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Decisione

13.2021.126

Stralcio della domanda di gratuito patrocinio. L'esistenza della desistenza è impugnabile solo con domanda di revisione, a prescindere dalla natura (materiale o processuale) del vizio censurato

15 marzo 2022Italiano8 min

sciogliere per divorzio il vincolo matrimoniale in essere fra le parti e di regolamentare

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.126

13.2021.127

Lugano

15 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2021.173 (procedura di diritto

matrimoniale) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6, promossa con azione 28 giugno 2021 da

RE

1

già

patrocinato dall’__________

contro

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

e ora sul “ricorso” 19

ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 22 settembre 2021 con cui, tra

l’altro, il Pretore ha stralciato dal ruolo la sua istanza di gratuito

patrocinio;

ritenuto

in fatto: A. RE 1 e CO 1 si sono uniti

in matrimonio l’8 settembre 2017 a __________. La vita separata è stata autorizzata

con decisioni 15 maggio 2018 e 22 agosto 2018 (inc. n. SO.2018.2380) del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, in esito ad una procedura di misure

a protezione dell’unione coniugale.

Fatti

B. Con azione 28 giugno

2021 RE 1 ha convenuto CO 1 innanzi alla medesima Pretura chiedendo di

sciogliere per divorzio il vincolo matrimoniale in essere fra le parti e di regolamentare

le relative conseguenze accessorie.

C. L’udienza di

conciliazione si è tenuta il 21 settembre 2021, nel cui contesto le parti hanno

concordato la rinuncia alla ripartizione degli averi previdenziali e al

riconoscimento di contributi di mantenimento, hanno dato atto di avere già sciolto

e liquidato il regime matrimoniale dei beni e hanno concordato la suddivisione

a metà delle spese processuali con ripetibili compensate.

Inoltre entrambe le parti

hanno ritirato le rispettive domande di gratuito patrocinio.

D. Con decisione 22

settembre 2021 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto dalle

parti e ha omologato la relativa convenzione sulle conseguenze accessorie così

raggiunta (dispositivo n. 1 e 2).

Il primo giudice ha

stralciato dal ruolo per desistenza le rispettive istanze di gratuito

patrocinio delle parti (dispositivo n. 3 e 4). Ha infine ripartito fra loro, e

in ragione di metà ciascuna, le spese processuali di fr. 600.–, compensando le

ripetibili (dispositivo n. 5).

E. Con “ricorso” 19

ottobre 2021 RE 1 contesta di avere voluto desistere dalla sua domanda di

gratuito patrocinio a fronte della sua precaria situazione economica, a cui

sopperiva anche grazie al sostegno dell’assistenza sociale.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La decisione di stralcio

per intervenuta acquiescenza, desistenza e transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) ha

natura meramente dichiarativa e, in quanto tale, non è impugnabile. Unicamente

il relativo dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo

in virtù dell’art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2).

L’esistenza di

un’acquiescenza, di una desistenza o di una transazione all’origine dello

stralcio può essere contestata solo con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1

lett. c CPC), e ciò indipendentemente dalla natura del vizio - materiale o

processuale - censurato (DTF 139 III 134 consid. 1.3).

2.

RE 1 insorge innanzi

a questo tribunale con un “ricorso” proposto avverso la decisione 22 settembre

2021.

nella misura in cui il Pretore ha disposto lo stralcio per desistenza

della sua domanda di gratuito patrocinio, contestando in particolare l’esistenza

del motivo così addotto dal primo giudice.

2.1

La sentenza 22 settembre 2021

è stata notificata all’allora patrocinatore del ricorrente in data 24 settembre

2021.

Poiché la domanda di revisione va presentata entro il termine di 90

giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC), il “ricorso”

datato 19 ottobre 2021 è senz’altro tempestivo.

2.2

La revisione di una decisione

va chiesta al giudice che ha statuito sulla medesima (art. 328 cpv. 1 CPC), un’erronea

indicazione dei rimedi giuridici in calce al decreto stesso non essendo suscettibile

di fondare una competenza che il CPC non prevede. Come tale, pertanto il

“ricorso” 19 ottobre 2021 andava sottoposto al Pretore che aveva pronunciato lo

stralcio per desistenza dell’istanza di gratuito patrocinio e non al “Tribunale

d’appello”. Di qui l’inammissibilità del gravame così proposto.

3.

