13.2021.119
Reclamo contro multa disciplinare. Diritto di essere sentiti e motivazione della decisione. Rifiuto di cooperare di un terzo nell'ambito di un'audizione testi
4 aprile 2022Italiano14 min
di RE 1 nella forma della videoconferenza, non ritenendo realizzati i presupposti
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.119
Lugano
4 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. OR.2020.72 (azione di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con petizione 5 giugno 2020 da
PI
1
PI
3
patrocinati
dall’ PA 2
contro
PI
2
patrocinata
dall’
nell’ambito della quale è stata disposta l’audizione quale teste di
RE
1
patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 30
settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 22 settembre 2021 con cui il Pretore
le ha inflitto una multa disciplinare di fr. 1'000.– assortita della comminatoria
penale giusta l’art. 292 CP;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 5 giugno 2020
introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, PI 1 e PI 3 hanno
convenuto in giudizio la banca PI 2 con un’azione di rendiconto tesa ad
ottenere documenti bancari e patrimoniali riconducibili alle società panamensi __________,
__________ e __________. Con risposta 28 settembre 2020 PI 2 si è opposta, chiedendo
di respingere integralmente la petizione.
Fatti
I rispettivi antitetici
punti di vista e le relative richieste di giudizio sono stati confermati dagli
attori con replica 3 dicembre 2020 e dalla convenuta con duplica 22 febbraio
2021.
B. All’udienza delle
prime arringhe tenutasi il 7 maggio 2021 le parti hanno ribadito le proprie
posizioni e notificato i mezzi di prova.
Con disposizione
ordinatoria processuale 2 agosto 2021 il Pretore ha, tra l’altro, ammesso
l’audizione testimoniale di 5 testi, fra cui RE 1.
C. Con convocazione
e-mail 31 agosto 2021 il Pretore ha disposto, per l’8 settembre 2021 e in forma
di videoconferenza, l’audizione testimoniale di RE 1. Quest’ultima con scritto
2 settembre 2021 vi si è opposta invocando il diritto di rifiuto a cooperare.
Con disposizione
ordinatoria 6 settembre 2021 il Pretore ha confermato l’audizione testimoniale
di RE 1 nella forma della videoconferenza, non ritenendo realizzati i presupposti
per rifiutare la collaborazione.
Poiché RE 1 non è comparsa
all’udienza, con ordinanza 8 settembre 2021 il Pretore ne ha ordinato la
comparizione in aula tramite esecuzione coattiva giusta l’art. 167 cpv. 1 lett.
c CPC, per il 22 settembre 2021.
D. Il 22 settembre 2021 RE
1 si è rifiutata di collaborare, ribadendo i motivi sollevati il 2 settembre
2021. Il Pretore, richiamato quanto già rilevato con la decisione 6 settembre
2021, le ha inflitto seduta stante una multa disciplinare di fr. 1'000.– assortita
della comminatoria dell’art. 292 CP.
E. Con reclamo 30
settembre 2021 RE 1 impugna questa decisione e ne chiede l’annullamento.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La decisione 22 settembre 2021,
con la quale il Pretore ha inflitto a RE 1 la multa disciplinare di fr. 1'000.–
con la comminatoria penale dell’art. 292 CP in applicazione dell’art. 167 CPC,
è impugnabile, giusta i combinati art. 167 cpv. 3, 319 lett. b cifra 1, 321
cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, con reclamo nel termine di dieci giorni
alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
Il giudizio impugnato è
stato pronunciato alla presenza della reclamante il 22 settembre 2021. Sicché
il reclamo spedito il 30 settembre 2021 risulta da questo punto di vista
tempestivo e senz’altro ammissibile. Pacifica la legittimazione a ricorrere di RE
1, intervenuta nel procedimento in veste di terzo, in quanto destinataria della
citata decisione.
2.
Giusta l’art. 320
CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto
l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1
L’art. 160 CPC stabilisce un obbligo
generale delle parti e dei terzi a cooperare all’assunzione delle prove nel
processo civile. Per l’art. 161 CPC il giudice deve informare le parti e i
terzi sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e
sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione (cpv. 1). Inoltre, giusta
l’art. 162 CPC, dal legittimo rifiuto di cooperare di una parte o di un terzo il
giudice non può evincere nulla quanto al fatto da provare.
2.2
In applicazione dell’art. 166
CPC il terzo può rifiutarsi di cooperare all’accertamento di fatti che potessero
esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina ai sensi dell’art. 165 CPC al
rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere
civilmente (cpv. 1 lett. a).
2.3
In caso di rifiuto indebito
di cooperare di un terzo, il giudice può infliggergli una multa disciplinare
fino a 1'000.- franchi (art. 167 cpv. 1 lettera a CPC), pronunciare la
comminatoria penale secondo l’art. 292 CP (lettera b), ordinare l’esecuzione
coattiva (lettera c), rispettivamente addossargli le spese giudiziarie causate
dal rifiuto (lettera d).
