezione del richiedente al suo ottenimento
cessa e l’onorario dell’avvocato non potrà poi essere coperto dalla Cassa dello
Stato (Trezzini, op. cit., n. 3 ad
art. 117; decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003
consid. 3.1). In sostanza, qualora un avvocato abbia operato senza chiedere
acconti, oppure nell’impossibilità di chiedere acconti - come è il caso se è
stata presentata una domanda di gratuito patrocinio - il relativo rischio
finanziario grava sulle sue spalle ed egli non è legittimato a successivamente
ribaltarlo sullo Stato (Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 117).
5.
Il Pretore aggiunto
dopo aver preso atto della riconciliazione dei coniugi e della volontà della
moglie di desistere dalla procedura, ha stralcio la procedura dal ruolo per
desistenza. Considerata la perdita della loro qualità di parte nel corso del
processo, ha poi rilevato che per consolidata giurisprudenza veniva altresì
meno il loro interesse a ottenere una decisione sulle relative istanze di
gratuito patrocinio se quel beneficio non era loro già stato riconosciuto. Pertanto
ha dichiarato prive d’interesse le relative richieste e ha statuito sulle spese
giudiziarie che, per equità, ha poi ripartito in ragione di metà ciascuno scostandosi
dal principio della soccombenza.
6.
La reclamante
afferma che il Pretore aggiunto non poteva, in applicazione della prassi così richiamata,
dichiarare priva d’interesse la sua domanda di gratuito patrocinio dopo averne
rinviato la decisione al merito della vertenza, rispettivamente, dopo aver omesso
di pronunciarsi sulle ulteriori e rinnovate richieste di gratuito patrocinio
che erano seguite. A sostegno di questa sua tesi richiama a sua volta la
costante prassi del Tribunale federale in punto al principio per cui il giudice
deve statuire senza indugio sulla domanda di gratuito patrocinio qualora negli
interessi del richiedente si rendessero - come in concreto - necessari ulteriori
atti processuali, sicché questi potesse avere ben chiaro i rischi finanziari
della procedura. La motivazione e la conclusione del Pretore aggiunto violava
pertanto il senso di giustizia.
6.1
Vero è che con la decisione
di tassazione della nota d’onorario dell’avv. M__________ emessa in data 2
dicembre 2020, il Pretore aggiunto ha di fatto ritenuto adempiuti i presupposti
costitutivi della concessione del gratuito patrocinio a favore della reclamante,
riconoscendole il beneficio in punto alla relativa rappresentanza legale
(sopra, consid. A).
6.2
Tuttavia. Riguardo alla successiva
domanda di gratuito patrocinio inoltrata per conto della reclamante dall’avv. PA
1.
- subentrata in luogo e vece della breve comparsa dell’avv. P__________ nel
processo - il 13 gennaio 2021 il Pretore aggiunto ha inizialmente rammentato all’interessata
il principio secondo cui in regime di gratuito patrocinio non è di per sé previsto
il cambiamento del patrocinatore in corso di causa. E, interpellata sui motivi
di revoca del mandato all’avv. M__________, in occasione dell’udienza del 20
gennaio 2021 la richiedente ha poi precisato che “era sotto effetto di
psicofarmaci e quindi incapace di intendere e di volere” e “dopo aver appreso
che l’avv. M__________ era un penalista ha deciso di revocargli il mandato
anche perché non si sentiva sufficientemente tutelata (rispondeva alle mie
e-mail dopo giorni, non seguiva le mie istruzioni, etc.)” (verbale 20 gennaio
2021, pag. 1). Ciò posto, con il successivo decreto cautelare datato 25 gennaio
2021, riferendosi a questa domanda di gratuito patrocinio il Pretore aggiunto ne
ha di fatto rinviato la decisione al merito insieme a quella sulle spese
giudiziarie.
Ora, per quanto l’opportunità
di tale sua scelta possa apparire discutibile, resta nondimeno il fatto che questo
giudizio non è stato impugnato dalla reclamante, rinuncia che l’interessata tenta
qui invano di giustificare. In effetti, se è vero che - come lei afferma - gli
accertamenti ancora da esperire in punto alla situazione finanziaria del marito
potevano avere rilevanza ai fini della sua richiesta di assistenza giudiziaria,
non si può allora ritenere che i presupposti per decidere sull’istanza di
gratuito patrocinio fossero a quel momento sufficientemente chiari. Sicché, da
questo punto di vista, il rimprovero al Pretore aggiunto per non avere allora
statuito sulla domanda di gratuito patrocinio pare quantomeno fuorviante. Peraltro,
non si vede per quale motivo - e neppure la reclamante lo spiega - un reclamo allora
sarebbe stato d’ostacolo a delle iniziative processuali indispensabili per la
tutela dei suoi interessi. Motivo per cui, in proposito, la critica è da
respingere.
