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Decisione

13.2021.128

Incapacità di postulare dell'avvocato. Direzione del processo e disposizione ordinatoria processuale. Reclamo, pregiudizio irreparabile e interesse degno di protezione a ricorrere. Reclamo per ritardata giustizia e termine per proporlo

28 aprile 2022Italiano12 min

procedimento all’esame del presupposto processuale della rappresentanza e di sospendere

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.128

Lugano

28 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

presidente,

Lardelli

e Olgiati

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

per statuire nella causa inc. OR.2017.231 (azione di collazione/riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con petizione 14 dicembre 2017 da

RE

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

CO 1

patrocinata dall’ RA 1

CO 2

patrocinata dall’ RA 2

CO 3

CO 4

e ora sul reclamo 18

ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 29 settembre 2021 con cui il Pretore

ha accertato l’incapacità di postulare dell’avv. PA 1 nella procedura di cui

all’incarto OR.2017.231;

ritenuto

in fatto: A. __________ è deceduto a __________

l’11 dicembre 2012, lasciando la moglie CO 1 con la figlia CO 2, nonché i figli

di primo letto RE 1 e M__________. M__________ è deceduto nel 2014, lasciando i

figli CO 3 e CO 4.

Fatti

B. Con petizione 14

dicembre 2017 RE 1 ha chiesto la condanna delle convenute CO 1 e CO 2 a

collazionare nella successione fu __________ il valore - stabilito in almeno

fr. 1'800'000.– con riserva di precisazione in corso di causa - di tutti gli

immobili stimati al momento dell’apertura della successione e acquistati con

liquidità messe a loro disposizione a tale specifico scopo dal marito,

rispettivamente padre, quando era ancora in vita.

C. Con istanza 13 aprile

2018 CO 2 ha chiesto, già in via supercautelare, la sospensione dell’avv. PA 1

dal mandato di rappresentanza di RE 1, adducendo l’esistenza di un conflitto

d’interessi nella persona del legale. Nel contempo ha chiesto di limitare il

procedimento all’esame del presupposto processuale della rappresentanza e di sospendere

la causa. L’interessata ha segnatamente chiesto di constatare l’impossibilità del

legale a rappresentare l’attore nel procedimento in corso - con relativo ordine

di astenervisi - e di assegnare all’attore stesso un termine per la nomina di

un nuovo patrocinatore.

Con ordinanza 19 aprile

2018 il Pretore ha sospeso la procedura di merito e disposto la trattazione

dell’incidente procedurale in punto alla contestata capacità di rappresentare.

Con scritti 11 maggio

2018, 22 agosto 2018 e 20 dicembre 2018 CO 3 si è rimesso al giudizio del

Pretore.

Con osservazioni 16 maggio

2018 RE 1 ha avversato l’istanza di CO 2, che con replica 2 luglio 2018 ha confermato

le sue richieste.

Con osservazioni 27 agosto

2018 RE 1 ha ribadito il suo punto di vista e rilevato che la Commissione di

disciplina degli avvocati, a cui CO 2 si era nel contempo rivolta, aveva escluso

l’esistenza di un conflitto d’interesse in capo all’avv. PA 1 (doc. CCC,

prodotto il 19 dicembre 2018).

CO 2 ha ribadito la sua

istanza con conclusioni 17 gennaio 2019. RE 1 ne ha postulato la reiezione con

conclusioni 16 gennaio 2019.

D. A fronte del ricorso

dell’avv. PA 1 contro la decisione della Commissione di disciplina degli avvocati

- che con decisione 18 luglio 2018 lo aveva sanzionato per la violazione di

norme deontologiche a tutela del segreto professionale - il 23 luglio 2019 il

Pretore ha sospeso l’emanazione della decisione incidentale fino ad evasione

della relativa procedura pendente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo

(TRAM). Il 7 agosto 2019 il TRAM ha respinto il ricorso. Con sentenza 13

febbraio 2020 il Tribunale federale ha poi respinto il ricorso in materia di

diritto pubblico dell’avv. PA 1 (sentenza 2C_795/2019). La richiesta rivolta a

quest’ultimo dal Pretore di produrre le suddette sentenze essendo rimasto

inevasa, il primo giudice ne ha chiesto - e ottenuto - copia al TRAM in data 30

novembre 2020.

Nel frattempo, il 21

novembre 2019 questa Camera ha respinto il reclamo 26 agosto 2019 di RE 1 contro

la decisione 23 luglio 2019 di sospensione del procedimento (inc. 13.2019.67).

E. CO 2 con complemento

alle conclusioni 22 dicembre 2020 e RE 1 con conclusioni 21 gennaio 2021 hanno poi

ribadito i rispettivi punti di vista.

