13.2021.128
Incapacità di postulare dell'avvocato. Direzione del processo e disposizione ordinatoria processuale. Reclamo, pregiudizio irreparabile e interesse degno di protezione a ricorrere. Reclamo per ritardata giustizia e termine per proporlo
28 aprile 2022Italiano12 min
procedimento all’esame del presupposto processuale della rappresentanza e di sospendere
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.128
Lugano
28 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
presidente,
Lardelli
e Olgiati
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
per statuire nella causa inc. OR.2017.231 (azione di collazione/riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione 14 dicembre 2017 da
RE
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1
patrocinata dall’ RA 1
CO 2
patrocinata dall’ RA 2
CO 3
CO 4
e ora sul reclamo 18
ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 29 settembre 2021 con cui il Pretore
ha accertato l’incapacità di postulare dell’avv. PA 1 nella procedura di cui
all’incarto OR.2017.231;
ritenuto
in fatto: A. __________ è deceduto a __________
l’11 dicembre 2012, lasciando la moglie CO 1 con la figlia CO 2, nonché i figli
di primo letto RE 1 e M__________. M__________ è deceduto nel 2014, lasciando i
figli CO 3 e CO 4.
Fatti
B. Con petizione 14
dicembre 2017 RE 1 ha chiesto la condanna delle convenute CO 1 e CO 2 a
collazionare nella successione fu __________ il valore - stabilito in almeno
fr. 1'800'000.– con riserva di precisazione in corso di causa - di tutti gli
immobili stimati al momento dell’apertura della successione e acquistati con
liquidità messe a loro disposizione a tale specifico scopo dal marito,
rispettivamente padre, quando era ancora in vita.
C. Con istanza 13 aprile
2018 CO 2 ha chiesto, già in via supercautelare, la sospensione dell’avv. PA 1
dal mandato di rappresentanza di RE 1, adducendo l’esistenza di un conflitto
d’interessi nella persona del legale. Nel contempo ha chiesto di limitare il
procedimento all’esame del presupposto processuale della rappresentanza e di sospendere
la causa. L’interessata ha segnatamente chiesto di constatare l’impossibilità del
legale a rappresentare l’attore nel procedimento in corso - con relativo ordine
di astenervisi - e di assegnare all’attore stesso un termine per la nomina di
un nuovo patrocinatore.
Con ordinanza 19 aprile
2018 il Pretore ha sospeso la procedura di merito e disposto la trattazione
dell’incidente procedurale in punto alla contestata capacità di rappresentare.
Con scritti 11 maggio
2018, 22 agosto 2018 e 20 dicembre 2018 CO 3 si è rimesso al giudizio del
Pretore.
Con osservazioni 16 maggio
2018 RE 1 ha avversato l’istanza di CO 2, che con replica 2 luglio 2018 ha confermato
le sue richieste.
Con osservazioni 27 agosto
2018 RE 1 ha ribadito il suo punto di vista e rilevato che la Commissione di
disciplina degli avvocati, a cui CO 2 si era nel contempo rivolta, aveva escluso
l’esistenza di un conflitto d’interesse in capo all’avv. PA 1 (doc. CCC,
prodotto il 19 dicembre 2018).
CO 2 ha ribadito la sua
istanza con conclusioni 17 gennaio 2019. RE 1 ne ha postulato la reiezione con
conclusioni 16 gennaio 2019.
D. A fronte del ricorso
dell’avv. PA 1 contro la decisione della Commissione di disciplina degli avvocati
- che con decisione 18 luglio 2018 lo aveva sanzionato per la violazione di
norme deontologiche a tutela del segreto professionale - il 23 luglio 2019 il
Pretore ha sospeso l’emanazione della decisione incidentale fino ad evasione
della relativa procedura pendente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo
(TRAM). Il 7 agosto 2019 il TRAM ha respinto il ricorso. Con sentenza 13
febbraio 2020 il Tribunale federale ha poi respinto il ricorso in materia di
diritto pubblico dell’avv. PA 1 (sentenza 2C_795/2019). La richiesta rivolta a
quest’ultimo dal Pretore di produrre le suddette sentenze essendo rimasto
inevasa, il primo giudice ne ha chiesto - e ottenuto - copia al TRAM in data 30
novembre 2020.
Nel frattempo, il 21
novembre 2019 questa Camera ha respinto il reclamo 26 agosto 2019 di RE 1 contro
la decisione 23 luglio 2019 di sospensione del procedimento (inc. 13.2019.67).
E. CO 2 con complemento
alle conclusioni 22 dicembre 2020 e RE 1 con conclusioni 21 gennaio 2021 hanno poi
ribadito i rispettivi punti di vista.
