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Decisione

13.2021.129

Stralcio della procedura di conciliazione innanzi al Giudice di pace per assenza dell'istante. Reclamo. Motivazione

22 febbraio 2022Italiano5 min

gratuito patrocinio, chiedendole di completare la medesima segnatamente con il certificato

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.129

13.2021.130

Lugano

22 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. 17/2021/t della Giudicatura di pace di Agno promossa con

istanza di conciliazione 31 agosto 2021 da

RE

1

contro

CO

1

e

ora sul reclamo 21 ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione di stralcio 11

ottobre 2021;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza di

conciliazione 31 agosto 2021 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 per il

pagamento di “almeno” fr. 3'528.-.

B. Ricevuta la richiesta

di versamento dell’anticipo delle spese processuali di fr. 250.-, RE 1 ha

chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio. Con atto 16

settembre 2021 il Giudice di pace ha ritornato all’istante la richiesta di

gratuito patrocinio, chiedendole di completare la medesima segnatamente con il certificato

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune.

C. All’udienza di

conciliazione 7 ottobre 2021 è comparsa solo la parte convenuta.

Con decisione 11 ottobre

2021 il Giudice di pace, constatata l’assenza ingiustificata dell’istante

all’udienza di conciliazione, ha stralciato la procedura dai ruoli in

applicazione dell’art. 206 CPC.

D. Con reclamo 21

ottobre 2021 RE 1 s’aggrava contro la decisione di stralcio, chiedendone

l’annullamento, contestando che il primo giudice potesse chiedere il

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria “… in quanto destinata

alla procedura giudiziaria e non per il tentativo conciliatorio”. Essa postula di

esser posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Giudice di pace ha stralciato dai ruoli la procedura di conciliazione è

impugnabile con reclamo (art. 319 CPC) nel termine di trenta giorni (art. 321

CPC).

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante al più presto il giorno successivo. Rimesso alla

posta il 21 ottobre 2021 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di

vista, ammissibile.

2.

Il reclamo

dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Un reclamo è

sufficientemente motivato quando dallo stesso si comprende per quali ragioni la

sentenza impugnata è contestata. Il reclamante deve confrontarsi con le

motivazioni della sentenza e indicare in cosa consisterebbe l’errore del primo

giudice.

2.1

Il Giudice di pace,

constatata l’assenza ingiustificata dell’istante all’udienza di conciliazione,

ha stralciato la procedura dai ruoli. Con questa motivazione la reclamante neppure

si confronta, limitandosi a contestare che il primo giudice potesse chiederle

di produrre il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria. Il

reclamo, non sufficientemente motivato, è quindi inammissibile.

2.2

Va ancora rilevato che il

primo giudice ha stralciato l’istanza in ragione dell’assenza dell’istante

all’udienza di conciliazione, ciò che è conforme all’art. 206 cpv. 1 CPC. Le

doglianze della reclamante circa la richiesta del certificato municipale

appaiono quindi d’acchito irrilevanti.

3.

Le spese

processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale

dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della

natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la

soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su

reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel

caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 100.- e sono poste a

carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

4.

La domanda di

gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è da respingere, ciò

considerato che il gravame appariva sin dall’inizio manifestamente infondato e

quindi privo di possibilità di esito favorevole.

5.

Il gravame,

inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322.

CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico

(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:

1.

Il reclamo 21 ottobre

2021.

di RE 1 è inammissibile.

2.

La domanda di

gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le spese processuali

di fr. 100.- sono poste a carico della reclamante.

4.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Giudicatura

di pace di Agno.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo

se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale.

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).