F. Con istanza 20

gennaio 2021 CO 2 ha chiesto l’assunzione agli atti di nuovi documenti, avversata

da RE 1 con osservazioni 8 febbraio 2021 e 24 agosto 2021, e che il Pretore ha poi

respinto il 29 settembre 2021.

G. Con decisione 29

settembre 2021 il Pretore ha accertato la carenza del presupposto processuale

della capacità di postulare dell’avv. PA 1 nella procedura di cui all’inc.

OR.2017.231. Ha quindi fissato un termine ad RE 1 per munirsi di un nuovo

patrocinatore e per ratificare gli atti sin lì compiuti dall’avv. PA 1.

H. Con reclamo 18

ottobre 2021 RE 1 ha impugnato quest’ultima decisione chiedendo l’annullamento

della medesima e inoltre che egli non sia tenuto a munirsi di un altro legale

di fiducia. Il reclamante chiede poi che alla decisione 29 settembre 2021 sia

concessa la sospensione dell’esecuzione in attesa dell’evasione del reclamo. Chiede

infine che sia accertata la ritardata giustizia in punto all’evasione

dell’incidente procedurale di cui all’istanza 13 aprile 2018 di CO 2.

Il reclamo non è stato

notificato alle controparti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il Tribunale federale si è pronunciato

sulla natura della capacità di postulare dell’avvocato, rispettivamente sull’autorità

competente a statuire in proposito in un procedimento pendente (DTF 147 III 351

consid. 6.2). In tal contesto ha evidenziato che la decisione sulla facoltà di

rappresentanza dell’avvocato tende a garantire il buon andamento del

procedimento, sicché essa rientra nella categoria delle decisioni relative alla

direzione del processo giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC e che, conseguentemente, nell’ambito

di un procedimento pendente su questo punto deve statuire il tribunale

competente nel merito della causa o, in applicazione dell’art. 124 cpv. 2 CPC, su

delega un membro di questo tribunale (DTF 147 III 351 consid. 6.3). Trattandosi

poi di una condizione di ricevibilità giusta l’art. 59 CPC con riferimento

all’atto introduttivo d’istanza, qualora la capacità di postulare fosse negata

all’avvocato, alla parte interessata è da fissare un termine (art. 132 CPC) per

porre rimedio a tale irregolarità (DTF 147 III 351 consid. 6.2).

2.

Con la decisione

impugnata il Pretore ha accertato “la carenza del presupposto processuale della

capacità di postulare dell’avv. PA 1 nella procedura di cui all’incarto

OR.2017.231” e ha assegnato ad RE 1 il termine di 30 giorni per munirsi di un

nuovo patrocinatore e ratificare gli atti sin lì compiuti. Le spese processuali

di fr. 1'100.- sono state poste a carico di RE 1 con l’obbligo di rifondere a CO

2.

fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. Trattasi di una disposizione ordinatoria

processuale (sopra, consid. 1) impugnabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2

CPC, mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48

lett. c cifra 1 LOG) da proporre entro il termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2

CPC).

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere concreto, di essenziale rilievo

per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente -

essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

3.1

Il reclamante non ha addotto

l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile. Solo a sostegno della

domanda di concedere effetto sospensivo al gravame egli ha argomentato che la

mancata sospensione dell’esecutività della decisione lo obbligherebbe a munirsi

di un nuovo patrocinatore fino all’evasione del gravame, ritenuto che in caso

di accoglimento dello stesso egli confermerebbe comunque la propria fiducia

all’attuale rappresentante legale. Se ciò sia sufficiente è questione che può rimanere

aperta. Va comunque rilevato che la decisione che vieta al legale di procedere

in giudizio a motivo di un conflitto d’interessi è costitutiva di un

pregiudizio non più riparabile in sede di decisione finale tanto per la parte quanto

per il patrocinatore, che sono entrambi legittimati a impugnarla (sentenza TF

del 12 ottobre 2021 4A_20/2021 consid. 1, 2).

4.

Dagli atti risulta

che la decisione qui impugnata, rimessa alla posta dalla Pretura il 29

settembre 2021 e stata notificata ad RE 1 personalmente venerdì 1° ottobre 2021

all’ufficio postale di __________ (invio raccomandato n. 98.41.912373.__________;

estratto tracciamento degli invii prodotto dalla Pretura). Per RE 1 il termine

di reclamo di 10 giorni ha quindi cominciato a decorrere il 2 ottobre 2021 ed è

giunto a scadenza lunedì 11 ottobre 2021. Ne consegue che, rimesso alla posta

il 18 ottobre 2021 il gravame risulta tardivo ed è quindi inammissibile.

4.1

A mente del reclamante il

reclamo è tempestivo in quanto la sentenza è stata notificata allo studio

legale il 7 ottobre 2021. Se non che, rilevato che il primo giudice ha accertato

la carenza del presupposto processuale della capacità di postulare dell’avv. PA

1, la sentenza ha dovuto essere notificata direttamente ad RE 1, la notifica al

rappresentante non potendo entrare in linea di conto. Il termine ricorsuale per

RE 1 cominciava quindi a decorre il giorno dopo la notifica a lui personalmente

della decisione.

4.2

Certo, la decisione è stata

notificata anche all’avv. PA 1, e per lui il termine per impugnarla, in nome

proprio, decorreva dall’8 ottobre 2021. Egli non ha tuttavia impugnato

personalmente la decisione e neppure ha invocato un proprio interesse degno di

protezione al reclamo. La decorrenza del termine di reclamo dell’avv. PA 1 non è

comunque di rilievo per la decorrenza del termine di reclamo di RE 1. Si rileva

in proposito che qualora quest’ultimo avesse impugnato personalmente la

decisione o si fosse rivolto a un altro legale per impugnarla, il termine di

reclamo avrebbe iniziato a decorrere il giorno successivo alla notifica a lui

personalmente. In siffatta situazione non vi sono motivi per ritenere che il

fatto di aver conferito mandato al medesimo legale cui il primo giudice ha

negato la capacità di postulare sia suscettibile di modificare la decorrenza del

termine di reclamo.

5.

Per quanto riguarda

la richiesta di accertare la ritardata giustizia, l’interessato si duole segnatamente

di “lungaggini procedurali e dilatazione di tempi” che riconduce alla “lentezza

del Pretore” in punto all’evasione dell’istanza 13 aprile 2018.

5.1

Preliminarmente si rileva

che, in materia successoria, giusta l’art. 48 lett. a cifra 8 LOG i reclami per

ritardata giustizia sono di competenza della prima Camera civile del Tribunale

d’appello. Poiché la terza Camera civile del Tribunale d’appello è competente

per esaminare il reclamo sia per quanto concerne la capacità di postulare del

patrocinatore, sia - trattandosi di decisione ordinatoria - in materia di

spese, per ragioni di economia di giudizio si prescinde dall’ordinare la

disgiunzione dei reclami che sono quindi tutti trattati dalla III CCA.

5.2

Il diniego di giustizia

consiste nel rifiuto dell’autorità di occuparsi di un procedimento. Vi è invece

ritardata giustizia quando l’autorità procrastina in modo inabituale e senza

giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue

attribuzioni. L’autorità commette una ritardata giustizia - e viola dunque il

precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. - quando

non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in

un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso

fanno apparire ragionevole. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae

indebitamente l’emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze,

può essere interposto reclamo all’autorità superiore per ritardata giustizia

(art. 319 lett. c CPC). Il reclamo è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4

CPC). Se invece il diniego di giustizia dovesse risultare dall’emissione di

disposizioni ordinatorie processuali, o altre decisioni, il reclamo dev’essere

interposto nel termine di 10 giorni di cui all’art. 321 cpv. 2 CPC (DTF 138 III

706.

consid. 2.1).

5.3

Già si è detto che il reclamo

contro la decisione ordinatoria processuale è tardivo (sopra, consid. 4). Ne

segue che anche il reclamo per ritardata giustizia è tardivo e di conseguenza

non è da entrare nel merito dello stesso. Comunque sia, il reclamante neppure

sostiene di avere un interesse attuale in merito al reclamo per ritardata

giustizia dopo che il primo giudice ha emanato la decisione di cui trattasi.

6.

Per quanto concerne

la richiesta di conferire effetto sospensivo al reclamo, la stessa era sin

dall’inizio priva d’oggetto, ritenuto che con decisione 19 aprile 2018 il

Pretore aveva già disposto la sospensione della procedura di merito fino ad

avvenuta trattazione dell’incidente procedurale in punto alla contestata

capacità di rappresentare (sopra, consid. C), sospensione che con la decisione

impugnata non risulta sia stata revocata.

7.

Le spese processuali

del presente giudizio, stabilite in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv.

1.

LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia

che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono

poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alle

controparti.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 18 ottobre 2021 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Il reclamo per

ritardata giustizia 18 ottobre 2021 di RE 1 è inammissibile.

3.

La domanda di

effetto sospensivo 18 ottobre 2021 è priva d’oggetto.

4.

Le spese

processuali, fissate in fr. 500.–, sono poste a carico del reclamante.

5.

Notificazione (unitamente

al reclamo 18 ottobre 2021 alle controparti):

- ;

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i

limiti dell’art. 93 LTF.