È pur vero che a

titolo di rimedi giuridici la decisione 22 settembre 2021 si limita a menzionare

la possibilità “dell’appello, scritto e motivato, da proporre al Tribunale

d’appello entro 30 giorni dalla notificazione, allegando la decisione impugnata

(art. 308 segg. CPC).”. Ed è altresì vero che RE 1 ha personalmente introdotto il

“ricorso” in esame senza l’ausilio di un consulente giuridico e legale. Ciò non

toglie che anche una trasmissione per competenza al Pretore dell’atto in esame

si tradurrebbe in un esercizio fine a sé stesso sprovvisto di utilità pratica,

e meglio per i motivi di cui si dirà di seguito.

3.1

Per l’art. 241 cpv. 1 CPC in

caso di transazione, acquiescenza o desistenza, le parti devono firmare il

relativo verbale. La transazione, l’acquiescenza e la desistenza devono essere

consegnate al giudice per iscritto (con relativa firma di entrambe le parti

rispettivamente del desistente o dell’acquiescente), oppure oralmente con la

loro consegna a verbale, che le parti devono firmare (art. 241 cpv. 1 CPC: Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 29 ad art. 241

[versione e-book #8 al 1° febbraio 2020 n. 31 ad art. 241]).

3.2

Nel caso che qui ci occupa,

dal verbale d’udienza 21 settembre 2021 emerge che in esito alla discussione

informale tenutasi innanzi al Pretore e alla presenza dei due ex coniugi e dei

rispettivi patrocinatori legali “entrambe le parti ritirano le loro richieste

di gratuito patrocinio comprensivo del gratuito patrocinatore; e addivengono

alla seguente TRANSAZIONE […]”. E il citato verbale risulta regolarmente

firmato da tutti i presenti all’udienza, fra cui anche il qui ricorrente.

3.3

Obietta invero il ricorrente che

verso la fine dell’udienza i patrocinatori delle parti “insieme con la Signora

Pretore, stavano confabulando tra di loro senza coinvolgerci e nemmeno

chiederci esplicitamente se avessimo avuto veramente l’intenzione di ritirare

le nostre richieste, inerenti alle spese di giustizia e di patrocinio”. Nondimeno,

e ciò premesso, mal si vede perché il ricorrente abbia allora ritenuto comunque

opportuno sottoscrivere il menzionato verbale, dove di quella sua rinuncia si dava

appunto atto. In tal senso il ricorrente non spende alcuna parola, limitandosi di

contro a spiegare perché aveva motivo di mantenere la sua domanda di gratuito

patrocinio. E nulla cambia al riguardo la dichiarazione scritta 18 ottobre 2021

rilasciata dalla sua ex moglie che l’interessato ha annesso al suo ricorso (doc.

E). Nelle citate circostanze, la tesi soggettiva così proposta si scontra con

l’oggettiva desistenza registrata a verbale e che, apponendo la sua firma, il

ricorrente ha di fatto avvallato e confermato. A ben vedere nemmeno un

ripensamento a ritroso può invalidare l’oggettiva evidenza che così ne deriva.

4.

Giova ancora

rilevare, a mero titolo aggiuntivo, che invano il ricorrente pretende poi di

contestare il fabbisogno mensile di fr. 2'363.10 che gli è stato imputato in

occasione dell’udienza 21 settembre 2021 - corrispondente oltretutto a quello quantificato

con il memoriale 28 giugno 2021 di divorzio (doc. A al ricorso, pag. 3) - e che

invece andrebbe aumentato a fr. 2'750.40. Così facendo, in effetti l’interessato

pretende di confortare la sua tesi con l’ausilio di voci di costo sorte addirittura

dopo l’udienza tenutasi il 21 settembre 2021 e dopo la decisione qui impugnata emessa

l’indomani (cfr. doc. B, C, D1, D2 e D3 al ricorso). Il che, evidentemente, non

è ammissibile (cfr. per analogia art. 328 cpv. 1 lett. a in fine CPC).

5.

In via eccezionale,

della evocata difficile e precaria situazione economica del ricorrente si tiene

conto rinunciando al prelievo di spese processuali per la presente iniziativa

ricorsuale. Ciò rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio in

questa sede di giudizio.

6.

L’impugnazione in

esame, manifestamente inammissibile, è evasa da questa Camera (art. 48 lett. c

cifra 2 LOG) nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra

2.

LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il “ricorso” 19 ottobre 2021 di

RE 1 è inammissibile.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio 19 ottobre 2021 di RE 1 è priva d’oggetto.

3.

Non si prelevano

spese processuali.

4.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Trattandosi di una causa senza

carattere pecuniario, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione.