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Decisione

13.2021.125

Reclamo in materia di prove. Pregiudizio difficilmente riparabile

15 marzo 2022Italiano9 min

all’Ufficio dei registri del distretto di __________ di iscrivere in via provvisoria

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.125

Lugano

15 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.

n. SE.2018.56 e SE 2019.16 della Pretura del Distretto di

Bellinzona promosse da

TERZ

1

patrocinata

dall’ RA 1

contro

TERZ 2

TERZ 3

entrambi patrocinati dall’ RA 2

denunciato

in lite

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 14 ottobre 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 7

ottobre 2021;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza 15

maggio 2018 TERZ 1 ha chiesto in via superprovvisionale che sia fatto ordine

all’Ufficio dei registri del distretto di __________ di iscrivere in via provvisoria

un’ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori per l’importo di CHF

23'249.20 oltre accessori a favore di TERZ 1 ed a carico del fondo n. __________

RFD di __________ di proprietà di TERZ 2 e TERZ 3.

L’istanza è stata

accolta con decisione 15 maggio 2018 con cui il Pretore ha ordinato

l’annotazione come richiesto. Con decisione 5 luglio 2018 il Pretore ha poi confermato

la decisione in via provvisionale.

B. Con petizione 7

dicembre 2018 TERZ 1 ha chiesto che sia fatto ordine all’Ufficio dei registri

del distretto di __________ di iscrivere in via definitiva l’ipoteca legale

degli artigiani ed imprenditori per l’importo di CHF 23'249.20 oltre accessori

a favore di TERZ 1 ed a carico del fondo n. __________ RFD di __________ di

proprietà di TERZ 2 e TERZ 3 già annotata in via provvisoria (inc. SE.2018.56).

Con osservazioni 18

febbraio 2019 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione. Con gli

ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.

C. Con petizione 22

febbraio 2018 (recte: 2019) TERZ 1 ha chiesto la condanna di TERZ 2 e TERZ 3 al

pagamento di CHF 23'249.20 oltre accessori quale mercede del contratto

d’appalto (inc. SE.2019.16).

Con osservazioni 20 maggio

2019 i convenuti si sono opposti alla petizione e, in via riconvenzionale,

hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di CHF 20'790.15.

Con replica 11 luglio 2019

l’attrice, ribadite le proprie domande, ha postulato la reiezione della domanda

riconvenzionale. Ha poi denunciato la lite a RE 1, architetto che si era

occupato della direzione lavori. Con gli ulteriori allegati le parti hanno

confermato le rispettive domande.

D. Le parti hanno

convenuto di aggiornare in parallelo le udienze istruttorie per le prove comuni

alle due cause.

E. Al dibattimento le

parti hanno indicato le prove, tra cui la perizia, che è stata ammessa. Con

ordinanza 7 ottobre 2021 il Pretore si è pronunciato sui quesiti peritali,

ammettendo tutti quelli di parte attrice (dispositivo punto 1). Ha pure ammesso

i quesiti peritali n. 1 e 2 di parte convenuta, procedendo tuttavia alla

riformulazione dei medesimi (dispositivo punto 2).

F. Con reclamo 14

ottobre 2021 il denunciato in lite RE 1 insorge contro la citata decisione,

chiedendo l’annullamento del punto 2 del dispositivo e la sua riforma nel senso

di non ammettere il controquesito n. 2.

Il gravame non è stato

notificato alle parti.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore ha statuito sui quesiti peritali è una disposizione ordinatoria processuale

(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.

2.

CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza

Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante l’11 ottobre 2021. Rimesso alla posta il 14 ottobre

2021.

il gravame risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Giusta l’art. art.

320.

lett. a CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b),

ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta

l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

2.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo sforzo

allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è

sufficiente (Verda Chiocchetti, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio

dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non

deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una

successiva sentenza finale favorevole.

2.2

Va qui ricordato che, di

regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente

riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata

tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del

Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio

n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale

civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione

della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente

assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia

recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al

processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901

segg. n. 47c).

3.

Nel caso in esame il

reclamante sostiene che la decisione impugnata gli crea un pregiudizio perché

il Pretore ha ammesso dei quesiti peritali volti ad accertare la difettosità

dell’opera e ad indicarne la responsabilità, malgrado la parte convenuta non

avesse chiesto la perizia su questi fatti, permettendo così l’accertamento di

fatti non oggetto di causa.

3.1

Nella procedura ordinaria, le

parti sono tenute a esporre i fatti sui quali fondano le loro richieste negli

allegati, la parte attrice con la petizione (art. 221 cpv. 1 lett. d CPC), la

parte convenuta con la risposta (art. 222 CPC), rispettivamente con gli

ulteriori allegati scritti. Al dibattimento nuovi fatti e mezzi di prova

possono essere addotti solo entro determinati limiti (art. 229 cpv. 1 CPC). Se

però non v’è stato un secondo scambio di allegati scritti, nuovi fatti e nuovi

mezzi di prova possono essere addotti senza restrizioni (art. 229 cpv. 2 CPC). L’art.

150.

CPC dispone che oggetto di prova sono fatti controversi, se giuridicamente

rilevanti, che devono quindi essere stati debitamente allegati dalle parti. La

prova su fatti non addotti, o non addotti correttamente, non sarebbe quindi ammissibile.

Tuttavia, a prescindere

dalla questione se la domanda contestata sia proceduralmente inammissibile, non

risulta che l’assunzione della prova peritale rechi pregiudizio alla posizione

complessiva del reclamante in relazione al processo concreto. Certo, il

reclamante sostiene che nel caso in cui egli venisse convenuto in un’altra

procedura, non potrà più contestare le risultanze istruttorie della presente

procedura. A prescindere dal fatto che egli avrebbe avuto la possibilità di

sottoporre a sua volta dei quesiti al perito, ciò che non ha però ritenuto di

dover fare, in un’eventuale successiva procedura nei suoi confronti egli potrà

comunque far valere le sue ragioni.

In mancanza di una

premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato

inammissibile.

3.2

Comunque sia, per quanto

riguarda il rimprovero rivolto al primo giudice di aver ordinato l’accertamento

di fatti non allegati, e meglio l’esistenza di difetti dell’opera e delle

relative responsabilità, diversamente da quanto sostenuto nel gravame, l’esistenza

dei difetti è però stata tematizzata da entrambe le parti e così anche la

questione della relativa responsabilità, tema questo sul quale si è

pronunciato anche il reclamante nell’ambito della propria presa di posizione

sulla denuncia di lite. Se, come proposte, le allegazioni siano sufficienti

sarà semmai questione da esaminare nel merito. La censura sarebbe quindi

comunque infondata.

4.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che

si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste

a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la

questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle parti.

5.

Il gravame,

manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per

osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione

a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 14 ottobre 2021 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del

reclamante.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 14 ottobre 2021 alle altre parti):

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF, solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).