3.
Il Pretore ha dato
atto delle dichiarazioni della reclamante che, fatto presente di essere stata
chiamata in causa quale membro della Comunione ereditaria fu __________ dagli
attori e di come le due cause fossero analoghe, ha riproposto le motivazioni già
esposte con lo scritto 2 settembre 2021. A fronte di ciò il primo giudice ha dal
canto suo richiamato quanto deciso il 6 settembre 2021 e, dopo aver evidenziato
che “il silenzio della testimone (mancata collaborazione) rientra nell’orbita
dell’art. 167 CPC”, ha inflitto alla teste la multa disciplinare di fr. 1'000.–
con la comminatoria penale giusta l’art. 292 CP (verbale 22 settembre 2021,
pag. 7). In particolare, fatte le debite premesse il 6 settembre 2021 il
Pretore ha ritenuto che la reclamante “[…] menziona l’art. 166 cpv. 1 lit. a
CPC, quando i presupposti non sono per nulla realizzati, tanto che declinare la
sua cooperazione si traduce in un rifiuto in debito che verrà sanzionato in
applicazione dell’art. 167 CPC […]”.
4.
La reclamante
rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto. Precisa di avere
spiegato con lo scritto 2 settembre 2021 di essere stata convenuta in data 7
dicembre 2020 insieme al fratello __________ e alla madre __________ - tutti in
veste di membri della Comunione ereditaria fu __________ - dai qui attori innanzi
la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. La relativa causa includeva un’azione
di rendiconto con cui era chiesto loro di produrre tutti documenti bancari e patrimoniali
inerenti le società __________, __________ e __________, società clienti di PI
2.
e di cui gli attori erano beneficiari economici. La controversia era
attinente lo stesso oggetto e funzionalmente interconnessa con l’azione di
rendiconto avviata a Lugano nei confronti di PI 2. La reclamante aveva quindi motivo
di ritenere che la sua deposizione in qualità di teste in quest’ultimo
procedimento poteva compromettere gli interessi suoi e della comunione
ereditaria di cui era parte nell’ambito della causa pendente a Mendrisio. Nelle
circostanze così descritte l’interessata contesta che il suo rifiuto possa
considerarsi indebito ribadendo la legittimità del suo rifiuto di cooperare
previsto dall’art. 166 cpv. 1 lett. a CPC, disposto chiaro tanto nelle premesse
quanto nelle finalità. Non vi era così margine per una sanzione giusta l’art.
167.
CPC.
La reclamante soggiunge poi
che, non avendo qualità di parte e gli atti della causa in essere presso la
Pretura di Lugano non essendole accessibili, il solo richiamo all’esistenza delle
due procedure consentiva di concludere a favore del suo comportamento
ineccepibile tenuto all’udienza del 22 settembre 2021. Di qui, la necessità di annullare
la contestata multa e la comminatoria penale.
5.
Giova anzitutto
rilevare che a fronte dei rinnovati argomenti sollevati dalla reclamante in
occasione dell’udienza 22 settembre 2021 e che aveva avuto cura esporre nel dettaglio
il 2 settembre 2021, il Pretore nulla ha aggiunto a quanto già esposto nella sua
precedente decisione 6 settembre 2021, dove si era limitato a rilevare che i presupposti
dell’art. 166 cpv. 1 lett. a CPC non erano realizzati. In tal senso neppure ha
però spiegato perché e in che senso i motivi invocati dalla reclamante non reggevano.
5.1
Ora, di per sé, il diritto di
essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia
costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), sicché la sua violazione
comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere
dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Nondimeno,
l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione - obbligo che come tale è
parte integrante di quel diritto di essere sentito (Hurni, in: Berner
Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) - può ritenersi
sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia
fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso
piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi
conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238
[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).
5.2
Nel caso che qui ci occupa, quand’anche
a fronte di una succinta quanto laconica argomentazione, il Pretore ha
implicitamente e di nuovo dato atto del fatto che per lui il tema invocato
dalla reclamante - ovvero il contesto evocato già con il suo scritto 2
settembre 2021 - non era tale da soddisfare i requisiti posti dall’art. 166
cpv. 1 lett. a CPC, giustificando così la pronuncia della sanzione della multa
disciplinare e della comminatoria penale. Sicché, tenuto anche conto delle
considerazioni di cui si dirà nel seguito, non vi è motivo di disporre un rinvio
dell’incarto al primo giudice per integrare la sua conclusione.
6.
