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Decisione

13.2021.119

Reclamo contro multa disciplinare. Diritto di essere sentiti e motivazione della decisione. Rifiuto di cooperare di un terzo nell'ambito di un'audizione testi

4 aprile 2022Italiano14 min

di RE 1 nella forma della videoconferenza, non ritenendo realizzati i presupposti

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.119

Lugano

4 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. OR.2020.72 (azione di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, promossa con petizione 5 giugno 2020 da

PI

1

PI

3

patrocinati

dall’ PA 2

contro

PI

2

patrocinata

dall’

nell’ambito della quale è stata disposta l’audizione quale teste di

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul reclamo 30

settembre 2021 di RE 1 contro la decisione 22 settembre 2021 con cui il Pretore

le ha inflitto una multa disciplinare di fr. 1'000.– assortita della comminatoria

penale giusta l’art. 292 CP;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 5 giugno 2020

introdotta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, PI 1 e PI 3 hanno

convenuto in giudizio la banca PI 2 con un’azione di rendiconto tesa ad

ottenere documenti bancari e patrimoniali riconducibili alle società panamensi __________,

__________ e __________. Con risposta 28 settembre 2020 PI 2 si è opposta, chiedendo

di respingere integralmente la petizione.

Fatti

I rispettivi antitetici

punti di vista e le relative richieste di giudizio sono stati confermati dagli

attori con replica 3 dicembre 2020 e dalla convenuta con duplica 22 febbraio

2021.

B. All’udienza delle

prime arringhe tenutasi il 7 maggio 2021 le parti hanno ribadito le proprie

posizioni e notificato i mezzi di prova.

Con disposizione

ordinatoria processuale 2 agosto 2021 il Pretore ha, tra l’altro, ammesso

l’audizione testimoniale di 5 testi, fra cui RE 1.

C. Con convocazione

e-mail 31 agosto 2021 il Pretore ha disposto, per l’8 settembre 2021 e in forma

di videoconferenza, l’audizione testimoniale di RE 1. Quest’ultima con scritto

2 settembre 2021 vi si è opposta invocando il diritto di rifiuto a cooperare.

Con disposizione

ordinatoria 6 settembre 2021 il Pretore ha confermato l’audizione testimoniale

di RE 1 nella forma della videoconferenza, non ritenendo realizzati i presupposti

per rifiutare la collaborazione.

Poiché RE 1 non è comparsa

all’udienza, con ordinanza 8 settembre 2021 il Pretore ne ha ordinato la

comparizione in aula tramite esecuzione coattiva giusta l’art. 167 cpv. 1 lett.

c CPC, per il 22 settembre 2021.

D. Il 22 settembre 2021 RE

1 si è rifiutata di collaborare, ribadendo i motivi sollevati il 2 settembre

2021. Il Pretore, richiamato quanto già rilevato con la decisione 6 settembre

2021, le ha inflitto seduta stante una multa disciplinare di fr. 1'000.– assortita

della comminatoria dell’art. 292 CP.

E. Con reclamo 30

settembre 2021 RE 1 impugna questa decisione e ne chiede l’annullamento.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione 22 settembre 2021,

con la quale il Pretore ha inflitto a RE 1 la multa disciplinare di fr. 1'000.–

con la comminatoria penale dell’art. 292 CP in applicazione dell’art. 167 CPC,

è impugnabile, giusta i combinati art. 167 cpv. 3, 319 lett. b cifra 1, 321

cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, con reclamo nel termine di dieci giorni

alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

Il giudizio impugnato è

stato pronunciato alla presenza della reclamante il 22 settembre 2021. Sicché

il reclamo spedito il 30 settembre 2021 risulta da questo punto di vista

tempestivo e senz’altro ammissibile. Pacifica la legittimazione a ricorrere di RE

1, intervenuta nel procedimento in veste di terzo, in quanto destinataria della

citata decisione.

2.

Giusta l’art. 320

CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto

l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b).

2.1

L’art. 160 CPC stabilisce un obbligo

generale delle parti e dei terzi a cooperare all’assunzione delle prove nel

processo civile. Per l’art. 161 CPC il giudice deve informare le parti e i

terzi sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e

sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione (cpv. 1). Inoltre, giusta

l’art. 162 CPC, dal legittimo rifiuto di cooperare di una parte o di un terzo il

giudice non può evincere nulla quanto al fatto da provare.

2.2

In applicazione dell’art. 166

CPC il terzo può rifiutarsi di cooperare all’accertamento di fatti che potessero

esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina ai sensi dell’art. 165 CPC al

rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere

civilmente (cpv. 1 lett. a).

2.3

In caso di rifiuto indebito

di cooperare di un terzo, il giudice può infliggergli una multa disciplinare

fino a 1'000.- franchi (art. 167 cpv. 1 lettera a CPC), pronunciare la

comminatoria penale secondo l’art. 292 CP (lettera b), ordinare l’esecuzione

coattiva (lettera c), rispettivamente addossargli le spese giudiziarie causate

dal rifiuto (lettera d).