F. Con istanza 20
gennaio 2021 CO 2 ha chiesto l’assunzione agli atti di nuovi documenti, avversata
da RE 1 con osservazioni 8 febbraio 2021 e 24 agosto 2021, e che il Pretore ha poi
respinto il 29 settembre 2021.
G. Con decisione 29
settembre 2021 il Pretore ha accertato la carenza del presupposto processuale
della capacità di postulare dell’avv. PA 1 nella procedura di cui all’inc.
OR.2017.231. Ha quindi fissato un termine ad RE 1 per munirsi di un nuovo
patrocinatore e per ratificare gli atti sin lì compiuti dall’avv. PA 1.
H. Con reclamo 18
ottobre 2021 RE 1 ha impugnato quest’ultima decisione chiedendo l’annullamento
della medesima e inoltre che egli non sia tenuto a munirsi di un altro legale
di fiducia. Il reclamante chiede poi che alla decisione 29 settembre 2021 sia
concessa la sospensione dell’esecuzione in attesa dell’evasione del reclamo. Chiede
infine che sia accertata la ritardata giustizia in punto all’evasione
dell’incidente procedurale di cui all’istanza 13 aprile 2018 di CO 2.
Il reclamo non è stato
notificato alle controparti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il Tribunale federale si è pronunciato
sulla natura della capacità di postulare dell’avvocato, rispettivamente sull’autorità
competente a statuire in proposito in un procedimento pendente (DTF 147 III 351
consid. 6.2). In tal contesto ha evidenziato che la decisione sulla facoltà di
rappresentanza dell’avvocato tende a garantire il buon andamento del
procedimento, sicché essa rientra nella categoria delle decisioni relative alla
direzione del processo giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC e che, conseguentemente, nell’ambito
di un procedimento pendente su questo punto deve statuire il tribunale
competente nel merito della causa o, in applicazione dell’art. 124 cpv. 2 CPC, su
delega un membro di questo tribunale (DTF 147 III 351 consid. 6.3). Trattandosi
poi di una condizione di ricevibilità giusta l’art. 59 CPC con riferimento
all’atto introduttivo d’istanza, qualora la capacità di postulare fosse negata
all’avvocato, alla parte interessata è da fissare un termine (art. 132 CPC) per
porre rimedio a tale irregolarità (DTF 147 III 351 consid. 6.2).
2.
Con la decisione
impugnata il Pretore ha accertato “la carenza del presupposto processuale della
capacità di postulare dell’avv. PA 1 nella procedura di cui all’incarto
OR.2017.231” e ha assegnato ad RE 1 il termine di 30 giorni per munirsi di un
nuovo patrocinatore e ratificare gli atti sin lì compiuti. Le spese processuali
di fr. 1'100.- sono state poste a carico di RE 1 con l’obbligo di rifondere a CO
2.
fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. Trattasi di una disposizione ordinatoria
processuale (sopra, consid. 1) impugnabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2
CPC, mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48
lett. c cifra 1 LOG) da proporre entro il termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2
CPC).
3.
Il CPC prevede che
con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del
diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge
il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere concreto, di essenziale rilievo
per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente -
essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
3.1
Il reclamante non ha addotto
l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile. Solo a sostegno della
domanda di concedere effetto sospensivo al gravame egli ha argomentato che la
mancata sospensione dell’esecutività della decisione lo obbligherebbe a munirsi
di un nuovo patrocinatore fino all’evasione del gravame, ritenuto che in caso
di accoglimento dello stesso egli confermerebbe comunque la propria fiducia
all’attuale rappresentante legale. Se ciò sia sufficiente è questione che può rimanere
aperta. Va comunque rilevato che la decisione che vieta al legale di procedere
in giudizio a motivo di un conflitto d’interessi è costitutiva di un
pregiudizio non più riparabile in sede di decisione finale tanto per la parte quanto
per il patrocinatore, che sono entrambi legittimati a impugnarla (sentenza TF
del 12 ottobre 2021 4A_20/2021 consid. 1, 2).
4.
Dagli atti risulta
che la decisione qui impugnata, rimessa alla posta dalla Pretura il 29
settembre 2021 e stata notificata ad RE 1 personalmente venerdì 1° ottobre 2021
all’ufficio postale di __________ (invio raccomandato n. 98.41.912373.__________;
estratto tracciamento degli invii prodotto dalla Pretura). Per RE 1 il termine
di reclamo di 10 giorni ha quindi cominciato a decorrere il 2 ottobre 2021 ed è
giunto a scadenza lunedì 11 ottobre 2021. Ne consegue che, rimesso alla posta
il 18 ottobre 2021 il gravame risulta tardivo ed è quindi inammissibile.
