Lexipedia

Decisione

13.2021.122

Gratuito patrocinio concesso con obbligo a carico del beneficiario di partecipazione ai costi anticipati dallo Stato. Indigenza. Prestazioni sociali

15 marzo 2022Italiano17 min

parti e ha omologato la relativa convenzione sulle conseguenze accessorie così raggiunta

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.122

13.2021.123

Lugano

15 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2020.150 (procedura di diritto

matrimoniale) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6, promossa con azione 15 giugno 2020 da

RE

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

CO

1

patrocinato dall’ RA 1

e ora sul reclamo 7

ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 24 settembre 2021 con cui il Pretore

ha parzialmente accolto la sua istanza di gratuito patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti

in matrimonio il 27 novembre 2015 a __________. Dalla loro unione è nato __________.

La vita separata delle

parti è stata autorizzata e regolamentata con decisioni 14 marzo 2018 (inc. n.

SO.2018.766) e 5 dicembre 2018 (inc. n. SO.2018.4819) del Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 6, in esito ad una procedura di misure a protezione

dell’unione coniugale.

Fatti

B. Innanzi al medesimo

Pretore il 15 giugno 2020 RE 1 ha convenuto CO 1 chiedendo di sciogliere per

divorzio il vincolo matrimoniale e decidere sulle conseguenze accessorie, sulla

domanda di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio.

Un parziale accordo è

stato raggiunto nel corso dell’udienza tenutasi il 1° dicembre 2020, mentre

sono rimasti litigiosi i diritti di visita e il contributo di mantenimento per

il figlio, la divisione della previdenza professionale oltre all’attribuzione

delle spese giudiziarie. Il marito ha pure postulato l’ammissione al beneficio

del gratuito patrocinio.

Il 5 febbraio 2021 la

moglie ha motivato i punti controversi.

Il 30 aprile 2021 il

marito ha presentato la sua risposta con domanda riconvenzionale, domanda di

provisio ad litem e di gratuito patrocinio.

Vari incidenti cautelari

in corso di procedura hanno interessato le relazioni personali e l’affidamento

del figlio e il mantenimento di quest’ultimo.

C. All’udienza del 16

settembre 2021 le parti hanno esperito il dibattimento e il contraddittorio

cautelare, giungendo ad una transazione in punto alle conseguenze accessorie

del divorzio.

D. Con decisione 24

settembre 2021 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dalle

parti e ha omologato la relativa convenzione sulle conseguenze accessorie così raggiunta

(dispositivo n. 1 e 2).

RE 1 è stata posta al

beneficio del gratuito patrocinio, ma le è stato imposto un obbligo di rimborso

in ragione di fr. 100.- mensili quale partecipazione ai relativi costi, a far

tempo dal passaggio in giudicato della decisione (dispositivo n. 3). La

remunerazione per il suo legale avv. PA 1 è stata fissata in fr. 3'475.75 (fr.

4'200.– di onorario, fr. 420.– di spese e fr. 355.75 di IVA, dedotto un importo

di fr. 1'500.–: dispositivo n. 7).

Anche CO 1 è stato posto

al beneficio del gratuito patrocinio (dispositivo n. 4), ritenuta una

remunerazione per la sua legale avv. RA 1 di fr. 4'975.75 (fr. 4'200.– di

onorario, fr. 420.– di spese e fr. 355.75 di IVA: dispositivo n. 6).

E. Con reclamo 7 ottobre

2021 RE 1 chiede di annullare e riformare il dispositivo n. 3 nel senso di

essere ammessa al gratuito patrocinio e tenuta a rifondere i costi così

anticipati solo quanto il miglioramento della sua situazione economica dovesse

permetterlo. L’interessata postula analogo beneficio anche in sede di reclamo.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata

riconosce alla reclamante il beneficio del gratuito patrocinio solo parziale poiché

pone a suo carico una partecipazione ai costi in ragione di fr. 100.– mensili.

Ora, giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o

parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla

terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48

lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la

procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC),

sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

1.1

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante lunedì 27 settembre 2021. Il reclamo, che con invio

raccomandato impostato (sportello automatico My Post 24) giovedì 7 ottobre 2021

è stato poi recapitato alla cancelleria del tribunale lunedì 11 ottobre 2021,

risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

1.2

Trattato in procedura

sommaria, il reclamo viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice

unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

2.

L’art. 326 cpv. 1

CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta applicabile

anche nell’ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar

zur ZPO, 3a ed.,

2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2a ed., 2016, n. 10 ad art.