3.

Il Pretore ha dato

atto delle dichiarazioni della reclamante che, fatto presente di essere stata

chiamata in causa quale membro della Comunione ereditaria fu __________ dagli

attori e di come le due cause fossero analoghe, ha riproposto le motivazioni già

esposte con lo scritto 2 settembre 2021. A fronte di ciò il primo giudice ha dal

canto suo richiamato quanto deciso il 6 settembre 2021 e, dopo aver evidenziato

che “il silenzio della testimone (mancata collaborazione) rientra nell’orbita

dell’art. 167 CPC”, ha inflitto alla teste la multa disciplinare di fr. 1'000.–

con la comminatoria penale giusta l’art. 292 CP (verbale 22 settembre 2021,

pag. 7). In particolare, fatte le debite premesse il 6 settembre 2021 il

Pretore ha ritenuto che la reclamante “[…] menziona l’art. 166 cpv. 1 lit. a

CPC, quando i presupposti non sono per nulla realizzati, tanto che declinare la

sua cooperazione si traduce in un rifiuto in debito che verrà sanzionato in

applicazione dell’art. 167 CPC […]”.

4.

La reclamante

rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto. Precisa di avere

spiegato con lo scritto 2 settembre 2021 di essere stata convenuta in data 7

dicembre 2020 insieme al fratello __________ e alla madre __________ - tutti in

veste di membri della Comunione ereditaria fu __________ - dai qui attori innanzi

la Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud. La relativa causa includeva un’azione

di rendiconto con cui era chiesto loro di produrre tutti documenti bancari e patrimoniali

inerenti le società __________, __________ e __________, società clienti di PI

2.

e di cui gli attori erano beneficiari economici. La controversia era

attinente lo stesso oggetto e funzionalmente interconnessa con l’azione di

rendiconto avviata a Lugano nei confronti di PI 2. La reclamante aveva quindi motivo

di ritenere che la sua deposizione in qualità di teste in quest’ultimo

procedimento poteva compromettere gli interessi suoi e della comunione

ereditaria di cui era parte nell’ambito della causa pendente a Mendrisio. Nelle

circostanze così descritte l’interessata contesta che il suo rifiuto possa

considerarsi indebito ribadendo la legittimità del suo rifiuto di cooperare

previsto dall’art. 166 cpv. 1 lett. a CPC, disposto chiaro tanto nelle premesse

quanto nelle finalità. Non vi era così margine per una sanzione giusta l’art.

167.

CPC.

La reclamante soggiunge poi

che, non avendo qualità di parte e gli atti della causa in essere presso la

Pretura di Lugano non essendole accessibili, il solo richiamo all’esistenza delle

due procedure consentiva di concludere a favore del suo comportamento

ineccepibile tenuto all’udienza del 22 settembre 2021. Di qui, la necessità di annullare

la contestata multa e la comminatoria penale.

5.

Giova anzitutto

rilevare che a fronte dei rinnovati argomenti sollevati dalla reclamante in

occasione dell’udienza 22 settembre 2021 e che aveva avuto cura esporre nel dettaglio

il 2 settembre 2021, il Pretore nulla ha aggiunto a quanto già esposto nella sua

precedente decisione 6 settembre 2021, dove si era limitato a rilevare che i presupposti

dell’art. 166 cpv. 1 lett. a CPC non erano realizzati. In tal senso neppure ha

però spiegato perché e in che senso i motivi invocati dalla reclamante non reggevano.

5.1

Ora, di per sé, il diritto di

essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia

costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), sicché la sua violazione

comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere

dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Nondimeno,

l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione - obbligo che come tale è

parte integrante di quel diritto di essere sentito (Hurni, in: Berner

Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) - può ritenersi

sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia

fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso

piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi

conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238

[versione #8 e-book al 1° febbraio 2020, n. 44 seg. ad art. 238]).

5.2

Nel caso che qui ci occupa, quand’anche

a fronte di una succinta quanto laconica argomentazione, il Pretore ha

implicitamente e di nuovo dato atto del fatto che per lui il tema invocato

dalla reclamante - ovvero il contesto evocato già con il suo scritto 2

settembre 2021 - non era tale da soddisfare i requisiti posti dall’art. 166

cpv. 1 lett. a CPC, giustificando così la pronuncia della sanzione della multa

disciplinare e della comminatoria penale. Sicché, tenuto anche conto delle

considerazioni di cui si dirà nel seguito, non vi è motivo di disporre un rinvio

dell’incarto al primo giudice per integrare la sua conclusione.

6.

