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Decisione

13.2021.13

Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

2 giugno 2021Italiano4 min

B. Con ordinanza 25

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.13

Lugano

2 giugno 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. DM.2016.22 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa petizione 6 febbraio 2016 da

RE

1

patrocinata

dall’ __________

contro

CO

1

patrocinato dall’ PA 1

e

ora sul reclamo 10 febbraio 2021 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 25

gennaio 2021;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 6 febbraio

2016 AO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e la regolamentazione

delle conseguenze accessorie.

Con risposta 5 marzo 2018

il convenuto ha anch’esso chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e

la regolamentazione delle conseguenze accessorie.

Fatti

B. Con ordinanza 25

gennaio 2021 il Pretore, constatata la rinuncia di CO 1 all’audizione della dr.

__________, ha annullato la relativa udienza.

C. Con “istanza di

opposizione” 10 febbraio 2021 - inviato alla Pretura che l’ha trasmesso per

competenza a Tribunale d’appello - RE 1 chiede “che l’audizione della psicologa

__________ venga mantenuta”.

Con istanza 11 marzo 2021 RE

1 ha chiesto che al reclamo sia conferito effetto sospensivo.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

La decisione con cui

il Pretore ha annullato l’audizione della psicologa dr. __________ è una

disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione

dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è

impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel

termine di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta alla reclamante il 5 febbraio 2021. Rimesso alla posta il 10 febbraio

2021, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

2.

Il reclamo

dev’essere scritto e motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e deve, tra l’altro,

contenere precise domande di causa. In concreto, la reclamante manifesta di

essere contraria alla decisione impugnata e chiede l’audizione della psicologa __________.

Essa ne chiede quindi la riforma nel senso del suo annullamento e

dell’assunzione della prova. Seppure al limite dell’ammissibilità, da questo

punto di vista il reclamo è quindi ricevibile.

3.

Il CPC prevede che

con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del

diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge

il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

3.1

L’impugnabilità delle

decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente

prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale

rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o

parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale

favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che

l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.

3.2

La reclamante neppure accenna

a un’ipotesi di rischio di pregiudizio difficilmente riparabile, né tale

rischio può essere considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale

del reclamo, il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile.

4.

Le spese processuali

dell’odierno giudizio, fissate in fr. 100.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), sono

poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

assegnano ripetibili alla controparte che non ha dovuto formulare osservazioni.

5.

Manifestamente inammissibile,

il gravame, che non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art.

322.

CPC) può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

6.

La presente

decisione rende privo d’oggetto la domanda di conferire effetto sospensivo al

gravame. La domanda sarebbe comunque stata da respingere, quella impugnata

essendo una decisione negativa.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 10 febbraio 2021 di RE

1.

è inammissibile.

2.

Le spese processuali

di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

La domanda di

effetto sospensivo è priva d’oggetto.

4.

Notificazione

(unitamente al reclamo 10 febbraio 2021 alla controparte):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti

dell’art. 93 LTF.