6.3
A ben vedere nemmeno torna
utile il fatto che il Pretore aggiunto non abbia mai statuito sulle domande di
gratuito patrocinio che in modo sistematico la reclamante aveva rinnovato a
corollario delle successive istanze cautelari e osservazioni presentate il 28
gennaio 2021 (act. XIV), il 1° marzo 2021 subordinatamente ad una richiesta di
provvigione ad litem di fr. 10'000.– (act. XVIII), il 1° aprile 2021
subordinatamente ad una richiesta di provvigione ad litem di fr. 10'000.– (act.
XXI), il 7 giugno 2021 (act. XXV) e ancora il 21 giugno 2021 (act. XXVII). Non
risulta infatti, né l’interessata non pretende che il primo giudice sia stato
sollecitato a pronunciarsi al riguardo. E a scapito di ciò, la reclamante non
può pensare ora di soprassedere a queste sue omissioni in forza dei principi giurisprudenziali
del Tribunale federale validi in tema di gratuito patrocinio che qui invoca (sopra,
consid. 6). Una volta di più la censura risulta infondata.
7.
Ancora obietta la reclamante
che la decisione impugnata si traduce in una decisione per lei punitiva conseguente
un ritiro della procedura dettato dallo stato di disperazione e di difficoltà
economiche in cui versava a fronte delle ritorsioni messe in atto dal marito contro
di lei e i figli, stato che per sopravvivenza l’aveva indotta ad accettare appunto
la riconciliazione con il coniuge. Tutto ciò era stato evidenziato al Pretore aggiunto
con scritto 30 agosto 2021 ed era da tenerne conto.
Informato del ricongiungimento
dei coniugi dichiarato il 18 agosto 2021 innanzi all’ARP, il 19 agosto 2021 il
Pretore aggiunto ha invitato le parti a darne conferma e a riferire sul destino
da dare alla procedura pendente. Con unico scritto 23 agosto 2021 le parti
personalmente hanno indicato che “con la presente dichiariamo di esserci
riconciliati”, scritto che il Pretore aggiunto ha poi girato alla legale della
reclamante. Il 30 agosto 2021 la legale ha tramesso al Pretore aggiunto una
e-mail di medesima data con cui la sua assistita indicava che “come le ho già
riferito il 27 agosto la mia decisione è quella di chiudere la procedura” senza
porre riserve alcune (doc. SSSS). Invero, a sostegno del profondo stato di
prostrazione che aveva indotto alla riconciliazione, in quello scritto la
legale ha finanche precisato che nei diversi colloqui e scambi di e-mail avuti con
la cliente, quest’ultima aveva “motivato la sua decisione sulla base, in
primis, della tutela del benessere e dell’equilibrio dei figli nonché dal suo
stato psico-emotivo, entrambi elementi che sono stati messi a dura prova in
questi mesi di pendenza della procedura in oggetto”, scritti di cui non vi è però
traccia agli atti. Sia come sia l’argomento avrebbe se del caso avuto rilevanza
laddove fosse contestata la validità e/o l’esistenza della desistenza medesima.
Ma non è questo il caso. Motivo per cui, da questo punto di vista l’argomento è
inammissibile. Per il resto, nulla consente di ritenere che nell’ottica della
reclamante la desistenza così espressa dovesse fare astrazione della domanda di
gratuito patrocinio a suo tempo presentata.
8.
Pacifica la
desistenza, il Pretore aggiunto non poteva che dare atto dello stralcio della
causa e della conseguente perdita della qualità di parte della reclamante in
seno al procedimento pendente in tema di protezione dell’unione coniugale. Già
si è detto dei motivi per i quali l’istanza di gratuito patrocinio non era
ancora stata evasa (sopra, consid. 6.2 e 6.3). Sicché, come rilevato dal primo
giudice, l’interesse ad una decisione di conferimento del relativo beneficio è
venuto meno nel momento dello stralcio della procedura (sopra, consid. 4). La
decisione impugnata risulta quindi corretta e va confermata.
9.
La richiesta di
liquidare la nota professionale della legale è a priori inammissibile. Non solo
in virtù del principio del doppio grado di giudizio, ma anche perché
l’interesse al riguardo sarebbe quello della legale medesima e conseguente
l’ammissione al gratuito patrocinio della reclamante. A mero titolo aggiuntivo
ed informativo, giova nondimeno far ancora presente il limite di onorario
massimo - salvo diversa decisione del giudice - di fr. 4'200.– previsto per
legge nelle cause di stato in regime di gratuito patrocinio (art. 5 e 8 cpv. 1 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 [Rtar]) oltre
le spese (art. 6 Rtar).
10.
La procedura di
reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio non è, diversamente dall’art.
119.
cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). E le spese processuali, da
fissare giusta gli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa)
e 14 LTG (tassa di giustizia tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su
reclamo), seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). In
via eccezionale, nelle particolarità del caso specifico e anche per tener conto
delle condizioni economiche dell’interessata, si rinuncia ad un prelievo in tal
senso.
Va poi respinta la
richiesta di gratuito patrocinio per il reclamo perché il gravame risultava sin
dall’inizio sprovvisto di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ammissibile, il reclamo 20 settembre 2021 di RE 1 è respinto.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio è respinta.
3.
Non si prelevano
spese processuali.
4.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata
(art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).
La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia
con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con
una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).