A sostegno dell’azione

di rendiconto all’origine della vertenza che qui ci occupa, gli attori hanno

contestualizzato il ruolo della reclamante (RE 1) e degli altri membri della

evocata comunione ereditaria (__________ e __________) oltre che del de

cuius (__________), rispettivamente delle fiduciarie a loro riconducibili (__________

e __________), in punto alle tre società __________, __________ e __________ di

cui chiedono alla convenuta di produrre tutti i relativi documenti in suo

possesso. Gli attori hanno pure accennato all’agire illecito che rimproverano

ai membri della comunione ereditaria, agire sfociato - a loro dire - in

trasferimenti di patrimonio non autorizzati da quelle tre società, con

sostanziale corresponsabilità della banca rea di avere operato in modo

negligente e leggero. E oltre alla testimonianza (anche) della reclamante, a

titolo di prova ai membri della comunione ereditaria gli attori hanno altresì

chiesto l’edizione documentale di tutto quanto direttamente e indirettamente

riferito ai loro rapporti d’affari con quelle tre società, rispettivamente

della documentazione fiscale, incluso l’allestimento di una perizia sui relativi

rapporti fiduciari.

6.1

Premesso ciò, non può certo

essere negata l’attinenza del tema appena descritto con l’esistenza - rilevata in

dettaglio con scritto 2 settembre 2021 - di un’analoga azione di rendiconto

pendente dal 7 dicembre 2020 nei confronti della reclamante e degli altri membri

della comunione ereditaria innanzi la Pretura di Mendrisio, ai quali è chiesta

la produzione di tutti i documenti patrimoniali e bancari in loro possesso concernenti

quelle stesse tre società. Pacifico poi che i destinatari della relativa causa

sono la reclamante - qui chiamata quale teste - rispettivamente fratello e

madre quali altri membri della comunione ereditaria, motivo per cui i criteri

posti dall’art. 166 cpv. 1 lett. a in combinazione con l’art. 165 CPC risultano

sotto questo profilo senz’altro adempiuti. Posto che lo scritto 2 settembre

2021.

precisava pure che all’azione di rendiconto così introdotta a loro carico si

accompagnava pure un’azione condannatoria nei loro confronti, risulta invero

difficile negare che vi possa essere il fondato il timore della reclamante di

esporsi ad un rischio di conseguenze e responsabilità civili giusta l’art. 166

cpv. 1 lett. a CPC.

6.2

Vero è che nella causa qui in

esame l’audizione in qualità di teste di RE 1 - reclamante appunto - è stata

ammessa dal Pretore in modo limitato, e meglio “sul tema a sapere se i

funzionari [della banca] intrattenevano dei rapporti diretti con gli attori,

bypassando i firmatari del conto delle relative società di cui si tratta, risp.

che l’unico scopo delle tre società era quello di fungere da società di sede”

(ordinanza sulle prove 2 agosto 2021, pag. 2 in fondo), mentre che le ulteriori

richieste di prove a carico suo e dei membri della comunione ereditaria sono

state tutte respinte dal primo giudice. Sapere se, a queste condizioni, il

rischio di cui all’art. 166 cpv. 1 lett. a CPC fosse realistico è nondimeno questione

che può restare indecisa. Non risulta che la reclamante sia stata in qualche

modo resa edotta dei limiti entro cui andava contestualizzata la sua audizione,

nemmeno in occasione della relativa udienza del 22 settembre 2021. In assenza

di ciò mal si vede come l’interessata, che non aveva ruolo di parte nella

causa, avesse motivo di riconsiderare il suo rifiuto a cooperare.

6.3

Nelle citate circostanze, in

concreto si ravvisano sufficienti elementi per ritenere che la reclamante avesse

legittimi motivi giusta l’art. 166 cpv. 1 lett. a CPC per rifiutare la propria

collaborazione. Ne consegue l’annullamento della multa disciplinare di fr.

1'000.– inflitta alla reclamante, ma anche della comminatoria penale ex art.

292.

CP.

7.

Le spese processuali

del presente giudizio fissate, giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e

complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr.

100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), in fr. 200.– sono poste,

tenuto conto dell’esito della procedura, a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2

CPC). Non sono attribuite ripetibili visto che il reclamo non ha fatto oggetto

di notifica, le parti in causa non avendo qualità di parte nel procedimento di

comminazione di una multa disciplinare al terzo (cfr. Hasenböhler, in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 11 ad art. 167; Higi, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Kommentar, art. 1-196, 2a ed., 2016, n. 22 ad art. 167; Rüetschi, in: Berner Kommentar, ZPO,

vol. II, 2012, n. 6 ad art. 167).

8.

Il gravame in esame

non pone questioni di principio e viene quindi evaso da questa Camera nella

composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 30 settembre 2021 di

RE 1 è accolto. Di conseguenza è annullata la decisione 22 settembre 2021 con

cui il Pretore ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di fr. 1'000.– con la

comminatoria penale ex art. 292 CP.

2.

Le spese

processuali, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone

Ticino. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

- .

Comunicazione:

- alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1;

- ;

- .

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata

(art. 72 segg. e 100 cpv. 1 e 2 LTF). Nelle cause aventi carattere pecuniario

il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).

La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia

con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con

una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).