13.2021.125
Reclamo in materia di prove. Pregiudizio difficilmente riparabile
15 marzo 2022Italiano9 min
all’Ufficio dei registri del distretto di __________ di iscrivere in via provvisoria
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.125
Lugano
15 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nelle cause inc.
n. SE.2018.56 e SE 2019.16 della Pretura del Distretto di
Bellinzona promosse da
TERZ
1
patrocinata
dall’ RA 1
contro
TERZ 2
TERZ 3
entrambi patrocinati dall’ RA 2
denunciato
in lite
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
e
ora sul reclamo 14 ottobre 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 7
ottobre 2021;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza 15
maggio 2018 TERZ 1 ha chiesto in via superprovvisionale che sia fatto ordine
all’Ufficio dei registri del distretto di __________ di iscrivere in via provvisoria
un’ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori per l’importo di CHF
23'249.20 oltre accessori a favore di TERZ 1 ed a carico del fondo n. __________
RFD di __________ di proprietà di TERZ 2 e TERZ 3.
L’istanza è stata
accolta con decisione 15 maggio 2018 con cui il Pretore ha ordinato
l’annotazione come richiesto. Con decisione 5 luglio 2018 il Pretore ha poi confermato
la decisione in via provvisionale.
B. Con petizione 7
dicembre 2018 TERZ 1 ha chiesto che sia fatto ordine all’Ufficio dei registri
del distretto di __________ di iscrivere in via definitiva l’ipoteca legale
degli artigiani ed imprenditori per l’importo di CHF 23'249.20 oltre accessori
a favore di TERZ 1 ed a carico del fondo n. __________ RFD di __________ di
proprietà di TERZ 2 e TERZ 3 già annotata in via provvisoria (inc. SE.2018.56).
Con osservazioni 18
febbraio 2019 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione. Con gli
ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Con petizione 22
febbraio 2018 (recte: 2019) TERZ 1 ha chiesto la condanna di TERZ 2 e TERZ 3 al
pagamento di CHF 23'249.20 oltre accessori quale mercede del contratto
d’appalto (inc. SE.2019.16).
Con osservazioni 20 maggio
2019 i convenuti si sono opposti alla petizione e, in via riconvenzionale,
hanno chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di CHF 20'790.15.
Con replica 11 luglio 2019
l’attrice, ribadite le proprie domande, ha postulato la reiezione della domanda
riconvenzionale. Ha poi denunciato la lite a RE 1, architetto che si era
occupato della direzione lavori. Con gli ulteriori allegati le parti hanno
confermato le rispettive domande.
D. Le parti hanno
convenuto di aggiornare in parallelo le udienze istruttorie per le prove comuni
alle due cause.
E. Al dibattimento le
parti hanno indicato le prove, tra cui la perizia, che è stata ammessa. Con
ordinanza 7 ottobre 2021 il Pretore si è pronunciato sui quesiti peritali,
ammettendo tutti quelli di parte attrice (dispositivo punto 1). Ha pure ammesso
i quesiti peritali n. 1 e 2 di parte convenuta, procedendo tuttavia alla
riformulazione dei medesimi (dispositivo punto 2).
F. Con reclamo 14
ottobre 2021 il denunciato in lite RE 1 insorge contro la citata decisione,
chiedendo l’annullamento del punto 2 del dispositivo e la sua riforma nel senso
di non ammettere il controquesito n. 2.
Il gravame non è stato
notificato alle parti.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui
il Pretore ha statuito sui quesiti peritali è una disposizione ordinatoria processuale
(art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv.
2.
CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza
Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è
pervenuta al reclamante l’11 ottobre 2021. Rimesso alla posta il 14 ottobre
2021.
il gravame risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.
Giusta l’art. art.
320.
lett. a CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b),
ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta
l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
2.1
L’impugnabilità delle
decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente
prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile e da produrre in tal senso un certo sforzo
allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è
sufficiente (Verda Chiocchetti, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio
dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non
deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una
successiva sentenza finale favorevole.
2.2
Va qui ricordato che, di
regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente
riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata
tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del
Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio
n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale
civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione
della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente
assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia
recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al
processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901
segg. n. 47c).
3.
Nel caso in esame il
reclamante sostiene che la decisione impugnata gli crea un pregiudizio perché
il Pretore ha ammesso dei quesiti peritali volti ad accertare la difettosità
dell’opera e ad indicarne la responsabilità, malgrado la parte convenuta non
avesse chiesto la perizia su questi fatti, permettendo così l’accertamento di
fatti non oggetto di causa.
3.1
Nella procedura ordinaria, le
parti sono tenute a esporre i fatti sui quali fondano le loro richieste negli
allegati, la parte attrice con la petizione (art. 221 cpv. 1 lett. d CPC), la
parte convenuta con la risposta (art. 222 CPC), rispettivamente con gli
ulteriori allegati scritti. Al dibattimento nuovi fatti e mezzi di prova
possono essere addotti solo entro determinati limiti (art. 229 cpv. 1 CPC). Se
però non v’è stato un secondo scambio di allegati scritti, nuovi fatti e nuovi
mezzi di prova possono essere addotti senza restrizioni (art. 229 cpv. 2 CPC). L’art.
150.
CPC dispone che oggetto di prova sono fatti controversi, se giuridicamente
rilevanti, che devono quindi essere stati debitamente allegati dalle parti. La
prova su fatti non addotti, o non addotti correttamente, non sarebbe quindi ammissibile.
Tuttavia, a prescindere
dalla questione se la domanda contestata sia proceduralmente inammissibile, non
risulta che l’assunzione della prova peritale rechi pregiudizio alla posizione
complessiva del reclamante in relazione al processo concreto. Certo, il
reclamante sostiene che nel caso in cui egli venisse convenuto in un’altra
procedura, non potrà più contestare le risultanze istruttorie della presente
procedura. A prescindere dal fatto che egli avrebbe avuto la possibilità di
sottoporre a sua volta dei quesiti al perito, ciò che non ha però ritenuto di
dover fare, in un’eventuale successiva procedura nei suoi confronti egli potrà
comunque far valere le sue ragioni.
In mancanza di una
premessa fondamentale del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato
inammissibile.
3.2
Comunque sia, per quanto
riguarda il rimprovero rivolto al primo giudice di aver ordinato l’accertamento
di fatti non allegati, e meglio l’esistenza di difetti dell’opera e delle
relative responsabilità, diversamente da quanto sostenuto nel gravame, l’esistenza
dei difetti è però stata tematizzata da entrambe le parti e così anche la
questione della relativa responsabilità, tema questo sul quale si è
pronunciato anche il reclamante nell’ambito della propria presa di posizione
sulla denuncia di lite. Se, come proposte, le allegazioni siano sufficienti
sarà semmai questione da esaminare nel merito. La censura sarebbe quindi
comunque infondata.
4.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che
si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste
a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la
questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle parti.
5.
Il gravame,
manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per
osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione
a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 14 ottobre 2021 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Le spese processuali
del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del
reclamante.
3.
Notificazione
(unitamente al reclamo 14 ottobre 2021 alle altre parti):
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione con i limiti dell’art. 93 LTF, solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).