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Decisione

13.2021.121

Reclamo contro l'assegnazione del termine per munirsi di un rappresentante legale. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

25 novembre 2021Italiano5 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.121

Lugano

25 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a

giudice unico (art. 48b CPC) per statuire nella causa inc. n. OR.2021.3 della Pretura

del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione 4 ottobre 2021 da

CO 1

patrocinato dall’ PA 1

contro

RE 1

e ora sul reclamo 10 ottobre 2021

di RE 1 contro la decisione 6 ottobre 2021 con cui il Pretore le ha assegnato

un termine per munirsi di un rappresentante legale;

ritenuto in fatto: che con petizione 4 ottobre 2021 CO 1 ha

chiesto lo scioglimento delle successioni relitte del defunto __________, della

defunta __________ e della defunta __________;

che

con ordinanza 6 ottobre 2021 il Pretore ha assegnato a PI 1 e RE 1 un termine

per munirsi di un rappresentante e comunicarne il nominativo alla Pretura con

la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio in caso di decorso

infruttuoso del termine;

che

con reclamo 10 ottobre 2021 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone

l’annullamento;

considerato in diritto: che l’ingiunzione di far capo a un rappresentante

legale costituisce una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in

applicazione dei combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di 10

giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

che

la decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 7 ottobre 2021

sicché il gravame, rimesso alla posta l’11 ottobre 2021 è tempestivo e, da

questo punto di vista, ammissibile;

che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione

errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b);

che,

inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo

l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può

interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale

favorevole;

che

il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame,

sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo

allegatorio;

che,

nel caso in rassegna, la reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile

l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né tale

rischio appare evidente, considerato come l’assistenza di un patrocinatore è

nel suo stesso interesse;

che,

ritenuta la mancanza delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame

dev’essere dichiarato inammissibile;

che

a titolo abbondanziale, si rileva come nella valutazione della capacità di una

parte di condurre la causa il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento,

bastando il sussistere d’indizi concreti (oggettivi e soggettivi) appalesanti

una manifesta incapacità per ordinare a una parte di far capo a un

rappresentante;

che,

nel caso di cui trattasi, stante quanto emerge dall’incarto della procedura di conciliazione,

in particolare dallo scritto 15 giugno 2021 della reclamante alla Pretura, si

può ritenere che essa non è in grado di condurre da sola la propria causa,

sicché l’apprezzamento del Pretore non rileva comunque da un accertamento

manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione errata del diritto;

che

la risposta 10 ottobre 2021 - successiva alla decisione impugnata - permette

agevolmente di confermare la decisione impugnata, ritenuto che risulta carente

su più punti, tanto da pregiudicare in modo importante la posizione processuale

della reclamante;

che

pertanto il reclamo sarebbe comunque da respingere;

che le spese processuali, disciplinate dalla legge

sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e sono poste a carico della

reclamante;

che

il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato

notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera

nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1. Il reclamo 10 ottobre 2021

di RE 1 è inammissibile.

2. Le

spese processuali del reclamo fissate in fr. 300.–, sono poste a carico della

reclamante.

3. Notificazione

(unitamente al reclamo 10 ottobre 2021 alla controparte):

- ;

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la terza Camera civile del

Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è

ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni

Considerandi

in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).