121). Per quanto non già agli atti, i documenti annessi al gravame sono da

considerare nuovi ai sensi dell’art. 326 cpv. 1 CPC e, come tali, ammissibili limitatamente

alla domanda di gratuito patrocinio avanzata in sede di reclamo.

3.

Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.1

Il Pretore ha stabilito il

fabbisogno della reclamante in fr. 2'562.50 mensili a fronte di un reddito mensile

di fr. 2'644.–, da cui un’eccedenza di fr. 100.– che l’interessata aveva

dichiarato di versare a sostengo di un’assicurazione vita per il figlio. Considerato

che il gratuito patrocinio non era per principio teso ad accumulare sostanza a

discapito dello Stato, il Pretore le ha concesso il gratuito patrocinio con la

riserva di una partecipazione mensile di fr. 100.– (dispositivo n. 3). Si è poi

dipartito dal limite di onorario per il legale di fr. 4'200.– oltre 10% di spese

e IVA, deducendo ancora la cifra di fr. 1'500.– spesa dall’interessata per le

ultime vacanze estive.

3.2

La reclamante contesta il

dispositivo n. 3 e l’argomentazione in punto al costo dell’assicurazione vita

per il figlio e all’obbligo di partecipazione di fr. 100.– a suo carico e il suo

fabbisogno così come ritenuto dal Pretore.

4.

Per l’art. 117 CPC -

che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost.

(sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con

rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi,

dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte

(cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv.

3).

È considerato indigente

chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle

spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della

famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid.

7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 14 seg. ad art. 117). L’esistenza di uno stato d’indigenza non va

posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e

alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del

richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26

agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio

limitato (Trezzini, op. cit., n.

15.

segg. ad art. 119 e nota 2839 [versione e-book #8 al 1° febbraio

2020, n. 16 segg. ad art. 119]) spetta anzitutto al richiedente presentare -

spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale,

sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è

in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il

proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5

con rinvii).

5.

Il Pretore si è basato

sui dati di reddito e fabbisogno mensili posti alla base della convenzione

pattuita dalle parti in esito alla discussione che si era tenuta nel corso

dell’udienza 16 settembre 2021. In particolare egli ha rapportato il reddito

della reclamante quantificato in fr. 2'644.– mensili (netto, comprensivo di

tredicesima, senza l’assegno familiare) al suo fabbisogno di fr. 2'562.50 comprensivo

di fr. 1'350.– di minimo esecutivo, fr. 1'000.– di pigione e spese accessorie

(pigione totale fr. 1'250.– oltre spese accessorie fr. 250.– e dedotti fr.

500.– a titolo di quota parte del figlio), fr. 59.– di cassa malati (con

sussidio), fr. 134.– di RC auto e fr. 19.50 di imposte di circolazione. Il

primo giudice ha quindi considerato la dichiarazione della moglie di versare mensilmente

fr. 100.– per l’assicurazione vita del figlio (verbale d’udienza 16 settembre

2021, pag. 2).

6.

La reclamante si

duole anzitutto del fatto di non avere potuto spiegare nel corso dell’udienza che

l’asserito importo corrisposto per l’assicurazione vita per il figlio in realtà

veniva pagato dai nonni del piccolo, che più precisamente a questo titolo le

versavano ogni mese fr. 106.50. L’interessata rimprovera al Pretore di non

avere chiarito e chiesto ragguagli in proposito, limitandosi ad imputarle una

cifra di fr. 100.– mensili appunto quale sua partecipazione ai costi assunti

dallo Stato a titolo di gratuito patrocinio. Rileva altresì che la copertura assicurativa

non può essere interrotta, in quanto la diagnosi di invalidità congenita del

figlio nel frattempo intervenuta rendeva impossibile la stipula di una nuova

polizza assicurativa.

Così proposto l’argomento

non è tuttavia pertinente. Anzitutto perché, da questo punto di vista, la

reclamante si riconduce a dei fatti sollevati per la prima volta in questa sede

di giudizio, come tali nuovi giusta l’art. 326 cpv. 1 CPC e quindi

inammissibili (sopra, consid. 2). Ad ogni modo, e a prescindere da ciò, se è

vero che l’onere relativo all’assicurazione vita per il figlio è pagato dai

nonni del medesimo, l’esistenza di un’eccedenza di fr. 100.– mensili andrebbe a

maggior ragione e comunque confermata. Sicché da questo punto di vista,

l’accertamento del Pretore non potrebbe certo dirsi manifestamente errato. Inoltre,

nella misura in cui il pagamento è assunto da terzi, nemmeno si pone il tema

legato a rischio e conseguenze di un’interruzione eventuale della copertura

assicurativa.