A sostegno dell’azione
di rendiconto all’origine della vertenza che qui ci occupa, gli attori hanno
contestualizzato il ruolo della reclamante (RE 1) e degli altri membri della
evocata comunione ereditaria (__________ e __________) oltre che del de
cuius (__________), rispettivamente delle fiduciarie a loro riconducibili (__________
e __________), in punto alle tre società __________, __________ e __________ di
cui chiedono alla convenuta di produrre tutti i relativi documenti in suo
possesso. Gli attori hanno pure accennato all’agire illecito che rimproverano
ai membri della comunione ereditaria, agire sfociato - a loro dire - in
trasferimenti di patrimonio non autorizzati da quelle tre società, con
sostanziale corresponsabilità della banca rea di avere operato in modo
negligente e leggero. E oltre alla testimonianza (anche) della reclamante, a
titolo di prova ai membri della comunione ereditaria gli attori hanno altresì
chiesto l’edizione documentale di tutto quanto direttamente e indirettamente
riferito ai loro rapporti d’affari con quelle tre società, rispettivamente
della documentazione fiscale, incluso l’allestimento di una perizia sui relativi
rapporti fiduciari.
6.1
Premesso ciò, non può certo
essere negata l’attinenza del tema appena descritto con l’esistenza - rilevata in
dettaglio con scritto 2 settembre 2021 - di un’analoga azione di rendiconto
pendente dal 7 dicembre 2020 nei confronti della reclamante e degli altri membri
della comunione ereditaria innanzi la Pretura di Mendrisio, ai quali è chiesta
la produzione di tutti i documenti patrimoniali e bancari in loro possesso concernenti
quelle stesse tre società. Pacifico poi che i destinatari della relativa causa
sono la reclamante - qui chiamata quale teste - rispettivamente fratello e
madre quali altri membri della comunione ereditaria, motivo per cui i criteri
posti dall’art. 166 cpv. 1 lett. a in combinazione con l’art. 165 CPC risultano
sotto questo profilo senz’altro adempiuti. Posto che lo scritto 2 settembre
2021.
precisava pure che all’azione di rendiconto così introdotta a loro carico si
accompagnava pure un’azione condannatoria nei loro confronti, risulta invero
difficile negare che vi possa essere il fondato il timore della reclamante di
esporsi ad un rischio di conseguenze e responsabilità civili giusta l’art. 166
cpv. 1 lett. a CPC.
6.2
Vero è che nella causa qui in
esame l’audizione in qualità di teste di RE 1 - reclamante appunto - è stata
ammessa dal Pretore in modo limitato, e meglio “sul tema a sapere se i
funzionari [della banca] intrattenevano dei rapporti diretti con gli attori,
bypassando i firmatari del conto delle relative società di cui si tratta, risp.
che l’unico scopo delle tre società era quello di fungere da società di sede”
(ordinanza sulle prove 2 agosto 2021, pag. 2 in fondo), mentre che le ulteriori
richieste di prove a carico suo e dei membri della comunione ereditaria sono
state tutte respinte dal primo giudice. Sapere se, a queste condizioni, il
rischio di cui all’art. 166 cpv. 1 lett. a CPC fosse realistico è nondimeno questione
che può restare indecisa. Non risulta che la reclamante sia stata in qualche
modo resa edotta dei limiti entro cui andava contestualizzata la sua audizione,
nemmeno in occasione della relativa udienza del 22 settembre 2021. In assenza
di ciò mal si vede come l’interessata, che non aveva ruolo di parte nella
causa, avesse motivo di riconsiderare il suo rifiuto a cooperare.
6.3
Nelle citate circostanze, in
concreto si ravvisano sufficienti elementi per ritenere che la reclamante avesse
legittimi motivi giusta l’art. 166 cpv. 1 lett. a CPC per rifiutare la propria
collaborazione. Ne consegue l’annullamento della multa disciplinare di fr.
1'000.– inflitta alla reclamante, ma anche della comminatoria penale ex art.
292.
CP.
7.
Le spese processuali
del presente giudizio fissate, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e
complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr.
100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), in fr. 200.– sono poste,
tenuto conto dell’esito della procedura, a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2
CPC). Non sono attribuite ripetibili visto che il reclamo non ha fatto oggetto
di notifica, le parti in causa non avendo qualità di parte nel procedimento di
comminazione di una multa disciplinare al terzo (cfr. Hasenböhler, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 ad art. 167; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO
Kommentar, art. 1-196, 2a ed., 2016, n. 22 ad art. 167; Rüetschi, in: Berner Kommentar, ZPO,
vol. II, 2012, n. 6 ad art. 167).
8.
Il gravame in esame
non pone questioni di principio e viene quindi evaso da questa Camera nella
composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 30 settembre 2021 di
RE 1 è accolto. Di conseguenza è annullata la decisione 22 settembre 2021 con
cui il Pretore ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di fr. 1'000.– con la
comminatoria penale ex art. 292 CP.
2.
Le spese
processuali, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone
Ticino. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
- .
Comunicazione:
- alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1;
- ;
- .
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata
(art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).
La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia
con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con
una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).