13.2021.129
Stralcio della procedura di conciliazione innanzi al Giudice di pace per assenza dell'istante. Reclamo. Motivazione
22 febbraio 2022Italiano5 min
gratuito patrocinio, chiedendole di completare la medesima segnatamente con il certificato
Source ti.ch
Incarto n.
13.2021.129
13.2021.130
Lugano
22 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser,
presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.
n. 17/2021/t della Giudicatura di pace di Agno promossa con
istanza di conciliazione 31 agosto 2021 da
RE
1
contro
CO
1
e
ora sul reclamo 21 ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione di stralcio 11
ottobre 2021;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza di
conciliazione 31 agosto 2021 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 per il
pagamento di “almeno” fr. 3'528.-.
B. Ricevuta la richiesta
di versamento dell’anticipo delle spese processuali di fr. 250.-, RE 1 ha
chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio. Con atto 16
settembre 2021 il Giudice di pace ha ritornato all’istante la richiesta di
gratuito patrocinio, chiedendole di completare la medesima segnatamente con il certificato
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune.
C. All’udienza di
conciliazione 7 ottobre 2021 è comparsa solo la parte convenuta.
Con decisione 11 ottobre
2021 il Giudice di pace, constatata l’assenza ingiustificata dell’istante
all’udienza di conciliazione, ha stralciato la procedura dai ruoli in
applicazione dell’art. 206 CPC.
D. Con reclamo 21
ottobre 2021 RE 1 s’aggrava contro la decisione di stralcio, chiedendone
l’annullamento, contestando che il primo giudice potesse chiedere il
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria “… in quanto destinata
alla procedura giudiziaria e non per il tentativo conciliatorio”. Essa postula di
esser posta al beneficio del gratuito patrocinio in sede di reclamo.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
La decisione con cui
il Giudice di pace ha stralciato dai ruoli la procedura di conciliazione è
impugnabile con reclamo (art. 319 CPC) nel termine di trenta giorni (art. 321
CPC).
La decisione impugnata è
pervenuta alla reclamante al più presto il giorno successivo. Rimesso alla
posta il 21 ottobre 2021 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di
vista, ammissibile.
2.
Il reclamo
dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Un reclamo è
sufficientemente motivato quando dallo stesso si comprende per quali ragioni la
sentenza impugnata è contestata. Il reclamante deve confrontarsi con le
motivazioni della sentenza e indicare in cosa consisterebbe l’errore del primo
giudice.
2.1
Il Giudice di pace,
constatata l’assenza ingiustificata dell’istante all’udienza di conciliazione,
ha stralciato la procedura dai ruoli. Con questa motivazione la reclamante neppure
si confronta, limitandosi a contestare che il primo giudice potesse chiederle
di produrre il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria. Il
reclamo, non sufficientemente motivato, è quindi inammissibile.
2.2
Va ancora rilevato che il
primo giudice ha stralciato l’istanza in ragione dell’assenza dell’istante
all’udienza di conciliazione, ciò che è conforme all’art. 206 cpv. 1 CPC. Le
doglianze della reclamante circa la richiesta del certificato municipale
appaiono quindi d’acchito irrilevanti.
3.
Le spese
processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale
dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della
natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la
soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su
reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel
caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 100.- e sono poste a
carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
4.
La domanda di
gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è da respingere, ciò
considerato che il gravame appariva sin dall’inizio manifestamente infondato e
quindi privo di possibilità di esito favorevole.
5.
Il gravame,
inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.
322.
CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico
(art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia:
1.
Il reclamo 21 ottobre
2021.
di RE 1 è inammissibile.
2.
La domanda di
gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le spese processuali
di fr. 100.- sono poste a carico della reclamante.
4.
Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Giudicatura
di pace di Agno.
Per
la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo
se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale.
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).