4.1
A mente del reclamante il
reclamo è tempestivo in quanto la sentenza è stata notificata allo studio
legale il 7 ottobre 2021. Se non che, rilevato che il primo giudice ha accertato
la carenza del presupposto processuale della capacità di postulare dell’avv. PA
1, la sentenza ha dovuto essere notificata direttamente ad RE 1, la notifica al
rappresentante non potendo entrare in linea di conto. Il termine ricorsuale per
RE 1 cominciava quindi a decorre il giorno dopo la notifica a lui personalmente
della decisione.
4.2
Certo, la decisione è stata
notificata anche all’avv. PA 1, e per lui il termine per impugnarla, in nome
proprio, decorreva dall’8 ottobre 2021. Egli non ha tuttavia impugnato
personalmente la decisione e neppure ha invocato un proprio interesse degno di
protezione al reclamo. La decorrenza del termine di reclamo dell’avv. PA 1 non è
comunque di rilievo per la decorrenza del termine di reclamo di RE 1. Si rileva
in proposito che qualora quest’ultimo avesse impugnato personalmente la
decisione o si fosse rivolto a un altro legale per impugnarla, il termine di
reclamo avrebbe iniziato a decorrere il giorno successivo alla notifica a lui
personalmente. In siffatta situazione non vi sono motivi per ritenere che il
fatto di aver conferito mandato al medesimo legale cui il primo giudice ha
negato la capacità di postulare sia suscettibile di modificare la decorrenza del
termine di reclamo.
5.
Per quanto riguarda
la richiesta di accertare la ritardata giustizia, l’interessato si duole segnatamente
di “lungaggini procedurali e dilatazione di tempi” che riconduce alla “lentezza
del Pretore” in punto all’evasione dell’istanza 13 aprile 2018.
5.1
Preliminarmente si rileva
che, in materia successoria, giusta l’art. 48 lett. a cifra 8 LOG i reclami per
ritardata giustizia sono di competenza della prima Camera civile del Tribunale
d’appello. Poiché la terza Camera civile del Tribunale d’appello è competente
per esaminare il reclamo sia per quanto concerne la capacità di postulare del
patrocinatore, sia - trattandosi di decisione ordinatoria - in materia di
spese, per ragioni di economia di giudizio si prescinde dall’ordinare la
disgiunzione dei reclami che sono quindi tutti trattati dalla III CCA.
5.2
Il diniego di giustizia
consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi è invece
ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e senza
giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue
attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia - e viola dunque il
precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. - quando
non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in
un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso
fanno apparire ragionevole. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae
indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze,
può essere interposto reclamo all’autorità superiore per ritardata giustizia
(art. 319 lett. c CPC). Il reclamo è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4
CPC). Se invece il diniego di giustizia dovesse risultare dall’emissione di
disposizioni ordinatorie processuali, o altre decisioni, il reclamo dev’essere
interposto nel termine di 10 giorni di cui all’art. 321 cpv. 2 CPC (DTF 138 III
706.
consid. 2.1).
5.3
Già si è detto che il reclamo
contro la decisione ordinatoria processuale è tardivo (sopra, consid. 4). Ne
segue che anche il reclamo per ritardata giustizia è tardivo e di conseguenza
non è da entrare nel merito dello stesso. Comunque sia, il reclamante neppure
sostiene di avere un interesse attuale in merito al reclamo per ritardata
giustizia dopo che il primo giudice ha emanato la decisione di cui trattasi.
6.
Per quanto concerne
la richiesta di conferire effetto sospensivo al reclamo, la stessa era sin
dall’inizio priva d’oggetto, ritenuto che con decisione 19 aprile 2018 il
Pretore aveva già disposto la sospensione della procedura di merito fino ad
avvenuta trattazione dell’incidente procedurale in punto alla contestata
capacità di rappresentare (sopra, consid. C), sospensione che con la decisione
impugnata non risulta sia stata revocata.
7.
Le spese processuali
del presente giudizio, stabilite in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv.
1.
LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia
che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono
poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle
controparti.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 18 ottobre 2021 di RE
1.
è inammissibile.
2.
Il reclamo per
ritardata giustizia 18 ottobre 2021 di RE 1 è inammissibile.
3.
La domanda di
effetto sospensivo 18 ottobre 2021 è priva d’oggetto.
4.
Le spese
processuali, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico del reclamante.
5.
Notificazione (unitamente
al reclamo 18 ottobre 2021 alle controparti):
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i
limiti dell’art. 93 LTF.