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Decisione

13.2021.120

Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Il reclamo deve essere scritto e motivato e indicare in cosa consiste lo sbaglio del giudice

22 febbraio 2022Italiano5 min

deve evincere per quali ragioni la sentenza impugnata è contestata. Spettava quindi

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.120

Lugano

22 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. CA.2021.6 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con istanza di conciliazione 12 aprile 2021 da

RE

1

contro

TERZ

1

e ora sul reclamo 14

ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 11 ottobre 2021 con cui il Pretore

aggiunto ha tassato la nota professionale 5 ottobre 2021 dell’avv. PA 1;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza di

conciliazione 12 aprile 2021 RE 1 ha chiesto che sia fatto obbligo a TERZ 1 di

versarle un contributo di mantenimento mensile di fr. 500.-. Essa ha postulato di

essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

All’udienza di

conciliazione 24 giugno 2021 le parti hanno convenuto il versamento di un contributo

mensile di fr. 100.-. La procedura è quindi stata stralciata dai ruoli e

l’istante posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. PA 1.

Fatti

B. L’avv. PA 1 ha

trasmesso alla Pretura, in data 5 ottobre 2021, la nota professionale inerente

le prestazioni svolte a favore dell’istante, esponendo una retribuzione

complessiva di fr. 1'983.20, di cui fr. 1'674.- di onorario, fr. 167.40 di

spese e fr. 141.80 di IVA.

Con decisione 11 ottobre

2021 il Pretore aggiunto ha tassato la nota, riconoscendola integralmente.

C. Con reclamo 14

ottobre 2021 RE 1 insorge contro la precitata decisione.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC, il termine per

proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni.

Poiché la decisione

impugnata è stata notificata l’11 ottobre 2021 il reclamo, rimesso alla posta

il 14 ottobre 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3. La reclamante,

esposte le sue doglianze, così conclude il reclamo: “Aspetto un vostro

riscontro e vi allego tutti i documenti in merito”.

4. Giusta l’art. 321 CPC il reclamo dev’essere scritto

e motivato e deve segnatamente contenere delle domande di causa. Dal reclamo si

deve evincere per quali ragioni la sentenza impugnata è contestata. Spettava quindi

alla reclamante confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata,

indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice.

Tuttavia, RE 1 non si confronta con la decisione impugnata, segnatamente non è

dato di comprendere per quale motivo questa sarebbe errata. Il gravame,

insufficientemente motivato è quindi inammissibile.

5. Comunque sia, non è

ravvisabile nella decisione impugnata un accertamento manifestamente errato dei

fatti né un’applicazione errata del diritto da parte del primo giudice. Va qui

rilevato che, giusta l’art. 4 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d’ufficio (LAG), al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le

spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato

secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato. L’art. 4 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar) dispone poi che l’onorario dell’avvocato che

opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di

lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora. In concreto il Pretore

aggiunto ha riconosciuto integralmente la nota d’onorario, nella quale sono

indicate nel complesso 9 ore e mezza di lavoro che, stanti le attività svolte,

a un esame sommario e in mancanza di specifiche contestazioni non paiono

eccessive.

Per quanto concerne poi l’obbligo

di rifusione, lo stesso è esplicitamente previsto negli art. 123 CPC e art. 6

LAG, in virtù del quale la persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è

tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati

quando il cambiamento della sua situazione economica lo permette.

6. In applicazione

dell’art. 106 CPC le spese andrebbero poste a carico della reclamante,

soccombente. Eccezionalmente si prescinde tuttavia dal prelevarle.

7. Controversa non

essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche

la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 14 ottobre 2021 di RE

1 è inammissibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano

spese processuali

3.

Notificazione:

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è di fr. 1'983.20, contro la

presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto

d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).