7.

La reclamante contesta

anche il fabbisogno considerato dal Pretore e che - a suo modo di vedere - in

luogo di fr. 2'562.50 va accertato in fr. 3'180.–, tenuto conto di fr. 1'350.–

di minimo esecutivo, fr. 1'000.– di pigione e spese accessorie, fr. 59.– di

cassa malati, fr. 300.– di franchigia cassa malati, fr. 105.– di cure mediche

LCA, fr. 19.50 di imposta di circolazione, fr. 134.– di RC auto, fr. 14.25 di

tassa rifiuti, fr. 200.– circa di spese di trasporto/ benzina) e a cui andava

ancora aggiunto il contributo di accudimento (reclamo, pag. 7 n. 7). La

reclamante sembra qui voler riscattare il fabbisogno che aveva quantificato nel

contesto della sua petizione di divorzio motivata e datata 5 febbraio 2021

(act. V). In tal senso, però, l’interessata non tenta nemmeno di spiegare

perché dei valori discussi e concordati dalle parti, e che sorreggono la

convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio pacificamente omologata

dal Pretore, ora non siano più attendibili in punto alla decisione sul gratuito

patrocinio. Una volta di più la censura va respinta in quanto sprovvista di

ogni fondamento.

8.

La reclamante rileva

nondimeno anche che, in assenza di un sostegno da parte dell’ex marito, da sola

doveva farsi carico del proprio fabbisogno e di tutte le esigenze del figlio

(al netto degli assegni integrativi ricevuti). Sicché l’obbligo mensile posto a

suo carico di partecipazione di fr. 100.– ai costi legali risultava arbitrario,

sproporzionato e lesivo del senso di giustizia e del principio di equità validi

in regime di gratuito patrocinio.

8.1

Alla base della convenzione raggiunta

il 16 settembre 2021, i parametri di calcolo considerati ritenevano anche un

reddito (prestazioni LADI) in capo all’ex-marito di fr. 2'613.– rispetto ad un suo

fabbisogno di fr. 2'782.– (fr. 1'200.– minimo esecutivo, fr. 1'220.– pigione,

fr. 170.– spese accessorie, fr. 192.– cassa malattia con sussidio), da cui un

ammanco di fr. 169.–. E a fronte di questa sua impossibilità economica, a

partire dal mese di ottobre 2021 non è più stato stabilito un contributo

alimentare a carico del padre per il figlio (verbale d’udienza 16 settembre

2021, pag. 2 seg.; decisione impugnata, pag. 4 dispositivo n. 2.8). Per il figlio

è stato di riflesso quantificato un fabbisogno complessivo non coperto (verbale

d’udienza 16 settembre 2021 pag. 1 e 3; decisione impugnata, pag. 4 dispositivo

n. 2.8) di fr. 782.– (che tiene conto di fr. 400.– di minimo esecutivo, fr.

500.– di quota parte della pigione e spese accessorie, fr. 2.– di cassa

malattia (con sussidio) e fr. 80.– per la mensa, dedotto infine l’assegno di

base per figli di fr. 200.–) valido fino al compimento del 10° anno di età e in

seguito aumentato a fr. 982.– (cfr. tabella agli effetti del diritto esecutivo

(art. 93 LEF) del 1° settembre 2009, punto n. I/4: minimo esecutivo aumentato da

fr. 400.– a fr. 600.– dal 10° anno). Sempre a favore del figlio è stato altresì

stabilito un collocamento in esternato i cui costi sono stati posti a carico

dei genitori in ragione di metà ciascuno (verbale d’udienza 16 settembre 2021,

pag. 2; decisione impugnata, pag. 4 dispositivo n. 2.3). Fra coniugi non è

stato infine stabilito alcun contributo alimentare (verbale d’udienza 16

settembre 2021, pag. 3; decisione impugnata, pag. 4 dispositivo n. 2.9).

8.2

Ora, nel quadro appena descritto,

a fronte di un fabbisogno scoperto del figlio che la stessa decisione qui

impugnata accerta pacificamente in fr. 782.–, l’eccedenza matematica di fr.

100.– risultante dal raffronto di entrate e uscite della reclamante non può

certo considerarsi effettiva e realistica al punto da ritenere che

l’interessata disponga di un sufficiente margine per imporle, in regime di

gratuito patrocinio, un obbligo di partecipazione ai relativi costi assunti

dallo Stato di pari importo. Non, perlomeno, nella misura in cui il Pretore

omette poi di spiegare perché e in che modo quello stesso fabbisogno del figlio

debba considerarsi altrimenti già sufficientemente garantito.

