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Decisione

13.2021.131

Tassazione della nota professionale del gratuito patrocinatore. Il reclamo deve essere scritto e motivato e indicare in cosa consiste lo sbaglio del giudice

22 febbraio 2022Italiano5 min

settembre 2021 il Pretore ha tassato la nota d’onorario dell’avv. __________ approvandola

Source ti.ch

Incarto n.

13.2021.131

Lugano

22 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser,

presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc.

n. SO.2020.591 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa in

data 21 luglio 2020 da

CO

1

contro

RE

1

e

ora sul reclamo 22/27 ottobre 2021 di RE 1 contro la decisione 29 settembre

2021 con cui il Pretore ha tassato la nota d’onorario dell’avv. __________;

ritenuto

in fatto: A. CO 1, locatrice, e RE 1,

conduttore, hanno concluso l’8 marzo 2016 un contratto di locazione avente per

oggetto un appartamento sito nello stabile Residenza __________ a __________.

Fatti

B. Con istanza del 21 luglio 2020 l’CO 1 ha chiesto l’espulsione

di RE 1, in mora con il pagamento della pigione, e la liberazione in proprio

favore della cauzione di fr. 2700.-.

Con

osservazioni del 6 agosto 2020 il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza.

Con

decisione 28 agosto 2020 il Pretore ha ammesso il convenuto al beneficio del

gratuito patrocinio.

C. Con

decisione del 18 settembre 2020 il Pretore ha ordinato al convenuto di liberare

immediatamente l’ente locato e assegnato all’istante il deposito di fr. 2700.-.

Le spese processuali di fr. 200.- e le ripetibili di fr. 100.- sono state poste

a carico del convenuto.

Il

reclamo 22 settembre 2020 di RE 1 contro la predetta decisione è stato

respinto dalla Camera civile dei reclami con sentenza 1° ottobre 2020.

In data 15 settembre 2021 l’avv.

__________ ha trasmesso alla Pretura la propria nota professionale di

complessivi fr. 213.25, per la tassazione di rito.

D. Con sentenza 29

settembre 2021 il Pretore ha tassato la nota d’onorario dell’avv. __________ approvandola

integralmente, ovvero riconoscendole fr. 180.- d’onorario, fr. 18.- di spese e

fr. 15.25 d’IVA, per un totale di fr. 213.25.

E. In data 22/27 ottobre

2021 RE 1 ha inoltrato reclamo contro la decisione di tassazione. Il gravame,

indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, è

stato trasmesso per evasione alla terza Camera civile.

Non sono state raccolte

osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Richiamata la procedura

sommaria per applicazione analogica dell’art. 119 cpv. 3 CPC il termine per

proporre reclamo contro la decisione di tassazione della nota professionale

dell’avvocato giusta l’art. 110 CPC è quello di dieci giorni.

La decisione impugnata è

pervenuta al reclamante il 30 settembre 2021. Spedito il 27 ottobre 2021 il

reclamo sarebbe abbondantemente tardivo. Se non che, il Pretore ha indicato in

calce alla sentenza un termine di reclamo di 30 giorni, termine sul quale il

reclamante, senza formazione giuridica, poteva fare affidamento. Il reclamo,

rispettoso del termine di 30 giorni, deve quindi essere considerato tempestivo.

2. Conformemente

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata

Considerandi

del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b).

3.

Il reclamante auspica

che “… si possa far luce ed eseguire verifiche all’istante presso la Vostra

Sede …”.

4.

Giusta l’art. 321 CPC il

reclamo dev’essere scritto e motivato e deve segnatamente contenere delle

domande di causa. Dal reclamo si deve evincere per quali ragioni la sentenza

impugnata è contestata. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione della

sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del

primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre

2014.

consid. 3.1 e 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).

5.

RE 1 non si

confronta con la decisione impugnata, segnatamente non è dato di comprendere

per quale motivo la stessa sarebbe errata. Il gravame, insufficientemente

motivato è quindi inammissibile.

Peraltro, non è

ravvisabile nella decisione impugnata un accertamento manifestamente errato dei

fatti né un’applicazione errata del diritto da parte del primo giudice.

6.

In applicazione

dell’art. 106 CPC le spese andrebbero poste a carico del reclamante,

soccombente. Eccezionalmente si prescinde dal prelevarle.

7.

Il reclamo, trattato

in procedura sommaria, viene evaso da questa Camera nella composizione a

giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 22/27 ottobre 2021

di RE 1 è inammissibile.

2.

Non si prelevano

spese processuali.

3.

Notificazione

(unitamente al reclamo 22/27 ottobre 2021 all’avv. __________):

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è di fr. 213.25, contro la

presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto

d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).