13.2021.120
Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Il reclamo deve essere scritto e motivato e indicare in cosa consiste lo sbaglio del giudice
22 febbraio 2022Italiano5 min
deve evincere per quali ragioni la sentenza impugnata è contestata. Spettava quindi
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.120
Lugano
22 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. CA.2021.6 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza di conciliazione 12 aprile 2021 da
RE
1
contro
TERZ
1
e ora sul reclamo 14
ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 11 ottobre 2021 con cui il Pretore
aggiunto ha tassato la nota professionale 5 ottobre 2021 dell’avv. PA 1;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di
conciliazione 12 aprile 2021 RE 1 ha chiesto che sia fatto obbligo a TERZ 1 di
versarle un contributo di mantenimento mensile di fr. 500.-. Essa ha postulato di
essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
All’udienza di
conciliazione 24 giugno 2021 le parti hanno convenuto il versamento di un contributo
mensile di fr. 100.-. La procedura è quindi stata stralciata dai ruoli e
l’istante posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. PA 1.
Fatti
B. L’avv. PA 1 ha
trasmesso alla Pretura, in data 5 ottobre 2021, la nota professionale inerente
le prestazioni svolte a favore dell’istante, esponendo una retribuzione
complessiva di fr. 1'983.20, di cui fr. 1'674.- di onorario, fr. 167.40 di
spese e fr. 141.80 di IVA.
Con decisione 11 ottobre
2021 il Pretore aggiunto ha tassato la nota, riconoscendola integralmente.
C. Con reclamo 14
ottobre 2021 RE 1 insorge contro la precitata decisione.
Non sono state raccolte
osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Richiamata la procedura
sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC, il termine per
proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale
dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni.
Poiché la decisione
impugnata è stata notificata l’11 ottobre 2021 il reclamo, rimesso alla posta
il 14 ottobre 2021 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2. Conformemente
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata
del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b).
3. La reclamante,
esposte le sue doglianze, così conclude il reclamo: “Aspetto un vostro
riscontro e vi allego tutti i documenti in merito”.
4. Giusta l’art. 321 CPC il reclamo dev’essere scritto
e motivato e deve segnatamente contenere delle domande di causa. Dal reclamo si
deve evincere per quali ragioni la sentenza impugnata è contestata. Spettava quindi
alla reclamante confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata,
indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice.
Tuttavia, RE 1 non si confronta con la decisione impugnata, segnatamente non è
dato di comprendere per quale motivo questa sarebbe errata. Il gravame,
insufficientemente motivato è quindi inammissibile.
5. Comunque sia, non è
ravvisabile nella decisione impugnata un accertamento manifestamente errato dei
fatti né un’applicazione errata del diritto da parte del primo giudice. Va qui
rilevato che, giusta l’art. 4 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d’ufficio (LAG), al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le
spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato
secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato. L’art. 4 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar) dispone poi che l’onorario dell’avvocato che
opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di
lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora. In concreto il Pretore
aggiunto ha riconosciuto integralmente la nota d’onorario, nella quale sono
indicate nel complesso 9 ore e mezza di lavoro che, stanti le attività svolte,
a un esame sommario e in mancanza di specifiche contestazioni non paiono
eccessive.
Per quanto concerne poi l’obbligo
di rifusione, lo stesso è esplicitamente previsto negli art. 123 CPC e art. 6
LAG, in virtù del quale la persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è
tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati
quando il cambiamento della sua situazione economica lo permette.
6. In applicazione
dell’art. 106 CPC le spese andrebbero poste a carico della reclamante,
soccombente. Eccezionalmente si prescinde tuttavia dal prelevarle.
7. Controversa non
essendo una questione di principio o di importanza rilevante, richiamata anche
la procedura sommaria (sopra, consid. 1.2), il reclamo viene evaso dalla Camera
nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 e 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 ottobre 2021 di RE
1 è inammissibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano
spese processuali
3.
Notificazione:
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di fr. 1'983.20, contro la
presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto
d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).