8.3

Vero è che fino al 31 agosto

2021.

la reclamante ha beneficiato dell’anticipo alimenti erogatole dallo Stato,

e fino a concorrenza di fr. 575.– mensili (doc. C, EE, LL). Nondimeno una

prestazione in tal senso presuppone che dei contributi di mantenimento siano

riconosciuti per decisione di un giudice o convenzione omologata dall’autorità competente

(art. 1 del Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i

figli minorenni del 18 maggio 1988 [RL 874.350]). E, come già rilevato, in

proposito la convenzione omologata dal Pretore non stabilisce oramai più alcunché

(sopra, consid. 8.1).

8.4

Giova qui anche considerare

che, a titolo generale e in assenza di elementi contrari, le persone che

beneficiano dell’aiuto sociale devono essere considerate come indigenti giusta

l’art. 117 lett. a CPC (sentenza del TF 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid.

6.2

con riferimenti). E le spese di collocamento per figli minorenni - come

visto a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno (sopra, consid. 8.1) - rientrano

in sé nel concetto di prestazione assistenziale propriamente detta (art. 17 e

20.

della Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 [RL 871.100]), e

quindi di prestazione sociale ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. h della Legge

sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5

giugno 2000 (RL 870.100). Analogamente poi, nella prospettiva di un assegno

integrativo (doc. PP pag. 6), ciò vale per effetto dell’art. 2 cpv. 1 lett. f

Laps, fermo restando che dalle decisioni di tassazione e di calcolo

dell’imponibile per gli anni fiscali 2018 e 2019 prodotte dalla reclamante non

risulta alcuna sostanza imponibile di rilievo (doc. R e doc. PP). Nel senso di

una mancanza di disponibilità finanziaria in capo alla reclamante conclude del

resto anche la decisione 15 aprile 2021 con cui l’Autorità regionale di

protezione ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria per il relativo procedimento

pendente innanzi a lei fino all’attrazione per competenza presso la Pretura

(decisione/ risoluzione n. 270/2021, pag. 5 seg.).

8.5

Tutto ciò considerato, e

nelle circostanze del caso concreto, laddove ha ritenuto dati i presupposti per

imporre a carico della reclamante un obbligo di partecipazione mensile di fr.

100.– rispetto ai costi assunti dallo Stato per effetto del gratuito patrocinio

concessole, il Pretore è incorso in un accertamento manifestamente errato dei

fatti e in un’errata applicazione del diritto. Il reclamo, fondato, merita di

essere accolto con conseguente riforma del giudizio impugnato sicché, annullato

il versamento allo Stato di fr. 100.– mensili, la reclamante sia posta integralmente

al beneficio del gratuito patrocinio compreso il costo del gratuito patrocinatore

avv. PA 1.

9.

La procedura di

reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo

Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470

consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per

le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico

dello Stato del Cantone Ticino risultato soccombente in questa sede (art. 106

CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato del Cantone Ticino

incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore

legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il

gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Alla reclamante, che esce

vittoriosa davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata

indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19

dicembre 2007 (Rtar). In concreto appare congrua un’indennità di fr. 350.– (IVA

inclusa), importo che remunera almeno 2.5 ore di lavoro alla tariffa oraria di

fr. 120.– di un praticante (art. 12 Rtar), senz’altro sufficienti per

l’esposizione dell’unica pertinente censura (sopra, consid. 8) sollevata in

meno di una pagina scritta.

Questo rende priva

d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 7 ottobre 2021 di RE

1.

è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 3 della decisione 24 settembre

2021.

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (inc. n. DM.2020.150) è così

riformato:

“3. L’istanza

di RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio comprensivo del gratuito

patrocinatore nella persona dell’avv. PA 1 è accolta.

§ RE 1 è

avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo

anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua

situazione economica dovesse permetterlo.”

2.

La domanda di

gratuito patrocinio per il reclamo 7 ottobre 2021 di RE 1 è dichiarata priva

d’oggetto.

3.

Le spese processuali

per il reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del

Cantone Ticino, che rifonderà a RE 1 fr. 350.– a titolo di ripetibili per la

procedura di reclamo.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 7 ottobre 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione:

- Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6;

- Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Trattandosi di causa senza carattere pecuniario, contro la

presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione.